Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
-SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati: dott. Mario PE Presidente dott.ssa LL CC Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 196/2020 R.G., promossa da
, nata il [...] a [...] ed ivi residente nel Largo Nino Martoglio n. Parte_1
2 I. 6, codice fiscale elettivamente domiciliata in Mistretta al Corso C.F._1
Umberto I n. 149, presso lo studio dell'avv.to Antonio Mario Di Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorr ente
contro nato a [...], il [...] e ivi residente in [...], Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Maniaci Arnone C.F._2
Carmelo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio in data 13.10.2001 con Parte_1 CP_1
– trascritto nel Registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Mistretta, atto n.
[...]
1
il 22.06.2004 e , il 12.05.2009, che il marito aveva posto in essere una condotta Per_2
contraria ai doveri del matrimonio e violenta nei suoi confronti ed era stato condannato con sentenza penale allegata in atti, che il Tribunale per i Minorenni di Messina aveva, inoltre, dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, ha chiesto la separazione con addebito, CP_1
l'affidamento esclusivo della prole con l'assegnazione della casa familiare, il divieto di incontri del padre nei confronti dei minori e un contributo per il loro mantenimento.
Lo , costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione ed ha CP_1
chiesto il rigetto della domanda di addebito e un contributo per il suo mantenimento.
Il Presidente del Tribunale, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli atti difensivi.
Nelle more del giudizio il procuratore di parte convenuta ha affermato e documentato il decesso di . Controparte_1
Orbene, osserva il Collegio che stante il decesso del coniuge avvenuto nelle more del giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo
"status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce” (Cass. n. 4092/18).
Nulla sulle spese stante la cessata materia del contendere per intervenuto decesso del coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 196/2020 R.G., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
LL CC Mario PE
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