Articolo 7 della Legge 27 dicembre 2006, n. 298
Articolo 6Articolo 8
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12 gennaio 2007
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" e "Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
3. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilita' degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2007