Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 3017/2024
Oggi 10/03/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Mascia Bottacini per la parte ricorrente che è personalmente presente.
Nessuno è presente per la società resistente, né in collegamento da remoto né in presenza nell'ufficio del giudice.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I
procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
L'avv. Bottacini si riporta al contenuto del ricorso introduttivo ed insiste nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 10/03/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3017 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 23/12/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTORI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. BOTTACINI MASCIA ALESSANDRA ( ) VIA C.F._2
SCRIMIARI, 10 37129 VERONA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SARTORI MAURIZIO
Contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(CONTUMACE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.24 espone che: Pt_1 Parte_2
- ha lavorato a tempo pieno alle dipendenze della dal 27.09.2022 al 09.03.2024, Controparte_1 inizialmente con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di trasportatore/camionista inquadrato nel livello G1. (doc. all. n. 5), svolgendo per tutto il tempo le mansioni di autista, occupandosi della consegna e dei ritiri per le zone Veneto –
Lombardia – Emilia Romagna – Province Autonome di Trento e Bolzano e Friuli Venezia Giulia;
dal mese di gennaio del 2023 al ricorrente è stato richiesto di occuparsi anche del magazzino, gestendo gli ordini di consegna ed i ritiri, per due giorni a settimana;
1 - aveva svolto ore di lavoro straordinario, che non gli erano state regolarmente retribuite (doc. 7-8);
- con lettera del 28.02.2024 (qualificata come ) la datrice di lavoro ha comunicato al ricorrente il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto il ricorrente non avrebbe accettato il passaggio alle dipendenze della VDM s.r.l.s., società presso cui sarebbe stata esternalizzata l'attività di logistica e magazzinaggio ed il licenziamento è stato impugnato stragiudizialmente con lettera del 15.04.2024. (doc. all. n. 3). Solo il ricorrente è stato licenziato in tale periodo mentre l'attività di autotrasporto è proseguita senza alcun cambiamento, come è proseguita l'attività di magazzinaggio e logistica presso l'unità di Vicenza. Al momento del licenziamento il ricorrente percepiva una retribuzione utile ai fini del TFR pari ad € 2.082,29 (€
1.784,82x14/12) (doc. all. n. 7);
- l'ultima busta paga di marzo 2024 risulta pagata solo parzialmente ed il lavoratore vanta un credito lordo pari ad € 2.864,98. (doc. all. n. 7). Contr
Ciò premesso il ricorrente deduce in via principale l'illegittimità del licenziamento per per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e comunque per violazione dell'obbligo di repêchage e chiede la reintegra nel posto di lavoro ed, in subordine, l'indennità risarcitoria in numero di sei mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR;
chiede altresì le differenze retributive per lavoro straordinario svolto e per residuo busta paga di marzo 2024 non pagata.
Alla prima udienza 17.2.25 si è verificata la mancata costituzione in giudizio della convenuta, dichiarata contumace. La parte ricorrente, personalmente ed a mezzo del proprio procuratore, ha dichiarato di rinunciare in udienza all'azione ed agli atti relativi alla domanda formulata al punto n.2 delle conclusioni (differenze per lavoro straordinario). La causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza nella quale la parte ricorrente, invitata alla discussione, ha concluso come in epigrafe e la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale, in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi.
* * *
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, non considerandosi la domanda per il pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, espressamente rinunciata in prima udienza.
2. Emerge documentalmente la prova della esistenza di un licenziamento scritto per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore in data 6.5.24 (doc. 6) dall'Azienda: la missiva allude ad un licenziamento disposto poiché il lavoratore si sarebbe rifiutato di prestare la propria attività lavorativa per una nuova società (la VDM s.r.l.s.) a cui sarebbe stata appaltata l'attività di logistica e magazzinaggio. L'esternalizzazione di tale attività, sempre secondo quanto riportato nella lettera di licenziamento, avrebbe comportato un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la
2 soppressione di individuate posizioni lavorative, finalizzate ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa.
Nessuna prova è stata fornita in giudizio da parte della resistente circa la effettività e sussistenza della predetta “riorganizzazione” ed anzi, il ricorrente sostiene di esser stato l'unico ad essere licenziato mentre l'attività di autotrasporto sarebbe proseguita senza alcun cambiamento, come è proseguita l'attività di magazzinaggio e logistica presso l'unità di Vicenza: dati non smentiti da elementi di segno contrario.
Va, dunque, accolta la domanda relativa alla dedotta illegittimità del licenziamento per Contr insussistenza del
Com'è noto, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sussiste, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, in quei casi in cui, per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, sussista l'effettiva esigenza del datore di lavoro di porre fine al rapporto di lavoro. In altri termini, la necessità di procedere alla soppressione del posto di lavoro ovvero del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, può derivare sia da una effettiva contrazione della produzione e dal conseguente ridimensionamento dell'attività aziendale, sia da una scelta dell'imprenditore di riorganizzazione/ristrutturazione dell'attività aziendale.
Sotto il profilo dell'onere della prova, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro non solo dimostrare che il licenziamento è stato determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, ma anche dimostrare l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in mansioni compatibili con la qualifica rivestita (cfr. Cass. 12769/2005).
Sul punto la datrice di lavoro non ha offerto dettagli idonei a colmare di significato l'indefinito motivo solo tratteggiato genericamente nella missiva.
Parte convenuta non si è costituita: si verte in materia di licenziamento intimato per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa ex art. 3 della legge n. 604/1966 (c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo): ragioni intrinseche all'attività in merito alle quali l'imprenditore è libero di scegliere se continuare o cessare un'attività produttiva, richiamandosi gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che affermano l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali, in punto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché le stesse siano effettive, non simulate o pretestuose (Cass. Civ. Sez. Lavoro
24037/2013).
Ma sotto questo profilo la resistente non ha dimostrato l'effettività e la non pretestuosità delle ragioni che hanno determinato il licenziamento, infatti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/66 incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, fermo restando che il giudice non ha alcuna possibilità di sindacare in merito alla congruità ed opportunità della scelta di natura economica ed organizzativa dell'imprenditore, in ossequio al principio della libertà di iniziativa imprenditoriale (ex art. 41 Cost.).
3 E' il datore di lavoro che ha l'onere di provare la “effettività” e la “non pretestuosità” delle ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro o all'attività produttiva, poste a fondamento del licenziamento (la prova positiva delle predette circostanze concorre a rendere, difatti, legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966).
Ciò che, pure, rileva ai fini della legittimità della scelta datoriale è la condizione della comprovata impossibilità di utilizzare diversamente il lavoratore licenziato. L'onere probatorio relativo all'elemento in parola, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica.
Nel caso in scrutinio parte resistente non ha assolto all'onere probatorio in relazione a tutti i presupposti, come sopra richiamati, di (controllo della) legittimità del licenziamento intimato per Contr ex art.3 L. 604/66, dovendosi sul punto rilevarsi la totale mancanza di prova. Alla luce della mancanza di prova della esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento da parte della ditta convenuta - lo si ripete: pacificamente gravata del relativo onere probatorio - rileva il giudicante che il licenziamento irrogato al dipendente appare quindi illegittimo.
3. Al fine di stabilire le conseguenze della accertata nullità del licenziamento adottato dalla convenuta deve rilevarsi che la fattispecie in scrutinio è regolata dalla disciplina del decreto legislativo n. 23/15 (c.d. “tutele crescenti”), attuativo della legge n.183/14, e successive modifiche.
Il rapporto di lavoro pianamente riconducibile al contratto a tempo indeterminato rientra nel campo di applicazione della predetta normativa che stabilisce, per quanto qui rileva, che “Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinalo a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto” (Art. 1: entrato in vigore il 7.3.15).
La presente fattispecie esula all'evidenza dai casi di applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 2 D. cit.
L'art. 3 del provvedimento legislativo dispone che “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento
e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
4 Atteso il dato dimensionale dell'azienda superiore ai quindici dipendenti (v. visura), l'importo di cui al predetto art. 3 cit. non va dunque 'dimidiato” ex art.9 D. Lgs cit. Contr Sulle conseguenze della mancata prova del debbono richiamarsi le motivazioni della sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede che si applichi la reintegrazione anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta invece estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore, profilo rimasto assoggettato alla tutela soltanto indennitaria.
Nel caso in esame non si è direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, laddove le censure si appuntano in ricorso maggiormente sul mancato adempimento dell'obbligo di ricollocazione del lavoratore licenziato: dato che riconduce nell'alveo della tutela indennitaria le conseguenze della dedotta illegittimità.
Ne consegue che a questo riguardo anche per la Corte Costituzionale il regime differenziato di tutela fra coloro che sono stati assunti fino al 07/03/2015 (ai quali in tal caso spetta ugualmente la tutela reintegratoria: C. Cost. n. 125/2022 che ha espunto la parola "manifesta" dall'art. 18, co. 7, L.
n. 300/70; Cass. ord. n. 33341/22 sulla tutela reintegratoria in caso di violazione dell'obbligo di ricollocazione nel regime anteriore al D.Lgs. n. 23/15; Cass. ord. n. 9937/24 sull'inclusione della violazione del repechage nella "insussistenza del fatto" ai fini della tutela reintegratoria) e coloro che sono stati assunti dopo (ai quali invece spetta in tal caso soltanto la tutela indennitaria: C. Cost. n.
128/2024) trova la sua giustificazione costituzionale in termini di ragionevolezza.
4. Sulla disciplina della quantificazione indennitaria era già intervenuta la nota sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo 23 del 2015, limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio". La
Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la previsione di una misura risarcitoria uniforme e commisurata alla sola anzianità di servizio, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, comprimesse l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza.
Per effetto della citata pronuncia, pertanto, è stata espunta dal testo dell'articolo 3 comma 1 la previsione che ancorava la determinazione dell'indennità risarcitoria da accordare in caso di illegittimità del licenziamento all'unico parametro costituito dall'anzianità di servizio del prestatore di lavoro.
La Corte costituzionale ha precisato nella citata sentenza 194 del 2018 che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, nel determinare l'indennità risarcitoria spettante in caso di
5 illegittimità del licenziamento, “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri […] desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
Applicando i citati principi al caso di specie, considerato che l'indennità risarcitoria deve essere determinata ex art.3 cit., considerate l'anzianità di servizio del prestatore (meno di un anno e mezzo), le dimensioni della convenuta (con ultimo valore medio di 63 dipendenti come da visura camerale prodotta) e il comportamento della società (che non si è costituita nel presente giudizio e non ha aderito al tentativo di conciliazione), appare equo determinare l'indennità medesima in ragione di 6 mensilità (come richiesto dallo stesso ricorrente in via subordinata) dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, la quale si desume dalle buste paga prodotte in atti nel valore indicato in ricorso di euro € 2.082,29, oltre agli interessi legali, sulla somma capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dalla data della presente sentenza e sino al saldo.
In ragione di ciò deve quindi accogliersi la domanda del ricorrente e per l'effetto dichiararsi estinto il rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la società convenuta alla data del 9.3.24, con la condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art.1 ss D. Lgs.23/15, complessivamente pari ad euro
12.493,74 (2.082,29 * 6), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
5. Quanto all'ulteriore domanda, la causa è stata decisa all'odierna udienza, nella contumacia di parte convenuta, sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, e risulta che la retribuzione dell'ultima busta paga di marzo 2024 sia stata pagata solo parzialmente, vantando il ricorrente un credito lordo residuo pari ad € 2.864,98. (doc. all. n. 7); la somma va maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati su ogni singolo credito dalla rispettiva scadenza fino al saldo (art. 429, ultimo comma c.p.c.).
6. Il ricorso va dunque accolto nei sensi sopra precisati: le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così
provvede:
6 - accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro tra ricorrente e resistente alla data del 9.3.24, e condanna la società resistente al pagamento in favore di di un'indennità pari ad euro 12.493,74, corrispondenti a Parte_3
6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art.3 D. Lgs.23/15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna altresì la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 2.864,98, a titolo di retribuzioni non corrisposte, oltre gli interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna infine la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Verona, 10 marzo 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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