Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedale Università-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ludovica Romano, Marika Curti e Giulia Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo, del verbale -OMISSIS-, avente ad oggetto l’esclusione di -OMISSIS- dalla procedura aperta per la fornitura di strumentario chirurgico generale, indetta dall’Azienda Ospedale Università-OMISSIS- (CIG: -OMISSIS-), e di ogni altro atto connesso e consequenziale;
e per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante riammissione in gara della ricorrente e valutazione dell’offerta presentata dalla ricorrente medesima, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con diritto al subentro;
- quanto ai motivi aggiunti presentati in data 4 dicembre 2024, della delibera del Direttore Generale -OMISSIS-, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla predetta procedura, nonché dei seguenti atti: A) comunicazione dell’esclusione a firma del Direttore dell’Azienda Ospedale Università-OMISSIS-, trasmessa in data -OMISSIS-; B) relazione del Seggio di gara allegata alla delibera di esclusione, trasmessa in data -OMISSIS-; C) tutti gli atti premessi, connessi ed allegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedale Università-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Azienda Ospedale Università-OMISSIS- (d’ora in avanti, l’Azienda) ha indetto una gara per la fornitura di strumentario chirurgico alla quale ha partecipato anche la ricorrente -OMISSIS-).
2. L’Azienda - dopo un’interlocuzione procedimentale mirata a conoscere se lo stato del contenzioso pendente presso diversi enti pubblici sanitari potesse incidere sull’-OMISSIS- della ricorrente - con provvedimento adottato in data-OMISSIS-ha escluso la ricorrente dalla gara con la seguente motivazione: « Visto l’art. 80, comma 5, lett. c) – c-ter) del D.lgs. n. 50/2016, si ritengono sussistenti i presupposti che determinano il giudizio di -OMISSIS-della ditta e, pertanto, l’esclusione della stessa dalla presente procedura di gara ».
3. Con ricorso notificato il 10 ottobre 2024 e depositato il 17 ottobre 2024, -OMISSIS- ha impugnato l’esclusione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
3.1. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter), del d.lgs. n. 50/2016 , perché la Stazione appaltante non ha spiegato per quali ragioni la ricorrente è stata considerata un operatore economico professionalmente-OMISSIS-;
3.2. Violazione dell’art. 80, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché eccesso di potere per sviamento ed illogicità , perché l’Azienda non ha apprezzato l’esistenza e l’idoneità delle misure di self-cleaning già adottate per prevenire il ripetersi di situazioni di irregolarità;
3.3. Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza , perché l’esclusione dalla gara è una sanzione sproporzionata rispetto alla non gravità degli-OMISSIS-- tutti peraltro espressamente dichiarati alla Stazione appaltante - come documentato da una pluralità di provvedimenti giurisdizionali, da atti di diverse pubbliche amministrazioni committenti e dalla solidità della posizione economico - finanziaria acquisita dalla ricorrente sul mercato.
4. L’Azienda si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 21 ottobre 2024, depositando la relazione del Presidente del Seggio di gara datata-OMISSIS-, che illustra gli-OMISSIS-riscontrati a carico della ricorrente, che ne hanno determinato l’esclusione dalla gara.
5. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la delibera di -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sua esclusione dalla gara ed i relativi atti presupposti, ivi compresa la relazione del Seggio di gara ove sono indicate le seguenti vicende professionali ritenute rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c- ter ), del d.lgs. n. 50/2016:
- «inadempienze contrattuali (fornitura -OMISSIS-, di cui al punto 3 del riscontro della ditta alla richiesta di soccorso istruttorio) di cui una ha portato all’applicazione di penali per € -OMISSIS- (fornitura -OMISSIS- di cui al punto 2.4. del riscontro della ditta alla richiesta di soccorso istruttorio);
- una risoluzione contrattuale (fornitura-OMISSIS-), di cui al punto 4 del riscontro di -OMISSIS- alla richiesta di soccorso istruttorio;
- “ulteriore evento, non dichiarato dalla ditta”, ossia un accordo transattivo del -OMISSIS-a seguito dell’applicazione di penali».
Tali vicende, riferibili al triennio calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando di gara, sono stati ritenute dalla Stazione appaltante idonee ad «integrare nel loro complesso, -OMISSIS- che determinano un giudizio di -OMISSIS-della ditta, ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016» e «tali da determinare un giudizio di -OMISSIS-dell’impresa ex art. 80, comma 5, lett. c-ter) d.lgs. 50/2016 in considerazione dell’adozione di un provvedimento di risoluzione per inadempimento di un contratto d’appalto, grave e sufficientemente ravvicinato nel tempo».
6. A supporto delle domande formulate con il ricorso motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c-ter), del d.lgs. n. 50/2016 , sia perché la relazione del Seggio di gara include vicende professionali della ricorrente irrilevanti o comunque superate, come inadempimenti contrattuali risalenti nel tempo e accordi transattivi, che però non costituirebbero indice di significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto, sia perché le valutazioni dell’Azienda non tengono conto dei numerosi precedenti giurisprudenziali e degli atti di diverse amministrazioni che non hanno ritenuto l’operato della ricorrente medesima di gravità tale da radicare un giudizio di -OMISSIS-professionale, sia perché la Stazione appaltante - in contrasto con la giurisprudenza più recente e con le Linee Guida -OMISSIS-n. 6/2016 - avrebbe erroneamente calcolato il triennio entro il quale deve considerarsi rilevante, ex art. 80, comma 10 bis , del d.lgs. n. 50/2016 la sussistenza di-OMISSIS-.
In particolare la ricorrente deduce che non è stato adeguatamente valorizzato il periodo dell’emergenza da Covid 19, durante il quale si sono verificati alcuni degli inadempimenti contestati (come, ad esempio, le inadempienze contrattuali occorse nella fornitura di ventilatori polmonari all’-OMISSIS- e all-OMISSIS-. Inoltre, a detta della ricorrente, la penale di € -OMISSIS- applicata dall’-OMISSIS- è di un importo marginale rispetto all’entità complessiva del contratto e comunque non vi è stata l’interruzione del contratto di fornitura, sì che tale circostanza è stata a torto valorizzata dall’Azienda come -OMISSIS-. Quanto poi all’accordo transattivo intervenuto con l’Istituto -OMISSIS-, la ricorrente deduce che trattasi di un episodio irrilevante e nemmeno da dichiarare, riguardando una vicenda caratterizzata da condotte inadempienti reciproche, le più gravi delle quali sono imputabili all’Amministrazione.
7. L’Azienda con memoria depositata il 9 dicembre 2024 ha ribadito la legittimità dell’esclusione della ricorrente, precisando che le tre inadempienze, ritenute rilevanti nella delibera -OMISSIS-, sono sufficienti a comprovare -OMISSIS-
8. In data 3 gennaio 2025 la ricorrente ha prodotto in una memoria conclusiva, cui ha replicato l’Amministrazione resistente.
9. La ricorrente, con memoria depositata il 20 gennaio 2025, ha chiesto al Tribunale di disporre un rinvio dell’udienza pubblica nelle more dell’approvazione dell’aggiudicazione definitiva. Alla concessione del rinvio si è opposta l’Amministrazione resistente con nota difensiva depositata in pari data.
12. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio osserva che la richiesta di rinvio dell’udienza pubblica è stata respinta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis, c.p.a, “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ”. La domanda di rinvio deve fondarsi, quindi, su “ situazioni eccezionali ” (Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2024, n. 2329) e la decisione sulla domanda spetta al Giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio della ragionevole durata del giudizio, tanto più nel processo amministrativo nel quale non vengono in rilievo solo interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche interessi pubblici.
Ebbene la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente è intempestiva e non trova giustificazione nemmeno nell’opportunità di attendere l’aggiudicazione definitiva della gara, ancora incerta quanto meno nel quando . Del resto, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, l’aggiudicazione definitiva non muta in alcun modo la posizione processuale della ricorrente che, in caso di accoglimento delle sue domande giudiziali verrebbe riammessa in gara, mentre, in caso di rigetto non avrebbe interesse ad impugnare l’aggiudicazione di una gara dalla quale risulta definitivamente estromessa.
In definitiva la concessione del richiesto rinvio avrebbe negativamente inciso sulla durata del presente giudizio, in palese contrasto con la natura acceleratoria impressa al giudizio stesso dagli articoli 119 e ss. c.p.a. e in assenza di effettive esigenze difensive.
2. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’interesse di -OMISSIS- è evidentemente traslato sulla domanda di annullamento della delibera -OMISSIS-, impugnata con i motivi aggiunti e recante l’elenco degli-OMISSIS-sui quali l’Azienda ha fondato l’avversato provvedimento di esclusione, già descritti nel verbale -OMISSIS-, anch’esso impugnato con i motivi aggiunti.
3. Il ricorso per motivi aggiunti è, invece, fondato.
4. L’esclusione della ricorrente è motivata, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c) ter , del d.lgs. n. 50/2016 (vigente ratione temporis ), con riferimento alle contestazioni che hanno comportato la risoluzione di precedenti rapporti contrattuali della ricorrente e l’applicazione di una penale, nonchè la stipula di un accordo transattivo non dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara.
Giova allora rammentare che tra le situazioni nelle quali, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico figurano: A) quella della lett. c), relativa al caso in cui “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di -OMISSIS-, tali da rendere dubbia la sua -OMISSIS-” , e quella della lett. c ter), relativa al caso in cui “l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili” , con la precisazione che “su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.
5. Ebbene - tenuto conto delle controdeduzioni trasmesse dalla ricorrente a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio - il Collegio ritiene che l’Amministrazione non abbia dimostrato che la ricorrente medesima si sia resa responsabile di “-OMISSIS-” , né abbia dimostrato “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto” , alla luce delle seguenti considerazioni.
6. Innanzi tutto gli inadempimenti contrattuali contestati alla ricorrente quali -OMISSIS- risultano già vagliati in più occasioni dal Giudice amministrativo, ma sono stati ritenuti non rilevanti ai fini espulsivi, come risulta dalle seguenti pronunce: Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 518; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater , 20 dicembre 2021, n. 13191; T.A.R. Marche. 2 maggio 2024. n. 433; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 9 luglio 2024, n. 234)
Inoltre, avuto riguardo agli -OMISSIS- richiamati nell’impugnata delibera di esclusione e nella relazione di supporto redatta dal Seggio di gara, il Collegio osserva quanto segue:
A) quanto alla vicenda relativa all’-OMISSIS-, è stata presa in considerazione la revoca parziale della deliberazione -OMISSIS-relativa al noleggio dei ventilatori polmonari, «con contestuale risoluzione per inadempimento dei connessi rapporti contrattuali con l’a.t.i. -OMISSIS- - -OMISSIS- S.r.l.» (cfr. la delibera dell’-OMISSIS-), ma la ricorrente ha invocato la forza maggiore, giustificando l’inadempimento con difficoltà imprevedibili nella reperibilità dei dispositivi, mentre la stazione appaltante ha ritenuto tale giustificazione insufficiente;
B) quanto alla vicenda dell’-OMISSIS- è stato preso in considerazione l’annullamento in autotutela della procedura negoziata per la fornitura di ventilatori polmonari durante l’emergenza Covid-19, con contestuale risoluzione del contratto per grave inadempimento e -OMISSIS-, successivamente sospesa in sede cautelare dal Consiglio di Stato (cfr. la delibera dell’-OMISSIS-), ma la ricorrente ha addotto difficoltà connesse all’emergenza pandemica, ad essa non imputabili, mentre la stazione appaltante ha valorizzato la gravità del ritardo e l’incompletezza della fornitura;
C) quanto alla vicenda dell’-OMISSIS-, sono state prese in considerazione l’applicazione di una penale, quantificata in € -OMISSIS-, per ritardo nell’esecuzione del contratto e la mancata manutenzione delle apparecchiature in violazione delle obbligazioni assunte, ma la ricorrente ha addotto che tale circostanza non ha inciso sulla propria -OMISSIS-;
D) quanto alla transazione conclusa con l’Istituto -OMISSIS- nel corso di una causa per inadempimento del contratto di gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, secondo la stazione appaltante è rilevante perché non è stata dichiarata nella domanda di partecipazione alla gara.
7. Poste tali premesse, deve porsi in rilievo che, secondo la giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 ottobre 2021, n. 10680), il -OMISSIS-consistente nella risoluzione anticipata di un precedente contratto con l'Amministrazione assume valore a fini escludenti entro il limite temporale del triennio decorrente dalla data del fatto, in applicazione dell'articolo 80, comma 10 bis , d.lgs. n. 50/2016, attesa la portata generale del limite temporale (tre anni) ivi previsto, applicabile a tutte le ipotesi di -OMISSIS-; pertanto la risoluzione contrattuale risalente ad una data anteriore rispetto al previsto arco temporale del triennio, non potendo - per espressa valutazione legislativa - assumere rilievo a fini escludenti, non può neanche formare oggetto di obbligo dichiarativo in fase partecipativa assistito da sanzione espulsiva.
Ebbene il Collegio - pur dando atto che le ricordate risoluzioni contrattuali sono intervenute nel 2020, ossia entro il limite temporale del triennio antecedente alla pubblicazione del bando -OMISSIS-) - ritiene comunque fondate le doglianze della ricorrente.
8. Quanto alle vicende di cui alla lett. A) e alla lett. B) del § 6., la decisione assunta dall’Azienda è carente sotto il profilo logico e motivazionale.
Rileva, in primo luogo, il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’amministrazione - chiamata a esprimere una valutazione discrezionale sulla rilevanza degli -OMISSIS- pregressi - deve articolare il relativo percorso logico «su due livelli, dalla cui integrazione discende la complessiva verifica del -OMISSIS-a effetto escludente: da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare -OMISSIS- dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione; dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’-OMISSIS-e assenza -OMISSIS- ai fini della specifica procedura di gara interessata» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).
Inoltre, laddove la violazione contestata riguardi (come nel caso in esame) condotte tenute nell’esecuzione di un precedente contratto, la stazione appaltante deve valutare e dimostrare l’effettiva -OMISSIS- alla luce, tra l’altro, della sanzione applicata e del tempo trascorso dalla violazione, come espressamente previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c- ter, ultima parte, del d.lgs. n. 50/2016.
Invece l’Azienda ha omesso di valutare la concreta incidenza dei fatti sulla affidabilità della ricorrente alla luce dei criteri e degli elementi di fatto innanzi ricordati, come sottolineato nella condivisibile motivazione della citata sentenza del T.A.R. Marche n. 433 del 2024, i cui passaggi salienti sono di seguito riportati:
- quanto alla vicenda dell’-OMISSIS-, «-OMISSIS- aveva già dichiarato tale vicenda in sede di domanda di partecipazione, chiarendo che l’inadempimento era stato dovuto a causa di forza maggiore (si era nel periodo iniziale della nota emergenza sanitaria e, come è noto, molte supply chains avevano già da tempo mostrato a livello mondiale notevoli sofferenze, che sono poi deflagrate nel mese di marzo 2020 e si sono protratte per alcuni mesi) e che la stessa -OMISSIS-, con nota del -OMISSIS-, aveva preso atto delle giustificazioni dell’appaltatore. Di tanto ha preso nota anche -OMISSIS-che, come risulta dal documento allegato n. 29 alla memoria di -OMISSIS- del 29 luglio 2022, ha archiviato il procedimento per l’iscrizione della vicenda nel -OMISSIS-».
- quanto alla vicenda dell’-OMISSIS- «anch’essa è stata dichiarata da -OMISSIS- in sede di domanda di partecipazione ed è stata valutata dalla stazione appaltante… anche per questa fornitura valgono le considerazioni, svolte dall’A.O.U., in merito al fatto che l’inadempimento era da attribuire a causa di forza maggiore (e del resto -OMISSIS- aveva comunque eseguito una parte della fornitura)». Inoltre anche in questo caso - rileva il Collegio - l’Azienda non ha considerato che l’oggetto della fornitura era diverso da quello richiesto dalla fornitura oggetto del presente giudizio;
9. Quanto alla vicenda di cui alla lett. C) del § 6., la penale di € -OMISSIS- è stata applicata dall’-OMISSIS-e quindi oltre i tre anni dalla pubblicazione del bando. Inoltre, come affermato nella citata sentenza del T.A.R. Marche n. 433 del 2024, la penale stessa « non appare rilevante in quanto -OMISSIS- ha proseguito nella gestione dell’appalto fino al settembre dello stesso anno, il che vuol dire che il committente pubblico l’ha ritenuta comunque affidabile », affermazione questa che risulta senz’altro condivisibile alla luce della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente nei motivi aggiunti (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8236), secondo la quale «l’applicazione di una penale non costituisce da sola indizio del fatto che l’inadempienza all’origine della stessa è espressiva di una “significativa o persistente carenza” nell’esecuzione di un precedente contratto, non possedendo - per la natura dell’atto irrogativo e per la pregnanza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie applicativa - la valenza sintomatica della “risoluzione per inadempimento” o della “condanna al risarcimento del danno”».
10. Infine, quanto alla vicenda di cui alla lett. D) del § 6. (ossia con riferimento all’accordo transattivo con l’Istituto -OMISSIS-), è sufficiente rinviare nuovamente alla condivisibile motivazione della sentenza del T.A.R. Marche n. 433 del 2024, nella quale si legge che, « se è vero che un accordo transattivo non ha in generale l’effetto di “cancellare” i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione (ma in questo senso occorrerebbe verificare il contenuto di ciascun accordo, ben potendo esistere casi in cui i fatti posti a base della risoluzione vengono ridimensionati in quanto, ad esempio, controbilanciati da inadempimenti addebitabili al committente pubblico), né, in senso stretto, il provvedimento risolutivo, è altrettanto vero che esso dimostra che le ragioni dell’appaltatore non erano del tutto infondate. Non si spiega altrimenti il motivo per cui una pubblica amministrazione si esporrebbe a responsabilità erariale laddove fosse assolutamente convinta della bontà delle argomentazioni in base alle quali ha disposto la risoluzione del rapporto contrattuale ».
Inoltre non può sottacersi che l’accordo transattivo in questione si riferisce a fatti risalenti al tempo dell’esecuzione del contratto con l’Istituto -OMISSIS-, terminata nel 2019, ossia ben oltre il triennio dalla pubblicazione del bando, e che l’ingente corrispettivo pagato nell’occasione dall’Amministrazione (pari a € -OMISSIS-) costituisce un elemento significativo della non gravità dell’inadempimento imputato alla ricorrente.
11. In conclusione, l’Azienda - pur avendo indicato le ragioni per cui ha ritenuto di qualificare come-OMISSIS-rilevanti ai fini dell’esclusione della ricorrente le contestate inadempienze contrattuali - tuttavia non ha contestualizzato tali inadempienze ed ha omesso di valorizzare circostanze di fatto rilevanti, così pervenendo ad un irragionevole giudizio sull’-OMISSIS- della ricorrente.
Ne consegue che il ricorso per motivi aggiunti dev‘essere accolto e, per l’effetto dev’essere annullato l’impugnato provvedimento di esclusione, con conseguente riammissione in gara della ricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro, non avendo l’Azienda resistente ancora provveduto all’aggiudicazione definitiva.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso principale e accoglie il ricorso per motivi aggiunti; per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione della ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.