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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1888/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO BI Presidente relatore
EV NO GI
India Baldi GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1888/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 20.10.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] CP_1
(C.F.: ), residente in [...]
n.11 int. 3
e
, nata a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ), residente in [...]
n. 11 int. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NO
PA (C.F.: – – C.F._3 Email_1
- ed elettivamente domiciliati Email_2 presso il suo studio in Pistoia, Via delle Mura Urbane n. 30, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 20.10.2025,
[...]
e , esponendo di aver contratto CP_1 Controparte_2 matrimonio in Albania il giorno 05.03.2009, precisavano che dall'unione erano nati a Pistoia i figli (in data 16.05.2010) e Per_1
(in data 18.01.2015). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che fra i coniugi insorgevano insanabili incompatibilità di carattere tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi si separano consensualmente e vivranno separati mantenendo reciproco rispetto fra loro.
2) La casa coniugale sita in Pistoia, Via Crocimbrana n. 11 int. 3, di proprietà del sig. rimarrà in uso allo stesso mentre CP_1 la sig.ra si trasferirà presso altra abitazione di Controparte_2 sua proprietà sita in Pistoia, Via Crocimbrana n. 11 int.2 piano primo, con entrambe i figli minori.
3) I coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti sul piano economico (doc. da n.4 a n.9) e quindi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento. I denari, titoli e quanto altro di proprietà comune fra i coniugi è già stato diviso e pertanto null'altro gli stessi hanno da pretendere reciprocamente.
4) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza e domicilio formale e prevalente dei medesimi presso la madre, disponendo l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle
2 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e l'esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di permanenza dei minori con ciascun genitore.
5) In ordine alla frequentazione dei figli con il sig. il CP_1 padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, tenuto conto del preminente interesse dei figli minori, terrà con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore. Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli minori ogni 15 gg. nel weekend. Inoltre, in relazione al periodo estivo i figli potranno passare almeno una settimana continuativa di vacanza con ciascuno dei genitori salvo comunicare i propri programmi all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno e salvo eventuale diverso accordo raggiunto tra le parti;
ancora nel periodo natalizio i giorni festivi di Natale verranno passati con ciascuno dei genitori alternativamente;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività.
6) In ordine al mantenimento dei figli determinare a carico del sig. un contributo economico al mantenimento dei figli CP_1 minori per un importo di € 6.000,00 annui (euro 3.000,00 per ciascun figlio) da versare in rate mensili di € 500,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge oltre al pagamento per la quota del 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa in materia di famiglia fra il Tribunale di Pistoia e il COA di Pistoia sottoscritto in data 01/10/2018, da versarsi su conto corrente Intesa SanPaolo intestato alla sig.ra
IBAN:[...] entro il Controparte_2 giorno 10 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi figli.
7) L'autoveicolo marca Tiguan targato FL060FZ oggi intestato al marito continuerà ad essere utilizzato dalla sig.ra CP_2
per almeno due mesi a far data dal
[...] deposito del presente ricorso. Successivamente l'autoveicolo verrà utilizzato dal sig. legittimo proprietario. CP_1
3 8) I coniugi si concedono fino ad ora espresso consenso per la concessione reciproca del passaporto per l'espatrio ai fini turistici ed ogni altra autorizzazione di natura amministrativa per sé medesimi o per i figli minori.
9) L'assegno unico a favore dei figli sarà riscosso integralmente dal genitore affidatario collocatario sig.ra . Controparte_2
10) Le parti convengono che, ai fini dell'identificazione personale negli atti anagrafici e nei documenti ufficiali, la sig.ra CP_2
mantenga l'uso del cognome del marito durante il periodo
[...] di separazione.
11) Le spese procedurali e legali verranno pagate a metà tra i coniugi.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.12.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi CP_1
e , che hanno contratto matrimonio in Controparte_2
Albania il giorno 05.03.2009, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
168, P. 2, S. C, anno 2019);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente relatore
NO BI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO BI Presidente relatore
EV NO GI
India Baldi GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1888/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 20.10.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] CP_1
(C.F.: ), residente in [...]
n.11 int. 3
e
, nata a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ), residente in [...]
n. 11 int. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NO
PA (C.F.: – – C.F._3 Email_1
- ed elettivamente domiciliati Email_2 presso il suo studio in Pistoia, Via delle Mura Urbane n. 30, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 20.10.2025,
[...]
e , esponendo di aver contratto CP_1 Controparte_2 matrimonio in Albania il giorno 05.03.2009, precisavano che dall'unione erano nati a Pistoia i figli (in data 16.05.2010) e Per_1
(in data 18.01.2015). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che fra i coniugi insorgevano insanabili incompatibilità di carattere tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi si separano consensualmente e vivranno separati mantenendo reciproco rispetto fra loro.
2) La casa coniugale sita in Pistoia, Via Crocimbrana n. 11 int. 3, di proprietà del sig. rimarrà in uso allo stesso mentre CP_1 la sig.ra si trasferirà presso altra abitazione di Controparte_2 sua proprietà sita in Pistoia, Via Crocimbrana n. 11 int.2 piano primo, con entrambe i figli minori.
3) I coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti sul piano economico (doc. da n.4 a n.9) e quindi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento. I denari, titoli e quanto altro di proprietà comune fra i coniugi è già stato diviso e pertanto null'altro gli stessi hanno da pretendere reciprocamente.
4) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza e domicilio formale e prevalente dei medesimi presso la madre, disponendo l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle
2 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e l'esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di permanenza dei minori con ciascun genitore.
5) In ordine alla frequentazione dei figli con il sig. il CP_1 padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, tenuto conto del preminente interesse dei figli minori, terrà con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore. Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli minori ogni 15 gg. nel weekend. Inoltre, in relazione al periodo estivo i figli potranno passare almeno una settimana continuativa di vacanza con ciascuno dei genitori salvo comunicare i propri programmi all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno e salvo eventuale diverso accordo raggiunto tra le parti;
ancora nel periodo natalizio i giorni festivi di Natale verranno passati con ciascuno dei genitori alternativamente;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività.
6) In ordine al mantenimento dei figli determinare a carico del sig. un contributo economico al mantenimento dei figli CP_1 minori per un importo di € 6.000,00 annui (euro 3.000,00 per ciascun figlio) da versare in rate mensili di € 500,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge oltre al pagamento per la quota del 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa in materia di famiglia fra il Tribunale di Pistoia e il COA di Pistoia sottoscritto in data 01/10/2018, da versarsi su conto corrente Intesa SanPaolo intestato alla sig.ra
IBAN:[...] entro il Controparte_2 giorno 10 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi figli.
7) L'autoveicolo marca Tiguan targato FL060FZ oggi intestato al marito continuerà ad essere utilizzato dalla sig.ra CP_2
per almeno due mesi a far data dal
[...] deposito del presente ricorso. Successivamente l'autoveicolo verrà utilizzato dal sig. legittimo proprietario. CP_1
3 8) I coniugi si concedono fino ad ora espresso consenso per la concessione reciproca del passaporto per l'espatrio ai fini turistici ed ogni altra autorizzazione di natura amministrativa per sé medesimi o per i figli minori.
9) L'assegno unico a favore dei figli sarà riscosso integralmente dal genitore affidatario collocatario sig.ra . Controparte_2
10) Le parti convengono che, ai fini dell'identificazione personale negli atti anagrafici e nei documenti ufficiali, la sig.ra CP_2
mantenga l'uso del cognome del marito durante il periodo
[...] di separazione.
11) Le spese procedurali e legali verranno pagate a metà tra i coniugi.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.12.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi CP_1
e , che hanno contratto matrimonio in Controparte_2
Albania il giorno 05.03.2009, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
168, P. 2, S. C, anno 2019);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente relatore
NO BI
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