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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 9532/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. PITARO Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO contro
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
Conclusioni per il ricorrente: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura di Parma di provvedere al rilascio al ricorrente di tale permesso di soggiorno. Con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Conclusioni per il resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 1.7.2024 (lunedì), ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Parma, notificatogli il 31.5.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna che ha ritenuto l'insussistenza di elementi sufficienti ad indicare un positivo percorso di integrazione, evidenziando la mancanza di conoscenza della lingua italiana nonostante il lungo periodo di permanenza (quanto meno dal 2010, quando ha visto il rigetto della prima domanda di protezione internazionale, poi riproposta in due successive occasioni); una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nel 2019; l'avvio di attività lavorativa regolare solo dal 2022.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo da ultimo intrapreso (“nel maggio 2022 il ricorrente otteneva finalmente un contratto di lavoro regolare a tempo indeterminato (doc. 3), in base al quale riceveva mensilmente buste paga (doc. 4) e stipendio. Il datore di lavoro provvedeva altresì al pagamento dei relativi contributi previdenziali (doc. 5). Grazie ai proventi del proprio lavoro, il ricorrente riusciva a garantirsi un'esistenza dignitosa. Dal punto di vista alloggiativo, poi, il ricorrente, da diversi anni, è ospitato da un connazionale (doc. 6) presso l'abitazione da quest'ultimo condotta in affitto (doc. 7), dividendo le relative spese”) 1.3. In data 2.7.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato: “sono in Italia dall'aprile 2009; ho sempre lavorato a volte in regola e a volte no. Non ho mai avuto problemi con giustizia. Il mio avvocato depositerà l'estratto conto previdenziale. Adesso lavoro come domestico. Non mi ricordo il nome del mio datore di lavoro. So che vado a lavorare in via Palermo 17. Io vivo in Borgo Bernabei 21. Sempre a Parma. Vado al lavoro in bicicletta. Lavoro dalle 8 alle 13. Lunedì, martedì e sab cio le pulizie. In questa casa dove lavoro ci sono dei bambini. Il mio datore di lavoro è del Nella casa in cui vivo pago 250 euro al mese. Sono con un altro Per_1 nigeriano. Ho i proble ute che risultano dal certificato che il mio difensore ha prodotto. Il 15 ho un appuntamento dal medico”. All'esito il giudice ha dato atto delle difficoltà del ricorrente ad esprimersi, difficoltà verosimilmente dipendenti dai problemi di salute certificati (cfr. referto 29.9.2023).
1.6. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
Pag. 2 di 6 5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato la domanda amministrativa è stata presentata in data 7.7.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Nella prima decisione nota in materia di nuova protezione speciale, con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di
Pag. 3 di 6 ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Ne consegue che, nel caso oggetto di esame da parte della Cassazione, a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, il Supremo Collegio ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato»]. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente si trova in Italia da ormai 15 anni. Ha avviato un percorso di integrazione lavorativa stipulando un contratto di tempo indeterminato per 20 ore settimanali a maggio 2022, contratto tuttora in corso, in forza del quale percepisce circa 450 euro mensili circa. È ospitato presso un connazionale regolare sul territorio che dispone di un immobile in locazione. È indubbio, quindi, che egli abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Pag. 4 di 6 Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo a interferenza risponda ad gno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. Francia;
n. Per_2
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del n art. 19 è stato Per_3 disciplinato c ndo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, è stata segnalata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per un fatto risalente al 2019 senza che si abbia notizia dell'esito. E' evidente come una mera denuncia, peraltro risalente, non possa sopravanzare lo sforzo integrativo posto in essere recentemente dal ricorrente.
Si consideri inoltre il problema di salute per il quale resta da valutare la necessità di un intervento chirurgico.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando lo sforzo impiegato nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Pag. 5 di 6 9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 9532/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. PITARO Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO contro
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
Conclusioni per il ricorrente: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura di Parma di provvedere al rilascio al ricorrente di tale permesso di soggiorno. Con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Conclusioni per il resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 1.7.2024 (lunedì), ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Parma, notificatogli il 31.5.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna che ha ritenuto l'insussistenza di elementi sufficienti ad indicare un positivo percorso di integrazione, evidenziando la mancanza di conoscenza della lingua italiana nonostante il lungo periodo di permanenza (quanto meno dal 2010, quando ha visto il rigetto della prima domanda di protezione internazionale, poi riproposta in due successive occasioni); una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nel 2019; l'avvio di attività lavorativa regolare solo dal 2022.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo da ultimo intrapreso (“nel maggio 2022 il ricorrente otteneva finalmente un contratto di lavoro regolare a tempo indeterminato (doc. 3), in base al quale riceveva mensilmente buste paga (doc. 4) e stipendio. Il datore di lavoro provvedeva altresì al pagamento dei relativi contributi previdenziali (doc. 5). Grazie ai proventi del proprio lavoro, il ricorrente riusciva a garantirsi un'esistenza dignitosa. Dal punto di vista alloggiativo, poi, il ricorrente, da diversi anni, è ospitato da un connazionale (doc. 6) presso l'abitazione da quest'ultimo condotta in affitto (doc. 7), dividendo le relative spese”) 1.3. In data 2.7.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato: “sono in Italia dall'aprile 2009; ho sempre lavorato a volte in regola e a volte no. Non ho mai avuto problemi con giustizia. Il mio avvocato depositerà l'estratto conto previdenziale. Adesso lavoro come domestico. Non mi ricordo il nome del mio datore di lavoro. So che vado a lavorare in via Palermo 17. Io vivo in Borgo Bernabei 21. Sempre a Parma. Vado al lavoro in bicicletta. Lavoro dalle 8 alle 13. Lunedì, martedì e sab cio le pulizie. In questa casa dove lavoro ci sono dei bambini. Il mio datore di lavoro è del Nella casa in cui vivo pago 250 euro al mese. Sono con un altro Per_1 nigeriano. Ho i proble ute che risultano dal certificato che il mio difensore ha prodotto. Il 15 ho un appuntamento dal medico”. All'esito il giudice ha dato atto delle difficoltà del ricorrente ad esprimersi, difficoltà verosimilmente dipendenti dai problemi di salute certificati (cfr. referto 29.9.2023).
1.6. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
Pag. 2 di 6 5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato la domanda amministrativa è stata presentata in data 7.7.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Nella prima decisione nota in materia di nuova protezione speciale, con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di
Pag. 3 di 6 ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Ne consegue che, nel caso oggetto di esame da parte della Cassazione, a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, il Supremo Collegio ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato»]. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente si trova in Italia da ormai 15 anni. Ha avviato un percorso di integrazione lavorativa stipulando un contratto di tempo indeterminato per 20 ore settimanali a maggio 2022, contratto tuttora in corso, in forza del quale percepisce circa 450 euro mensili circa. È ospitato presso un connazionale regolare sul territorio che dispone di un immobile in locazione. È indubbio, quindi, che egli abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Pag. 4 di 6 Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo a interferenza risponda ad gno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. Francia;
n. Per_2
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del n art. 19 è stato Per_3 disciplinato c ndo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, è stata segnalata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per un fatto risalente al 2019 senza che si abbia notizia dell'esito. E' evidente come una mera denuncia, peraltro risalente, non possa sopravanzare lo sforzo integrativo posto in essere recentemente dal ricorrente.
Si consideri inoltre il problema di salute per il quale resta da valutare la necessità di un intervento chirurgico.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando lo sforzo impiegato nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Pag. 5 di 6 9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
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