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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Balletti, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1204 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Rosa Russo e Guido Verderosa, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carolina Albano, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2496/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 6 giugno 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 20 novembre 2023, l Parte_2
[..
[...] proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due
[...] motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2496/23 del
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 6 giugno 2023, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore della società appellata, della somma di euro 41.634,37, oltre accessori e spese,
a titolo di corrispettivo residuo dovuto -e che non era stato versato per l'applicazione dello sconto tariffario di cui all'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del
2006- in relazione a prestazioni sanitarie erogate negli anni 2010
e 2011.
2. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, l'autorità giudiziaria adita -disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata- invitava le parti, per la rilevanza che avrebbe potuto avere sull'esito del giudizio, ad interloquire riguardo alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio, transitorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata, ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali era stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti.
3. All'esito di tale interlocuzione, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva assegnata a sentenza e, successivamente, rimessa sul ruolo, al fine di permettere alle parti di prendere posizione riguardo a recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale, in controversie analoghe a quella in esame, aveva ravvisato un'ipotesi di giudicato interno sulla questione della sussistenza dell'accreditamento e di validi ed efficaci accordi contrattuali tra la struttura privata e l . Parte_1
4. Costituitasi in giudizio la Controparte_1
la quale impugnava le avverse argomentazioni e richieste,
[...]
2 deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto dell'impugnazione, la causa, sostituita l'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo
127 ter del codice di procedura civile, veniva rimessa nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dall non Parte_1
è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con il primo motivo di gravame l Parte_1
ha lamentato l'omesso accoglimento dell'eccezione,
[...] sollevata in prime cure, di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita.
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente che, non investendo l'accertamento dell'esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma solo dell'effettiva debenza di ulteriori somme -rispetto a quelle già erogate- non versate dall
[...]
in applicazione -considerata illegittima Parte_1 dalla struttura privata- dello sconto tariffario de quo, la controversia doveva reputarsi rientrante nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, perché non involgeva “il controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa”.
3.1. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno sono pienamente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo del tutto coerenti con i principi che sovrintendono alla materia.
3.2. Vale la pena di aggiungere -alle compiute ed esaurienti considerazioni fatte, in parte qua, dal Giudice di primo grado- che effettivamente la presente controversia non attiene in alcun modo
3 alla disamina di questioni inerenti all'esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto meramente la pretesa creditoria azionata dalla società appellata, che rientra nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non investendo, con la finalità di accertarne l'illegittimità, alcun provvedimento amministrativo, ma solo la sussistenza del diritto ad ottenere il quantum -maggiore rispetto a quello già riconosciuto dall Parte_1 richiesto dalla società appellata (cfr., in ordine ai criteri ai quali è possibile ispirarsi al fine di discernere tra controversie attratte nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa e controversie riservate alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, tenuto conto anche dei principi espressi nella sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale, Cass. civ., sez. un., n. 6330/05, Cass. civ., sez. un., n. 2865/09, Cass. civ., sez. un., n. 5303/17 e Cass. civ., sez. un., n. 28053/18).
3.3. Al fine di stabilire se una causa sia attratta o meno nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa o dell'autorità giudiziaria ordinaria, del resto, occorre fare riferimento al petitum sostanziale della domanda, da identificare soprattutto in funzione della causa petendi e, cioè, dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico prospettato dalle parti (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13178/13).
E, nella vicenda in esame, in cui la controversia è incentrata - avuto riguardo, appunto, al petitum sostanziale, quale poc'anzi evocato- esclusivamente sull'accertamento del diritto della struttura privata ad ottenere le somme vantate, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione, deve escludersi che sia configurabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa, tenuto conto, oltre tutto, del fatto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle
4 prestazioni rese dai soggetti accreditati -e, prima ancora, dai soggetti convenzionati- viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo l'autorità giudiziaria ordinaria direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dalla struttura privata (Cass. civ., sez. u., n.
1771/11).
4. Con il secondo motivo di gravame, imperniato su più ragioni di doglianza, l -richiamate le Parte_1 difese già articolate in prime cure- ha messo in rilievo che: a)
l'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio
Sanitario Nazionale, praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
b)
l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che avevano forza e valore di legge;
c) la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta
-attuata con i decreti poc'anzi ricordati- di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013; d) l'omessa applicazione dello sconto tariffario de quo avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa, come era effettivamente avvenuto ed era possibile desumere dalla documentazione depositata, pienamente probante, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria adita di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile;
e) lo
5 sforamento del tetto di spesa avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda ex adverso proposta, non essendo possibile ritenere diversamente in ragione della possibilità -ventilata dal
Giudice di primo grado- di agire in separata sede per recuperare le somme asseritamente da versare alla società appellata.
5. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che: a)
l'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006 disponeva che, fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma centosettantesimo, della legge numero 311 del 2004, a partire dalla data di entrata in vigore della legge numero 296 del 2006, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio
Sanitario Nazionale, avrebbero dovuto praticare uno sconto pari al
2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche previste dal decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al
20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
b) tale norma disciplinava “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal decreto legge numero 248 del 2007, convertito nella legge numero 31 del 2008, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come era possibile evincere anche dagli insegnamenti della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento a tale norma, aveva richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata in materia di sconto tariffario;
c) relativamente al periodo preso in considerazione, pertanto, non ricorrevano i presupposti normativi per l'applicazione dello sconto de quo e la pretesa creditoria esercitata dalla società attrice doveva reputarsi fondata
(salvo che in relazione all'anno 2012, in ragione del giudicato formatosi giusta sentenza numero 4425/17 del Tribunale
6 Amministrativo Regionale), anche perché ancorata saldamente alla documentazione prodotta in giudizio;
d) doveva escludersi,
d'altronde, che, attraverso gli accordi negoziali intercorsi tra le parti in relazione al periodo oggetto di causa, la società attrice avesse voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario, come era possibile desumere dal tenore degli articoli 4,
e 5 dei contratti stipulati dalle parti, che non permettevano di ipotizzare alcuna contrattualizzazione dello sconto tariffario, sì previso dalla legge, ma solamente per un limitato lasso di tempo;
e) nessuna incidenza sull'applicazione di esso poteva farsi discendere, inoltre, dalle disposizioni contenute nei decreti commissariali regionali indicati nelle sue difese dall
[...]
, atteso che la funzione di essi era Parte_1 esclusivamente quella di provvedere alla programmazione generale della spesa sanitaria regionale, indicando le linee guida per la stesura dei protocolli d'intesa con tutte le associazioni di categoria del comparto, da trasfondere negli schemi contrattuali che sarebbero stati stipulati con le singole strutture private accreditate, né l'impugnazione, in sede amministrativa, di tali decreti avrebbe potuto determinare una situazione di pregiudizialità rispetto al thema decidendum, in quanto nei giudizi amministrativi l'oggetto del contendere verteva sulla legittimità dei provvedimenti adottati per la programmazione finanziaria del budget della macroarea specialistica e delle relative branche di appartenenza e, dunque, sulla legittimità dell'applicazione dello sconto tariffario sull'intero finanziamento della branca e non anche dello sconto tariffario applicato sulle specifiche remunerazioni spettanti ai singoli centri, sul quale incidevano i singoli contratti e le clausole in essi contenute;
f) non era fondata nemmeno l'eccezione -sollevata dall Parte_1 secondo la quale le somme decurtate a titolo di sconto tariffario non sarebbero potute essere riconosciute per l'esistenza del limite
7 finanziario costituito dal tetto di spesa, non essendone stato comprovato il superamento, il cui onere incombeva -avendo ad oggetto un fatto impeditivo e non costitutivo del credito- sulla parte eccipiente;
g) nella vicenda in esame, per di più, lo sforamento del tetto di spesa costituiva un falso problema, perché, se pure tale sforamento fosse stato effettivamente configurabile, ciò non avrebbe pregiudicato il diritto della società attrice ad ottenere il pagamento degli importi indebitamente decurtati, atteso che tali importi rientravano nelle prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura accreditata sulla base delle previsioni contrattuali, gravando sull l'onere Parte_1 di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea e, quindi, della branca, nel periodo oggetto di causa, applicando a monte, correttamente, le tariffe all'epoca vigenti, senza le decurtazioni a titolo di sconto.
5.1. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede.
5.2. Al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario -come è noto- non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante -in uno al summenzionato accreditamento- un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e
1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo 6,
8 comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10), l'accreditamento deve necessariamente risultare -nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili- da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., in ordine alla necessità che l'accreditamento delle strutture private - in seguito al passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento ed al conseguente varo dell'accreditamento transitorio, previsto originariamente per gli anni 1995 e 1996, a cui si riferisce l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994- risulti da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo disciplinati dalla legge, Cass. civ. n. 17711/14 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 23657/15, secondo la quale, peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili).
5.3. Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione ed i centri privati, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria, fermo ed incondizionato, in ogni
9 caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., in ordine alla natura del rapporto tra pubblica amministrazione e strutture private ed al potere di programmazione, di vigilanza e di controllo riservato alle regioni, Cass. civ. n. 14335/05 ed, in senso pressoché analogo,
Cons. Stato n. 454/10, secondo il quale i poteri di vigilanza e di controllo attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
5.4. L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della
10 pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
E, quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento
-unitamente ai presupposti che lo rendono operante- della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ. n. 26689/14).
5.5. L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del
1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale è
11 subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone -tra l'altro- la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, e, conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. civ. n. 17588/18).
5.6. Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere -al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento- redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà, non potendo avere alcun rilievo un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo
(cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n.
12 13886/11), né la forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr. Cass. civ. n. 5234/04).
Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, d'altro canto, non è possibile concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. civ. n. 4185/97, Cass. civ. n. 59/01 e Cass. civ. n. 8539/11), fermo restando che l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n. 11765/02
e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
6. Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto ai contratti versati in atti, dell'epoca della loro sottoscrizione, avvenuta nel corso di -e non antecedentemente a- ciascun anno di riferimento (cfr., allegati in copia al fascicolo della società appellata, i contratti dell'8 luglio
2010, del 14 aprile 2011 e del 10 agosto 2012), le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 30 marzo 2024, ad interloquire
(cfr. l'ordinanza alla quale si è appena fatto cenno, a pagina 1) ed,
13 in seguito ad essa, l , stante, Parte_1 peraltro, la contumacia, illo tempore, della società appellata (la quale, costituitasi successivamente, nulla, sul punto, ha comunque dedotto, né depositato), ha fatto presente che si trattava di questioni attinenti alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, la cui sussistenza doveva essere ex adverso dimostrata.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità ed efficacia dei contratti stipulati tra la struttura privata e l Parte_1
, anche con riferimento alle prestazioni eseguite
[...] antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
6.1. La Corte d'Appello di Salerno, invero, si era da tempo determinata nel senso testé menzionato sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia costituito oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia costituito oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta -non è superfluo rimarcarlo- una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. civ.
n. 18713/16, Cass. civ. n. 24358/18, Cass. civ. n. 40276/21, Cass.
14 civ. n. 18241/24 e Cass. civ. n. 32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. civ.
n. 21566/17, Cass. civ. n. 20951/22 e Cass. civ. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
Del resto, il giudicato interno non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. civ. n. 7073/24).
6.2. Nella fattispecie de qua, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti -come si è precedentemente accennato- non è stata esaminata ex professo dal Tribunale di
Salerno, né le parti, al riguardo, hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l , con l'atto di Parte_1 gravame, ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed, ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo
“effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la
15 cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, l'emissione di un provvedimento di accreditamento ad opera dell'ente a ciò deputato.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa implichi (poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento) che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 8753/24).
Né è stato reputato rilevante dalla Corte d'Appello di Salerno che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio -anche perché,
a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il
16 rilievo officioso della nullità- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr.
Cass. civ. n. 814/25).
6.3. Peraltro, in applicazione dei suddetti principi, la Corte di
Cassazione, in passato, ha sempre confermato le sentenze della
Corte d'Appello di Salerno, la quale aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto stipulato dall Parte_1 con le strutture private per la mancanza della necessaria forma scritta e di un valido provvedimento di accreditamento (cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 8753/24, Cass. civ. n. 8722/24 ed, ancora prima, Cass. civ. n. 13020/22 e Cass. civ. n. 27310/22 e, tutte con espresso richiamo a Cass. civ., sez. un., n. 26242/14 e n.
26243/14, Cass. civ., sez. un., n. 7294/2017, Cass. civ. n.
19251/18, Cass. civ. n. 26495/19 e Cass. civ. n. 19161/20).
Tuttavia, recentemente, la Suprema Corte, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità ed efficacia dei contratti stipulati dai centri privati con l si Parte_1 sia formato il giudicato, pur in assenza di una specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta” laddove l'autorità giudiziaria adita in prime cure aveva analizzato le clausole contrattuali, reputando fondata la pretesa creditoria sulla base degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione (cfr. Cass. civ. n. 30521/24 ed, in senso
17 sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive).
Di talché, la Corte d'Appello di Salerno, dovendosi considerare formato, anche nel caso di specie, il giudicato interno, in virtù del suddetto orientamento, ritiene di non dover più esaminare la questione summenzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie, dello sconto tariffario.
7. E, sul punto, vale la pena di rimarcare -in aggiunta alle argomentazioni addotte a sostegno della decisione, sinteticamente riportate nelle pagine che precedono- che, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio
Sanitario Nazionale da parte delle strutture private accreditate, lo sconto previsto dalla legge numero 296 del 2006 deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione data di essa dalla Consulta, la quale, con le pronunce numero 94 del 2009 e numero 243 del
2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. civ.
n. 10582/18, Cass. civ. n. 22317/20, Cass. civ. n. 18790/21, Cass. civ. n. 27007/21, Cass. civ. n. 3175/22 e Cass. civ. n. 22742/24).
La giurisprudenza amministrativa, d'altro canto, ha mostrato di condividere l'interpretazione della Suprema Corte riguardo all'inapplicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009, tanto è vero che, riformando la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale-Campania n. 5805/17, ha annullato il decreto commissariale n. 35/2010, che aveva previsto l'applicazione dello sconto de quo anche per l'anno 2010 (cfr. Cons.
Stato n. 6522/21).
Non è possibile sostenere, per altro verso, che lo sconto de quo
18 sia stato contrattualizzato e, cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi in diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. civ.
n. 20758/22).
Il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, della legge numero 196 del
2006, d'altronde, è la risultante di un bilanciamento -al quale il legislatore ha inteso ispirare le sue determinazioni- tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che
è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr.
Cass. civ. n. 14778/20).
8. L'inapplicabilità dello sconto tariffario -per le ragioni fin qui esposte- alle annualità de quibus impone di riconoscere alla il diritto ad ottenere le Controparte_1 somme invocate, quale differenza tra il valore economico delle prestazioni erogate, calcolato secondo le tariffe applicabili, senza la decurtazione effettuata, e l'ammontare concretamente versatole, non essendo suscettibili di condurre ad un diverso approdo le doglianze, articolate nell'atto di gravame dall
[...]
, riguardo al dedotto superamento dei tetti Parte_1 di spesa, che scaturirebbe dall'applicazione di quelle tariffe al lordo dello sconto, quale disciplinato dall'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, della legge numero 196 del 2006.
19 8.1. E' opportuno rammentare, al riguardo, che l'individuazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base delle capacità operative massime attribuite da una Commissione
Tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, ecc.) e con la fissazione dei tetti di spesa, che devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle regioni, anche ai fini della contrattazione con le strutture private di un piano annuale delle prestazioni da erogare.
Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con le aziende sanitarie locali, i centri privati non hanno in dote un tetto di spesa ad esse specificamente riconducibile (riferibile, cioè alla singola struttura privata), ma devono fare riferimento -a meno che contrattualmente non sia stabilito un tetto di struttura- al budget riconosciuto alla macroarea: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati sono soggetti a procedimenti amministrativi di decurtazione (la cosiddetta “regressione tariffaria”), che, a seconda dei casi, o interessano, in termini percentuali, il fatturato complessivo o, in alternativa, elidono nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni.
Le modalità applicative della regressione tariffaria sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 1268/08, a mente della quale, al fine di determinare la regressione tariffaria per ciascun centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti dell'azienda sanitaria locale in cui opera il centro, da parte dei centri che operano nell'ambito di quella azienda sanitaria, il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in quella azienda sanitaria.
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi con i tetti
20 di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato -il cosiddetto “contributo”- del singolo centro che ha concorso al superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel centro, che, Parte_1 conseguentemente, è tenuto ad emettere una nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.), che si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (cfr., in ordine alla natura autoritativa della regressione tariffaria ed agli interessi, di natura pubblicistica, ai quali è ispirata, Cass. civ., sez. un., n. 28053/18).
E ciò tenendo a mente che rimane ineludibile, in ogni caso, il vincolo costituito dal tetto di spesa, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi complessivamente di acquistare, per la necessità di rispettare comunque il vincolo delle risorse disponibili (cfr. Cons. Stato n. 1206/18 e, nello stesso senso, Cons.
Stato n. 184/19), stante il dovere, gravante sulla pubblica amministrazione, di adeguarsi ai parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento
(cfr. Cass. civ. n. 13884/20 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. n. 26334/21).
L'esercizio del potere di imporre la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato, infatti, nemmeno all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cosiddetti “tavoli tecnici”, ai quali partecipano pure rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative, trattandosi di organi di fonte contrattuale -come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato n. 679/13, Cons. Stato n.
4540/13 e Cons. Stato n. 207/16)- che hanno semplicemente lo
21 scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che, a loro volta, recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr. Cass. civ. n.
4375/23).
Peraltro, i tetti di spesa -costituendo, come si è detto, un vincolo ineludibile ed essendo, quindi, “invalicabili” (cfr. Cass. civ. n.
34207/21)- devono essere osservati anche in sede contenziosa, soggiacendo al principio della cosiddetta “invarianza dei limiti di spesa” perfino gli incrementi tariffari, che non possono determinarne il superamento, essendo possibile ipotizzare una modifica dei tetti di spesa solamente al cospetto del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a fronteggiare il conseguente onere finanziario, dovendosi escludere, viceversa, che il Servizio
Sanitario Nazionale possa esser chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura per l'inesistenza o l'indisponibilità delle risorse corrispondenti (cfr. Cons. Stato n. 5162/18).
8.2. Sul piano probatorio, è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo il quale, in tema di pretesa creditoria azionata dalla struttura privata per prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere assolta dalla parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), ma rileva come fatto impeditivo, con conseguente onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, a carico della parte debitrice e, cioè, dell'azienda sanitaria locale (cfr. Cass. civ. n. 23324/18).
E, nel caso di specie, non è possibile ritenere che l
[...]
abbia reso la dimostrazione che era Parte_1 tenuta a dare: la documentazione prodotta in giudizio, entro i termini all'uopo stabiliti dall'ordinamento processuale, non è sufficiente, infatti, a fornire la prova che, in relazione alle
22 prestazioni de quibus (rientranti nella branca definita “branche a visita” della macroarea “specialistica ambulatoriale”), i tetti di spesa, fissati per gli anni 2010 e 2011, fossero stati, già al netto dello sconto tariffario, superati, con il pagamento del relativo ammontare, o che comunque sarebbero stati superati -i suddetti tetti di spesa- qualora -tenuto conto degli importi già complessivamente corrisposti- le tariffe applicate fossero state maggiorate delle somme illegittimamente trattenute, né è stata dimostrata l'entità del presunto sforamento -avuto riguardo a tutti i pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea- e dell'incidenza che, in termini quantitativi, avrebbero avuto su di esso gli importi pretesi dalla
(ben potendo avere Controparte_1 contribuito i suddetti importi nella loro totalità o solamente in parte al suddetto -e meramente eventuale, essendo rimasto indimostrato- sforamento).
8.3. Vale la pena di rammentare, a tal proposito, che, con la stipula dei contratti, ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, la struttura privata ne ha fatto proprio il contenuto e, quindi, anche i limiti di budget in essi previsti -riportati agli articoli 3 e 4, rubricati “quantità delle prestazioni” e “rapporto tra spesa sanitaria ed acquisto delle prestazioni”- e le conseguenze connesse al loro superamento.
In virtù delle previsioni contenute nei suddetti contratti, infatti,
l era tenuta a comunicare a Parte_1 ciascuna struttura privata -come stabilito dall'articolo 5, al punto
3- “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa”, con la precisazione che, “ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa”, sarebbe stata applicata “la seguente regola: qualora l'esaurimento del limite di spesa” si fosse verificato “a consuntivo
23 prima della data prevista nell'ultima comunicazione dell
[...]
, a tutte le prestazioni erogate … dall'inizio Parte_1 dell'anno fino alla data prevista di esaurimento del limite di spesa” sarebbe stata applicata la regressione tariffaria, “in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati”, e nulla sarebbe stato riconosciuto “agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”, mentre,
“qualora l'esaurimento del limite di spesa” si fosse verificato “a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata”, nulla sarebbe stato riconosciuto “agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa” (cfr., allegati in copia al fascicolo della società appellata, i contratti dell'8 luglio 2010 e del 14 aprile 2011).
Inoltre, era previsto, al fine di garantire la compiuta e corretta applicazione del contratto, l'istituzione di un cosiddetto “tavolo tecnico”, costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall , avente il compito -descritto Parte_1 all'articolo 6- di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa, che costituivano, in ogni caso, un limite insuperabile, anche nelle ipotesi -indicate dall'articolo 5, al punto 2- di modifica delle tariffe o “di riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine
-definito apertis verbis “inderogabile” dall'articolo 5, al punto 4-
“di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato”.
8.4. Tuttavia, la documentazione prodotta in giudizio dall complessivamente Parte_1 considerata, non permette di evincere -come si è già accennato in precedenza ed al di là delle contestazioni, articolate dalla società
24 appellata, riguardo alla sua concreta valenza probatoria- un effettivo superamento, negli anni 2010 e 2011, dei tetti di spesa - anche maggiorando le tariffe applicate degli importi decurtati a titolo di sconto tariffario- ed, ancor più, la sua entità e l'incidenza che avrebbero avuto, su di esso, le somme pretese dalla società appellata: giova evidenziare, per giunta, che, a parte la nota del
24 gennaio 2019, prot. n. 23013, che nulla permette di arguire, trattandosi di una missiva interna, avente un contenuto generico, ed i decreti del Commissario Ad Acta della Regione Campania -e gli atti ed i documenti ad essi allegati- numeri 35, 24 e 63, rispettivamente del 12 giugno 2010, del 5 aprile 2011 e del 26 settembre 2011, meramente attinenti all'individuazione dei tetti di spesa per gli anni 2010 e 2011, le note del 18 novembre 2010, prot. n. 2776, e del 19 ottobre 2011, prot. n. 1833, consistono in comunicazioni inerenti al monitoraggio effettuato nei mesi - rispettivamente- di gennaio-ottobre 2010 e di gennaio-settembre
2011, con l'indicazione della data di presumibile sforamento del tetto di spesa, mentre le comunicazioni del 12 maggio 2011, prot.
n. 1122, e del 27 aprile 2012, prot. n. 633, hanno sì ad oggetto la regressione tariffaria unica -in entrambi i documenti pari a zero- relativa -rispettivamente- agli anni 2010 e 2011, ma non consentono affatto di desumere che, in relazione alla branca definita “branche a visita” della macroarea “specialistica ambulatoriale”, ci sia stato il superamento dei limiti di spesa o che ci sarebbe stato -ed, ancor più, in quale misura- qualora le tariffe fossero state applicate -sempre nella branca di riferimento e, quindi, a tutti gli operatori in essa operanti- al lordo dello sconto tariffario (cfr., allegata in copia al fascicolo dell Parte_1
, la documentazione alla quale si è or ora fatto
[...] cenno).
9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o
25 assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate,
l'appello proposto dall' deve Parte_1 essere rigettato.
10. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
11. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, quando un'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' alla refusione, in Parte_1 favore della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 2.910,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13,
26 comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Salerno, 24 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Balletti
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Balletti, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1204 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Rosa Russo e Guido Verderosa, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carolina Albano, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2496/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 6 giugno 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 20 novembre 2023, l Parte_2
[..
[...] proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due
[...] motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2496/23 del
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 6 giugno 2023, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore della società appellata, della somma di euro 41.634,37, oltre accessori e spese,
a titolo di corrispettivo residuo dovuto -e che non era stato versato per l'applicazione dello sconto tariffario di cui all'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del
2006- in relazione a prestazioni sanitarie erogate negli anni 2010
e 2011.
2. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, l'autorità giudiziaria adita -disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata- invitava le parti, per la rilevanza che avrebbe potuto avere sull'esito del giudizio, ad interloquire riguardo alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio, transitorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata, ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali era stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti.
3. All'esito di tale interlocuzione, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva assegnata a sentenza e, successivamente, rimessa sul ruolo, al fine di permettere alle parti di prendere posizione riguardo a recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale, in controversie analoghe a quella in esame, aveva ravvisato un'ipotesi di giudicato interno sulla questione della sussistenza dell'accreditamento e di validi ed efficaci accordi contrattuali tra la struttura privata e l . Parte_1
4. Costituitasi in giudizio la Controparte_1
la quale impugnava le avverse argomentazioni e richieste,
[...]
2 deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto dell'impugnazione, la causa, sostituita l'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo
127 ter del codice di procedura civile, veniva rimessa nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dall non Parte_1
è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con il primo motivo di gravame l Parte_1
ha lamentato l'omesso accoglimento dell'eccezione,
[...] sollevata in prime cure, di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita.
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente che, non investendo l'accertamento dell'esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma solo dell'effettiva debenza di ulteriori somme -rispetto a quelle già erogate- non versate dall
[...]
in applicazione -considerata illegittima Parte_1 dalla struttura privata- dello sconto tariffario de quo, la controversia doveva reputarsi rientrante nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, perché non involgeva “il controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa”.
3.1. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno sono pienamente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo del tutto coerenti con i principi che sovrintendono alla materia.
3.2. Vale la pena di aggiungere -alle compiute ed esaurienti considerazioni fatte, in parte qua, dal Giudice di primo grado- che effettivamente la presente controversia non attiene in alcun modo
3 alla disamina di questioni inerenti all'esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto meramente la pretesa creditoria azionata dalla società appellata, che rientra nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non investendo, con la finalità di accertarne l'illegittimità, alcun provvedimento amministrativo, ma solo la sussistenza del diritto ad ottenere il quantum -maggiore rispetto a quello già riconosciuto dall Parte_1 richiesto dalla società appellata (cfr., in ordine ai criteri ai quali è possibile ispirarsi al fine di discernere tra controversie attratte nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa e controversie riservate alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, tenuto conto anche dei principi espressi nella sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale, Cass. civ., sez. un., n. 6330/05, Cass. civ., sez. un., n. 2865/09, Cass. civ., sez. un., n. 5303/17 e Cass. civ., sez. un., n. 28053/18).
3.3. Al fine di stabilire se una causa sia attratta o meno nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa o dell'autorità giudiziaria ordinaria, del resto, occorre fare riferimento al petitum sostanziale della domanda, da identificare soprattutto in funzione della causa petendi e, cioè, dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico prospettato dalle parti (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13178/13).
E, nella vicenda in esame, in cui la controversia è incentrata - avuto riguardo, appunto, al petitum sostanziale, quale poc'anzi evocato- esclusivamente sull'accertamento del diritto della struttura privata ad ottenere le somme vantate, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione, deve escludersi che sia configurabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa, tenuto conto, oltre tutto, del fatto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle
4 prestazioni rese dai soggetti accreditati -e, prima ancora, dai soggetti convenzionati- viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo l'autorità giudiziaria ordinaria direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dalla struttura privata (Cass. civ., sez. u., n.
1771/11).
4. Con il secondo motivo di gravame, imperniato su più ragioni di doglianza, l -richiamate le Parte_1 difese già articolate in prime cure- ha messo in rilievo che: a)
l'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio
Sanitario Nazionale, praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
b)
l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che avevano forza e valore di legge;
c) la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta
-attuata con i decreti poc'anzi ricordati- di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013; d) l'omessa applicazione dello sconto tariffario de quo avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa, come era effettivamente avvenuto ed era possibile desumere dalla documentazione depositata, pienamente probante, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria adita di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile;
e) lo
5 sforamento del tetto di spesa avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda ex adverso proposta, non essendo possibile ritenere diversamente in ragione della possibilità -ventilata dal
Giudice di primo grado- di agire in separata sede per recuperare le somme asseritamente da versare alla società appellata.
5. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che: a)
l'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006 disponeva che, fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma centosettantesimo, della legge numero 311 del 2004, a partire dalla data di entrata in vigore della legge numero 296 del 2006, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio
Sanitario Nazionale, avrebbero dovuto praticare uno sconto pari al
2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche previste dal decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al
20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
b) tale norma disciplinava “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal decreto legge numero 248 del 2007, convertito nella legge numero 31 del 2008, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come era possibile evincere anche dagli insegnamenti della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento a tale norma, aveva richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata in materia di sconto tariffario;
c) relativamente al periodo preso in considerazione, pertanto, non ricorrevano i presupposti normativi per l'applicazione dello sconto de quo e la pretesa creditoria esercitata dalla società attrice doveva reputarsi fondata
(salvo che in relazione all'anno 2012, in ragione del giudicato formatosi giusta sentenza numero 4425/17 del Tribunale
6 Amministrativo Regionale), anche perché ancorata saldamente alla documentazione prodotta in giudizio;
d) doveva escludersi,
d'altronde, che, attraverso gli accordi negoziali intercorsi tra le parti in relazione al periodo oggetto di causa, la società attrice avesse voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario, come era possibile desumere dal tenore degli articoli 4,
e 5 dei contratti stipulati dalle parti, che non permettevano di ipotizzare alcuna contrattualizzazione dello sconto tariffario, sì previso dalla legge, ma solamente per un limitato lasso di tempo;
e) nessuna incidenza sull'applicazione di esso poteva farsi discendere, inoltre, dalle disposizioni contenute nei decreti commissariali regionali indicati nelle sue difese dall
[...]
, atteso che la funzione di essi era Parte_1 esclusivamente quella di provvedere alla programmazione generale della spesa sanitaria regionale, indicando le linee guida per la stesura dei protocolli d'intesa con tutte le associazioni di categoria del comparto, da trasfondere negli schemi contrattuali che sarebbero stati stipulati con le singole strutture private accreditate, né l'impugnazione, in sede amministrativa, di tali decreti avrebbe potuto determinare una situazione di pregiudizialità rispetto al thema decidendum, in quanto nei giudizi amministrativi l'oggetto del contendere verteva sulla legittimità dei provvedimenti adottati per la programmazione finanziaria del budget della macroarea specialistica e delle relative branche di appartenenza e, dunque, sulla legittimità dell'applicazione dello sconto tariffario sull'intero finanziamento della branca e non anche dello sconto tariffario applicato sulle specifiche remunerazioni spettanti ai singoli centri, sul quale incidevano i singoli contratti e le clausole in essi contenute;
f) non era fondata nemmeno l'eccezione -sollevata dall Parte_1 secondo la quale le somme decurtate a titolo di sconto tariffario non sarebbero potute essere riconosciute per l'esistenza del limite
7 finanziario costituito dal tetto di spesa, non essendone stato comprovato il superamento, il cui onere incombeva -avendo ad oggetto un fatto impeditivo e non costitutivo del credito- sulla parte eccipiente;
g) nella vicenda in esame, per di più, lo sforamento del tetto di spesa costituiva un falso problema, perché, se pure tale sforamento fosse stato effettivamente configurabile, ciò non avrebbe pregiudicato il diritto della società attrice ad ottenere il pagamento degli importi indebitamente decurtati, atteso che tali importi rientravano nelle prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura accreditata sulla base delle previsioni contrattuali, gravando sull l'onere Parte_1 di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea e, quindi, della branca, nel periodo oggetto di causa, applicando a monte, correttamente, le tariffe all'epoca vigenti, senza le decurtazioni a titolo di sconto.
5.1. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede.
5.2. Al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario -come è noto- non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante -in uno al summenzionato accreditamento- un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e
1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo 6,
8 comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10), l'accreditamento deve necessariamente risultare -nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili- da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., in ordine alla necessità che l'accreditamento delle strutture private - in seguito al passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento ed al conseguente varo dell'accreditamento transitorio, previsto originariamente per gli anni 1995 e 1996, a cui si riferisce l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994- risulti da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo disciplinati dalla legge, Cass. civ. n. 17711/14 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 23657/15, secondo la quale, peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili).
5.3. Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione ed i centri privati, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria, fermo ed incondizionato, in ogni
9 caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., in ordine alla natura del rapporto tra pubblica amministrazione e strutture private ed al potere di programmazione, di vigilanza e di controllo riservato alle regioni, Cass. civ. n. 14335/05 ed, in senso pressoché analogo,
Cons. Stato n. 454/10, secondo il quale i poteri di vigilanza e di controllo attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
5.4. L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della
10 pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
E, quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento
-unitamente ai presupposti che lo rendono operante- della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ. n. 26689/14).
5.5. L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del
1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale è
11 subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone -tra l'altro- la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, e, conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. civ. n. 17588/18).
5.6. Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere -al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento- redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà, non potendo avere alcun rilievo un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo
(cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n.
12 13886/11), né la forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr. Cass. civ. n. 5234/04).
Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, d'altro canto, non è possibile concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. civ. n. 4185/97, Cass. civ. n. 59/01 e Cass. civ. n. 8539/11), fermo restando che l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n. 11765/02
e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
6. Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto ai contratti versati in atti, dell'epoca della loro sottoscrizione, avvenuta nel corso di -e non antecedentemente a- ciascun anno di riferimento (cfr., allegati in copia al fascicolo della società appellata, i contratti dell'8 luglio
2010, del 14 aprile 2011 e del 10 agosto 2012), le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 30 marzo 2024, ad interloquire
(cfr. l'ordinanza alla quale si è appena fatto cenno, a pagina 1) ed,
13 in seguito ad essa, l , stante, Parte_1 peraltro, la contumacia, illo tempore, della società appellata (la quale, costituitasi successivamente, nulla, sul punto, ha comunque dedotto, né depositato), ha fatto presente che si trattava di questioni attinenti alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, la cui sussistenza doveva essere ex adverso dimostrata.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità ed efficacia dei contratti stipulati tra la struttura privata e l Parte_1
, anche con riferimento alle prestazioni eseguite
[...] antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
6.1. La Corte d'Appello di Salerno, invero, si era da tempo determinata nel senso testé menzionato sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia costituito oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia costituito oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta -non è superfluo rimarcarlo- una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. civ.
n. 18713/16, Cass. civ. n. 24358/18, Cass. civ. n. 40276/21, Cass.
14 civ. n. 18241/24 e Cass. civ. n. 32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. civ.
n. 21566/17, Cass. civ. n. 20951/22 e Cass. civ. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
Del resto, il giudicato interno non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. civ. n. 7073/24).
6.2. Nella fattispecie de qua, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti -come si è precedentemente accennato- non è stata esaminata ex professo dal Tribunale di
Salerno, né le parti, al riguardo, hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l , con l'atto di Parte_1 gravame, ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed, ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo
“effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la
15 cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, l'emissione di un provvedimento di accreditamento ad opera dell'ente a ciò deputato.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa implichi (poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento) che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 8753/24).
Né è stato reputato rilevante dalla Corte d'Appello di Salerno che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio -anche perché,
a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il
16 rilievo officioso della nullità- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr.
Cass. civ. n. 814/25).
6.3. Peraltro, in applicazione dei suddetti principi, la Corte di
Cassazione, in passato, ha sempre confermato le sentenze della
Corte d'Appello di Salerno, la quale aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto stipulato dall Parte_1 con le strutture private per la mancanza della necessaria forma scritta e di un valido provvedimento di accreditamento (cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 8753/24, Cass. civ. n. 8722/24 ed, ancora prima, Cass. civ. n. 13020/22 e Cass. civ. n. 27310/22 e, tutte con espresso richiamo a Cass. civ., sez. un., n. 26242/14 e n.
26243/14, Cass. civ., sez. un., n. 7294/2017, Cass. civ. n.
19251/18, Cass. civ. n. 26495/19 e Cass. civ. n. 19161/20).
Tuttavia, recentemente, la Suprema Corte, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità ed efficacia dei contratti stipulati dai centri privati con l si Parte_1 sia formato il giudicato, pur in assenza di una specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta” laddove l'autorità giudiziaria adita in prime cure aveva analizzato le clausole contrattuali, reputando fondata la pretesa creditoria sulla base degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione (cfr. Cass. civ. n. 30521/24 ed, in senso
17 sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive).
Di talché, la Corte d'Appello di Salerno, dovendosi considerare formato, anche nel caso di specie, il giudicato interno, in virtù del suddetto orientamento, ritiene di non dover più esaminare la questione summenzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie, dello sconto tariffario.
7. E, sul punto, vale la pena di rimarcare -in aggiunta alle argomentazioni addotte a sostegno della decisione, sinteticamente riportate nelle pagine che precedono- che, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio
Sanitario Nazionale da parte delle strutture private accreditate, lo sconto previsto dalla legge numero 296 del 2006 deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione data di essa dalla Consulta, la quale, con le pronunce numero 94 del 2009 e numero 243 del
2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. civ.
n. 10582/18, Cass. civ. n. 22317/20, Cass. civ. n. 18790/21, Cass. civ. n. 27007/21, Cass. civ. n. 3175/22 e Cass. civ. n. 22742/24).
La giurisprudenza amministrativa, d'altro canto, ha mostrato di condividere l'interpretazione della Suprema Corte riguardo all'inapplicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009, tanto è vero che, riformando la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale-Campania n. 5805/17, ha annullato il decreto commissariale n. 35/2010, che aveva previsto l'applicazione dello sconto de quo anche per l'anno 2010 (cfr. Cons.
Stato n. 6522/21).
Non è possibile sostenere, per altro verso, che lo sconto de quo
18 sia stato contrattualizzato e, cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi in diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. civ.
n. 20758/22).
Il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, della legge numero 196 del
2006, d'altronde, è la risultante di un bilanciamento -al quale il legislatore ha inteso ispirare le sue determinazioni- tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che
è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr.
Cass. civ. n. 14778/20).
8. L'inapplicabilità dello sconto tariffario -per le ragioni fin qui esposte- alle annualità de quibus impone di riconoscere alla il diritto ad ottenere le Controparte_1 somme invocate, quale differenza tra il valore economico delle prestazioni erogate, calcolato secondo le tariffe applicabili, senza la decurtazione effettuata, e l'ammontare concretamente versatole, non essendo suscettibili di condurre ad un diverso approdo le doglianze, articolate nell'atto di gravame dall
[...]
, riguardo al dedotto superamento dei tetti Parte_1 di spesa, che scaturirebbe dall'applicazione di quelle tariffe al lordo dello sconto, quale disciplinato dall'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, della legge numero 196 del 2006.
19 8.1. E' opportuno rammentare, al riguardo, che l'individuazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base delle capacità operative massime attribuite da una Commissione
Tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, ecc.) e con la fissazione dei tetti di spesa, che devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle regioni, anche ai fini della contrattazione con le strutture private di un piano annuale delle prestazioni da erogare.
Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con le aziende sanitarie locali, i centri privati non hanno in dote un tetto di spesa ad esse specificamente riconducibile (riferibile, cioè alla singola struttura privata), ma devono fare riferimento -a meno che contrattualmente non sia stabilito un tetto di struttura- al budget riconosciuto alla macroarea: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati sono soggetti a procedimenti amministrativi di decurtazione (la cosiddetta “regressione tariffaria”), che, a seconda dei casi, o interessano, in termini percentuali, il fatturato complessivo o, in alternativa, elidono nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni.
Le modalità applicative della regressione tariffaria sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 1268/08, a mente della quale, al fine di determinare la regressione tariffaria per ciascun centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti dell'azienda sanitaria locale in cui opera il centro, da parte dei centri che operano nell'ambito di quella azienda sanitaria, il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in quella azienda sanitaria.
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi con i tetti
20 di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato -il cosiddetto “contributo”- del singolo centro che ha concorso al superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel centro, che, Parte_1 conseguentemente, è tenuto ad emettere una nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.), che si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (cfr., in ordine alla natura autoritativa della regressione tariffaria ed agli interessi, di natura pubblicistica, ai quali è ispirata, Cass. civ., sez. un., n. 28053/18).
E ciò tenendo a mente che rimane ineludibile, in ogni caso, il vincolo costituito dal tetto di spesa, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi complessivamente di acquistare, per la necessità di rispettare comunque il vincolo delle risorse disponibili (cfr. Cons. Stato n. 1206/18 e, nello stesso senso, Cons.
Stato n. 184/19), stante il dovere, gravante sulla pubblica amministrazione, di adeguarsi ai parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento
(cfr. Cass. civ. n. 13884/20 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. n. 26334/21).
L'esercizio del potere di imporre la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato, infatti, nemmeno all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cosiddetti “tavoli tecnici”, ai quali partecipano pure rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative, trattandosi di organi di fonte contrattuale -come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato n. 679/13, Cons. Stato n.
4540/13 e Cons. Stato n. 207/16)- che hanno semplicemente lo
21 scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che, a loro volta, recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr. Cass. civ. n.
4375/23).
Peraltro, i tetti di spesa -costituendo, come si è detto, un vincolo ineludibile ed essendo, quindi, “invalicabili” (cfr. Cass. civ. n.
34207/21)- devono essere osservati anche in sede contenziosa, soggiacendo al principio della cosiddetta “invarianza dei limiti di spesa” perfino gli incrementi tariffari, che non possono determinarne il superamento, essendo possibile ipotizzare una modifica dei tetti di spesa solamente al cospetto del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a fronteggiare il conseguente onere finanziario, dovendosi escludere, viceversa, che il Servizio
Sanitario Nazionale possa esser chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura per l'inesistenza o l'indisponibilità delle risorse corrispondenti (cfr. Cons. Stato n. 5162/18).
8.2. Sul piano probatorio, è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo il quale, in tema di pretesa creditoria azionata dalla struttura privata per prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere assolta dalla parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), ma rileva come fatto impeditivo, con conseguente onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, a carico della parte debitrice e, cioè, dell'azienda sanitaria locale (cfr. Cass. civ. n. 23324/18).
E, nel caso di specie, non è possibile ritenere che l
[...]
abbia reso la dimostrazione che era Parte_1 tenuta a dare: la documentazione prodotta in giudizio, entro i termini all'uopo stabiliti dall'ordinamento processuale, non è sufficiente, infatti, a fornire la prova che, in relazione alle
22 prestazioni de quibus (rientranti nella branca definita “branche a visita” della macroarea “specialistica ambulatoriale”), i tetti di spesa, fissati per gli anni 2010 e 2011, fossero stati, già al netto dello sconto tariffario, superati, con il pagamento del relativo ammontare, o che comunque sarebbero stati superati -i suddetti tetti di spesa- qualora -tenuto conto degli importi già complessivamente corrisposti- le tariffe applicate fossero state maggiorate delle somme illegittimamente trattenute, né è stata dimostrata l'entità del presunto sforamento -avuto riguardo a tutti i pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea- e dell'incidenza che, in termini quantitativi, avrebbero avuto su di esso gli importi pretesi dalla
(ben potendo avere Controparte_1 contribuito i suddetti importi nella loro totalità o solamente in parte al suddetto -e meramente eventuale, essendo rimasto indimostrato- sforamento).
8.3. Vale la pena di rammentare, a tal proposito, che, con la stipula dei contratti, ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, la struttura privata ne ha fatto proprio il contenuto e, quindi, anche i limiti di budget in essi previsti -riportati agli articoli 3 e 4, rubricati “quantità delle prestazioni” e “rapporto tra spesa sanitaria ed acquisto delle prestazioni”- e le conseguenze connesse al loro superamento.
In virtù delle previsioni contenute nei suddetti contratti, infatti,
l era tenuta a comunicare a Parte_1 ciascuna struttura privata -come stabilito dall'articolo 5, al punto
3- “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa”, con la precisazione che, “ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa”, sarebbe stata applicata “la seguente regola: qualora l'esaurimento del limite di spesa” si fosse verificato “a consuntivo
23 prima della data prevista nell'ultima comunicazione dell
[...]
, a tutte le prestazioni erogate … dall'inizio Parte_1 dell'anno fino alla data prevista di esaurimento del limite di spesa” sarebbe stata applicata la regressione tariffaria, “in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati”, e nulla sarebbe stato riconosciuto “agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”, mentre,
“qualora l'esaurimento del limite di spesa” si fosse verificato “a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata”, nulla sarebbe stato riconosciuto “agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa” (cfr., allegati in copia al fascicolo della società appellata, i contratti dell'8 luglio 2010 e del 14 aprile 2011).
Inoltre, era previsto, al fine di garantire la compiuta e corretta applicazione del contratto, l'istituzione di un cosiddetto “tavolo tecnico”, costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall , avente il compito -descritto Parte_1 all'articolo 6- di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa, che costituivano, in ogni caso, un limite insuperabile, anche nelle ipotesi -indicate dall'articolo 5, al punto 2- di modifica delle tariffe o “di riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine
-definito apertis verbis “inderogabile” dall'articolo 5, al punto 4-
“di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato”.
8.4. Tuttavia, la documentazione prodotta in giudizio dall complessivamente Parte_1 considerata, non permette di evincere -come si è già accennato in precedenza ed al di là delle contestazioni, articolate dalla società
24 appellata, riguardo alla sua concreta valenza probatoria- un effettivo superamento, negli anni 2010 e 2011, dei tetti di spesa - anche maggiorando le tariffe applicate degli importi decurtati a titolo di sconto tariffario- ed, ancor più, la sua entità e l'incidenza che avrebbero avuto, su di esso, le somme pretese dalla società appellata: giova evidenziare, per giunta, che, a parte la nota del
24 gennaio 2019, prot. n. 23013, che nulla permette di arguire, trattandosi di una missiva interna, avente un contenuto generico, ed i decreti del Commissario Ad Acta della Regione Campania -e gli atti ed i documenti ad essi allegati- numeri 35, 24 e 63, rispettivamente del 12 giugno 2010, del 5 aprile 2011 e del 26 settembre 2011, meramente attinenti all'individuazione dei tetti di spesa per gli anni 2010 e 2011, le note del 18 novembre 2010, prot. n. 2776, e del 19 ottobre 2011, prot. n. 1833, consistono in comunicazioni inerenti al monitoraggio effettuato nei mesi - rispettivamente- di gennaio-ottobre 2010 e di gennaio-settembre
2011, con l'indicazione della data di presumibile sforamento del tetto di spesa, mentre le comunicazioni del 12 maggio 2011, prot.
n. 1122, e del 27 aprile 2012, prot. n. 633, hanno sì ad oggetto la regressione tariffaria unica -in entrambi i documenti pari a zero- relativa -rispettivamente- agli anni 2010 e 2011, ma non consentono affatto di desumere che, in relazione alla branca definita “branche a visita” della macroarea “specialistica ambulatoriale”, ci sia stato il superamento dei limiti di spesa o che ci sarebbe stato -ed, ancor più, in quale misura- qualora le tariffe fossero state applicate -sempre nella branca di riferimento e, quindi, a tutti gli operatori in essa operanti- al lordo dello sconto tariffario (cfr., allegata in copia al fascicolo dell Parte_1
, la documentazione alla quale si è or ora fatto
[...] cenno).
9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o
25 assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate,
l'appello proposto dall' deve Parte_1 essere rigettato.
10. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
11. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, quando un'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' alla refusione, in Parte_1 favore della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 2.910,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13,
26 comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Salerno, 24 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Balletti
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