Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5609/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
ha pronunciato la seguente dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5609/2019 r.g. degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche - risarcimento danni da incendio”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 4.12.2024 e vertente
TRA
, P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro - tempore, Arch. , Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 31.5.2023 ed in virtù di determina di conferimento incarico n. 28 del 16 maggio 2023, dall'Avv. Simona Scatola, c.f.
[...]
PEC: con la quale C.F._1 Email_1
è elett.te domiciliato presso il domicilio fisico in Napoli, Via G.G. Orsini n.
30 e presso il domicilio digitale PEC:
ove chiede effettuarsi ogni Email_1
comunicazione e/o notificazione.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del Controparte_1
Ministro pro - tempore, la Controparte_2
in persona del Presidente del Consiglio in carica, il
[...]
Controparte_3
in carica, tutti rapp.ti e difesi
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. C.F._2
presso cui ope legis domiciliano, alla Via Diaz n. 11 e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c., al numero di telefax 081 5525515,
ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E
, c.f. , in persona del Presidente della Controparte_4 P.IVA_2
Giunta Regionale e legale rapp.te pro - tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv.
Maria Filomena Luongo, c.f. , dell'Avvocatura CodiceFiscale_3
Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notar di Persona_1
Barano d'Ischia del 14/3/2018 Rep.33646, elett.te dom.ta in Napoli alla Via 3
Santa Lucia n. 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni,
ivi comprese quelle di cui agli artt. 133,134 e 136 cpc al numero di fax
081/7963766 e/o all'indirizzo di PEC :
E egione.campania Email_3 Email_4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
, in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro - tempore, Sig. Controparte_6
, con sede legale in via Damiano Chiesa n. 80, 20026 Novate
[...]
Milanese (MI) P.iva. ed elettivamente domiciliata in Napoli alla P.IVA_3
Via Cimarosa n. 66, presso lo studio dell'avv. Mario Alario unitamente all'avv. Rosa Maria Landi, c.f. PEC: CodiceFiscale_4
.salerno.it - fax 089/955670, dalla Email_6 CP_7
quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E
già ), con CP_8 Controparte_9
sede legale in Ercolano (NA), alla via Trentola n. 211, Cod. Fisc./Part. IVA
, capitale sociale euro 44.999.970,75, in persona del suo P.IVA_4
procuratore speciale Avv. , nato a [...], [...], CP_10
c.f. a quest'atto autorizzato in virtù di procura CodiceFiscale_5
conferita dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro - tempore
della Società ed autenticata in data 4.7.2019 dal dr. , Notaio Persona_2
in Arzano (NA), con repertorio n. 11321 e raccolta n. 6141, registrata 4
all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli in data
08.07.2019 al n. 1166/1T, (doc. 1), rappresentata e difesa dal medesimo Avv.
e, anche disgiuntamente, dall'avv. Pierluigi d'Acunto, c.f. CP_10
, elettivamente domiciliata presso il studio di CodiceFiscale_6
quest'ultimo in Napoli alla Via Mergellina n. 32 in virtù di mandato alle liti in calce al presente atto;
la d i propri difensori dichiarano di voler CP_8
ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di telefax
081.661707, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_7
Email_8
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_11
- (ex
[...]
OPCM n. 2425 del 18.3.1996) - in persona del legale rapp.te pro-tempore,
dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via
Diaz n. 11, ed all'indirizzo PEC indirizzo Email_9
censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall'art. 7 del D.M. n.
44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012,
entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Per l'attore , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, come di seguito indicato:
“
1. accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 458 del 2005, e 5
per l'effetto, disporne la revoca e/o l'annullamento, per l'assenza delle
condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss. del c.p.c., oltre che per
l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria;
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
, pere essere legittimato passivamente l'ex Parte_1 [...]
, oggi il CP_12 Controparte_13
3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4
del c.c., per essere decorso il termine quinquennale di legge per l'esercizio
del diritto di credito da interessi di cui in oggetto, in assenza di atti interruttivi
idonei;
4. accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo in oggetto, in quanto inammissibile azione cumulativa;
5. in ogni caso, accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi
anatocistici, per le ragioni di cui in premessa”.
Per i convenuti Controparte_14 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti
[...]
pro - tempore, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
18.05.2020 e, quindi, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute amministrazioni e nel merito rigettare ogni domanda perché
infondata in fatto ed in diritto non provata, ed in ogni caso prescritta.
Per la convenuta , in persona del legale rapp.te Controparte_4
pro - tempore, come di seguito indicato:
“➢ In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per
carenza dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 art. 163 c.p.c.; 6
➢ Sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione
passiva della;
Controparte_4
➢ Nel merito, in mancanza, rigettare la domanda, perché infondata
in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per la convenuta (già “ CP_8 Controparte_9
”), in persona del legale rapp.te pro - tempore, come
[...]
di seguito indicato:
“- preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
, per l'effetto, estrometterla immediatamente dal giudizio in oggetto;
CP_8
- dichiarare la cessazione della materia del contendere per la
posizione di CP_8
- in subordine, rigettare la domanda proposta temerariamente nei
confronti della e per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione CP_8
attiva del;
Parte_1
- in ulteriore subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva
della nei confronti dell'attore; CP_8
- nel merito, dichiarare l'infondatezza e l'improponibilità della
domanda attrice nei propri confronti;
- rigettare qualsiasi pretesa del Commissario Delegato per il
Superamento dell'emergenza Socio-Economico-Ambientale del Bacino
Idrografico del , del CP_3 Controparte_5
e di chiunque altro costituito in questo giudizio nei confronti di
[...]
in quanto inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata e non CP_8
provata; 7
- condannare le controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle
spese, al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio nella sentenza;
- con vittoria delle spese di giustizia e legali con attribuzione alla sua
difesa anticipataria”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17.12.2019 il
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
esponeva che, con atto di citazione notificato in data 26.7.2005 innanzi al
Tribunale di Avellino ritualmente notificato, aveva proposto opposizione al
decreto ingiuntivo n. 458/2005 - dallo stesso emesso in data 17.5.2005 in favore del ricorrente in persona del Controparte_5
legale rapp.te pro tempore e notificato il 20.6.2005 - con il quale era stato ad esso intimato il pagamento della somma di € 242.731,21, oltre interessi anatocistici su € 130.851,76 dall'11.4.1995 al soddisfo, nonché interessi moratori ex art. 35 d.P.R. n. 1063/1962 su € 169.922,89 ed interessi anatocistici su € 111.879,435, questi ultimi due dal 31.12.2004 al soddisfo,
oltre diritti, spese ed onorari della procedura.
In particolare, con l'originario ricorso del 14.2.2005, il
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, aveva dedotto Controparte_5
di aver ottenuto dalla Cassa per il Mezzogiorno - cui era subentrato il predetto
, in forza di atto di trasferimento del 31.1.1992 - Parte_1
l'appalto per la realizzazione dell' “Impianto di Depurazione e rete collettori
nell'area dell' – Prog. PS 3/143 – 1° Lotto, contratto Rep. n. 6249 CP_5
del 29.9.1982, con il quale erano state accollate al appaltatore anche Parte_1 8
le attività di acquisizione degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere in questione, a fronte di un corrispettivo prefissato “a corpo” per le prestazioni previste.
In data 28.9.1992 il Direttore dei Lavori aveva approvato i documenti per il rimborso di quanto anticipato dal ricorrente a titolo di Parte_1
indennità espropriative, per complessive Lit. 57.243.860, liquidate, quanto a
Lit. 51.806.488 in data 18.6.1996, e quanto a Lit. 5.437.372, in data 9.9.1996,
dando così luogo alla maturazione di interessi in favore di quest'ultimo come da allegato computo - al tasso del 6% - per l'importo di Lit. 12.570.600, pari ad € 6.492,17.
Aggiungeva detto ricorrente che il settimo ed ultimo SAL/Espropri,
comportante il riconoscimento di un corrispettivo di Lit. 433.251.00 oltre
I.V.A., era stato emesso dalla Direzione dei Lavori in data 4.3.1994, ma a causa della “vacatio” relativa all'incarico di Ingegnere Capo, il relativo
Certificato di pagamento era stato emesso solo in data 13.2.1996 e liquidato il
9.9.1996, dando quindi luogo alla maturazione di interessi in favore del per l'importo di Lit. 119.166.281, pari ad € 61.544,25, come da Parte_1
allegato computo metrico.
In conseguenza, con atto del 28.4.1995 notificato in data 11.4.1995,
esso ricorrente aveva messo in mora il Parte_1
diffidandolo al pagamento entro 30 giorni di quanto dovuto a titolo di interessi,
pari complessivamente ad € 130.851,76.
Inoltre, il ricorrente aveva ancora dedotto di aver ottenuto in appalto,
dal medesimo in virtù di contratto del 23.7.1992, registrato in Parte_1
il 15.8.1992 al n 187, la realizzazione del secondo Lotto Pt_1 9
dell'impianto di depurazione liquami fognari sito nel Comune di Mercato San
Severino (SA), nonché la gestione annuale dell'intera opera, fino al 17.5.2000,
poi prorogata al 31.12.2002, come da allegati provvedimenti.
Anche in questo caso, a causa del ritardo nella corresponsione dei corrispettivi, era maturato - al 31.12.2004 - un credito in proprio favore per interessi legali e moratori nei confronti del Consorzio appaltante, pari a complessivi € 111.879,45, come meglio specificato in ricorso, come richiesto in data 12.9.1996 e 27.5.2004, e mai contestato.
In conseguenza, per il complessivo credito di € 242.731,21, era stata emessa la fattura n. 1/2005 del 10.1.2005, regolarmente ricevuta dal
, che non aveva provveduto al relativo pagamento nonostante i Parte_1
solleciti allo stesso inviati, da ultimo in data 11.1.2005, con conseguente successiva richiesta monitoria, cui aveva fatto seguito l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Tanto premesso, con il menzionato atto di opposizione il
[...]
conveniva innanzi a detto Tribunale il Parte_1 Controparte_5
nonché, ritenendo insussistente la propria legittimazione
[...]
passiva in relazione alla pretesa da quest'ultimo fatto valere, il
[...]
(già - in quanto Controparte_14 Controparte_13
subentrato alla Cassa per il Mezzogiorno, cui facevano a suo dire in realtà
carico gli oneri pretesi dell'originario ricorrente, al fine di sentir accogliere,
per le ragioni ivi meglio precisate, le seguenti conclusioni:
“
1. accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 458 del 2005, e
per l'effetto, disporne la revoca e/o l'annullamento, per l'assenza delle
condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss. del c.p.c., oltre che per 10
l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria;
2. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario adito, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque
presso la Corte di Appello di Napoli, giudice speciale;
3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
, per essere legittimato passivamente l'ex Cassa Parte_1 [...]
, oggi il CP_12 CP_13 Controparte_13
4. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4
del c.c., per essere decorso il termine quinquennale di legge per l'esercizio del
diritto di credito da interessi di cui in oggetto, in assenza di atti interruttivi
idonei;
5. accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo in oggetto, in quanto inammissibile azione cumulativa;
6. in ogni caso, accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi
anatocistici, per le ragioni di cui in premessa”.
Avendo inoltre il precisato che, sulla base Parte_1
dell'accordo stipulato il 24.10.2001 con il ricorrente, esso Parte_1
opponente avrebbe dovuto - in relazione ai costi di gestione dell'impianto dall'1.8.2001 al 30.9.2001 - provvedere ai pagamenti previo accredito delle somme da parte del Commissario di Governo per l'Emergenza
[...]
- Presidente della Giunta Parte_3
Regionale della Campania - giusta Ordinanza n. 314 del 21.6.2001, l'atto di opposizione veniva notificato anche a quest'ultimo, oltre che alla Presidenza
della Giunta Regionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
entrambi in persona del legale rapp.te pro – tempore. 11
Nel predetto giudizio di opposizione con comparsa del 26.10.2005 si costituiva il , in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro - tempore, il quale, nel contestare il fondamento della proposta opposizione alal propria domanda monitoria, formulava le seguenti richieste:
“1) in via preliminare dichiara di voler chiamare in causa il
[...]
il Commissario di Governo – Presidente della Controparte_14
Giunta Controparte_15
nell'area del Bacino idrografico del fiume , il Presidente
[...] CP_5
della Giunta Regionale, la al fine di Controparte_2
poter rivolgere la propria domanda, per quanto di ragione ed all'esito delle
difese del , anche nei confronti di tali Enti e pertanto Parte_1
chiede al G.U. che voglia disporre lo spostamento della I udienza al fine di
consentirne la citazione;
2) nel merito, rigettarsi la opposizione svolta dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 458/05 emesso dal Tribunale di
[...]
Salerno in data 14.05.2005 in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 458/05”.
Il Tribunale concedeva termine per la chiamata in causa del terzo che veniva effettuata con atto notificato in data 11.1.2006.
Nelle more di tale giudizio, tuttavia, il Parte_1
riproponeva, innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli, la medesima domanda già al vaglio del Tribunale di Avellino, chiedendo, nuovamente, dichiararsi la insussistenza del credito da interessi vantato dal Controparte_5
[...] 12
Su tale domanda di accertamento negativo del credito vantato da quest'ultimo, il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, con sentenza n.
10656/2009, resa nel procedimento n. 32834/2005 R.G., così provvedeva:
“- rigetta la domanda proposta dal per la Parte_1 Parte_1
condanna dei convenuti al pagamento di € 1.204.274,55 oltre accessori;
- dichiara, sulla domanda del di Parte_1
accertamento negativo del credito di € 111.879,45 vantato dal
la continenza con la domanda Controparte_5
proposta da tale ultimo consorzio innanzi al Tribunale di Avellino e
fissa il termine di giorni novanta per la riassunzione della causa
davanti al Tribunale di Avellino”.
Pertanto, con comparsa di riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. att.
c.p.c. notificata in data 11/02/2010, il provvedeva Parte_1
alla a riassumere innanzi a detto giudice anche si tale giudizio.
Si costituivano quindi in giudizio con unica comparsa il
[...]
la ed Controparte_14 Controparte_2
il Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro – tempore, eccependo
[...]
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino ed il difetto di giurisdizione di quest'ultimo, in favore del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche.
I comparenti contestavano quindi innanzitutto la legittimazione passiva del quale successore della Controparte_14
in virtù di atto di trasferimento n.24 Parte_4
Rep. del 31.1.1992, in atti allegato, essendo ivi previsto che il si Parte_1 13
sarebbe fatto carico di tutte le pretese del , come meglio Controparte_5
ivi precisato.
Allo stesso modo veniva contestata la legittimazione passiva della e del Commissario Straordinario di Controparte_2
Governo per il idrografico del fiume Sarno, nonché contestato CP_3
comunque il fondamento della domanda.
Si costituiva inoltre in giudizio la , eccependo la Controparte_4
nullità della propria chiamata in causa.
Nel corso del giudizio era disposta c.t.u., a mezzo del dott.
[...]
, il quale provvedeva al deposito della relazione e dei successivi Per_3
chiarimenti.
All'esito, con sentenza del Tribunale di Avellino n. 1888/2019 del
16.10.2019, vaniva accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dal
, e dichiarata la competenza di questo Tribunale Parte_1
Regionale delle Acque Pubbliche, innanzi al quale quest'ultimo provvedeva con il citato atto notificato in data 17.12.2019 a riassumere il giudizio nel quale venivano convenute, oltre alle parti già sopra menzionate, la in CP_8
persona del legale rapp.te pro – tempore; quest'ultima era stata infatti parte del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli e definito con sentenza dichiarativa della continenza n. 10656/2009 del 29.9.2009.
Con comparsa del 17.6.2020 si costituiva in detto giudizio il
[...]
in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro – tempore, che ricostruiva i termini della vicenda in esame come di seguito indicato.
Con Contratto rep. n.6249 del 29.09.1982 l'allora
[...] [...]
aveva affidato al Parte_5 Controparte_5
i lavori di costruzione dell'“Impianto di depurazione e rete di
[...]
collettori nell'area dell' - Prog.PS3/143 - I° Lotto”; in uno con la CP_5
esecuzione dei lavori civili ed elettromeccanici dell'impianto di depurazione e della rete di collettori, rientravano nell'ambito dell'affidamento, a fronte della corresponsione di un prefissato corrispettivo “a corpo”, anche le attività
e le procedure espropriative per pervenire all'acquisizione dei cespiti immobiliari occorrenti per la realizzazione delle opere.
Premesso che la condotta dei lavori, ai sensi dell'art.4 comma 1 del citato Contratto e dell'art. 10 del C.S.A., era disciplinata da tutte le norme del
Capitolato Generale d'Appalto per le opere e le forniture della Cassa per il
Mezzogiorno, in relazione alle prestazioni ed attività effettuate dal Parte_1
affidatario per l'occupazione e l'espropriazione dei cespiti, come disciplinate dall'art.11 del C.S.A., con nota del 3.9.1992, indirizzata al Direttore dei Lavori
e, per conoscenza, all'Agensud ed al , il Parte_1
comparente aveva inoltrato la Controparte_5
documentazione (atti di quietanza e titoli giustificativi) necessaria al rimborso delle indennità anticipate).
Il Direttore dei Lavori aveva pertanto approvato, in data 28.09.1992, i documenti per il rimborso al delle somme da questo anticipate, a Parte_1
titolo di indennità espropriative, per complessive Lit. 57.243.860, somme rimborsate dal per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Parte_1
- subentrato, a seguito dell'Atto di Trasferimento in data 31.01.1992 Pt_1
alla disciolta Agensud - quanto a Lit. 51.806.488 in data 18.6.1996 e quanto a
£.
5.437.372 in data 9.9.1996, dando così luogo alla maturazione, a tutto il 15
31.12.2004, di interessi (6%) a favore del ricorrente per l'importo Parte_1
di £. 12 .570.600 pari ad € 6.492,17.
Precisava il comparente che le competenze relative alla liquidazione ed erogazione di somme dovute a soggetti aventi diritti rientravano nelle attività e fra gli obblighi assunti dal con l'Atto di Parte_1
Trasferimento del 31.01.1992.
Inoltre, in data 4.3.1994 era stato altresì emesso dal Direttore dei
Lavori il Settimo ed Ultimo Stato di Avanzamento/Espropri, corredato del
Certificato di Pagamento N.5/Espr. di Lit. 456.174.334 (con svincolo della ritenuta a garanzia del ventesimo pari a £.22.923.333), predisposto dal
Direttore dei Lavori ai fini della liquidazione, da parte dell'Ing. Capo, della rata maturata dal Consorzio affidatario;
con nota del 18.3.1994 il Direttore dei
Lavori provvedeva quindi alla trasmissione all'Agensud del predetto SAL, del
Certificato di Pagamento n.5/Espr., del Registro di Contabilità e del Libretto
delle Misure.
In riscontro a tale ultima, il Ministero dei Lavori Pubblici -
Commissario ad acta – con nota prot. 194/PS3/143 del 23.03.1994, indirizzata al Direttore dei Lavori e, per conoscenza, al , Parte_1
rimetteva la documentazione inoltrata da trasmettersi, giusta Atto di
Trasferimento del 3.1.1992, al , che acquisiva la Parte_1
documentazione in data 12.04.1994, con prot. n. 1046.
Tuttavia, nonostante il sollecito del Consorzio esecutore in data
5.8.1994 e l'intervenuta notifica, in data 16.05.1995, dell'Atto di Diffida e messa in mora del 28.4.1995, a causa della vacatio della figura dell'Ing. Capo,
nominata con colpevole ed ingiustificato ritardo dal di Parte_1 16
Avellino, il Certificato di pagamento era stato emesso, per complessive Lit.
433.251.001 (senza svincolo della ritenuta a garanzia del ventesimo), solo in data 13.2.1996 e liquidato in data 9.9.1996, dando così luogo alla maturazione di interessi - nel frattempo vanamente richiesti dal affidatario con Parte_1
nota del 12.09.1996 - a tutto il 31.12.2004 a favore del ricorrente Parte_1
per l'importo di Lit. 119.166.281, pari ad € 61.544,25.
Assumeva quindi il comparente che, in base al combinato disposto degli art.4 L.741/81 e 1194 c.c., a causa della dovuta prioritaria imputazione dei pagamenti agli interessi già maturati, sulla sorta “capitale” da considerarsi rimasta impagata erano maturati, fino al 31.12.2004, interessi moratori per complessive Lit. 121.627.459, pari ad € 62.815,34, per cui gli interessi maturati al 31.12.2004 in conseguenza sia del ritardato rimborso delle indennità espropriative anticipate che del ritardato pagamento del corrispettivo per le attività espropriative ammontavano, come da conteggi del
Consorzio esecutore, a complessivi € 130.851,76.
Infine, con Contratto del 23.07.1992, rep. n. 187, il comparente aveva ottenuto dal Controparte_5 Parte_1
- cui erano state trasferite, con Atto del 13.09.1990 ed in attuazione
[...]
dell'art.5 L. 01.03 1986 n. 64, le relative competenze da parte dell' CP_16
subentrata alla cessata - l'appalto dei lavori di costruzione del II° Pt_4
Lotto dell'impianto di depurazione dell' (PS3/143.B), ivi compresa CP_5
la gestione annuale dell'impianto fino al 17.05.2000; l'appalto, a differenza del I° Lotto, era disciplinato dalle norme di cui al Capitolato Generale del
Ministero dei Lavori Pubblici D.P.R. 16.07.1962 n.1063.
Alla scadenza del 17.05.2000, il Controparte_17 [...]
aveva proseguito le attività gestionali per non interrompere un pubblico servizio, sollecitando nel contempo, con successive note del 15.05.2000,
19.05.2000 e 26.07.2000, gli Enti competenti ad ogni necessaria azione ed intervento ai fini della prosecuzione della gestione delle opere e ad una eventuale estensione del Contratto;
pertanto, con successivi atti contrattuali e provvedimenti autoritativi ed in estensione del richiamato Contratto rep.n.187,
l'incarico di gestione dell'opera era stato prorogato fino al 31.12.2002.
I conseguenti e connessi corrispettivi gestionali erano stati tuttavia pagati dal sempre con notevoli ritardi rispetto all'inoltro, da Parte_1
parte del affidatario, della documentazione probatoria delle attività Parte_1
eseguite in uno con la richiesta di pagamento, dando in tal modo luogo alla maturazione di interessi legali e moratori a favore del Controparte_5
pari, al 31.12.2004, ad € 111.879,45 essendo risultati vani tutti i
[...]
solleciti allo scopo inoltrati al al fine di ottenere Parte_1
tempestivamente il pagamento delle somme via via maturate.
Per il complessivo importo di € 242.731,21 il ricorrente
[...]
aveva quindi emesso fattura n. 1/05 del 10.01.2005, Controparte_5
regolarmente ricevuta ed accettata dal e solo dopo aver Parte_1
inutilmente sollecitato il al pagamento della somma anzidetta, Parte_1
al fine di veder soddisfatte le proprie aveva quindi proposto in data 8.2.2005,
ricorso per decreto ingiuntivo, cui aveva fatto seguito il giudizio di opposizione in esame.
Il comparente affermava quindi, sulla base di tali premesse, la legittimazione passiva - in relazione alla domanda da esso proposta - del
, sia pur precisando di aver comunque chiesto ed Parte_1 18
ottenuto di chiamare in causa nel presente giudizio anche il
[...]
(quale presunto reale titolare dell'obbligo correlato Controparte_14
al diritto azionato dall'attuale opposto), il di Governo - CP_3
Presidente Controparte_18 [...]
nell'area del Bacino idrografico del fiume , Controparte_19 CP_5
il e la Controparte_20 Controparte_2
al fine di poter rivolgere le proprie domande nei confronti degli indicati Enti.
Nel merito, il comparente contestava l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., decorrente dal 9.9.1996, in assenza di atti interruttivi, come sollevata dall'opponente e ciò innanzitutto Parte_1
in quanto detta disposizione non era applicabile alla fattispecie in esame, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto,
ai sensi degli artt. 33 e ss. Del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, da versarsi,
invece, in unica soluzione.
In ogni caso, l'opponente sia pure in ritardo, aveva Parte_1
provveduto al rimborso, in favore di esso comparente del capitale da questo anticipato;
atteggiamento che integrava, a tutti gli effetti, un atto interruttivo della prescrizione.
Il comparente contestava inoltre l'avversa eccezione riguardante la mancata ricorrenza del requisito della prova scritta del credito azionato,
affermando quindi la piena ammissibilità della domanda di ingiunzione proposta, anche per quanto atteneva alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Formulate quindi le proprie osservazioni in ordine all'espletata c.t.u., 19
il formulava le seguenti conclusioni: Controparte_5
“1) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 485/2005 ovvero
condannare , ove ritenuto in via riconvenzionale, il Parte_1
al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo 458/2005 pari ad “€
242.731,21 (Euro duecentoquarantaduemilasettecentotrentuno/21) oltre gli
interessi anatocistici su € 130.851,76 dal 11.04.1995 al soddisfo, oltre gli
interessi moratori ex art. 35 DPR n. 1063/1962 su € 111.879,45, entrambi
questi due ultimi dal 31.12.2004”.
2) Condannare il al pagamento di interessi Parte_1
maturati sulle somme di cui al decreto ingiuntivo dalla data di notifica
(20/06/2005) fino al soddisfo oltre al maggior danno ex art. 1224 II co. c.c.
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle
eccezioni di difetto di legittimazione passiva del , Parte_1
voglia condannare gli Enti chiamati in causa, in solido e/o per quanto di
rispettiva ragione, al pagamento, in favore del Controparte_5
delle somme tutte richieste ed ingiunte con d.i. n. 458/05 ovvero
[...]
di quelle di cui alla conclusione sub 1) o di quelle che dovessero risultare
essere ritenute dal Tribunale delle Acque adito.
Il tutto con interessi e maggior danno ex art. 1224 II co. c.c.
4) In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di chiarimenti da parte
del ctu atteso che sono stati già richiesti chiarimenti e resi dal consulente
nominato nel giudizio innanzi al Tribunale di Avellino e per le medesime
ragioni ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della ctu”.
Con comparsa del 29.10.2020 si costituivano in giudizio il
[...]
in persona del Ministro pro - tempore, la Controparte_14 20
in persona del Presidente del Controparte_2
Consiglio pro - tempore, ed il Controparte_3
, eccependo in via preliminare
[...]
l'estinzione di quest'ultimo, cui era subentrata la , come Controparte_4
poteva evincersi dalle note della del Controparte_2
14.3.2012 prot. n. 35779; del 2.2.2012 prot. n. 15803; del 27.12.2011 prot.
12427 e dal verbale n. 776 del 21.2.2011, offerti in comunicazione.
Ribadivano quindi la propria carenza di legittimazione passiva, come in precedenza già eccepita, chiedendo il rigetto di ogni domanda nei propri confronti proposta.
Con comparsa del 30.10.2020 si costituiva in giudizio anche la
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale Controparte_4
insisteva nella propria eccezione di nullità dell'atto di riassunzione notificatole e carenza di legittimazione passiva, deducendo in ogni caso l'infondatezza della domanda proposta nei propri confronti, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con compara del 19.5.2021 si costituiva in giudizio anche la
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore (già “ CP_8 [...]
, eccependo la propria carenza di Controparte_9
legittimazione passiva, dal momento che, considerando l'iter processuale delle vicende all'esame di questa Corte, non era più alcuna domanda diretta nei propri confronti;
infatti, tutte le domande formulate nei confronti di essa comparente erano state già definitivamente rigettate la menzionata sentenza n.
10656/2009 del Tribunale di Napoli la quale aveva rigettato la domanda principale del diretta anche nei propri confronti, Parte_1 21
dichiarando la continenza rispetto al giudizio pendente all'epoca dinanzi al
Tribunale di Avellino - RG 3373/2005 - ma solo con riguardo alla domanda di accertamento negativo avanzata dal nei confronti del Parte_1
. Controparte_5
In ogni caso, la richiamava le difese proposte nel giudizio CP_8
n. 32384/2005 svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
, per l'effetto, estrometterla immediatamente dal giudizio in oggetto;
CP_8
- dichiarare la cessazione della materia del contendere per la
posizione di CP_8
- in subordine, rigettare la domanda proposta temerariamente nei
confronti della e per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione CP_8
attiva del;
Parte_1
- in ulteriore subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva
della nei confronti dell'attore; CP_8
- nel merito, dichiarare l'infondatezza e l'improponibilità della
domanda attrice nei propri confronti;
- rigettare qualsiasi pretesa del Commissario Delegato per il
Superamento dell'emergenza Socio-Economico-Ambientale del Bacino
Idrografico del Fiume Sarno nei confronti di in quanto inammissibile, CP_8
improcedibile e, in ogni caso, infondata e non provata;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio nella sentenza;
- con vittoria delle spese di giustizia e legali con attribuzione alla sua 22
difesa anticipataria”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, disposta con decreto dell'8.11.2024 la trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. per l'udienza collegiale del 4.12.2024 ed acquisite le note depositate delle parti, il Tribunale si riservava la decisione.
****************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del
[...]
Controparte_11
- (ex OPCM n. 2425 del 18.3.1996), in persona del legale rapp.te
[...]
pro-tempore, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, il quale, sebbene regolarmente citato a mezzo PEC in data 17.12.2019,
non si è costituito nel presente giudizio.
Sempre in limine litis, va poi dichiarata la carenza di legittimazione passiva della già “ CP_8 Controparte_9
”), con riguardo alle domande oggetto del presente giudizio.
[...]
Ed invero, detta società non è stata inizialmente convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto innanzi al Tribunale di Avellino
dal principalmente nei confronti dell'originario Parte_1
ricorrente in sede monitoria, e cioè del Controparte_21
L'opponente, infatti, oltre a citare il , Parte_1 Parte_1
notificava l'atto di opposizione anche al
[...]
Controparte_22
- giusta Ordinanza n. 314 del
[...]
21.6.2001; ciò sul presupposto che l'art. 4 dell'accordo intervenuto con il 23
prevedeva che i pagamenti da parte Controparte_21
propria sarebbero intervenuti solo a seguito di accredito delle relative somme da parte di quest'ultimo, avendo esso opponente rivestito il ruolo di mero
adiectus solutionis causa.
Inoltre, assumendo l'originario opponente che l'art. 11 del
Regolamento di cui all'originaria convenzione con la Cassa per il
Mezzogiorno prevedeva che i cespiti espropriati od asserviti dovessero essere intestati alla Cassa per il Mezzogiorno, e che le relative spese dovessero fare carico a quest'ultima, l'atto di opposizione veniva notificato anche al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – già Controparte_13
subentrato alla prima.
[...]
La ra pertanto in origine del tutto estranea al giudizio di CP_8
opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Avellino tra il ed il;
detta Controparte_5 Parte_1
società è stata invece convenuta in giudizio da quest'ultimo innanzi al
Tribunale di Napoli nel diverso procedimento - n. 32834/2005 - al fine di veder accolte le seguenti conclusioni:
”
1. accertare e dichiarare l'esistenza dei seguenti crediti pecuniali del
, nei confronti degli Enti convenuti: Parte_1
a) euro 1.204.274,55, per oneri e consumi di energia elettrica per la
gestione dell'impianto di depurazione sito in località Ospizio del Comune di
mercato San Severino, oltre interessi e rivalutazione;
relativi al periodo
14.01.2001/30.11.2003
e per l'effetto:
2. condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro e/o per quanto di 24
rispettiva competenza, al pagamento in favore del , Parte_1 Parte_1
delle somme sopra indicate, per complessivi euro 1.204.236,69, oltre interessi
e rivalutazione dal fatto sino all'effettiva liquidazione;
3. accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito
pecuniario del nei confronti del Controparte_5 [...]
, come determinato dal primo in euro 111.879,45, e per Parte_1
l'effetto, rigettarne ogni relativa pretesa”
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10656/2009 del 29.9.2009,
in atti allegata in copia, rigettava la domanda proposta dal Parte_1
, volta ad ottenere dai vari soggetti in tale sede convenuti (e, cioè: 1.
[...]
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario di Governo per l'Emergenza socio-economico-ambientale (delegato ex Controparte_3
O.P.C.M. n. 3270 del 12.3.2003);
2. Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissario di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque
nella Regione - (ex OPCM n. 2425 del 18.3.1996); 3. CP_4 [...]
; 4) 5) Controparte_5 Controparte_8 CP_4
il pagamento dell'importo di € 1.204.274,55, oltre accessori.
[...]
La medesima pronuncia precisava tuttavia che, in tale giudizio, il aveva riproposto, nelle forme dell'accertamento Parte_1
negativo del credito di € 111.879,45 vantato dal Controparte_5
le medesime difese già prospettate per resistere all'azione di
[...]
condanna nei suoi confronti introdotta da quest'ultimo innanzi al Tribunale di
Avellino - giudizio n. 3373/2005 - a mezzo ricorso monitorio, oggetto di opposizione.
In conseguenza, sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Napoli 25
dichiarava - unicamente con riferimento a tale domanda di accertamento negativo proposta dal nei confronti del solo Parte_1
- la continenza ex art. 39 c.p.c. rispetto Controparte_5
all'analoga domanda avanzata innanzi al Tribunale di Avellino, quale giudice preventivamente adito, innanzi al quale rimetteva le parti, con successiva riassunzione da parte del con atto dell'11.2.2010. Parte_1
Consegue a tale ricostruzione che, come correttamente eccepito dalla il non avrebbe dovuto notificare Controparte_8 Parte_1
anche a quest'ultimo la comparsa di riassunzione a seguito della dichiarata parziale continenza, posto che l'originaria domanda di pagamento proposta nei confronti della stessa innanzi al Tribunale di Napoli era stata oramai definitivamente rigettata;
le parti erano state infatti rimesse innanzi al
Tribunale di Avellino per continenza, con riguardo al solo giudizio di accertamento negativo del credito vantato dal Controparte_5
nei confronti del .
[...] Parte_1
In conclusione, la va dichiarata priva di qualsivoglia Controparte_8
legittimazione passiva quanto alla partecipazione al presente giudizio, nel quale è stata erroneamente convenuta dal , con Parte_1
conseguente rigetto di ogni pretesa fatta valere da quest'ultimo nei suoi confronti.
Le spese e competenze anticipate dalla per il presente Controparte_8
giudizio seguono la soccombenza del , e si Parte_1
liquidano come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 26
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base all'importo in contestazione (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Pierluigi D'Acunto, dichiaratosi anticipatario.
Allo stesso modo, nel menzionato giudizio conclusosi innanzi al
Tribunale di Napoli con la sentenza n. 10656/2009 del 29.9.2009 è stata rigettata anche la domanda proposta dal nei Parte_1
confronti della;
quest'ultima, pur essendo stata convenuta Controparte_4
in giudizio nel giudizio riassunto innanzi all'intestato risulta del tutto CP_23
estranea al rapporto oggetto dello stesso, riguardante esclusivamente i crediti vantati verso il predetto da parte del Parte_1 [...]
; né peraltro risulta neanche affermata e dimostrata Controparte_21
un'eventuale vicenda successoria rispetto alle citate strutture Commissariali,
e non essendo peraltro le eventuali funzioni svolte in tale sede dal Presidente
della Giunta Regionale ovviamente in alcun modo riferibili a tale ente territoriale.
D'altra parte, nonostante la citazione in giudizio, nessuna domanda risulta esser stata, almeno in maniera esplicita, formulata nei confronti della nel presente procedimento dal , Controparte_4 Parte_1
dovendosi quindi anche in questo caso dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva.
Tale conclusione non muta anche volendo considerare la circostanza che la è stata anche chiamata in causa dal Controparte_4 CP_24
innanzi al Tribunale di Avellino, nel procedimento n.
[...] 27
613/2005 poi conclusosi con la pronuncia di incompetenza n. 1888/2019 del
16.10.2019, con riassunzione innanzi a questo TRAP.
In tale sede, infatti, il ha provveduto Controparte_24
alla chiamata in causa della chiedendo che, solo nel Controparte_4
denegato caso - in realtà non verificatosi - di accoglimento delle eccezioni sollevate dall'opponente , la stessa venisse Parte_1
eventualmente condannata - unitamente agli altri soggetti chiamati in causa,
di cui si dirà in seguito - al pagamento in proprio favore delle somme tutte oggetto del decreto ingiuntivo n. 485/2005, ovvero di quelle che fossero risultate effettivamente dovute;
non risulta quindi fatta valere dal Parte_1
opposto alcuna autonoma ragione di credito originaria nei confronti del detto ente territoriale.
Le spese e competenze anticipate dalla , in persona Controparte_4
del legale rapp.te pro – tempore, per il presente giudizio, seguono la soccombenza del , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore della prima, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base all'importo riconosciuto con la presente decisione (da € 52.001.00 ad € 260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Tenuto conto invece del fatto che la chiamata in causa della stessa da parte del in persona del legale rapp.te Controparte_25 28
pro – tempore, è stata determinata dalla sola posizione difensiva assunta dall'opponente , e che le domande sono state Parte_1
proposte con l'atto di chiamata in causa solo in via del tutto gradata e cautelativa, sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra la ed il Controparte_4 Controparte_5
[...]
Analogamente, quanto alla al Controparte_2
Commissario di Controparte_22
(delegato ex O.P.C.M. n. 3270 del 12.3.2003), ed al
[...]
Commissario di Governo per Controparte_11
- (ex OPCM n. 2425 del 18.3.1996) il
[...] Parte_1
nonostante ancora una volta le statuizioni adottate con la menzionata
[...]
sentenza n. 10656/2009 del 29.9.2009 - che ha appunto rigettato l'originaria domanda di quest'ultimo nei confronti di tali parti- ha comunque citato le stesse in riassunzione innanzi a questo sia pure non proponendo, CP_23
almeno esplicitamente, alcuna istanza nei confronti delle stesse.
Ancora una volta, quindi, non sussiste alcuna legittimazione passiva di tali parti, con riguardo alle domande proposte nel presente procedimento dal
, come pure rispetto a quelle analogamente Parte_1
proposte con il proprio atto di chiamata in causa dal Controparte_5
sia pure in questo caso solo in via gradata, per la ipotesi - in
[...]
realtà non verificatasi - di ritenuta carenza di legittimazione passiva dell'originario opponente.
In buona sostanza, resta quindi da valutare la posizione quanto alla partecipazione al presente giudizio - salva ogni valutazione in ordine alla 29
fondatezza nel merito delle proposte domande ed eccezioni - del
[...]
- quale originario opponente al d.i. n.458/2005 – e del Parte_1
quale parte opposta ed originaria Controparte_5
ricorrente in sede monitoria.
A questi ultimi va aggiunto, il Controparte_14
in quanto espressamente convenuto in giudizio - quale successore
[...]
della Cassa per il Mezzogiorno, originaria parte appaltante - sia dal Parte_1
he dal , con il proprio atto di chiamata
[...] Controparte_5
in causa.
Tanto premesso, l'originaria pretesa monitoria risulta innanzitutto fondata sulla circostanza che, con contratto rep. n.6249 del 29.09.1982 (cfr.
all. 1 al ricorso per d.i.) l'allora Cassa per il Mezzogiorno aveva affidato al i lavori di costruzione dell'“Impianto di Controparte_5
depurazione e rete di collettori nell'area dell' – Prog.PS3/143 - I° CP_5
Lotto”.
In uno all'esecuzione dei lavori civili ed elettromeccanici dell'impianto di depurazione e della rete di collettori, rientravano nell'ambito dell'affidamento, a fronte della corresponsione di un prefissato corrispettivo
“a corpo”, anche le attività e le procedure espropriative per l'acquisizione dei cespiti immobiliari occorrenti per la realizzazione delle opere, come espressamente previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, in atti allegato dal e richiamato dal contratto. Controparte_5
Il Capitolato prevedeva (pag. 25) che tutte le indennità - sia di occupazione che di esproprio - dovessero essere anticipate da quest'ultimo
Consorzio, previa autorizzazione della Cassa all'effettuazione dei relativi 30
pagamenti.
Allo stesso modo venivano ivi disciplinate le modalità di rimborso di dette anticipazioni in favore del da Controparte_5
effettuarsi in origine dalla Cassa per il Mezzogiorno entro gg. 30 dalla data di ricevimento della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
era inoltre previsto che, per i rimborsi avvenuti oltre detto termine, la Cassa
avrebbe dovuto corrispondere al gli interessi al tasso annuo del 6%, Parte_1
da conteggiarsi per il tempo intercorrente tra il citato termine e fino al saldo.
Il ha quindi inizialmente agito al fine di ottenere il Parte_1
pagamento degli interessi maturati in suo favore per le anticipazioni effettuate,
sulla base delle indicate regole contrattuali - come meglio precisato nel dettaglio nell'originario ricorso monitorio e nei successivi atti difensivi anche nel presente giudizio - alla data del 31.12.2004, per l'importo complessivo di
€ 130.851,76.
E' bene precisare che tale domanda è stata rivolta nei confronti del
, stante il Controparte_26
subentro dello stesso alla Cassa per il Mezzogiorno in forza dell'atto di trasferimento - avvenuto con atto del 31.1.1992 in favore del primo - delle opere relative al progetto n. PS3/143 - “Impianto di depurazione e rete di
collettori nell'area dell' – Primo Lotto” nonché delle competenze CP_5
e delle attività per il suo completamento, già proprie della menzionata cessata
Cassa per il Mezzogiorno.
In tale atto di trasferimento veniva espressamente dato atto che era in corso di esecuzione il menzionato contratto di appalto con il
[...]
prevedendosi espressamente (v. pag. 3 dell'atto di Controparte_5 31
trasferimento) che il odierno opponente, nell'accettare il Parte_1
trasferimento dell'opera, sarebbe subentrato nella titolarità del contratto in corso di esecuzione e nei rapporti obbligatori tutti instaurati con il
[...]
per la realizzazione delle opere. Controparte_5
Nell'atto di trasferimento si dava peraltro anche atto che quest'ultimo,
con dichiarazione del 15.4.1991, aveva espressamente assentito al subentro del all'originaria appaltatrice, accettando la Parte_1
cessione del contratto;
l'art.
1 - intitolato “oggetto del trasferimento” -
prevedeva infatti espressamente che il si facesse Parte_1
carico di ogni pretesa, ragione o diritto del Controparte_5
Sulla base di tali premesse, va quindi innanzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal , Parte_1
essendosi lo stesso assunto, come sopra precisato, tutti gli oneri relativi al contratto in essere con il . Controparte_5
Risulta infatti del tutto infondata la domanda dallo stesso proposta nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in quanto eventualmente subentrato alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno - che sarebbe a suo a tale titolo tenuto a rispondere del credito vantato dall'originario ricorrente in sede monitoria.
Non va ovviamente esaminata la domanda proposta nei confronti del detto dei Trasporti dal CP_13 Controparte_14 Controparte_5
con l'originario atto di chiamata in causa e reiterata con la
[...]
comparsa di costituzione nel presente giudizio riassunto, essendo stata la stessa proposta solo in via gradata - ed in conseguenza della posizione difensiva assunta dal - per la sola denegata ipotesi Parte_1 32
di ritenuta carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella specie non verificatasi.
Il ha inoltre rappresentato che, con Controparte_5
contratto del 23.07.1992 rep. n. 187 (cfr. all.5 al ricorso per d.i.) aveva ottenuto direttamente dal l'appalto dei lavori di Parte_1
costruzione del II° Lotto dell'impianto di depurazione dell' CP_5
(PS3/143.B), ivi compresa la gestione annuale dell'impianto fino al
17.05.2000; con successivi atti contrattuali e provvedimenti autoritativi, ed in estensione del richiamato Contratto rep.n.187, l'incarico di gestione dell'opera era stato prorogato fino al 31.12.2002.
Tale contratto era disciplinato dalle norme di cui al Capitolato
Generale del Ministero dei Lavori Pubblici D.P.R. 16.07.1962 n.1063.
Anche in questo caso, secondo quanto esposto nel ricorso monitorio, i conseguenti e connessi corrispettivi gestionali erano stati corrisposti dal con notevoli ritardi rispetto all'inoltro, da parte del Parte_1 Parte_1
affidatario, della documentazione probatoria delle attività eseguite in uno con la richiesta di pagamento, dando in tal modo luogo alla maturazione di interessi legali e moratori a favore del Controparte_5
pari, al 31.12.2004, ad € 111.879,45.
Il ricorrente avendo emesso Controparte_5
fattura n. 1/05 del 10.01.2005, regolarmente ricevuta ed accettata dal per il complessivo importo di € 242.731,21 risultante dai due Parte_1
diversi rapporti contrattuali sopra citati, agiva quindi in via monitoria innanzi al Tribunale di Avellino con ricorso del 14.2.2005, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 458/05 del 17.5.2005 oggetto di opposizione. 33
In buona sostanza, quindi, il ha Controparte_5
agito assumendo di essere creditore per interessi relativi ai ritardati pagamento riguardanti due diversi rapporti, il primo sorto a seguito di subentro del nel contratto originariamente stipulato con la Cassa per il Parte_1
Mezzogiorno, ed il secondo stipulato direttamente con quest'ultimo, odierna parte opponente a d.i., attrice in riassunzione.
Ciò premesso, sgombrato il campo da ogni questione relativa alla legittimazione passiva delle varie parti convenute nel presente giudizio, il ha basato la propria opposizione innanzitutto Parte_1
sull'eccezione di prescrizione del credito relativo ai predetti accessori.
In particolare, deduce l'opponente che il Direttore dei Lavori aveva approvato in data 28.9.1992 i documenti per il rimborso al Controparte_5
, in qualità di appaltatore, delle somme da questo anticipate per indennità
[...]
espropriative, per Lit. 57.243.860, liquidate, quanto a Lit. 51.806.488, in data
18.6.1996, e Lit. 5.437.372, in data 9.9.1996, dando luogo - secondo parte opposta - alla maturazione di interessi (6 %) per € 6.492,17.
L'opponente eccepiva quindi l'intervenuta prescrizione del detto credito, per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, del c.c., dal 9.9.1996, in assenza di atti interruttivi.
Infatti, l'unico atto di diffida in atti allegato al quale aveva fatto riferimento parte opposta era stato al notificato al Parte_1
in data 11.4.1995, e quindi prima che sorgesse il credito da interessi
(9.9.1996), idoneo quindi ad interrompere il termine di prescrizione;
in ogni caso, dall'11.4.1995 in poi non vi erano stati ulteriori e successivi atti di diffida o messa in mora o comunque interruttivi della prescrizione. 34
Inoltre, l'originario ricorrente deduceva che il settimo ed ultimo relativo ad un corrispettivo di Lit. 433.251.001 (oltre Iva), CP_27
era stato emesso dalla Direzione Lavori il 4.3.1994 ed il certificato di pagamento il 13.2.1996 e liquidato il 9.9.1996, dando luogo - secondo l'opposto - alla maturazione di interessi per € 61.544,25.
Anche in questo caso veniva quindi eccepita l'intervenuta prescrizione, per essere decorso il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, del c.c., dal 9.9.1996, in assenza di atti interruttivi.
Il ricorrente aveva inoltre dedotto che, in base al combinato disposto degli art.4 L.741/81 e 1194 c.c., a causa della dovuta prioritaria imputazione dei pagamenti agli interessi già maturati, sulla sorta “capitale” da considerarsi rimasta impagata erano maturati, fino al 31.12.2004, interessi moratori per complessive Lit. 121.627.459, pari ad € 62.815,34.
In conclusione, quindi, gli interessi maturati al 31.12.2004 in conseguenza sia del tardato rimborso delle indennità espropriative anticipate che del tardato pagamento del corrispettivo per le attività espropriative ammontavano, come da conteggi del esecutore, a complessivi € Parte_1
130.851,76, come sopra indicato.
Quanto all'ultima voce sopra indicata, oltre ad eccepire anche in questo caso la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.
4. C.c., in assenza di atti interruttivi dal 1996, l'opponente eccepiva la non chiarezza Parte_1
del calcolo effettuato da parte ricorrente.
Orbene, con riferimento alla prescrizione del diritto al pagamento degli interessi, l'art. 2948 n. 4 c.c. prevede che “Gli interessi e, in generale, tutto
ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” si 35
prescrive in cinque anni.
Osserva il Collegio che sull'interpretazione di tale norma, con specifico riferimento agli interessi, sono emersi due indirizzi interpretativi.
Un primo, sostenuto prevalentemente dalla sezione tributaria della
Suprema Corte e avallato anche da alcune pronunce delle sezioni civili (cfr.
Cass. n. 27055/2022; Cass. n. 13258/2022; Cass. n. 31283/2021; Cass. n.
22351/2020; Cass. n. 20955/2020; Cass. n. 30901/2019; Cass. n. 17020/2014;
Cass. n. 5954/2007; Cass. n. 14049/2006; in termini analoghi si vedano,
altresì, Cass. n. 7127/2013 e Cass. n. 25047/2009) il quale, facendo leva sul dato letterale della norma e sulle caratteristiche generali dell'obbligazione degli interessi, ritiene che tutte le relative tipologie, per il riferimento letterale alla categoria, si prescrivono in cinque anni, atteso che “La norma relativa
alla prescrizione degli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione
della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché
non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura
o della fonte degli interessi. La rilevanza di una disciplina unitaria della
prescrizione dell'obbligazione di interessi appare significativa, in
considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di
interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed
esigibili (Cass. n. 11655 del 16/06/2020), gli interessi moratori, quale
corrispettivo del ritardato adempimento (Cass. n. 14214 del 05/05/2022) e gli
interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore
per mancato godimento di beni o servizi (Cass. n. 28930 del 05/10/2022),
quali quelli previsti dall'art. 1499 cod. civ. (Cass. n. 11605 del 14/05/2018)…
Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di 36
principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell'obbligazione di
interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse
categorie di interessi (corrispettivi, propri del diritto commerciale, e
moratori, quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dalla fonte
e dalla natura degli stessi…La generalizzata applicazione della disciplina
della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più
risalente ragione storica (e di più antica codificazione) – come osservatosi in
dottrina – che era quella di sganciare la riscossione dell'obbligazione
“accessoria” degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni
(capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni
pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca
dall'obbligazione pecuniaria, l'obbligazione di interessi si aggiunge alla
originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del
debitore…Del tutto avulso dalla giurisprudenza di questa Corte appare,
inoltre, l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui la prescrizione
dell'obbligazione degli interessi risulterebbe agganciata a quella
dell'obbligazione in sorte capitale. Questa Corte ritiene – in conformità a
quanto osservatosi in dottrina - che il carattere dell'accessorietà
dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di
tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e,
conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa.
Peraltro, una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere
dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita
propria in virtù della sua progressiva maturazione;
man mano che maturano,
gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono 37
indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui
possono essere suscettibili «di autonome vicende rispetto all'obbligazione
tributaria configurata a carico del contribuente» (in termini, Cass. S.U. n.
22281 del 2022, cit.; conf. Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass. n. 24295 del
30/09/2019; Cass. n. 17020 del 2014, cit.; Cass. n. 4554 del 22/03/2012; Cass.
n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, cit.; Cass. n. 16123 del
18/08/2004)… La formulazione della norma di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.
evidenzia, invero, come la prescrizione dell'obbligazione degli interessi sia
affiancata a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione
(«gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad
anno o in termini più brevi»), ma non sia sovrapponibile a queste ultime.
L'utilizzo della congiunzione «e» lascia intendere come la disciplina della
prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad
affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere
confusa…” (in termini da ultimo Cass., 13781/2023 e Cass., 2095/2023).
Secondo altro orientamento, di recente ribadito dalla pronuncia n.
11125/2024 (in tema di interessi maturati per la cambiale con azione cartolare prescritta), invece, la prescrizione quinquennale non si applica a tutti gli interessi, ma solo a quelli che condividono il carattere della periodicità, o per avere in tal senso espressamente previsto la convenzione tra le parti o perché
tale carattere riveste l'obbligazione principale a cui accedono: “La ragione per
cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza
del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che
assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta
periodicità. Va richiamata sul punto la pronuncia di questa Corte, secondo 38
cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a
prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano
essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannale, e,
pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica
soluzione (nella specie, prezzo di vendita), l'operatività della norma
medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino
autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass.,
sez. 2, 11 gennaio 1986, n. 103). In particolare, si chiarisce in detta pronuncia
che l'art. 2948 c.c. accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni,
sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei
primi tre numeri (annualità delle rendite;
annualità delle pensioni alimentari;
pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni)…
Con la precisazione – di grande rilievo – per cui, solo in presenza di
«un'apposita clausola contrattuale […] che originariamente prevedeva una
forma rateale di pagamento del debito principale» si applicava la
prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986)…Ciò spiega la ragione
per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti
dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di interessi
moratori di fonte legale, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo
dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, «per
i quali difetta il requisito della periodicità» (Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n.
7127; anche Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22276; Cass., sez. 1, 9 ottobre
2012, n. 17197; Cass., sez. 2, 23 settembre 2011, n. 19487; Cass., 10
settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006, n. 23670; Cass., n. 14080
del 2005). Resta nel solco di tale orientamento anche la costante affermazione 39
di questa Corte, per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi
attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti
adempimento parziale di «un'unica obbligazione principale», quando nei
versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha
identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella
principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a
decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento
dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli
interessi, con quello ordinario decennale (Cass., 21 marzo 2013, n. 7127;
Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011). Sempre nella stessa
direzione si è ritenuto che la rateizzazione in più versamenti periodici
dell'unico debito nascente da un «mutuo bancario» non ne determina il
frazionamento in distinti rapporti obbligatori…” (in termini analoghi Cass.,
4232/2023 che, con riferimento agli interessi sulle somme mutuate, da intendersi quale debito unico frazionato solo nell'adempimento dell'obbligo restitutorio, àncora il termine di prescrizione degli interessi a quello periodico o meno dell'obbligazione principale a cui accedono).
Ciò posto, proprio quest'ultima pronuncia chiarisce espressamente che, costituendo la periodicità il requisito essenziale per applicare agli interessi moratori la prescrizione quinquennale, ciò spiega la ragione per cui,
quanto agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici, si applica la prescrizione decennale.
Si tratta, infatti, in questo caso di interessi moratori di fonte legale,
dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, "per i quali difetta il 40
requisito della periodicità" (Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; anche
Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22276; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n.
17197; Cass., sez. 2, 23 settembre 2011, n. 19487; Cass., 10 settembre 2010,
n. 19291; Cass., 6 novembre 2006, n. 23670; Cass., n. 14080 del 2005).
Non sussiste poi alcun dubbio che, anche in questo caso, trattandosi di interessi legati al ritardato accredito delle somme dovute quali rimborsi per le attività espropriative commissionate ed eseguite, gli stessi non hanno alcun carattere di periodicità, con conseguente applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione;
ne consegue, quanto al predetto importo di €
130.851,76, il necessario rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal
, esclusivamente fondata sulla ritenuta applicabilità Parte_1
del termine quinquennale.
Quanto al computo di tali interessi, appare pienamente corretta la ricostruzione effettuata dal nominato c.t.u. innanzi al Tribunale di Avellino,
dott. , che ha determinato, con ragionamento logico ed Persona_4
immune da censure, nonché tenendo conto delle osservazioni del c.t. di parte,
la somma dovuta dal in favore del Parte_1 [...]
a titolo di interessi per ritardato rimborso delle indennità Controparte_5
espropriative anticipate e per il ritardato pagamento del SAL VII/Espropri,
nella minor misura - rispetto a quella di € 130.851,76indicata dal ricorrente in sede monitoria e sopra precisata - di € 115.837,65, costituente il reale credito dell'opposto per il titolo testé indicato.
Quanto al residuo importo richiesto in sede monitoria, lo stesso trae origine, come già precisato, dal contratto del 23.07.1992 rep. n. 187 (cfr. all.5
ricorso per d.i.) stipulato direttamente tra il ricorrente Parte_6 [...]
ed il - al quale erano state trasferite,
[...] Parte_1
con Atto del 13.09.1990 (cfr. all.1 comparsa di costituzione e risposta) ed in attuazione dell'art. 5 L. 01.03 1986 n. 64, le relative competenze da parte dell'Agensud, subentrata alla cessata - l'appalto dei lavori di Pt_4
costruzione del II° Lotto dell'impianto di depurazione dell' CP_5
(PS3/143.B), ivi compresa la gestione annuale dell'impianto fino al
17.05.2000, scadenza poi prorogata fino al 31.12.2002.
L'appalto, a differenza del I° Lotto, era disciplinato dalle norme di cui al Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici D.P.R. 16.07.1962
n.1063.
Anche in questo caso, i conseguenti e connessi corrispettivi gestionali sono stati corrisposti al sempre con Controparte_5
notevoli ritardi rispetto all'inoltro, da parte del affidatario, della Parte_1
documentazione probatoria delle attività eseguite in uno con la richiesta di pagamento.
Posta l'insussistenza di ogni questione riguardante la legittimazione passiva, risultante dal menzionato contratto, ovvero quanto alla prescrizione quinquennale della relativa obbligazione, già in precedenza esclusa stante l'applicabilità anche in questo caso, e per le medesime motivazioni, del termine decennale, va anche in questo caso richiamata la ricostruzione contabile effettuata ancora una volta correttamente dal nominato c.t.u., dott.
. Persona_4
Ed invero quest'ultimo, in maniera coerente ed immune da censura,
avendo peraltro fatto corretta applicazione quanto ai periodi in contestazione alle pattuizioni contrattuali applicabili - a differenza del c.t. di parte opponente 42
il quale fa riferimento ad una presunta sanatoria per i periodi precedenti intervenuta tra le parti in forza dell'accordo tra le stesse stipulato in data
24.10.2001, in realtà insussistente - ha provveduto a ricostruire l'importo che può a tale titolo essere riconosciuto in favore del Controparte_5
a titolo di interessi per ritardato pagamento degli oneri gestionali
[...]
dell'impianto, nella misura complessiva di € 96.091,81.
In conclusione, l'importo concretamente dovuto dal
[...]
in favore del , risulta pari ad € Controparte_5 Parte_1
211.929,46 ( € 115.837,65 + € 96.091,81); in conseguenza, in accoglimento nei soli limiti di quanto di ragione della proposta opposizione al decreto
ingiuntivo n. 458/2005 emesso dal Tribunale di Avellino in data 17.5.2005
con conseguente revoca dello stesso, il , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro - tempore, va comunque condannato al pagamento in favore del , in persona del legale rapp.te Controparte_25
pro - tempore, dell'importo testé indicato.
Su tale somma, trattandosi di interessi scaduti da oltre 6 mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., risultano dovuti anche i richiesti interessi anatocistici al tasso legale dal momento della notifica della domanda monitoria - avvenuta in data 20.6.2005 - al saldo.
Ovviamente, per le ragioni sopra indicate, risulta del tutto assorbita qualsivoglia questione proposta con l'atto di opposizione riguardante l'iniziale esistenza dei presupposti, con particolare riguardo alla prova scritta, necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese e competenze di lite, quelle anticipate per il presente giudizio dal dalla Controparte_14 [...] [...]
e dal Controparte_28 Controparte_29
, ciascuno in persona del legale
[...]
rapp.te pro - tempore, costituitisi congiuntamente, seguono la soccombenza del , in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
e si liquidano di ufficio in favore delle predette parti come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base all'importo riconosciuto con la presente decisione (da €
52.001.00 ad € 260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Analogamente a quanto avvenuto con riguardo alla CP_4
e per le medesime ragioni, sussistono invece i presupposti per
[...]
dichiarare interamente compensate le spese e competenze di lite di lite tra il
, il Controparte_5 Controparte_14
la e il
[...] Controparte_2 [...]
, Controparte_22
ciascuno in persona del legale rapp.te pro – tempore.
Nulla va disposto in ordine al
[...]
- (ex Controparte_11
OPCM n. 2425 del 18.3.1996), in persona del legale rapp.te pro-tempore,
non essendosi lo stesso costituito in giudizio.
Infine, essendo rimasto il , nonostante la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo, sostanzialmente soccombente - stante la sua 44
condanna al pagamento di una somma non eccessivamente diversa rispetto a quella inizialmente richiesta in sede monitoria - le spese e competenze di lite anticipate per il presente giudizio dal Controparte_5
vanno poste a carico del primo e si liquidano di ufficio in favore di quest'ultimo, secondo le disposizioni ed in base ai parametri già in precedenza indicati, considerando anche la fase monitoria.
Nulla va disposto quanto alle spese di c.t.u., liquidate e regolamentate nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, con Parte_1
citazione in riassunzione del 17.12.2019, nonché su quella proposta dal
, in persona del legale Controparte_5
rapp.te pro – tempore, con il proprio originario atto di chiamata in causa dell'11.1.2006 e con la comparsa di costituzione del 17.6.2020, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dal , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro - tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore (già CP_8 [...]
); Controparte_9
2) Condanna il , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, al pagamento in favore della in persona CP_8
del legale rapp.te pro – tempore, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre 45
rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Pierluigi d'Acunto,
dichiaratosi anticipatario;
4) Rigetta le domande proposte rispettivamente dal Parte_1
e dal ciascuno in
[...] Controparte_25
persona del legale rapp.te pro – tempore nei confronti della CP_4
in persona del legale rapp.te pro – tempore, della
[...]
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario di Governo
per l'Emergenza socio-economico-ambientale del CP_3
(delegato ex O.P.C.M. n. 3270 del 12.3.2003), e del Commissario di
Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella
- (ex OPCM n. 2425 del 18.3.1996); Controparte_4
5) Condanna il , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, al pagamento in favore della , in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi,
nonché Iva e Cpa, se dovute;
6) Dichiara la carenza di legittimazione passiva del
[...]
della Controparte_14 Controparte_2
del
[...] Controparte_29
, e del
[...] [...]
nella Controparte_11 46
- (ex OPCM n. 2425 del 18.3.1996), ciascuno in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, con conseguente rigetto delle domande contro gli stessi proposte;
7) Condanna il , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, al pagamento in favore del
[...]
della Controparte_14 Controparte_2
e del Controparte_30
, ciascuno in persona del legale rapp.te
[...]
pro – tempore, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
8) Dichiara interamente compensate le spese e competenze di lite tra il
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_25
– tempore, la , il Controparte_4 Controparte_14
la e il
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_22
, ciascuno in persona del legale rapp.te pro – tempore;
[...]
9) Nulla per le spese e competenze di lite quanto al convenuto contumace
Controparte_11
- (ex OPCM n. 2425 del 18.3.1996),
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore;
10) Accoglie nei soli limiti di quanto di ragione l'opposizione proposta dal
, in persona del legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 458/2005 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 17.5.2005 e, per l'effetto, condanna lo 47
stesso al pagamento in favore del ricorrente Controparte_5
in persona del legale rapp.te pro – tempore, della minor
[...]
somma di € 211.929,46, oltre interessi anatocistici sulla stessa decorrenti al tasso legale dal 20.6.2005 al saldo;
11) Condanna il , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, al pagamento in favore del Controparte_5
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di spese e
[...]
competenze di lite relative al presente giudizio, che liquida - ivi compresa la fase monitoria - in complessivi € 14.400,00, di cui €
400,00 per spese ed € 14.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo