Articolo 8 della Legge 18 marzo 1989, n. 106
Articolo 7
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12 aprile 1989
Art. 8. 1. In relazione anche ai compiti affidatigli dalla presente legge, il Ministro del commercio con l'estero puo' avvalersi, con le modalita' di cui all' articolo 20 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , di ulteriori cinque unita' di personale, scelte tra qualificati esperti di economia internazionale o aziendale.
Nota all'art. 8:
Il testo dell' art. 20 del D.L. n. 251/1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) e' il seguente:
"Art. 20. - Oltre alla facolta' di avvalersi dell'istituto previsto dall' art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per il raggiungimento delle finalita' previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonche' di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unita'.
Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza.
I compensi per lavoro straordinario, indennita' di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto".
Entrata in vigore il 12 aprile 1989