Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1656/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 27/09/2022 al numero 1656/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 215/2022 emessa dal
Tribunale di PISTOIA il 3.3.2022 pendente fra
, già Parte_1 [...]
( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARDOSI
ALESSANDRO ( ) e dall'Avv. KURECSKA PAOLO C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._2 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa
e respinta ogni diversa e contraria istanza, preso atto degli effetti del giudicato esterno formatosi tra le parti per effetto della definitività della Sentenza numero
1820/2022 pronunciata da questa Eccellentissima Corte tra le stesse parti del
1
215/2022 del Tribunale di Pistoia, del 03.03.2022 e depositata nella stessa data,
e, per l'effetto, DICHIARARE il diritto della conchiudente concessionaria a pretendere il pagamento del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio (occupazione di marciapiede assoggettato al pubblico passaggio), relativamente alle annualità 2019 e CP_2
2018, previo riconoscimento dell'avvenuta costituzione di servitù di pubblico passaggio sull'area de qua, e RICONOSCERE quindi la legittimità, la validità,
l'efficacia e la fondatezza degli avvisi di accertamento opposti in primo CP_2 grado dalla odierna appellata in relazione alle annualità 2019 e 2018;
CONDANNARE infine in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali e del compenso professionale dovuto ai difensori per entrambi i gradi di giudizio, maggiorato di contributo per spese generali 15% ex art.2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4%, ed I.V.A. al 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.“
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pistoia la Parte_3 società proponendo opposizione avverso Parte_2
l'avviso di accertamento n. 277/2019 con il quale si dichiarava dovuta per l'annualità 2019 la somma di € 3.411,00 a titolo di canone COSAP relativamente a un'area occupata mediante tavoli, sedie e fioriere antistante l'esercizio commerciale di ristorazione gestito dalla società opponente. eccepiva la illegittimità della sanzione irrogata, sostenendo Parte_3 che l'area in questione era di proprietà privata e su di essa non si era mai costituita una servitù di pubblico passaggio, né per usucapione né per effetto della dicatio ad patriam; chiedeva pertanto che il tribunale dichiarasse la nullità e comunque l'illegittimità dell'avviso di accertamento opposto.
Con separato atto di citazione, proponeva analoga Parte_3 opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 785/2018 col quale si dichiarava dovuta per l'annualità 2018 la somma di € 3.422,00 a titolo di canone COSAP per l'occupazione della medesima area.
2 In entrambi i procedimenti si costituiva contestando gli assunti Parte_2 avversari e chiedendo la riunione delle due cause e il rigetto delle opposizioni.
Riuniti i due procedimenti e svolta l'attività istruttoria, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 215/2022, previo rigetto dell'istanza di sospensione per pregiudizialità avanzata da accoglieva le opposizioni proposte da Parte_2
valutando come dalle prove testimoniali assunte fosse Parte_3 incontrovertibilmente emerso che l'area oggetto di causa, di proprietà privata, non era stata mai adibita ad uso pubblico, bensì delimitata e occupata in vario modo dai gestori del locale di per cui su di essa non si era Parte_3 costituita una servitù di uso pubblico per “dicatio ad patriam”, come invece sostenuto da con conseguente inapplicabilità del canone COSAP. Il Parte_2 tribunale, quindi, dichiarava illegittimi gli avvisi di accertamento n. 785/2018 e
777/2019 impugnati, condannando la società resistente alla refusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha Parte_2 appellato la sentenza, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 295 c.p.c.
Al momento della formulazione da parte di dell'istanza di sospensione Parte_2 del giudizio, pendeva dinanzi alla Corte di appello di Firenze la causa di impugnazione della sentenza n. 666/2017 pronunciata dal Tribunale di Pistoia sull'opposizione proposta da avverso gli avvisi di Parte_3 accertamento inerenti il canone COSAP per le annualità comprese tra il 2011 e il
2014, dove pure si discuteva della costituzione o meno, sull'area privata in contestazione, di una servitù di pubblico passaggio. La sospensione ex art. 295
c.p.c., pertanto, sarebbe stata doverosa, sussistendo tra le due cause un rapporto di pregiudizialità giuridica. Peraltro, in data 24.8.2022 era stata pubblicata la sentenza n. 1820/2022 con cui la Corte di appello di Firenze aveva confermato la sentenza n. 666/2017 che aveva accertato l'avvenuta costituzione della servitù di pubblico passaggio.
II) Travisamento dei fatti di causa.
Il giudice aveva ritenuto che non avesse comprovato i presupposti Parte_2 della costituzione di servitù di uso pubblico per “dicatio ad patriam” dopo aver inspiegabilmente dichiarato inammissibili le prove specificamente dedotte dalla medesima Peraltro, i ricordi riferiti dai testi di controparte sentiti nel Parte_2
3 corso del giudizio di primo grado non erano idonei a comprovare che il pubblico passaggio dinanzi ai numeri civici corrispondenti all'attività di ristorazione gestita da , in Via Pistoiese di Montecatini, fosse avvenuto soltanto su Parte_3 una larghezza residua di 1,20 mt. e non invece sull'intero marciapiede, come appunto sostenuto da anche prima che nell'anno 2000 l'area fosse Parte_2 occupata dalla società appellata.
La parte appellante concludeva dunque, in via preliminare, per la sospensione del giudizio, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove dedotte in primo grado e non ammesse, e infine, nel merito, per la integrale riforma dell'impugnata sentenza con conseguente rigetto delle opposizioni proposte da Parte_3
con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi.
[...]
nonostante la rituale notifica, è rimasta Controparte_3 contumace.
2.3 Con le note scritte sostitutive dell'udienza del 15.10.2024, ha Parte_2 prodotto il certificato di passaggio in giudicato della sentenza numero 1820/2022 della Corte di appello di Firenze ed ha quindi concluso come in epigrafe compiutamente riportato.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza n. 1820/2022 pubblicata il 24.8.2022 pronunciata da questa stessa
Corte – rispetto alla quale non è stata proposta impugnazione e che è quindi passata in giudicato (come da certificazione della cancelleria) – ha respinto l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. Parte_3
666/2017 del Tribunale di Pistoia.
Deve pertanto ritenersi definitivamente accertato, come appunto statuito nella sentenza n. 666/2017 del Tribunale di Pistoia, integralmente confermata in appello, “che sia stata costituita, mediante l'istituto della dicatio ad patriam, una servitù pubblica di passaggio sul marciapiede di via Pistoiese, per l'intera ampiezza
e quindi anche sulla porzione occupata poi dal gazebo.” (pag. 5 della sentenza di primo grado).
4 In particolare, questa Corte, con la suddetta sentenza n. 1822/2022, ha condiviso le ragioni del tribunale, fondate sulle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, dalle quali poteva evincersi che la collocazione di manufatti sul marciapiede (dapprima fioriere e vasi, poi veranda rigida) era iniziata solo dal 2000, limitando un passaggio ormai consolidatosi nei precedenti decenni, per effetto del quale si era costituita una servitù di pubblico passaggio uti cives. Si legge, infatti, nella sentenza in questione: “Com'è condivisibile, il Giudice di prime cure ne ricavava che il proprietario dell'area, per un lunghissimo arco temporale antecedente al
2000 e stimabile in almeno trent'anni, avesse consentito, con carattere di continuità e non in modo precario, l'uso collettivo dell'intera ampiezza del marciapiede in argomento per il pubblico passaggio pedonale. La volontarietà del comportamento del proprietario, desunta dalla coesistenza dei menzionati elementi, induceva il Tribunale a concludere che prima della delimitazione con fioriere, vasi e gazebo, sul marciapiede in questione si fosse costituita una servitù pubblica di passaggio, mediante l'istituto della dicatio ad patriam.”
Il giudicato che si è formato su tale questione, pur avendo il primo giudizio ad oggetto annualità diverse del medesimo canone Cosap, impedisce che essa possa essere risolta in modo diverso in questa sede.
Infatti “qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2387 del 24/01/2024; conf., tra le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del
21/11/2023 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022). In particolare,
è pacifico che nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione
a periodi temporali diversi opera a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione agli aspetti permanenti del rapporto” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 10430 del 19/04/2023: nella specie, la Suprema Corte, avuto riguardo al diritto del a percepire il canone COSAP, ha riconosciuto la sussistenza CP_4 del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo rappresentato dalla presenza
5 di griglie e intercapedini sul marciapiede destinato al pubblico passaggio, ancorché
i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si connotassero come elementi variabili).
Per completezza, va ricordato che “l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta
a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del
07/01/2021).
Ogni altra questione resta assorbita.
La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere integralmente riformata, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (così, per tutte, Cassazione, Sez. 6 – L. Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014).
Nello specifico, le spese di entrambi i gradi – liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (essendo il valore della causa prossimo a quello inferiore dello scaglione di riferimento) di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta in questa fase del giudizio – debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello proposto da (oggi Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 215/2022 del Tribunale di Parte_1
Pistoia e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza - dato atto del giudicato formatosi in ordine alla sussistenza sull'area oggetto di causa di una servitù di
6 pubblico passaggio, con conseguente applicabilità alla stessa del canone COSAP a favore del – respinge le opposizioni proposte da Controparte_5 avverso l'avviso di accertamento n. 277/2019 relativo Parte_3 all'annualità 2019 e avverso l'avviso di accertamento n. 785/2018 relativo all'annualità 2018;
CONDANNA l'appellata società a rimborsare alla Controparte_1 controparte le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
- per il primo grado, in € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e
Cap come per legge;
- per il secondo grado, in € 1.984,00 per compensi, oltre spese generali, Iva
e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 03/03/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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