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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/07/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG 262 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 262 /2020, avente ad oggetto: scioglimento di comunione, promossa da:
Parte_1
NONCHÈ DEI SOCI
[...] Parte_1
, , in persona del curatore Avv. Francesca Fontana, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. GENOVESE MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORE
contro
) CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, depositando, in data 2.7.2025, atto di rinuncia agli atti del giudizio ed alla domanda. Parte convenuta non si è mai costituita nel presente procedimento.
Va rilevato che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono: nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829).
Sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “i commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Va poi ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di SA di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c.
In ordine alle spese processuali, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti. Invero, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”; nel caso in esame la stessa parte rinunciante ne ha chiesto l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di SA, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 262 /2020, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di SA (Agenzia delle Entrate –Servizio di Pubblicità Immobiliare) di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di divisione, eseguita in data 20/2/2020 ai numeri 2756 Registro Generale e 2059 Registro Particolare a favore di
Parte_1 Contr
NONCHÈ e contro
[...] Controparte_3
; CP_1
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, comprese quelle di c.t.u., come liquidate con separato provvedimento reso in data odierna.
Così deciso in SA, il 9 luglio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 262 /2020, avente ad oggetto: scioglimento di comunione, promossa da:
Parte_1
NONCHÈ DEI SOCI
[...] Parte_1
, , in persona del curatore Avv. Francesca Fontana, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. GENOVESE MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORE
contro
) CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, depositando, in data 2.7.2025, atto di rinuncia agli atti del giudizio ed alla domanda. Parte convenuta non si è mai costituita nel presente procedimento.
Va rilevato che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono: nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829).
Sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “i commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Va poi ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di SA di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c.
In ordine alle spese processuali, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti. Invero, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”; nel caso in esame la stessa parte rinunciante ne ha chiesto l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di SA, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 262 /2020, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di SA (Agenzia delle Entrate –Servizio di Pubblicità Immobiliare) di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di divisione, eseguita in data 20/2/2020 ai numeri 2756 Registro Generale e 2059 Registro Particolare a favore di
Parte_1 Contr
NONCHÈ e contro
[...] Controparte_3
; CP_1
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, comprese quelle di c.t.u., come liquidate con separato provvedimento reso in data odierna.
Così deciso in SA, il 9 luglio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011