Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti Sallustio e Razzato Parte_1
- Ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Manzi
- Convenuto -
OGGETTO: “Fondo Garanzia ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe ha chiesto al Giudice del
CP_ Lavoro di Taranto di condannare l' in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere in proprio favore la somma pari a € 19.131,68 lordi a titolo tfr, oltre interessi sino al saldo.
Si è costituito l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Deve farsi applicazione della disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 118 disp. att. cpc, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 11508/2016; Cass. 13708/2015; Cass.
29017/2021; Cass. 2861/2019; Cass. 17640/2016).
Pertanto, questo giudice aderisce all'orientamento già espresso nella sentenza n.
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“La domanda è infondata.
CP_ L'art. 2 l. 29.5.1982 n. 297 subordina l'intervento del fondo di garanzia gestito dall'
(co. 1) alla ammissione del credito per trattamento di fine rapporto nello stato passivo del fallimento (co. 2-3) o di altra procedura concorsuale (co. 4) oppure, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del r.d. 16.3.1942 n. 267, all'infruttuoso esito della esecuzione forzata individuale (co. 5).
CP_ L'istante rivendica il diritto di percepire dall' quale gestore del fondo di garanzia,
la residua somma di euro 25.686,24 lordi quale differenza tra quella complessiva di euro
35.911,03 lordi ammessa al passivo del fallimento della Media edizioni srl, sua datrice di lavoro, a titolo di credito per t.f.r., e quella inferiore di euro 10.224,39 già erogata
CP_ dall'
CP_ Tanto, sul presupposto, evidenziato in ricorso, che l' “è tenuto ad attenersi a quanto disposto dal giudice fallimentare” e “non può entrare nel merito di quanto statuito nello stato passivo definitivo”.
Tale presupposto, tuttavia, si rivela erroneo alla luce del recente, ma ormai consolidato,
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ammissione allo stato
CP_ passivo del credito per t.f.r. con provvedimento definitivo non preclude all' di contestare i presupposti di operatività del fondo di garanzia e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro: cfr. Cass. 27.12.2022 n. 37789.
Ciò, in quanto “il lavoratore che fa valere la garanzia del fondo, fa valere un diritto
CP_ discendente dal rapporto previdenziale sorto con l' distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore sottoposto a procedura concorsuale,
2 l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r.”: cfr. Cass. 19.6.2024 n. 16917.
CP_ Deve pertanto ritenersi, in via generale, che legittimamente l' possa negare, in difetto dei relativi presupposti, la prestazione previdenziale posta a carico del fondo di garanzia ed avente ad oggetto il t.f.r., anche ove il credito sia stato ammesso al passivo fallimentare.
Con riferimento, poi, al caso specifico qui in esame, è opportuno premettere che, come
CP_ evidenziato dall' (ma non dall'istante) e attestato dalla documentazione in atti,
l'importo non erogato dal fondo di garanzia, e rivendicato nel presente giudizio,
corrisponde al t.f.r. maturato dall'istante in relazione al pregresso rapporto di lavoro,
intercorso alle dipendenze della e cessato in data Parte_2
20.11.2013, a seguito e in forza di accordo sindacale stipulato in data 19.11.2013 da detta società, dalla Media edizioni srl (appartenente al medesimo gruppo di imprese) e dal rappresentante sindacale dei lavoratori interessati (tra cui l'istante), nel quale si conveniva tra l'altro che gli stessi sarebbero stati licenziati dalla Parte_2
appunto in data 20.11.2023 e poi assunti, entro il 26.11.2023 e comunque
[...]
all'atto della consegna dello “stato occupazionale”, dalla Media edizioni srl, e che “il
TFR maturato alla data del licenziamento verrà posto a carico della Media edizioni srl,
la quale provvederà ad erogarlo, unitamente alla quota di sua spettanza, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Come pure attestato dalla documentazione in atti, l'istante è stato poi assunto in data
5.12.2013 dalla Media edizioni srl, a seguito e in forza del citato accordo sindacale,
nonché di una conciliazione sindacale stipulata in data 22.11.2023 dalle stesse due società, questa volta direttamente con l'istante, assistito dal proprio rappresentante sindacale, in cui, datosi atto del licenziamento comunicato all'istante dalla
[...]
[..
[...] [...]
il 20.11.2023, si conveniva nuovamente, per quanto qui Parte_3
interessa, che “il TFR maturato alla data del licenziamento verrà posto a carico della
Media edizioni srl, la quale provvederà ad erogarlo, unitamente alla quota di sua spettanza, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Ebbene, i due accordi sopra citati, benché validi ed efficaci tra le parti contraenti (in difetto di prova dell'intento delle stesse di eludere gli obblighi relativi alla previdenza e
CP_ assistenza ex art. 2115 co. 3 c.c.), non sono tuttavia opponibili all' ciò, in forza del disposto di cui all'art. 1372 co. 2 c.c., il quale stabilisce che “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
La S.C. ha infatti affermato, sia pure in relazione a una diversa fattispecie, che
“l'accordo sindacale con cui fu stabilito tra le due aziende che il t.f.r. maturato alle dipendenze della affittante rimanesse in capo alla stessa non può essere opponibile
CP_ all' Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372
CP_ c.c.. Né l' è successore dell'azienda affittante negli effetti del contratto. Come detto,
CP_ l' è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto
CP_ previdenziale che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto l'intervento del fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art, 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore,
affittante e affittuario dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47 co.
5 l. 428/1990 incide sui tali rapporti, non sul rapporto previdenziale (in questo senso, v.
Cass. 6842/2023, Cass. 37789/2022)”: cfr. la già citata Cass. 19.6.2024 n. 16917.
Il principio di relatività degli effetti del contratto, sancito dall'art. 1372 co. 2 c.c., deve, a fortiori, ritenersi applicabile nel caso qui in esame, in cui non è stato prospettato e non è
configurabile un trasferimento di azienda o di ramo di azienda o comunque alcun
4 fenomeno successorio disciplinato dall'art. 2112 c.c., e neppure appare ipotizzabile una cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. (anche in considerazione della intervenuta soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro in esame), ma vi è stato un accollo del t.f.r. in capo al nuovo datore di lavoro in forza di meri accordi intervenuti in sede sindacale, i quali pertanto, operando in ambito esclusivamente, civilistico non sono
CP_ opponibili all' con la conseguenza che il fondo di garanzia non è obbligato ad erogare il t.f.r. maturato alle dipendenze del precedente datore di lavoro dell'istante.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.”
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 13 maggio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giulia Viesti
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