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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/09/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4898/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA Seconda sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4898/2023 promossa da
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ignazio Bongiovanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito, in Pachino in via A. Brancati n. 6;
- PARTE OPPONENTE -
Contro
Società a socio unico, già con sede in Torino, Corso Controparte_1 Controparte_2
Orbassano n. 367, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino al n. , in persona del suo procuratore speciale dott. giusta procura P.IVA_1 Controparte_3 notarile a ministero Notaio di Torino del 28/06/2016, rep. 373.903, rappresentata e Per_1 difesa, giusta procura in atti, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Giulia Busato e Luca Mazzei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulia Busato, in Bovolone (VR), Piazza Vittorio Emanuele n. 24;
- PARTE OPPOSTA - avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.09.2025. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto dell'odierna controversia è l'opposizione promossa ex art. 645 c.p.c. da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1235/2023 (reso in data 17.10.2023 nel proc. n. r.g. 3962/2023 e notificato il 24 ottobre 2023), con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
a socio unico (già ), della somma di € 32.533,71, oltre Controparte_4 CP_2 interessi e spese del procedimento monitorio, in ragione dell'inadempimento al contratto di finanziamento sottoscritto inter partes n. 5000369526 del 13/07/2022.
L'opponente ha contestato la pretesa creditoria azionata ex adverso, poiché, in tesi, inesistente e in ogni caso sfornita di valido supporto probatorio, disconoscendo altresì la sottoscrizione, apparentemente a sé riferibile, apposta sul contratto di finanziamento versato in atti dall'opposta; ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto. L'opposta - già -, costituitasi, ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, deducendone l'infondatezza, atteso l'utilizzo, da parte della SI.ra , della Pt_1 firma elettronica qualificata per la sottoscrizione del contratto di finanziamento;
in subordine, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dell'eventuale minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora determinati ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali di finanziamento.
Concessa la provvisoria esecutività ed integrata la condizione di procedibilità (cfr. verbale di mediazione negativo, nota di deposito parte opposta del 26.6.2024), la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2025. Così sintetizzato l'iter processuale, può ora procedersi al vaglio della pretesa azionata in giudizio.
************* In punto di diritto, va preliminarmente osservato che in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001). Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito, o della non imputabilità dell'inadempimento. In applicazione dei suesposti principi al caso di specie, va rilevato come parte opposta abbia documentato il proprio credito fornendo adeguata prova del titolo (contratto di finanziamento del 13/07/2022 n. 5000369526, sottoscritto con firma digitale dall'opponente, ; lettere di Parte_1 accettazione della richiesta di finanziamento e di comunicazione delle modalità di fatturazione;
cfr. piano di ammortamento). Tale produzione può dirsi sufficiente a fini probatori, tenuto conto di come nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento - a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente - non sia necessario depositare gli estratti conto, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto;
il creditore può dunque limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto ed allegare l'inadempimento altrui (ex plurimis Tribunale di Foggia, sentenza 17.01.2024, n. 116; Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 1141/2025). In definitiva, la violazione del disposto dell'articolo 2697 c.c. dedotta da parte opponente è da ritenersi infondata.
In ordine alla censura di estraneità al contratto, stante il disconoscimento della sottoscrizione, valgano le seguenti considerazioni.
L'opponente non ha proposto querela di falso;
anche a volerne sostenere l'ultroneità, sulla scorta della ritenuta sufficienza del disconoscimento (purché, per così dire, strutturato, vedi infra), va rilevato che l'ingiunta non ha formulato alcuna istanza istruttoria tesa a superare la presunzione di riconducibilità della firma elettronica qualificata al suo titolare.
Sul punto, basti richiamare il disposto di cui all'art. 20, co. 1 bis e ter del D. lgs 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) nella formulazione ratione temporis applicabile, alla cui stregua: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”; comma 1-ter: “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Che non sia sufficiente, dunque, una contestazione generica o il mero disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c., è desumibile dalla piana lettura delle disposizioni normative succitate (confortata da un corposo orientamento della giurisprudenza di merito: cfr. Tribunale Catania, 19/03/2025, n. 1639; Tribunale Palermo, 05/02/2024, n.769, secondo cui la firma digitale è un tipo particolare di firma qualificata basata su un sistema fondato su una coppia di chiavi asimmetriche l'una legata all'altra, che consente al titolare tramite la prima ad al destinatario tramite la seconda, rispettivamente, di indicare e verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico;
in questo caso, è previsto l'inversione dell'onere della prova laddove si voglia disconoscere la sottoscrizione; afferma l'inammissibilità del disconoscimento, laddove non accompagnato dalla prova della violazione delle regole tecniche e requisiti previsti per l'identificazione informatica, anche il Tribunale Pavia, si veda ordinanza del 10.2.2023).
A tanto si aggiunga la circostanza, non specificamente contestata dall'opponente - né da questi in qualche modo chiarita -, dell'avvenuto pagamento di due rate di finanziamento.
Senza trascurare infine come, alla stregua delle condizioni generali di contratto, ogni contestazione sulla firma avrebbe dovuto rivestire la forma della querela di falso [cfr. doc.1 – pagg. 8 e 9 delle condizioni generali di finanziamento: ““ -di seguito, la CP_2
“Società”- informa il Cliente di essersi dotata della tipologia di Firma Elettronica qualificata (FEQ) (di seguito “Firma Elettronica”), che consente alla clientela di sottoscrivere elettronicamente la documentazione precontrattuale e contrattuale. La Controparte_5 garantisce che ogni documento su cui viene apposta sia: (i) autentico, ovvero il sottoscrittore è identificabile con certezza;
(ii) integro, ovvero garantisce che il contenuto del documento non sia modificabile dopo la firma (se non invalidando la firma stessa); (iii) non ripudiabile, ovvero il sottoscrittore non può rinnegarne la paternità, fatta salva la possibilità di querela di falso, né il destinatario può disconoscerne la provenienza. Il Cliente che intende utilizzare la Firma Elettronica nei rapporti contrattuali con la Società deve sottoscrivere uno o più specifici moduli di adesione con il fornitore del servizio (attualmente ). Il Cliente è consapevole Controparte_6 che tutti gli atti dal medesimo sottoscritti con la (ad esempio documentazione Controparte_5 precontrattuale e contrattuale, anche di adesione ai servizi accessori, ordini, verbali di consegna ecc.) avranno la stessa validità ed efficacia legale che avrebbero avuto se sottoscritti con firma autografa, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo improprio del dispositivo di firma per la sottoscrizione dei medesimi atti”]. Ne discende il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo con provvedimento del 15.5.2024.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione valoriale di riferimento, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, con congrua riduzione dei medi, tenuto conto della natura documentale.
Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. Invero, ai fini della condanna ex art. 96 co.3 c.p.c., basta la mera percepibilità da parte legale abilitato, sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione professionale che fornisce (e del cui operato la parte risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016), della circostanza di avanzare una domanda o impugnazione manifestamente infondata (cfr., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2017, n. 27623, che così esemplifica: “contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Nel caso in esame, non può ragionevolmente negarsi l'indicata percepibilità, tenuto anche conto della mancata contestazione dell'avvenuto pagamento di due rate di finanziamento.
Il Tribunale stima equo contenere tale condanna nella misura di euro 1.500,00, pari ad un terzo delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., l'opponente va altresì condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, d'una somma di denaro in misura compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00. Considerata la misura dello scostamento dal parametro della diligenza media esigibile, il Tribunale reputa congruo determinare la sanzione nell'importo di € 500,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4898/2023, così decide:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1235/2023, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta,
[...]
Società a socio unico, già in persona del l.r.p.t., che liquida in CP_1 Controparte_2 complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'ulteriore importo di € 1.500,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore della delle ammende, della somma di € CP_7
500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.
Così deciso in Siracusa, 29/09/2025 Il Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
TRIBUNALE DI SIRACUSA Seconda sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4898/2023 promossa da
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ignazio Bongiovanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito, in Pachino in via A. Brancati n. 6;
- PARTE OPPONENTE -
Contro
Società a socio unico, già con sede in Torino, Corso Controparte_1 Controparte_2
Orbassano n. 367, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino al n. , in persona del suo procuratore speciale dott. giusta procura P.IVA_1 Controparte_3 notarile a ministero Notaio di Torino del 28/06/2016, rep. 373.903, rappresentata e Per_1 difesa, giusta procura in atti, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Giulia Busato e Luca Mazzei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulia Busato, in Bovolone (VR), Piazza Vittorio Emanuele n. 24;
- PARTE OPPOSTA - avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.09.2025. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto dell'odierna controversia è l'opposizione promossa ex art. 645 c.p.c. da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1235/2023 (reso in data 17.10.2023 nel proc. n. r.g. 3962/2023 e notificato il 24 ottobre 2023), con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
a socio unico (già ), della somma di € 32.533,71, oltre Controparte_4 CP_2 interessi e spese del procedimento monitorio, in ragione dell'inadempimento al contratto di finanziamento sottoscritto inter partes n. 5000369526 del 13/07/2022.
L'opponente ha contestato la pretesa creditoria azionata ex adverso, poiché, in tesi, inesistente e in ogni caso sfornita di valido supporto probatorio, disconoscendo altresì la sottoscrizione, apparentemente a sé riferibile, apposta sul contratto di finanziamento versato in atti dall'opposta; ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto. L'opposta - già -, costituitasi, ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, deducendone l'infondatezza, atteso l'utilizzo, da parte della SI.ra , della Pt_1 firma elettronica qualificata per la sottoscrizione del contratto di finanziamento;
in subordine, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dell'eventuale minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora determinati ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali di finanziamento.
Concessa la provvisoria esecutività ed integrata la condizione di procedibilità (cfr. verbale di mediazione negativo, nota di deposito parte opposta del 26.6.2024), la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2025. Così sintetizzato l'iter processuale, può ora procedersi al vaglio della pretesa azionata in giudizio.
************* In punto di diritto, va preliminarmente osservato che in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001). Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito, o della non imputabilità dell'inadempimento. In applicazione dei suesposti principi al caso di specie, va rilevato come parte opposta abbia documentato il proprio credito fornendo adeguata prova del titolo (contratto di finanziamento del 13/07/2022 n. 5000369526, sottoscritto con firma digitale dall'opponente, ; lettere di Parte_1 accettazione della richiesta di finanziamento e di comunicazione delle modalità di fatturazione;
cfr. piano di ammortamento). Tale produzione può dirsi sufficiente a fini probatori, tenuto conto di come nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento - a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente - non sia necessario depositare gli estratti conto, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto;
il creditore può dunque limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto ed allegare l'inadempimento altrui (ex plurimis Tribunale di Foggia, sentenza 17.01.2024, n. 116; Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 1141/2025). In definitiva, la violazione del disposto dell'articolo 2697 c.c. dedotta da parte opponente è da ritenersi infondata.
In ordine alla censura di estraneità al contratto, stante il disconoscimento della sottoscrizione, valgano le seguenti considerazioni.
L'opponente non ha proposto querela di falso;
anche a volerne sostenere l'ultroneità, sulla scorta della ritenuta sufficienza del disconoscimento (purché, per così dire, strutturato, vedi infra), va rilevato che l'ingiunta non ha formulato alcuna istanza istruttoria tesa a superare la presunzione di riconducibilità della firma elettronica qualificata al suo titolare.
Sul punto, basti richiamare il disposto di cui all'art. 20, co. 1 bis e ter del D. lgs 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) nella formulazione ratione temporis applicabile, alla cui stregua: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”; comma 1-ter: “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Che non sia sufficiente, dunque, una contestazione generica o il mero disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c., è desumibile dalla piana lettura delle disposizioni normative succitate (confortata da un corposo orientamento della giurisprudenza di merito: cfr. Tribunale Catania, 19/03/2025, n. 1639; Tribunale Palermo, 05/02/2024, n.769, secondo cui la firma digitale è un tipo particolare di firma qualificata basata su un sistema fondato su una coppia di chiavi asimmetriche l'una legata all'altra, che consente al titolare tramite la prima ad al destinatario tramite la seconda, rispettivamente, di indicare e verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico;
in questo caso, è previsto l'inversione dell'onere della prova laddove si voglia disconoscere la sottoscrizione; afferma l'inammissibilità del disconoscimento, laddove non accompagnato dalla prova della violazione delle regole tecniche e requisiti previsti per l'identificazione informatica, anche il Tribunale Pavia, si veda ordinanza del 10.2.2023).
A tanto si aggiunga la circostanza, non specificamente contestata dall'opponente - né da questi in qualche modo chiarita -, dell'avvenuto pagamento di due rate di finanziamento.
Senza trascurare infine come, alla stregua delle condizioni generali di contratto, ogni contestazione sulla firma avrebbe dovuto rivestire la forma della querela di falso [cfr. doc.1 – pagg. 8 e 9 delle condizioni generali di finanziamento: ““ -di seguito, la CP_2
“Società”- informa il Cliente di essersi dotata della tipologia di Firma Elettronica qualificata (FEQ) (di seguito “Firma Elettronica”), che consente alla clientela di sottoscrivere elettronicamente la documentazione precontrattuale e contrattuale. La Controparte_5 garantisce che ogni documento su cui viene apposta sia: (i) autentico, ovvero il sottoscrittore è identificabile con certezza;
(ii) integro, ovvero garantisce che il contenuto del documento non sia modificabile dopo la firma (se non invalidando la firma stessa); (iii) non ripudiabile, ovvero il sottoscrittore non può rinnegarne la paternità, fatta salva la possibilità di querela di falso, né il destinatario può disconoscerne la provenienza. Il Cliente che intende utilizzare la Firma Elettronica nei rapporti contrattuali con la Società deve sottoscrivere uno o più specifici moduli di adesione con il fornitore del servizio (attualmente ). Il Cliente è consapevole Controparte_6 che tutti gli atti dal medesimo sottoscritti con la (ad esempio documentazione Controparte_5 precontrattuale e contrattuale, anche di adesione ai servizi accessori, ordini, verbali di consegna ecc.) avranno la stessa validità ed efficacia legale che avrebbero avuto se sottoscritti con firma autografa, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo improprio del dispositivo di firma per la sottoscrizione dei medesimi atti”]. Ne discende il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo con provvedimento del 15.5.2024.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione valoriale di riferimento, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, con congrua riduzione dei medi, tenuto conto della natura documentale.
Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. Invero, ai fini della condanna ex art. 96 co.3 c.p.c., basta la mera percepibilità da parte legale abilitato, sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione professionale che fornisce (e del cui operato la parte risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016), della circostanza di avanzare una domanda o impugnazione manifestamente infondata (cfr., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2017, n. 27623, che così esemplifica: “contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Nel caso in esame, non può ragionevolmente negarsi l'indicata percepibilità, tenuto anche conto della mancata contestazione dell'avvenuto pagamento di due rate di finanziamento.
Il Tribunale stima equo contenere tale condanna nella misura di euro 1.500,00, pari ad un terzo delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., l'opponente va altresì condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, d'una somma di denaro in misura compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00. Considerata la misura dello scostamento dal parametro della diligenza media esigibile, il Tribunale reputa congruo determinare la sanzione nell'importo di € 500,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4898/2023, così decide:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1235/2023, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta,
[...]
Società a socio unico, già in persona del l.r.p.t., che liquida in CP_1 Controparte_2 complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'ulteriore importo di € 1.500,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore della delle ammende, della somma di € CP_7
500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.
Così deciso in Siracusa, 29/09/2025 Il Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio