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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/10/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA TO Presidente
- AN Fiorella Componente
- LE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 254/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
NZ De Benedittis;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. NZ De Benedittis;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
2.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 254/2025
10/06/2019, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (08/08/2006), (20/05/2009) e Persona_1 Persona_2
(14/07/2014). Persona_3
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 20/01/2025). In particolare, hanno concordato che:
1. affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_2
e loro collocamento prevalente presso Persona_3
l'abitazione della madre;
2. la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico Pt_1 relativo ai figli, mentre il sig. verserà, entro il 5 Per_2 di ogni mese, la differenza tra la sua quota dell'assegno unico e l'importo di euro 450,00, pari a euro 150,00 per ogni figlio, evidenziando che attualmente tale quota ammonta a euro 70,00 mensili;
3. il sig. parteciperà nella misura del 50% alle Per_2 spese straordinarie (non coperte dal SSN, d'istruzione e ludico-sportive) riguardanti i tre figli.
4. Il padre terrà con sé i figli minorenni martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, a settimane alterne dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
nel periodo estivo
i due figli minori staranno in modo alternato con ciascun genitore 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. Durante le festività natalizie
i due minorenni staranno in modo alternato con un genitore dalle ore 16.00 del 23 dicembre alle ore 11.00 del 25 dicembre e coll'altro genitore dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 16.00 del 28 dicembre;
e ancora con un genitore dalle ore 16.00 del 28 dicembre alle ore 11.00 del
1° gennaio;
nel periodo pasquale staranno con un genitore
2 R.G.V.G. 254/2025
dalle ore 16.00 del Giovedì Santo alle ore 10.00 del successivo lunedì e coll'altro dalle ore 10.00 de lunedì alle ore 20.00 del martedì successivo. Resteranno poi con i genitori in modo alternato durante le festività.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 19/03/2025).
1.3.- All'udienza del 30/05/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con la precisazione che, per i profili non espressamente concordati, le spese straordinarie inerenti alla prole saranno regolate secondo termini e modalità di cui al pertinente protocollo del Tribunale di
Lecce.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 254/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 20/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 01/05/2004 tra (Lecce (LE), Parte_1
25/08/1979) e (San Cesario di Lecce (LE), Controparte_1
3 R.G.V.G. 254/2025
17/10/1974) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 49, parte II, serie A, anno 2004;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate all'udienza del 30/05/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE GR IA TO
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