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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Enrico Quaranta Presidente dr. Marta Sodano Giudice dr. Simona Di Rauso Giudice rel. sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 7/1/2025 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 208-1/2024, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in GR (81046) PIAZZETTA MONTEVERGINE 10, in persona del legale rappresentante pro tempore su ricorso, ed annessa documentazione, depositata il 3/10/2024 presentato da
[...]
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_2
esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta in data 6/11/2024 alla pec del debitore;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito di euro
1.646,77 in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma del 01/12/2021, R.G. 45653/2021, notificato il 24/01/2024 e munito di formula esecutiva in data
02/11/2022; considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società che ha per oggetto l'attività di panificazione e commercio di pane e pizze (cfr. visura CCIAA, in atti); considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”); considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la stessa non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura risulta che la società non ha mai presentato bilanci e le dichiarazioni dei redditi acquisiti d'ufficio non si riferiscono all'ultimo triennio precedente l'istanza di liquidazione giudiziale, sicchè neanche sarebbe possibile il riscontro del superamento delle soglie dimensionali;
preso atto che dagli estratti di ruolo inoltrati dall' , acquisiti dalla Controparte_1 cancelleria, risultano iscritti a ruolo debiti fiscali per euro 308.505,42 (totale al netto dell'importo sospeso); considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- l'inadempimento del debito cristallizzato nel decreto ingiuntivo, oltre spese ed interessi,;
- un'esposizione debitoria della società nei confronti dell' di euro Controparte_1
308.505,42 (totale residuo al netto dell'importo sospeso), come risultante dagli estratti di ruolo trasmessi;
- l'omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie;
- il mancato riscontro all'atto di precetto, rimasto anch'esso inadempiuto;
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
(C.F./P.I. , con sede Parte_1 P.IVA_1 in GR (81046) PIAZZETTA MONTEVERGINE 10, in persona del legale rappresentante pro tempore
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa Simona Di Rauso;
curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 27.3.2025, h. 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Sentenza da prenotarsi a debito. Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 10.1.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente dott. Enrico Quaranta
- III SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Enrico Quaranta Presidente dr. Marta Sodano Giudice dr. Simona Di Rauso Giudice rel. sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 7/1/2025 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 208-1/2024, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in GR (81046) PIAZZETTA MONTEVERGINE 10, in persona del legale rappresentante pro tempore su ricorso, ed annessa documentazione, depositata il 3/10/2024 presentato da
[...]
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_2
esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta in data 6/11/2024 alla pec del debitore;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito di euro
1.646,77 in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma del 01/12/2021, R.G. 45653/2021, notificato il 24/01/2024 e munito di formula esecutiva in data
02/11/2022; considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società che ha per oggetto l'attività di panificazione e commercio di pane e pizze (cfr. visura CCIAA, in atti); considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”); considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la stessa non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura risulta che la società non ha mai presentato bilanci e le dichiarazioni dei redditi acquisiti d'ufficio non si riferiscono all'ultimo triennio precedente l'istanza di liquidazione giudiziale, sicchè neanche sarebbe possibile il riscontro del superamento delle soglie dimensionali;
preso atto che dagli estratti di ruolo inoltrati dall' , acquisiti dalla Controparte_1 cancelleria, risultano iscritti a ruolo debiti fiscali per euro 308.505,42 (totale al netto dell'importo sospeso); considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- l'inadempimento del debito cristallizzato nel decreto ingiuntivo, oltre spese ed interessi,;
- un'esposizione debitoria della società nei confronti dell' di euro Controparte_1
308.505,42 (totale residuo al netto dell'importo sospeso), come risultante dagli estratti di ruolo trasmessi;
- l'omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie;
- il mancato riscontro all'atto di precetto, rimasto anch'esso inadempiuto;
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
(C.F./P.I. , con sede Parte_1 P.IVA_1 in GR (81046) PIAZZETTA MONTEVERGINE 10, in persona del legale rappresentante pro tempore
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa Simona Di Rauso;
curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 27.3.2025, h. 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Sentenza da prenotarsi a debito. Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 10.1.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente dott. Enrico Quaranta