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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
20.11.2025.2025 che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ha pronunciato, nel rispetto del termine di cui all'art. 127-ter co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale, nel procedimento iscritto al R.G. n.
2604/2024
TRA rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
LO CA
E
"in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato
***
OGGETTO: ANF
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data, depositato in data 07.11.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 cittadino italiano (doc. 19 fasc. ricorrente) nato in [...], sposato in Senegal con 7 figli (di cui 4 naturali: Parte_2 Persona_1
Parte_3 tutti nati e residenti in [...]), agiva Persona_2
,
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti dell' CP_1 per sentire accertare e dichiarare illegittima la condotta dell'Istituto convenuto consistente nell'aver negato al ricorrente il diritto al pagamento dell'ANF per i figli residenti all'estero nati fuori dal matrimonio da
Per_4 ) e perché NA ( Per_3 diversa dalla moglie rientranti nel suo nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio 1 CP_1, con memoria depositata in data
24.01.2025, contestando le avverse pretese ed insistendo per il rigetto della domanda attorea destituita di fondamento in fatto e in diritto, tenuto conto che da circolare CP_1 48/1992 i figli naturali possono rientrare nel nucleo solo se conviventi con l'avente diritto.
Il Giudice, disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., rimetteva la causa in decisione da ultimo all'udienza del
20.11.2025, pertanto, esaminate le note pervenute, nel termine di cui all'art. 127-ter, co. 3, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
***
Nulla osta, in definitiva, all'accoglimento del ricorso.
"Si osserva che:
a) l'art. 2 d.l. 69/1988 (convertito, con modificazioni, con 1.
153/1988) disciplina l'assegno per il nucleo familiare, disponendo al c. 6 bis che "non fanno parte del nucleo familiare di cui al c. 6 il coniuge ed i figli ed equiparati del cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti di cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia"; per il cittadino italiano, l'ANF è corrisposto a prescindere dal fatto che i componenti del suo nucleo familiare risiedano effettivamente sul territorio italiano;
b) l'art. 12 dir. 2011/98/UE, non interamente recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3 § 1 lett. b) e c) (cioè “i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002” e “i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”) “beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004", tra i quali certamente rientra la prestazione in esame, riconducibile alle
"prestazioni familiari” di cui all'art. 3 c. 1 lett. j) e 1 lett. z) reg.
883/04/CE; sul punto, si rileva che l'art. 1 lett. z) reg. 883/04/CE, da un lato, definisce la "prestazione familiare" quale categoria generale (comprensiva di “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari”), dall'altro, esclude da tale categoria generale non già una più ridotta categoria generale
(quella degli "gli assegni speciali di nascita o di adozione", suscettibile di ricomprendere qualsiasi prestazione di tale natura, anche se non disciplinata alla data di entrata in vigore del regolamento), bensì, espressamente e specificamente, "gli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I", tra i quali non è menzionata alcuna prestazione italiana;
c) tale disposizione ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata (di immediata applicabilità); ne consegue che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA., hanno l'obbligo di applicarla direttamente e ogni disposizione nazionale contrastante, gerarchicamente subordinata, deve essere disapplicata;
d) inoltre l'art. 9 d.lgs. 286/1998 (modificato in seguito al recepimento della direttiva dir. 2003/109/UE nell'ordinamento nazionale con d.lgs. 3/2007) prevede che il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico salvo che sia diversamente disposto e sempre che
...
sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale" (c. 12, lett. c).
Si rammenta, da ultimo, che con sentenza n. 67/2022 del
11.03.2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incompatibilità della disposizione di legge citata con la direttiva europea
2011/98/UE. Come si evince dal contenuto della citata sentenza, la
Corte costituzionale ha pertanto accertato il contrasto e violazione del principio di non discriminazione tra la norma impugnata (2, co.
6-bis, L. 153/88) e le disposizioni della direttiva europea
2011/98/UE nella parte in cui prevede l'obbligo di parità di trattamento per i soggiornanti provenienti da paesi terzi. In tal modo viene confermata la posizione assunta dalla giurisprudenza allegata al presente giudizio, in forza della quale si riteneva di disapplicare la disposizione di legge citata per discriminazione.
In atti è presente la documentazione anagrafica e familiare, i certificati tradotti in italiano e asseverati da autorità dello stato, comprensiva anche di attestazione reddituale.
Per quanto riguarda il tema di specifico interesse in queta sede, si evidenzia che per i figli naturali, l'art. 2, comma 6, d.l. 69/1988 prevede che "Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818”.
Il citato art. 38 D.P.R. n. 818/1957 stabilisce, al primo comma, che
"per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge".
Per tale motivo, anche in considerazione del fatto che tutti i figli naturali risultano a carico del ricorrente benché non conviventi
(come da documentazione prodotta da parte ricorrente (v. in particolare doc. 12-13 fasc. ricorrente), non v'è motivo di escluderli dal beneficio di cui trattasi.
In definitiva, la domanda può essere accolta, con condanna del convenuto alla refusione delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso;
dichiara il diritto di parte a percepire gli assegni per il nucleo
-
familiare, anche per i figli naturali residenti in [...], come da domanda presentata e condanna dell' CP_1 al relativo pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Bergamo, 14.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
20.11.2025.2025 che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ha pronunciato, nel rispetto del termine di cui all'art. 127-ter co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale, nel procedimento iscritto al R.G. n.
2604/2024
TRA rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
LO CA
E
"in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato
***
OGGETTO: ANF
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data, depositato in data 07.11.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 cittadino italiano (doc. 19 fasc. ricorrente) nato in [...], sposato in Senegal con 7 figli (di cui 4 naturali: Parte_2 Persona_1
Parte_3 tutti nati e residenti in [...]), agiva Persona_2
,
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti dell' CP_1 per sentire accertare e dichiarare illegittima la condotta dell'Istituto convenuto consistente nell'aver negato al ricorrente il diritto al pagamento dell'ANF per i figli residenti all'estero nati fuori dal matrimonio da
Per_4 ) e perché NA ( Per_3 diversa dalla moglie rientranti nel suo nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio 1 CP_1, con memoria depositata in data
24.01.2025, contestando le avverse pretese ed insistendo per il rigetto della domanda attorea destituita di fondamento in fatto e in diritto, tenuto conto che da circolare CP_1 48/1992 i figli naturali possono rientrare nel nucleo solo se conviventi con l'avente diritto.
Il Giudice, disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., rimetteva la causa in decisione da ultimo all'udienza del
20.11.2025, pertanto, esaminate le note pervenute, nel termine di cui all'art. 127-ter, co. 3, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
***
Nulla osta, in definitiva, all'accoglimento del ricorso.
"Si osserva che:
a) l'art. 2 d.l. 69/1988 (convertito, con modificazioni, con 1.
153/1988) disciplina l'assegno per il nucleo familiare, disponendo al c. 6 bis che "non fanno parte del nucleo familiare di cui al c. 6 il coniuge ed i figli ed equiparati del cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti di cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia"; per il cittadino italiano, l'ANF è corrisposto a prescindere dal fatto che i componenti del suo nucleo familiare risiedano effettivamente sul territorio italiano;
b) l'art. 12 dir. 2011/98/UE, non interamente recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3 § 1 lett. b) e c) (cioè “i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002” e “i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”) “beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004", tra i quali certamente rientra la prestazione in esame, riconducibile alle
"prestazioni familiari” di cui all'art. 3 c. 1 lett. j) e 1 lett. z) reg.
883/04/CE; sul punto, si rileva che l'art. 1 lett. z) reg. 883/04/CE, da un lato, definisce la "prestazione familiare" quale categoria generale (comprensiva di “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari”), dall'altro, esclude da tale categoria generale non già una più ridotta categoria generale
(quella degli "gli assegni speciali di nascita o di adozione", suscettibile di ricomprendere qualsiasi prestazione di tale natura, anche se non disciplinata alla data di entrata in vigore del regolamento), bensì, espressamente e specificamente, "gli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I", tra i quali non è menzionata alcuna prestazione italiana;
c) tale disposizione ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata (di immediata applicabilità); ne consegue che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA., hanno l'obbligo di applicarla direttamente e ogni disposizione nazionale contrastante, gerarchicamente subordinata, deve essere disapplicata;
d) inoltre l'art. 9 d.lgs. 286/1998 (modificato in seguito al recepimento della direttiva dir. 2003/109/UE nell'ordinamento nazionale con d.lgs. 3/2007) prevede che il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico salvo che sia diversamente disposto e sempre che
...
sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale" (c. 12, lett. c).
Si rammenta, da ultimo, che con sentenza n. 67/2022 del
11.03.2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incompatibilità della disposizione di legge citata con la direttiva europea
2011/98/UE. Come si evince dal contenuto della citata sentenza, la
Corte costituzionale ha pertanto accertato il contrasto e violazione del principio di non discriminazione tra la norma impugnata (2, co.
6-bis, L. 153/88) e le disposizioni della direttiva europea
2011/98/UE nella parte in cui prevede l'obbligo di parità di trattamento per i soggiornanti provenienti da paesi terzi. In tal modo viene confermata la posizione assunta dalla giurisprudenza allegata al presente giudizio, in forza della quale si riteneva di disapplicare la disposizione di legge citata per discriminazione.
In atti è presente la documentazione anagrafica e familiare, i certificati tradotti in italiano e asseverati da autorità dello stato, comprensiva anche di attestazione reddituale.
Per quanto riguarda il tema di specifico interesse in queta sede, si evidenzia che per i figli naturali, l'art. 2, comma 6, d.l. 69/1988 prevede che "Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818”.
Il citato art. 38 D.P.R. n. 818/1957 stabilisce, al primo comma, che
"per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge".
Per tale motivo, anche in considerazione del fatto che tutti i figli naturali risultano a carico del ricorrente benché non conviventi
(come da documentazione prodotta da parte ricorrente (v. in particolare doc. 12-13 fasc. ricorrente), non v'è motivo di escluderli dal beneficio di cui trattasi.
In definitiva, la domanda può essere accolta, con condanna del convenuto alla refusione delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso;
dichiara il diritto di parte a percepire gli assegni per il nucleo
-
familiare, anche per i figli naturali residenti in [...], come da domanda presentata e condanna dell' CP_1 al relativo pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Bergamo, 14.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta