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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6258/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico DOTT.SSA TIZIANA TINESSA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto azione revocatoria nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa, con atto di citazione notificato in data 17/01/2023,
DA
N.44/2021 TRIBUNALE DI LATINA IN PERSONA DEL Parte_1
CURATORE FALLIMENTARE, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. FABIO LATTANZI PRESSO IL CUI
STUDIO IN LATINA ALLA VIA MONTI N. 13 È ELETTIVAMENTE DOMICILIATO
- ATTORE -
CONTRO
, IN PROPRIO E N. Q. DI SOCIO ACCOMANDATARIO SUPERSTITE CHE SUCCEDE NELLE Controparte_1
OBBLIGAZIONI SOCIALI EX ARTT. 2324 E 2312 C. C. DELLA ESTINTA Controparte_2
(CONVENUTO CONTUMACE)
NONCHÉ CONTRO
Controparte_3
(CONVENUTO CONTUMACE)
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 1 L. F. e in subordine ai sensi degli artt. 6 6 L. F.e 2901 C. C., accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del
Fallimento istante e revocare l'atto di compravendita con scrittura privata del 20.03.2021, registrata al
P.R.A. di Latina in data 24.03.2021-rep. D538775L, con cui la società fallita ha alienato in favore dell'acquirente al prezzo di € 1.000,00, il veicolo FIAT Iveco 180.26Z targato: Controparte_2 ZA784CS, e nel contempo, accertare e dichiarare altresì l'inefficacia e revocare l'atto di compravendita con scrittura privata del 05.01.22, registrata al P.R.A. di Latina in data 07.01.2022,rep. n. A140610W, con cui la ha alienato il medesimo veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della CP_2 Controparte_2 [...]
, con condanna di quest'ultima all'immediato rilascio a favore della curatela del bene Controparte_3 oggetto dei contratti revocati, con i frutti maturati dalla data della domanda giudiziale. In via subordinata, qualora il bene non sia più recuperabile a favore della generica garanzia patrimoniale della massa dei creditori, per essere uscito dal patrimonio dei convenuti, condannare quest'ultimi a pagare al fallimento medesimo la somma di € 5.000,00, corrispondente al valore di mercato del bene stesso al momento del citato
Pagina 1 primo atto di trasferimento, o la minore somma che verrà accertata in corso di causa.. Col favore delle spese di lite da liquidarsi in favore del fallimento attore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/01/2023 il ha Parte_2
chiesto, in via principale, dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del Parte_2
e, per l'effetto, revocare ex art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'atto di compravendita con scrittura privata del 20/03/2021, registrata al P.R.A. di Latina in data 24.03.2021-rep. D538775L, con cui la società fallita ha alienato in favore dell'acquirente al prezzo Controparte_2 di € 1.000,00, il veicolo FIAT Iveco 180.26Z targato ZA784CS, e nel contempo, accertare e dichiarare altresì l'inefficacia e revocare l'atto di compravendita con scrittura privata del
05/01/2022, registrata al P.R.A. di Latina in data 07/01/2022, rep. n. A140610W, con cui la
[...] ha alienato il medesimo veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della Controparte_2 [...]
Controparte_4
in particolare il fallimento che:
[...]
- la compravendita in questione è stata stipulata il 20/03/2021, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di fallimento nel Registro Imprese eseguita il 25/10/2021;
- i crediti esaminati nello stato passivo allegato erano preesistenti all'atto di vendita del
20/03/2021 (ad eccezione di Banca IFIS), data in cui la società venditrice versava già in una grave situazione di insolvenza e aveva altresì esposizione debitorie di consistenza tale da arrivare a compromettere la capacità dell'imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
- per effetto dello stesso atto di vendita si è verificato un mutamento quantitativo e qualitativo del patrimonio della società poi fallita;
- il prezzo di € 1.000,00 corrisposto a quest'ultima in denaro contante, appare notevolmente inferiore al valore di mercato del veicolo alienato stimato in € 5.000,00
(veicoli con caratteristiche identiche o simili a quello oggetto di alienazione, immatricolati finanche in data antecedente, sono offerti in vendita a prezzi notevolmente superiori, come si evince dai molteplici annunci pubblicati in siti internet specializzati);
- la società acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società venditrice, che dopo pochi mesi veniva dichiarata fallita con sentenza pubblicata il
14/10/2021, nonché del pregiudizio arrecato dalla vendita stessa alle ragioni dei creditori di quest'ultima, in quanto: 1) la società acquirente opera nel commercio di veicoli nuovi e usati ed è quindi ragionevole ritenere che sia solita svolgere gli ordinari controlli circa la provenienza dei beni;
2) la medesima società acquirente ha la sede legale ed opera nella stessa provincia in cui ha la sede legale la società venditrice;
3) il legale rappresentante nonché socio accomandatario della medesima società acquirente (che tra l'altro ha stipulato
Pagina 2 la compravendita de qua), anche lui residente in [...], conosceva bene la società venditrice e il proprio legale rappresentante - Sig. ancor prima della ridetta Parte_3
compravendita; 4) lo stesso fatto per cui il veicolo veniva alienato a un prezzo assai inferiore al reale valore di mercato è comunemente indicativo delle difficoltà economiche dell'alienante; 5) nello stesso periodo la medesima società venditrice aveva alienato a terzi, operanti nello stesso settore economico e nella stessa provincia, altri veicoli di sua proprietà
a prezzi irrisori e comunque inferiori ai rispettivi reali valori di mercato;
- con scrittura privata di compravendita del 05/01/2022, registrata al P.R.A. di Latina il
07.01.2022, rep. n. A140610W, la prima acquirente dal fallito Controparte_2
del predetto veicolo Fiat Iveco targato: ZA784CS, ha alienato il medesimo veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della subacquirente , con sede in Controparte_3
Cisterna Di Latina Via Pontina 7/A;
- il subacquirente nella circostanza ha agito in mala fede poiché era consapevole della revocabilità ai sensi dell'art. 67 L. F. dell'atto di compravendita stipulato dal primo acquirente - suo dante causa e dello stato di insolvenza del fallito al momento del compimento dell'atto stesso, come si desume dal fatto che quando è stato effettuato il secondo trasferimento del predetto bene era già intervenuta la dichiarazione di fallimento della nonché dalla circostanza della incongruità del corrispettivo della Parte_1 seconda vendita (€ 500);
Le parti convenute, ritualmente notificate, non si costituivano nel presente giudizio.
All'udienza del 12/12/2024 il Giudice dava atto che nessuno era comparso per rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del
28/01/2025, dove veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ebbene, la domanda è fondata e pertanto merita accoglimento, nei limiti di quanto si dirà di seguito.
In termini generali, va premesso che la scientia decoctionis da parte del creditore - della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. - deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato.
Quest'ultimo elemento, tuttavia, in quanto si concretizza in uno stato soggettivo, può essere dimostrato non solo in maniera diretta, ma anche e soprattutto mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza (cfr. art. 2729, comma l c.c.), ossia indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo. Occorre dunque avere riguardo, mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori
Pagina 3 dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza con conseguente irrilevanza di "tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione attraverso i quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede" (Cass. 1719/2001). In tal senso assumono rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori di cui si è detto sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza, e poi l'esistenza di "concreti collegamenti" che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a "regole di esperienze storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti", quali in via esemplificative la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure esecutive esperite in danno del debitore, l'esistenza di rapporti professionali tra costoro, l'attività professionale esercitata dal creditore (così Cass già cit. e nello stesso senso v. anche Cass. 26935/2006). Ebbene, nel caso di specie, al momento della compravendita de qua lo stato di decozione della società poi fallita era già conclamato, consistente e risalente, e non poteva non essere noto a soggetti operanti nello stesso settore del commercio dei veicoli in provincia di latina e nelle zone limitrofe, tenuto conto che la stessa, in aggiunta ai debiti previdenziali, fiscali e a quelli inerenti le diverse insinuazioni al passivo allegate all'atto di citazione, era già gravata da debiti per l'anno di esercizio 2017 per circa € 183.000, per il 2018 per circa € 138.000 e per il 2019 per circa € 190.000, giusta sentenza di fallimento in atti. A ciò si aggiunga, inoltre, quale ulteriore indice delle difficoltà economiche dell'alienante, che il veicolo veniva alienato a un prezzo assai inferiore al reale valore di mercato.
Ne consegue che, per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarato inefficace, nei confronti del
, l'atto di compravendita con scrittura privata del 20/03/2021, registrata al P.R.A. di Parte_2
Latina in data 24.03.2021-rep. D538775L, con cui la società fallita ha alienato in favore dell'acquirente al prezzo di € 1.000,00, il veicolo FIAT Iveco 180.26Z Controparte_2
targato ZA784CS. Quanto al successivo atto di compravendita, il problema della ammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti degli aventi causa dell'acquirente dal fallito, è già stato ampiamente risolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 16 marzo 1977 n. 1041; 25 settembre 1978 n. 4279; 14 gennaio 1980 n. 322; 25 giugno 1980 n. 3983), con una logica sequenza argomentativa. Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 67 l. fall. delinea, come oggetto della revocatoria fallimentare, esclusivamente negozi o atti giuridici intervenuti tra il debitore, poi fallito, ed un terzo soggetto. La lettera dell'art. 67 l.fall., invero, nelle varie fattispecie previste non coinvolge direttamente nell'azione revocatoria fallimentare alcun altro soggetto che non sia il destinatario diretto di un atto del fallito o il partecipe di un negozio intervenuto con il debitore insolvente.
D'altro lato, l'art. 2901, comma 4, c.c. per la revocatoria ordinaria prevede che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, consentendo di
Pagina 4 ritenere, con argomento a contrariis, che i terzi acquirenti di mala fede subiscano invece l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto intervenuto tra il debitore ed il suo avente causa diretto. In altri termini, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'azione di revocatoria esperita contro un sub acquirente, anche quando l'atto originario sia un atto revocabile ex art. 67 lf, è sempre una revocatoria ordinaria, che ha come condizione presupposta la revocatoria fallimentare verso il primo atto della serie, quello compiuto dal fallito. Pertanto, quando l'atto originario sia un atto revocabile ex art. 67 l.fall., è irrilevante che le condizioni dell'azione ex art. 67 l.fall. ricorrano anche in relazione dell'acquisto del subacquirente, in quanto l'inefficacia di questo non dipende dalla sua autonoma revocabilità ma, a norma del comma 4 dell'art. 2901 cc, dalla soggettiva situazione di mala fede del sub acquirente riguardo all'atto d'acquisto del suo dante causa, consistente nella consapevolezza dei vizi di revocabilità dell'atto originario e, dunque, nella consapevolezza delle circostanze che, ai sensi della legge fallimentare, rendono revocabile l'atto compiuto del fallito (così Tribunale di Napoli, 13/05/2013).
Deve, dunque, distinguersi la situazione soggettiva del primo acquirente, ove la mala fede va individuata nella consapevolezza delle circostanze che rendono revocabile, secondo la legge fallimentare, l'atto compiuto dal fallito, dalla malafede del sub acquirente consistente, invece, nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficia l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente del fallito, al momento del primo atto, era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito (Cass. 13500/2007). Quanto all'onere della prova, si rileva che nell'ambito originario della disciplina dell'art. 2901 c.c., la buona fede del terzo, in applicazione del principio generale relativo, debba essere presunta e pertanto la prova della malafede del terzo gravi sull'attore in revocatoria, non potendosi accedere alla tesi secondo cui le presunzioni che sorreggono le fattispecie del I comma dell'art. 67 l.fall., si estendano dal soggetto che sia entrato in rapporto diretto con il fallito, ai sub acquirenti successivi. Mentre il primo trasferimento, infatti, può essere sorretto dalla presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza del primo acquirente dal debitore, poi fallito, in quanto quegli è partecipe unitamente al fallito di un atto la cui anomalia è indice della partecipazione ad un negozio in danno dei creditori, salvo dimostrazione contraria, per i sub acquirenti, la cui responsabilità è fondata sul comma 4 dell'art. 2901 c.c., non vi è una norma di radicazione o di estensione a loro della stessa presunzione coinvolgente i trasferimenti successivi, laddove il divieto di interpretazione analogica dell'art. 67
l.fall. (in quanto norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 2901 c.c.) non consente l'estensione della presunzione in esame. La prova dell'essere il subacquirente stato a conoscenza della circostanza che rendeva revocabile l'atto intervenuto tra il fallito ed il suo immediato avente causa, è dunque condizione necessaria e sufficiente per il riflettersi dell'inefficacia di quell'atto nei confronti del subacquirente e la dimostrazione della consapevolezza da parte del terzo della
Pagina 5 revocabilità sia del primo atto, sia degli atti intermedi, costituisce, pertanto, onere probatorio gravante sull'attore (Cass. 2423/1996).
Né può sostenersi che, così ritenendo, vengono favoriti gli atti in frode ai creditori, operati con interposizione di terzi. A parte il rilievo che anche l'interposizione fittizia di terzi deve essere oggetto dell'onere della prova di chi la adduca, resta il fatto che, man mano che ci si allontani dall'atto compiuto dal fallito, all'esigenza di tutela dei creditori si affianca, e diviene preminente,
l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici nel tempo, certezza che verrebbe non lievemente vulnerata qualora tutta la serie delle vendite successive fosse revocabile su una serie ininterrotta di presunzioni di conoscenza del presupposto soggettivo della revocatoria sia del primo atto sia degli atti successivi indiscriminatamente. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova della malafede in capo al terzo acquirente, a nulla rilevando il fatto che fosse medio tempore intervenuto il fallimento, considerata altresì la circostanza che la visura del PRA allegata all'atto di citazione non contiene la trascrizione della predetta sentenza di fallimento del 25/10/2021.
Ne consegue che non è possibile accertare e dichiarare altresì l'inefficacia e revocare l'atto di compravendita con scrittura privata del 05/01/2022, registrata al P.R.A. di Latina in data
07/01/2022, rep. n. A140610W, con cui la B. N. di ha alienato il medesimo Controparte_2 veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della . Controparte_3
Pertanto, alla luce della dichiarazione della inefficacia del primo atto di compravendita, considerato che parte attrice ha fornito la prova dell'avvenuta cessione del bene a terzi, dovrà Controparte_2 essere condannato al pagamento in favore del , dell'equivalente pecuniario, che si ritiene Parte_2
equo determinare in euro 5.000,00, alla luce delle quotazioni depositate in atti (allegati 4, 5, 6, 7, 8 e
9 all'atto di citazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia. La contumacia della rende non ripetibili le spese di lite nei suoi confronti. Controparte_3
PQM
Accoglie la domanda principale e dichiara l'inefficacia, ex art. 67 l.f., dell'atto di compravendita con scrittura privata del 20/03/2021, registrata al P.R.A. di Latina in data 24.03.2021-rep.
D538775L, con cui la società fallita ha alienato in favore dell'acquirente Controparte_2
[...
al prezzo di € 1.000,00, il veicolo FIAT Iveco 180.26Z targato ZA784CS e per l'effetto, condanna alla corresponsione, in favore del , della somma di euro Controparte_2 Parte_2
5.000,00 oltre interessi legali;
Rigetta la domanda di inefficacia dell'atto di compravendita con scrittura privata del 05/01/2022, registrata al P.R.A. di Latina in data 07/01/2022, rep. n. A140610W, con cui la Controparte_2 ha alienato il medesimo veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della
[...] Controparte_3
;
[...]
Pagina 6 Condanna al rimborso, in favore del delle spese di lite del presente Controparte_2 Parte_2
giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Latina, 06/05/2025.
Il giudice
Dott.ssa Tiziana Tinessa
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico DOTT.SSA TIZIANA TINESSA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto azione revocatoria nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa, con atto di citazione notificato in data 17/01/2023,
DA
N.44/2021 TRIBUNALE DI LATINA IN PERSONA DEL Parte_1
CURATORE FALLIMENTARE, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. FABIO LATTANZI PRESSO IL CUI
STUDIO IN LATINA ALLA VIA MONTI N. 13 È ELETTIVAMENTE DOMICILIATO
- ATTORE -
CONTRO
, IN PROPRIO E N. Q. DI SOCIO ACCOMANDATARIO SUPERSTITE CHE SUCCEDE NELLE Controparte_1
OBBLIGAZIONI SOCIALI EX ARTT. 2324 E 2312 C. C. DELLA ESTINTA Controparte_2
(CONVENUTO CONTUMACE)
NONCHÉ CONTRO
Controparte_3
(CONVENUTO CONTUMACE)
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 1 L. F. e in subordine ai sensi degli artt. 6 6 L. F.e 2901 C. C., accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del
Fallimento istante e revocare l'atto di compravendita con scrittura privata del 20.03.2021, registrata al
P.R.A. di Latina in data 24.03.2021-rep. D538775L, con cui la società fallita ha alienato in favore dell'acquirente al prezzo di € 1.000,00, il veicolo FIAT Iveco 180.26Z targato: Controparte_2 ZA784CS, e nel contempo, accertare e dichiarare altresì l'inefficacia e revocare l'atto di compravendita con scrittura privata del 05.01.22, registrata al P.R.A. di Latina in data 07.01.2022,rep. n. A140610W, con cui la ha alienato il medesimo veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della CP_2 Controparte_2 [...]
, con condanna di quest'ultima all'immediato rilascio a favore della curatela del bene Controparte_3 oggetto dei contratti revocati, con i frutti maturati dalla data della domanda giudiziale. In via subordinata, qualora il bene non sia più recuperabile a favore della generica garanzia patrimoniale della massa dei creditori, per essere uscito dal patrimonio dei convenuti, condannare quest'ultimi a pagare al fallimento medesimo la somma di € 5.000,00, corrispondente al valore di mercato del bene stesso al momento del citato
Pagina 1 primo atto di trasferimento, o la minore somma che verrà accertata in corso di causa.. Col favore delle spese di lite da liquidarsi in favore del fallimento attore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/01/2023 il ha Parte_2
chiesto, in via principale, dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del Parte_2
e, per l'effetto, revocare ex art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'atto di compravendita con scrittura privata del 20/03/2021, registrata al P.R.A. di Latina in data 24.03.2021-rep. D538775L, con cui la società fallita ha alienato in favore dell'acquirente al prezzo Controparte_2 di € 1.000,00, il veicolo FIAT Iveco 180.26Z targato ZA784CS, e nel contempo, accertare e dichiarare altresì l'inefficacia e revocare l'atto di compravendita con scrittura privata del
05/01/2022, registrata al P.R.A. di Latina in data 07/01/2022, rep. n. A140610W, con cui la
[...] ha alienato il medesimo veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della Controparte_2 [...]
Controparte_4
in particolare il fallimento che:
[...]
- la compravendita in questione è stata stipulata il 20/03/2021, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di fallimento nel Registro Imprese eseguita il 25/10/2021;
- i crediti esaminati nello stato passivo allegato erano preesistenti all'atto di vendita del
20/03/2021 (ad eccezione di Banca IFIS), data in cui la società venditrice versava già in una grave situazione di insolvenza e aveva altresì esposizione debitorie di consistenza tale da arrivare a compromettere la capacità dell'imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
- per effetto dello stesso atto di vendita si è verificato un mutamento quantitativo e qualitativo del patrimonio della società poi fallita;
- il prezzo di € 1.000,00 corrisposto a quest'ultima in denaro contante, appare notevolmente inferiore al valore di mercato del veicolo alienato stimato in € 5.000,00
(veicoli con caratteristiche identiche o simili a quello oggetto di alienazione, immatricolati finanche in data antecedente, sono offerti in vendita a prezzi notevolmente superiori, come si evince dai molteplici annunci pubblicati in siti internet specializzati);
- la società acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società venditrice, che dopo pochi mesi veniva dichiarata fallita con sentenza pubblicata il
14/10/2021, nonché del pregiudizio arrecato dalla vendita stessa alle ragioni dei creditori di quest'ultima, in quanto: 1) la società acquirente opera nel commercio di veicoli nuovi e usati ed è quindi ragionevole ritenere che sia solita svolgere gli ordinari controlli circa la provenienza dei beni;
2) la medesima società acquirente ha la sede legale ed opera nella stessa provincia in cui ha la sede legale la società venditrice;
3) il legale rappresentante nonché socio accomandatario della medesima società acquirente (che tra l'altro ha stipulato
Pagina 2 la compravendita de qua), anche lui residente in [...], conosceva bene la società venditrice e il proprio legale rappresentante - Sig. ancor prima della ridetta Parte_3
compravendita; 4) lo stesso fatto per cui il veicolo veniva alienato a un prezzo assai inferiore al reale valore di mercato è comunemente indicativo delle difficoltà economiche dell'alienante; 5) nello stesso periodo la medesima società venditrice aveva alienato a terzi, operanti nello stesso settore economico e nella stessa provincia, altri veicoli di sua proprietà
a prezzi irrisori e comunque inferiori ai rispettivi reali valori di mercato;
- con scrittura privata di compravendita del 05/01/2022, registrata al P.R.A. di Latina il
07.01.2022, rep. n. A140610W, la prima acquirente dal fallito Controparte_2
del predetto veicolo Fiat Iveco targato: ZA784CS, ha alienato il medesimo veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della subacquirente , con sede in Controparte_3
Cisterna Di Latina Via Pontina 7/A;
- il subacquirente nella circostanza ha agito in mala fede poiché era consapevole della revocabilità ai sensi dell'art. 67 L. F. dell'atto di compravendita stipulato dal primo acquirente - suo dante causa e dello stato di insolvenza del fallito al momento del compimento dell'atto stesso, come si desume dal fatto che quando è stato effettuato il secondo trasferimento del predetto bene era già intervenuta la dichiarazione di fallimento della nonché dalla circostanza della incongruità del corrispettivo della Parte_1 seconda vendita (€ 500);
Le parti convenute, ritualmente notificate, non si costituivano nel presente giudizio.
All'udienza del 12/12/2024 il Giudice dava atto che nessuno era comparso per rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del
28/01/2025, dove veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ebbene, la domanda è fondata e pertanto merita accoglimento, nei limiti di quanto si dirà di seguito.
In termini generali, va premesso che la scientia decoctionis da parte del creditore - della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. - deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato.
Quest'ultimo elemento, tuttavia, in quanto si concretizza in uno stato soggettivo, può essere dimostrato non solo in maniera diretta, ma anche e soprattutto mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza (cfr. art. 2729, comma l c.c.), ossia indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo. Occorre dunque avere riguardo, mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori
Pagina 3 dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza con conseguente irrilevanza di "tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione attraverso i quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede" (Cass. 1719/2001). In tal senso assumono rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori di cui si è detto sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza, e poi l'esistenza di "concreti collegamenti" che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a "regole di esperienze storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti", quali in via esemplificative la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure esecutive esperite in danno del debitore, l'esistenza di rapporti professionali tra costoro, l'attività professionale esercitata dal creditore (così Cass già cit. e nello stesso senso v. anche Cass. 26935/2006). Ebbene, nel caso di specie, al momento della compravendita de qua lo stato di decozione della società poi fallita era già conclamato, consistente e risalente, e non poteva non essere noto a soggetti operanti nello stesso settore del commercio dei veicoli in provincia di latina e nelle zone limitrofe, tenuto conto che la stessa, in aggiunta ai debiti previdenziali, fiscali e a quelli inerenti le diverse insinuazioni al passivo allegate all'atto di citazione, era già gravata da debiti per l'anno di esercizio 2017 per circa € 183.000, per il 2018 per circa € 138.000 e per il 2019 per circa € 190.000, giusta sentenza di fallimento in atti. A ciò si aggiunga, inoltre, quale ulteriore indice delle difficoltà economiche dell'alienante, che il veicolo veniva alienato a un prezzo assai inferiore al reale valore di mercato.
Ne consegue che, per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarato inefficace, nei confronti del
, l'atto di compravendita con scrittura privata del 20/03/2021, registrata al P.R.A. di Parte_2
Latina in data 24.03.2021-rep. D538775L, con cui la società fallita ha alienato in favore dell'acquirente al prezzo di € 1.000,00, il veicolo FIAT Iveco 180.26Z Controparte_2
targato ZA784CS. Quanto al successivo atto di compravendita, il problema della ammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti degli aventi causa dell'acquirente dal fallito, è già stato ampiamente risolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 16 marzo 1977 n. 1041; 25 settembre 1978 n. 4279; 14 gennaio 1980 n. 322; 25 giugno 1980 n. 3983), con una logica sequenza argomentativa. Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 67 l. fall. delinea, come oggetto della revocatoria fallimentare, esclusivamente negozi o atti giuridici intervenuti tra il debitore, poi fallito, ed un terzo soggetto. La lettera dell'art. 67 l.fall., invero, nelle varie fattispecie previste non coinvolge direttamente nell'azione revocatoria fallimentare alcun altro soggetto che non sia il destinatario diretto di un atto del fallito o il partecipe di un negozio intervenuto con il debitore insolvente.
D'altro lato, l'art. 2901, comma 4, c.c. per la revocatoria ordinaria prevede che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, consentendo di
Pagina 4 ritenere, con argomento a contrariis, che i terzi acquirenti di mala fede subiscano invece l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto intervenuto tra il debitore ed il suo avente causa diretto. In altri termini, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'azione di revocatoria esperita contro un sub acquirente, anche quando l'atto originario sia un atto revocabile ex art. 67 lf, è sempre una revocatoria ordinaria, che ha come condizione presupposta la revocatoria fallimentare verso il primo atto della serie, quello compiuto dal fallito. Pertanto, quando l'atto originario sia un atto revocabile ex art. 67 l.fall., è irrilevante che le condizioni dell'azione ex art. 67 l.fall. ricorrano anche in relazione dell'acquisto del subacquirente, in quanto l'inefficacia di questo non dipende dalla sua autonoma revocabilità ma, a norma del comma 4 dell'art. 2901 cc, dalla soggettiva situazione di mala fede del sub acquirente riguardo all'atto d'acquisto del suo dante causa, consistente nella consapevolezza dei vizi di revocabilità dell'atto originario e, dunque, nella consapevolezza delle circostanze che, ai sensi della legge fallimentare, rendono revocabile l'atto compiuto del fallito (così Tribunale di Napoli, 13/05/2013).
Deve, dunque, distinguersi la situazione soggettiva del primo acquirente, ove la mala fede va individuata nella consapevolezza delle circostanze che rendono revocabile, secondo la legge fallimentare, l'atto compiuto dal fallito, dalla malafede del sub acquirente consistente, invece, nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficia l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente del fallito, al momento del primo atto, era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito (Cass. 13500/2007). Quanto all'onere della prova, si rileva che nell'ambito originario della disciplina dell'art. 2901 c.c., la buona fede del terzo, in applicazione del principio generale relativo, debba essere presunta e pertanto la prova della malafede del terzo gravi sull'attore in revocatoria, non potendosi accedere alla tesi secondo cui le presunzioni che sorreggono le fattispecie del I comma dell'art. 67 l.fall., si estendano dal soggetto che sia entrato in rapporto diretto con il fallito, ai sub acquirenti successivi. Mentre il primo trasferimento, infatti, può essere sorretto dalla presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza del primo acquirente dal debitore, poi fallito, in quanto quegli è partecipe unitamente al fallito di un atto la cui anomalia è indice della partecipazione ad un negozio in danno dei creditori, salvo dimostrazione contraria, per i sub acquirenti, la cui responsabilità è fondata sul comma 4 dell'art. 2901 c.c., non vi è una norma di radicazione o di estensione a loro della stessa presunzione coinvolgente i trasferimenti successivi, laddove il divieto di interpretazione analogica dell'art. 67
l.fall. (in quanto norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 2901 c.c.) non consente l'estensione della presunzione in esame. La prova dell'essere il subacquirente stato a conoscenza della circostanza che rendeva revocabile l'atto intervenuto tra il fallito ed il suo immediato avente causa, è dunque condizione necessaria e sufficiente per il riflettersi dell'inefficacia di quell'atto nei confronti del subacquirente e la dimostrazione della consapevolezza da parte del terzo della
Pagina 5 revocabilità sia del primo atto, sia degli atti intermedi, costituisce, pertanto, onere probatorio gravante sull'attore (Cass. 2423/1996).
Né può sostenersi che, così ritenendo, vengono favoriti gli atti in frode ai creditori, operati con interposizione di terzi. A parte il rilievo che anche l'interposizione fittizia di terzi deve essere oggetto dell'onere della prova di chi la adduca, resta il fatto che, man mano che ci si allontani dall'atto compiuto dal fallito, all'esigenza di tutela dei creditori si affianca, e diviene preminente,
l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici nel tempo, certezza che verrebbe non lievemente vulnerata qualora tutta la serie delle vendite successive fosse revocabile su una serie ininterrotta di presunzioni di conoscenza del presupposto soggettivo della revocatoria sia del primo atto sia degli atti successivi indiscriminatamente. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova della malafede in capo al terzo acquirente, a nulla rilevando il fatto che fosse medio tempore intervenuto il fallimento, considerata altresì la circostanza che la visura del PRA allegata all'atto di citazione non contiene la trascrizione della predetta sentenza di fallimento del 25/10/2021.
Ne consegue che non è possibile accertare e dichiarare altresì l'inefficacia e revocare l'atto di compravendita con scrittura privata del 05/01/2022, registrata al P.R.A. di Latina in data
07/01/2022, rep. n. A140610W, con cui la B. N. di ha alienato il medesimo Controparte_2 veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della . Controparte_3
Pertanto, alla luce della dichiarazione della inefficacia del primo atto di compravendita, considerato che parte attrice ha fornito la prova dell'avvenuta cessione del bene a terzi, dovrà Controparte_2 essere condannato al pagamento in favore del , dell'equivalente pecuniario, che si ritiene Parte_2
equo determinare in euro 5.000,00, alla luce delle quotazioni depositate in atti (allegati 4, 5, 6, 7, 8 e
9 all'atto di citazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia. La contumacia della rende non ripetibili le spese di lite nei suoi confronti. Controparte_3
PQM
Accoglie la domanda principale e dichiara l'inefficacia, ex art. 67 l.f., dell'atto di compravendita con scrittura privata del 20/03/2021, registrata al P.R.A. di Latina in data 24.03.2021-rep.
D538775L, con cui la società fallita ha alienato in favore dell'acquirente Controparte_2
[...
al prezzo di € 1.000,00, il veicolo FIAT Iveco 180.26Z targato ZA784CS e per l'effetto, condanna alla corresponsione, in favore del , della somma di euro Controparte_2 Parte_2
5.000,00 oltre interessi legali;
Rigetta la domanda di inefficacia dell'atto di compravendita con scrittura privata del 05/01/2022, registrata al P.R.A. di Latina in data 07/01/2022, rep. n. A140610W, con cui la Controparte_2 ha alienato il medesimo veicolo, al prezzo di € 500,00, in favore della
[...] Controparte_3
;
[...]
Pagina 6 Condanna al rimborso, in favore del delle spese di lite del presente Controparte_2 Parte_2
giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Latina, 06/05/2025.
Il giudice
Dott.ssa Tiziana Tinessa
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