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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9455 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19874/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.05.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sara Mangone presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nato a [...], in data [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Loredana Piparo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 31.07.2004 (anno 2004 - atto n. 0672 - reg. 03 - parte 2 - serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21.03.2018 omologato con decreto del 06.04.2018 con i seguenti figli: , nata a [...], in data [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3 cittadina italiana FATTO I coniugi sopra indicati con istanza congiunta del 29.10.2025 hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Pt_3 la madre presso l'abitazione di proprietà della stessa sita in Milano, via P. Martinetti, n. 28, ove la minore manterrà la residenza anagrafica;
2. con riguardo al diritto di frequentazione padre – figlia, le parti concordano incontri liberi tra ed il padre, in considerazione dell'età raggiunta da quest'ultima, la quale concorderà Pt_3 direttamente con il papà i giorni e le modalità di incontro con lo stesso sulla base degli impegni scolastici e sociali della minore, nonché degli impegni lavorativi del genitore;
3. anche con riguardo alle festività ed alle vacanze estive concorderà con il padre le Pt_3 giornate o i periodi da trascorrere insieme
4. il sig. si obbliga a versare la somma di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 di , da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, stabilendo altresì Pt_3
l'adeguamento automatico dellassegno secondo gli indici Istat, oltre al versamento del 50% delle spese extra assegno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025 come di seguito elencate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi i corsi di specializzazione e master, corsi postuniversitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) c) servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
6. sottoscrivendo il presente atto, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione tra loro pendente con reciproca soddisfazione e di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altra, salvo il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte;
7. spese legali tra le parti integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 31.07.2004, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenzaMilano, _____________IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.05.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Sara Mangone presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nato a [...], in data [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Loredana Piparo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 31.07.2004 (anno 2004 - atto n. 0672 - reg. 03 - parte 2 - serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21.03.2018 omologato con decreto del 06.04.2018 con i seguenti figli: , nata a [...], in data [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3 cittadina italiana FATTO I coniugi sopra indicati con istanza congiunta del 29.10.2025 hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Pt_3 la madre presso l'abitazione di proprietà della stessa sita in Milano, via P. Martinetti, n. 28, ove la minore manterrà la residenza anagrafica;
2. con riguardo al diritto di frequentazione padre – figlia, le parti concordano incontri liberi tra ed il padre, in considerazione dell'età raggiunta da quest'ultima, la quale concorderà Pt_3 direttamente con il papà i giorni e le modalità di incontro con lo stesso sulla base degli impegni scolastici e sociali della minore, nonché degli impegni lavorativi del genitore;
3. anche con riguardo alle festività ed alle vacanze estive concorderà con il padre le Pt_3 giornate o i periodi da trascorrere insieme
4. il sig. si obbliga a versare la somma di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 di , da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, stabilendo altresì Pt_3
l'adeguamento automatico dellassegno secondo gli indici Istat, oltre al versamento del 50% delle spese extra assegno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025 come di seguito elencate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi i corsi di specializzazione e master, corsi postuniversitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) c) servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
6. sottoscrivendo il presente atto, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione tra loro pendente con reciproca soddisfazione e di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altra, salvo il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte;
7. spese legali tra le parti integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 31.07.2004, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenzaMilano, _____________IL PM IL PG