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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7370/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei confronti di:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Parte_1 C.F._1 Usseglio Polatera e Federico Usseglio Polatera;
attrice
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_1 C.F._2 Maria Scotta;
convenuta
Oggetto: risarcimento del danno – legato – responsabilità dell'erede
Conclusioni: per parte attrice: “Nel merito: dichiarare tenuta e condannare la convenuta al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni presenti all'interno dell'alloggio di proprietà attorea al momento della consegna dello stesso (10/01/20) e non presenti al momento dell'apertura della successione (24/02/19), imputabili alla medesima per le ragioni esposte in atti, danni quantificati nella misura di euro 21.250,00 o quell'altra maggiore o minore in corso di causa accertanda, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al saldo;
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e successive occorrente. Con ogni riserva di legge”.
per parte convenuta: “NEL MERITO: Graduate le singole responsabilità nella causazione del sinistro per cui è eventuale e denegato onere, detratto altresì ogni importo di pertinenza dell'INAIL, rigettare ogni non comprovata domanda contenendo ogni eventuale ulteriore onere risarcitorio entro i limiti del giusto, del comprovato e delle singole responsabilità accertate. Con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, spese di CTU e CTP e successive occorrende tutte, con rimborso in via forfettaria nella misura del 15%”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata, in qualità di proprietaria dell'alloggio Parte_1 sito in Torino, via Tunisi 66, pervenutole a titolo di legato dalla defunta madre, (deceduta il Persona_1 pagina 1 di 4 24/02/2019), ha citato in giudizio la sorella erede testamentaria della , per CP_1 Per_1 ottenerne la condanna al pagamento di € 21.250, pari ai costi necessari per il ripristino del predetto immobile oggetto del legato, consegnatole dalla convenuta solo il 10.1.2020 gravemente danneggiato. Ha allegato l'attrice che nel periodo dall'apertura della successione della (24.2.2019) alla data di Per_1 consegna dell'immobile (10.1.2020) l'immobile di via Tunisi sarebbe stato nel possesso esclusivo della sorella convenuta, la quale l'avrebbe concesso in locazione o comodato a terzi.
Si è costituita negando qualsivoglia responsabilità per i danni all'alloggio di via CP_1 Tunisi lamentati da controparte. In particolare, ha allegato che: di aver consegnato l'immobile alla sorella, per il tramite del proprio difensore, il 10.1.2020 a fronte della richiesta di riconsegna pervenuta solo il 23.12.2019; di non aver perpetrato alcuno spoglio o danneggiamento dell'immobile di via Tunisi in quanto lo stesso è stato offerto nello stato in cui è pervenuto all'eredità; che le porte e i sanitari, in ogni caso, non facevano parte del legato ed erano stati asportati dall'immobile già prima dell'apertura della successione della madre, su consenso di quest'ultima; di aver, comunque, invano proposto la restituzione di sanitari e porte all'attrice con reinstallazione a proprio spese;
che l'immobile, dopo l'apertura della successione, non è stato dato in locazione ad alcuno, atteso che l'ultimo contratto di locazione era cessato nel 2017; che l'attrice non ha subito alcun danno poiché l'immobile oggetto di causa è stato da questa venduto nel 2021 nello stesso di fatto in cui lo stesso si trovava e a prezzo di mercato. Sulla base di questi argomenti, la convenuta ha domandato il rigetto delle domande attoree.
All'udienza 6.9.2022 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e alle udienze 10.3.2023, 7.7.2023 e 6.10.2023 sono state assunte le prove orali. Con ordinanza 6.10.2023 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e il 12.5.2024 è stata depositata la perizia. Con ordinanza 1.8.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 7.4.2025, preso atto delle conclusioni delle parti come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
4. La domanda attorea non può trovare accoglimento.
E' documentale che il 24.2.2019 è deceduta la madre delle parti in causa, SI.ra , lasciando Persona_1 come erede universale la figlia odierna convenuta (doc. 2 convenuta). L'altra figlia CP_1
, odierna attrice, è stata invece destinataria del legato dell'immobile sito in Torino, via Parte_1 Tunisi n. 66, oggetto della presente vicenda giudiziale, del quale è quindi divenuta proprietaria fin dal predetto 24.2.2019 (art. 649 co. 2 c.c.).
Pacificamente l'attrice acquisì poi la materiale disponibilità di detto immobile solo il 10.1.2020, quando la convenuta le consegnò le chiavi per il tramite dei rispettivi avvocati (doc. 4 convenuta) a seguito di formale richiesta di consegna del 16.12.2019 (doc. 3 convenuta).
Ora, l'art. 649 c.c. stabilisce che il legatario deve domandare il possesso della cosa legata all'onerato, ossia all'erede, e l'art. 662 c.c. afferma che quest'ultimo deve provvedere alla prestazione del legato.
Disposizioni da cui si ricava che grava sull'erede l'obbligo di garantire al legatario di entrare in possesso del bene oggetto del legato nello stato in cui lo stesso si trovava al momento dell'apertura della successione.
Gravava quindi sull'attrice la prova che l'immobile oggetto del legato le è stato consegnato dalla convenuta il 10.1.2020 nello stato degradato rappresentato nelle fotografie prodotte (doc. 5 attrice) allorquando l'immobile era, invece, privo di danneggiamenti al momento dell'apertura della successione (24.2.2019).
Può dirsi raggiunta la prova che l'immobile sia stato lasciato all'attrice dalla sorella, il 10.1.2020, nelle condizioni di cui alle citate fotografie prodotte dall'attrice. Invero, la convenuta mai ha espressamente contestato la circostanza, essendosi limitata (entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. pagina 2 di 4 183.6 n. 1 c.p.c.) a genericamente “contestare l'esistenza di qualsiasi danno esistente all'interno dell'immobile al momento della consegna delle chiavi” (p. 2 comparsa) e ad affermare “la totale assenza di danni nell'immobile imputabili alla ” (p. 1 memoria ex art. 183.6 n. 1 Controparte_1
c.p.c.). Trattasi di contestazioni da ritenersi non specifiche, come richiesto ex art. 115 c.p.c. per ritenere contestate le circostanze allegate dall'attrice, sicché i danneggiamenti nell'immobile al 10.1.2020 come risultanti dalle foto prodotte possono ritenersi dimostrati.
Ciò di cui non è stata raggiunta la prova è dello stato dell'immobile senza tali danneggiamenti al momento dell'apertura della successione (24.2.2019).
Invero, l'attrice pretende di desumere tale prova dal fatto che l'immobile in detto periodo era dato in locazione a terze persone, che, in tesi, non avrebbero quindi potuto abitarlo se l'immobile non fosse stato “perfettamente agibile ed in buono stato manutentivo con tutte le porte interne, i sanitari del bagno, le prese, gli interruttori, il boiler a gas, al veranda esterna e gli impianti funzionanti” (p. 4 comparsa conclusionale attrice).
In verità, quel che è emerso in giudizio è solo che l'immobile sia stato concesso in locazione con regolare contratto fino al 30.11.2017 (cfr. teste ) e che in seguito sia stato occupato da altri Tes_1 inquilini, anche fino al momento dell'apertura della successione. Tanto si ricava dalle testimonianze dell'amministratore del condominio ove si trova l'immobile oggetto di causa, SI.ra , e del SI. T_
. Infatti, la prima ha confermato che “c'era stato il SI, come affittuario e poi AR Tes_1 un'altra ragazza di cui non ricordo il nome”. Ragazza che la teste identificò in tale A Persona_2 specifica domanda se quest'ultima occupasse l'immobile alla data del 24.2.2019, detta teste ha dato risposta affermativa, salvo esprimere qualche dubbio sulla data (D.: “vero che alla data del 24.2.2019 l'alloggio de quo era concesso in locazione e/o comodato a terzi?”; R.: “si, mi risulta ci siano stati inquilini. La data precisa non la ricordo”). Incertezza sulla data che, però, è stata poi fugata dal teste : “confermo, so che alla data del 24.2 [2019] era dato ad una SInora che si chiamava AR
. Questo lo so perché me l'ha detto l'inquilino precedente che poi ha acquistato l'appartamento, Per_3 il SI. e me lo aveva detto anche l'amministratore”). Tes_1
Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità della dichiarazione resa da quest'ultimo teste: vero che egli ha reso dichiarazioni de relato e che ha un legame di affinità con l'attrice, ma la sua dichiarazione, come visto, ha trovato riscontro anche nella testimonianza resa dalla SI.ra , sopra T_ riportata.
Ciò posto, tuttavia, la mera circostanza che l'immobile di via Tunisi legato all'attrice abbia avuto altri utilizzatori anche al momento dell'apertura della successione non consente di arrivare a dire che lo stesso immobile non potesse essere, in detto momento, nelle condizioni in cui l'alloggio è stato poi trovato da il 10.1.2020. Invero, non è risultato provato se tale immobile fosse Parte_1 concretamente abitato alla data del 24.2.2019, posto che nulla esclude che lo stato degradato riscontrato dall'attrice sia stato frutto di condotte poste in essere prima dell'apertura della successione, magari dagli stessi utilizzatori che avviarono lavori di ristrutturazione poi non conclusi (cfr. CTU disposta in corso di causa, che ha ricondotto i danneggiamenti di cui alle foto prodotte all'inizio di una ristrutturazione: p. 2 ctu). Il teste ha riferito che l'ultima inquilina, la SI.ra (o AR Per_2
), sarebbe andata via a settembre 2019 per averglielo riferito l'amministratrice di condominio. Per_3 Trattasi, tuttavia, di circostanza, riferita de relato anche questa, che, differenza di quanto sopra, non ha trovato riscontro in nessun altro elemento in giudizio.
In tale quadro, difetta quindi la prova che il danneggiamento dell'immobile dell'attrice sia avvenuto dopo l'apertura della successione. Motivo per il quale la domanda attorea non può trovare accoglimento.
. pagina 3 di 4 6. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché essa vengono poste a carico di parte attrice.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (€ 21.250), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della contenuta complessità della causa che giustifica una riduzione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201 - € 26.000).
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, sicché anch'essa viene posta a carico dell'attrice.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 3.000 (€ 600 per fase di studio, € 500 per fase introduttiva, € 1000 per trattazione, € 900 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
PONE la spesa di CTU, liquidata in corso di causa, a carico di Parte_1
Così deciso in Torino, il 24/7/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Davide Bergo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei confronti di:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Parte_1 C.F._1 Usseglio Polatera e Federico Usseglio Polatera;
attrice
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_1 C.F._2 Maria Scotta;
convenuta
Oggetto: risarcimento del danno – legato – responsabilità dell'erede
Conclusioni: per parte attrice: “Nel merito: dichiarare tenuta e condannare la convenuta al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni presenti all'interno dell'alloggio di proprietà attorea al momento della consegna dello stesso (10/01/20) e non presenti al momento dell'apertura della successione (24/02/19), imputabili alla medesima per le ragioni esposte in atti, danni quantificati nella misura di euro 21.250,00 o quell'altra maggiore o minore in corso di causa accertanda, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al saldo;
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e successive occorrente. Con ogni riserva di legge”.
per parte convenuta: “NEL MERITO: Graduate le singole responsabilità nella causazione del sinistro per cui è eventuale e denegato onere, detratto altresì ogni importo di pertinenza dell'INAIL, rigettare ogni non comprovata domanda contenendo ogni eventuale ulteriore onere risarcitorio entro i limiti del giusto, del comprovato e delle singole responsabilità accertate. Con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, spese di CTU e CTP e successive occorrende tutte, con rimborso in via forfettaria nella misura del 15%”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata, in qualità di proprietaria dell'alloggio Parte_1 sito in Torino, via Tunisi 66, pervenutole a titolo di legato dalla defunta madre, (deceduta il Persona_1 pagina 1 di 4 24/02/2019), ha citato in giudizio la sorella erede testamentaria della , per CP_1 Per_1 ottenerne la condanna al pagamento di € 21.250, pari ai costi necessari per il ripristino del predetto immobile oggetto del legato, consegnatole dalla convenuta solo il 10.1.2020 gravemente danneggiato. Ha allegato l'attrice che nel periodo dall'apertura della successione della (24.2.2019) alla data di Per_1 consegna dell'immobile (10.1.2020) l'immobile di via Tunisi sarebbe stato nel possesso esclusivo della sorella convenuta, la quale l'avrebbe concesso in locazione o comodato a terzi.
Si è costituita negando qualsivoglia responsabilità per i danni all'alloggio di via CP_1 Tunisi lamentati da controparte. In particolare, ha allegato che: di aver consegnato l'immobile alla sorella, per il tramite del proprio difensore, il 10.1.2020 a fronte della richiesta di riconsegna pervenuta solo il 23.12.2019; di non aver perpetrato alcuno spoglio o danneggiamento dell'immobile di via Tunisi in quanto lo stesso è stato offerto nello stato in cui è pervenuto all'eredità; che le porte e i sanitari, in ogni caso, non facevano parte del legato ed erano stati asportati dall'immobile già prima dell'apertura della successione della madre, su consenso di quest'ultima; di aver, comunque, invano proposto la restituzione di sanitari e porte all'attrice con reinstallazione a proprio spese;
che l'immobile, dopo l'apertura della successione, non è stato dato in locazione ad alcuno, atteso che l'ultimo contratto di locazione era cessato nel 2017; che l'attrice non ha subito alcun danno poiché l'immobile oggetto di causa è stato da questa venduto nel 2021 nello stesso di fatto in cui lo stesso si trovava e a prezzo di mercato. Sulla base di questi argomenti, la convenuta ha domandato il rigetto delle domande attoree.
All'udienza 6.9.2022 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e alle udienze 10.3.2023, 7.7.2023 e 6.10.2023 sono state assunte le prove orali. Con ordinanza 6.10.2023 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e il 12.5.2024 è stata depositata la perizia. Con ordinanza 1.8.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 7.4.2025, preso atto delle conclusioni delle parti come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
4. La domanda attorea non può trovare accoglimento.
E' documentale che il 24.2.2019 è deceduta la madre delle parti in causa, SI.ra , lasciando Persona_1 come erede universale la figlia odierna convenuta (doc. 2 convenuta). L'altra figlia CP_1
, odierna attrice, è stata invece destinataria del legato dell'immobile sito in Torino, via Parte_1 Tunisi n. 66, oggetto della presente vicenda giudiziale, del quale è quindi divenuta proprietaria fin dal predetto 24.2.2019 (art. 649 co. 2 c.c.).
Pacificamente l'attrice acquisì poi la materiale disponibilità di detto immobile solo il 10.1.2020, quando la convenuta le consegnò le chiavi per il tramite dei rispettivi avvocati (doc. 4 convenuta) a seguito di formale richiesta di consegna del 16.12.2019 (doc. 3 convenuta).
Ora, l'art. 649 c.c. stabilisce che il legatario deve domandare il possesso della cosa legata all'onerato, ossia all'erede, e l'art. 662 c.c. afferma che quest'ultimo deve provvedere alla prestazione del legato.
Disposizioni da cui si ricava che grava sull'erede l'obbligo di garantire al legatario di entrare in possesso del bene oggetto del legato nello stato in cui lo stesso si trovava al momento dell'apertura della successione.
Gravava quindi sull'attrice la prova che l'immobile oggetto del legato le è stato consegnato dalla convenuta il 10.1.2020 nello stato degradato rappresentato nelle fotografie prodotte (doc. 5 attrice) allorquando l'immobile era, invece, privo di danneggiamenti al momento dell'apertura della successione (24.2.2019).
Può dirsi raggiunta la prova che l'immobile sia stato lasciato all'attrice dalla sorella, il 10.1.2020, nelle condizioni di cui alle citate fotografie prodotte dall'attrice. Invero, la convenuta mai ha espressamente contestato la circostanza, essendosi limitata (entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. pagina 2 di 4 183.6 n. 1 c.p.c.) a genericamente “contestare l'esistenza di qualsiasi danno esistente all'interno dell'immobile al momento della consegna delle chiavi” (p. 2 comparsa) e ad affermare “la totale assenza di danni nell'immobile imputabili alla ” (p. 1 memoria ex art. 183.6 n. 1 Controparte_1
c.p.c.). Trattasi di contestazioni da ritenersi non specifiche, come richiesto ex art. 115 c.p.c. per ritenere contestate le circostanze allegate dall'attrice, sicché i danneggiamenti nell'immobile al 10.1.2020 come risultanti dalle foto prodotte possono ritenersi dimostrati.
Ciò di cui non è stata raggiunta la prova è dello stato dell'immobile senza tali danneggiamenti al momento dell'apertura della successione (24.2.2019).
Invero, l'attrice pretende di desumere tale prova dal fatto che l'immobile in detto periodo era dato in locazione a terze persone, che, in tesi, non avrebbero quindi potuto abitarlo se l'immobile non fosse stato “perfettamente agibile ed in buono stato manutentivo con tutte le porte interne, i sanitari del bagno, le prese, gli interruttori, il boiler a gas, al veranda esterna e gli impianti funzionanti” (p. 4 comparsa conclusionale attrice).
In verità, quel che è emerso in giudizio è solo che l'immobile sia stato concesso in locazione con regolare contratto fino al 30.11.2017 (cfr. teste ) e che in seguito sia stato occupato da altri Tes_1 inquilini, anche fino al momento dell'apertura della successione. Tanto si ricava dalle testimonianze dell'amministratore del condominio ove si trova l'immobile oggetto di causa, SI.ra , e del SI. T_
. Infatti, la prima ha confermato che “c'era stato il SI, come affittuario e poi AR Tes_1 un'altra ragazza di cui non ricordo il nome”. Ragazza che la teste identificò in tale A Persona_2 specifica domanda se quest'ultima occupasse l'immobile alla data del 24.2.2019, detta teste ha dato risposta affermativa, salvo esprimere qualche dubbio sulla data (D.: “vero che alla data del 24.2.2019 l'alloggio de quo era concesso in locazione e/o comodato a terzi?”; R.: “si, mi risulta ci siano stati inquilini. La data precisa non la ricordo”). Incertezza sulla data che, però, è stata poi fugata dal teste : “confermo, so che alla data del 24.2 [2019] era dato ad una SInora che si chiamava AR
. Questo lo so perché me l'ha detto l'inquilino precedente che poi ha acquistato l'appartamento, Per_3 il SI. e me lo aveva detto anche l'amministratore”). Tes_1
Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità della dichiarazione resa da quest'ultimo teste: vero che egli ha reso dichiarazioni de relato e che ha un legame di affinità con l'attrice, ma la sua dichiarazione, come visto, ha trovato riscontro anche nella testimonianza resa dalla SI.ra , sopra T_ riportata.
Ciò posto, tuttavia, la mera circostanza che l'immobile di via Tunisi legato all'attrice abbia avuto altri utilizzatori anche al momento dell'apertura della successione non consente di arrivare a dire che lo stesso immobile non potesse essere, in detto momento, nelle condizioni in cui l'alloggio è stato poi trovato da il 10.1.2020. Invero, non è risultato provato se tale immobile fosse Parte_1 concretamente abitato alla data del 24.2.2019, posto che nulla esclude che lo stato degradato riscontrato dall'attrice sia stato frutto di condotte poste in essere prima dell'apertura della successione, magari dagli stessi utilizzatori che avviarono lavori di ristrutturazione poi non conclusi (cfr. CTU disposta in corso di causa, che ha ricondotto i danneggiamenti di cui alle foto prodotte all'inizio di una ristrutturazione: p. 2 ctu). Il teste ha riferito che l'ultima inquilina, la SI.ra (o AR Per_2
), sarebbe andata via a settembre 2019 per averglielo riferito l'amministratrice di condominio. Per_3 Trattasi, tuttavia, di circostanza, riferita de relato anche questa, che, differenza di quanto sopra, non ha trovato riscontro in nessun altro elemento in giudizio.
In tale quadro, difetta quindi la prova che il danneggiamento dell'immobile dell'attrice sia avvenuto dopo l'apertura della successione. Motivo per il quale la domanda attorea non può trovare accoglimento.
. pagina 3 di 4 6. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché essa vengono poste a carico di parte attrice.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (€ 21.250), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della contenuta complessità della causa che giustifica una riduzione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201 - € 26.000).
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, sicché anch'essa viene posta a carico dell'attrice.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 3.000 (€ 600 per fase di studio, € 500 per fase introduttiva, € 1000 per trattazione, € 900 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
PONE la spesa di CTU, liquidata in corso di causa, a carico di Parte_1
Così deciso in Torino, il 24/7/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Davide Bergo
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