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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/12/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
EA AL Presidente
Morris LA UD relatore
AG CO UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2014/2025 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivano Berti e dall'avv. Elena Scala del Foro di Parte_1
Bolzano, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; CP_1 convenuto;
e
, presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2 intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi con cumulo di domande ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 13.10.2025.
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. Disporre l'affidamento dei figli , nata a [...] il [...], nata a [...]_1 Per_2 il 30.10.2018 e nato a Merano il [...], in [...] esclusiva alla madre , Persona_3 Parte_1 che conseguentemente ne assumerà la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la sua residenza;
pagina 1 di 6
3. Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura dei figli minori saranno adottate dalla madre , qualora il padre , preventivamente Parte_1 CP_1 contattato, si rendesse irreperibile;
4. Assegnare la casa coniugale, condotta in locazione e sita in Piazza San Vigilio 37/9 a Merano alla
Sig.ra , la quale vi abiterà con i figli minori sino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_1 economica degli stessi;
5. Confermare le disposizioni adottate ai sensi dell'art.473 bis.70 c.p.c. e, quindi, l'allontanamento di
dalla casa famigliare sita in Piazza San Vigilio 37 a Merano, la cessazione della condotta CP_1 pregiudizievole posta in essere nei confronti della moglie , ed il divieto per il resistente di Parte_1 avvicinarsi alla stessa ed ai figli minori ed ai luoghi dalla medesima frequentati (es. lavoro, scuola ed asilo) e interrompa i tentativi di contatto con la sig.ra e la di lei famiglia. Parte_1
6. Previo preventivo parere dei Servizi Sociali territorialmente competenti, incaricati di accompagnare il percorso padre-figli, il signor potrà vedere i propri figli secondo tempi e CP_1 modalità che verranno indicati dai Servizi Sociali stessi;
nel corso della vigenza della misura ex art.
473 bis.70 c.p.c., le visite avverranno in modalità protetta;
successivamente e per il periodo di sei mesi, sempre previo parere favorevole dei Servizi Sociali, almeno in un pomeriggio a settimana;
successivamente, previo parere favorevole dei Servizi Sociali, il diritto-dovere di visita verrà esercitato, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, per un pomeriggio a settimana, nella giornata del mercoledì dalla fine della scuola / asilo fino alle 18.00 ed a fine settimana alternati nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 19; il pernottamento presso l'abitazione del padre potrà avvenire solo laddove ritenuta idonea da parte dei Servizi Sociali per ospitare i figli minori;
per quanto riguarda il figlio il Per_3 diritto-dovere di visita è limitato alla giornata del sabato sino al compimento dei 4 anni;
7. Disporre che corrisponda a a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1 Parte_1
Per_ Per_ minori , e e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, un Per_3 importo mensile pari ad € 250,00 ciascuno, per un totale di € 750,00. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici
Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione luglio 2026. La signora provvederà a Pt_1 comunicare le coordinate bancarie del conto dove effettuare il versamento;
8. Disporre che sostenga il 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. (visite CP_1 specialistiche, eventuali ricoveri, plantari, apparecchi per i denti, occhiali, tickets), delle spese di istruzione (rette, libri di testo, lezioni private, corsi integrativi, cancelleria, materiale scolastico, gite, mensa), delle spese per attività sportive e/o ricreative, con relativa attrezzatura per i figli minori. Dette pagina 2 di 6 spese dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro la fine di ciascun mese dietro esibizione della relativa documentazione. Si rinvia al contenuto del più recente Protocollo adottato dal
Tribunale di Bolzano.
9. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica (compreso l'Assegno
Unico) andranno a beneficio esclusivo della signora;
Parte_1
10. Disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno richieste e percepite nella misura del
50% da parte di ciascun genitore.
11. Autorizzare la Signora a richiedere – senza la firma del Sig. – il rilascio di Parte_1 CP_1 documenti e del passaporto per i figli minori , nata a [...] il [...], nata Per_1 Per_2
a Merano il 30.10.2018 e nato a [...] il [...]; Persona_3
12. Disporre l'espresso divieto al padre di condurre i figli minori , nata a [...]_1
Merano il 03.10.2016, nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_2 Persona_3
04.01.2021, all'estero senza il preventivo consenso scritto della madre , con incarico alle Parte_1
Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza di detto divieto e la Questura di Bolzano di mantenere il relativo inserimento allo S.D.I.M”.
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 25.10.2014 a RT (Tunisia) con atto registrato presso il Comune di Merano sub n. 230 parte II serie C – Anno 2022.
Dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...], nata a [...] il Per_1 Per_2
30.10.2018 e , nato a [...] il [...]. Il nucleo famigliare risiede a Merano in un Persona_4 appartamento IPES, con contratto intestato al resistente.
Le parti e i figli hanno la cittadinanza italiana.
Su istanza della parte ricorrente è stato emesso inaudita altera parte un ordine di protezione con cui è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare del resistente e il divieto di avvicinamento alla ricorrente e ai figli, in considerazione delle gravi condotte poste in essere dal padre anche in presenza della prole, documentate attraverso file video prodotti unitamente al ricorso introduttivo e che lo raffigurano mentre si aggirava in evidente stato di alterazione alcolica in atteggiamenti molesti all'interno dell'abitazione coniugale. Il provvedimento è stato poi confermato all'esito della prima udienza nella fase cautelare.
Il resistente, nonostante regolare notifica, non si è costituito in giudizio. pagina 3 di 6 In considerazione di quanto esposto, sussistono senza dubbi i presupposti per la pronuncia di separazione alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, nonché del disinteresse mostrato dal resistente al presente procedimento.
4. In corso di causa è emerso che il resistente non si occupa della prole e non contribuisce al mantenimento dei figli.
Il Servizio sociale incaricato di svolgere un'attività di monitoraggio del nucleo familiare, al fine di valutare le condizioni di vita dei minori e le capacità genitoriali delle parti ha evidenziato la necessità di ulteriore tempo per approfondire la conoscenza dei figli, ma ha, ciò nonostante, formulato alcune indicazioni operative, tra cui il suggerimento che il padre intraprenda un percorso terapeutico presso il
SERT per affrontare la dipendenza da alcol. Tale proposta non è stata accolta dal padre, che ha manifestato rifiuto e assenza di collaborazione. Le relazioni segnalano inoltre che il padre, nonostante il divieto di avvicinamento disposto in sede cautelare, ha mantenuto contatti regolari con i figli, circostanza confermata dalla madre, la quale ha dichiarato di aver ritenuto erroneamente che ciò fosse consentito. Una volta chiarita la portata del divieto, la madre ha interrotto ogni collaborazione con il padre.
Le condotte pregiudizievoli poste in essere dal resistente, la sua scarsa consapevolezza rispetto alla problematica di dipendenza da sostanze alcoliche e il rifiuto di intraprendere percorsi di recupero lo rendono totalmente inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale situazione, aggravata dalla violazione del divieto di avvicinamento e dall'assenza di collaborazione con i Servizi, impone di garantire ai minori un contesto stabile e protetto.
Pertanto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, che assumerà in autonomia ogni decisione nell'interesse dei minori, presso la quale sarà fissata anche la residenza abituale.
Il diritto di visita padre-figli va sospeso finché il resistente non manifesterà interesse e impegno concreto a riprendere i contatti con i figli, collaborando con il Servizio sociale territorialmente competente e sottoponendosi a costanti controlli presso il Serd. In tal caso i contatti dovranno avvenire in modalità protetta in presenza di un operatore del servizio sociale.
5. Sul piano lavorativo, la ricorrente allega che il padre ha svolto per sedici anni attività di commesso presso un negozio di alimentari in Merano, salvo poi rassegnare dimissioni volontarie, verosimilmente correlate ai problemi di alcol.
Dalla relazione di aggiornamento del servizio sociale del mese di ottobre 2025 risulta che in tale periodo il resistente era impiegato presso un altro esercizio commerciale a Lana. Il Tribunale non pagina 4 di 6 dispone di informazioni circa l'eventuale superamento del periodo di prova, né del reddito da egli percepito.
Il padre percepisce gli assegni provinciali per i figli, circostanza che non trova giustificazione in considerazione del fatto che i figli dovranno permanere presso la madre, stante la incapacità genitoriale del padre.
La madre, già cameriera ai piani, ha conseguito la patente per la guida di autobus;
il reddito attuale non
è noto, ma dalla dichiarazione dei redditi 2025 emerge un reddito annuo lordo di circa € 16.000, oltre alla percezione di un assegno unico di € 350 mensili. La stessa sostiene un canone di locazione di € 280 mensili.
Valutate comparativamente le rispettive capacità reddituali, nonché la circostanza che sulla madre continueranno a gravare per intero i maggiori onere di cura e assistenza materiale in via diretta dei figli, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 200,00 mensili, il contributo mensile che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I contributi pubblici di qualsiasi natura in favore dei figli potranno essere incassati per l'intero dalla madre i figli devono considerarsi integralmente a carico della ricorrente anche per quanto attiene alle detrazioni fiscali.
5. Va confermato in questa sede l'ordine di protezione emesso in data 04/07/2025, essendo ancora sussistenti le esigenze cautelari che hanno portato alla sua emissione.
Va altresì disposto a tutela dei minori l'espresso divieto al padre di condurre i figli minori CP_1
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2 Persona_3 nato a [...] il [...], all'estero senza il preventivo consenso scritto della madre , Parte_1 con incarico alle Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza di detto divieto e la Questura di Bolzano di mantenere il relativo inserimento allo S.D.I.M.
6. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi
, nata in Tunisia a [...] il [...] Parte_1
pagina 5 di 6 e
, nato in Tunisia a [...] il [...], coniugati a RT (Tunisia) con atto registrato CP_1 presso il Comune di Merano sub n. 230 parte II serie C – Anno 2022;
2. affida i minori nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2
, nato a [...] il [...] alla sola madre in regime di affidamento Persona_4 Parte_1 esclusivo con residenza presso la madre. La madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stesso, anche senza il consenso del padre;
3. sospende il diritto di visita padre-figli;
4. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 200,00 mensili ciascuno, con effetti dalla data della domanda (03.07.2025). L'importo è soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, da apportarsi la prima volta il mese di luglio 2026;
5. dispone che i genitori dovranno farsi carico delle spese straordinarie necessarie da sostenere nell'interesse dei figli in ragione della metà ciascuno;
6. dispone che gli assegni pubblici di qualsiasi natura verranno incassati per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali il figlio è da intendersi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
7. conferma in questa sede l'ordine di protezione emesso in data 04/07/2025 a carico del resistente
; CP_1
8. Dispone l'espresso divieto al padre di condurre i figli minori nata a [...] CP_1 Per_1 il 03.10.2016, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Per_2 Persona_3 all'estero senza il preventivo consenso scritto della madre , con incarico alle Forze Parte_1 dell'Ordine di vigilare sull'osservanza di detto divieto e la Questura di Bolzano di mantenere il relativo inserimento allo S.D.I.M;
9. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in € CP_1
3.553,90 per il compenso di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del
15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 06/12/2025.
Il UD relatore Il Presidente
Morris LA EA AL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
EA AL Presidente
Morris LA UD relatore
AG CO UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2014/2025 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivano Berti e dall'avv. Elena Scala del Foro di Parte_1
Bolzano, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; CP_1 convenuto;
e
, presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2 intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi con cumulo di domande ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 13.10.2025.
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. Disporre l'affidamento dei figli , nata a [...] il [...], nata a [...]_1 Per_2 il 30.10.2018 e nato a Merano il [...], in [...] esclusiva alla madre , Persona_3 Parte_1 che conseguentemente ne assumerà la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la sua residenza;
pagina 1 di 6
3. Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura dei figli minori saranno adottate dalla madre , qualora il padre , preventivamente Parte_1 CP_1 contattato, si rendesse irreperibile;
4. Assegnare la casa coniugale, condotta in locazione e sita in Piazza San Vigilio 37/9 a Merano alla
Sig.ra , la quale vi abiterà con i figli minori sino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_1 economica degli stessi;
5. Confermare le disposizioni adottate ai sensi dell'art.473 bis.70 c.p.c. e, quindi, l'allontanamento di
dalla casa famigliare sita in Piazza San Vigilio 37 a Merano, la cessazione della condotta CP_1 pregiudizievole posta in essere nei confronti della moglie , ed il divieto per il resistente di Parte_1 avvicinarsi alla stessa ed ai figli minori ed ai luoghi dalla medesima frequentati (es. lavoro, scuola ed asilo) e interrompa i tentativi di contatto con la sig.ra e la di lei famiglia. Parte_1
6. Previo preventivo parere dei Servizi Sociali territorialmente competenti, incaricati di accompagnare il percorso padre-figli, il signor potrà vedere i propri figli secondo tempi e CP_1 modalità che verranno indicati dai Servizi Sociali stessi;
nel corso della vigenza della misura ex art.
473 bis.70 c.p.c., le visite avverranno in modalità protetta;
successivamente e per il periodo di sei mesi, sempre previo parere favorevole dei Servizi Sociali, almeno in un pomeriggio a settimana;
successivamente, previo parere favorevole dei Servizi Sociali, il diritto-dovere di visita verrà esercitato, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, per un pomeriggio a settimana, nella giornata del mercoledì dalla fine della scuola / asilo fino alle 18.00 ed a fine settimana alternati nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 19; il pernottamento presso l'abitazione del padre potrà avvenire solo laddove ritenuta idonea da parte dei Servizi Sociali per ospitare i figli minori;
per quanto riguarda il figlio il Per_3 diritto-dovere di visita è limitato alla giornata del sabato sino al compimento dei 4 anni;
7. Disporre che corrisponda a a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1 Parte_1
Per_ Per_ minori , e e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, un Per_3 importo mensile pari ad € 250,00 ciascuno, per un totale di € 750,00. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici
Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione luglio 2026. La signora provvederà a Pt_1 comunicare le coordinate bancarie del conto dove effettuare il versamento;
8. Disporre che sostenga il 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. (visite CP_1 specialistiche, eventuali ricoveri, plantari, apparecchi per i denti, occhiali, tickets), delle spese di istruzione (rette, libri di testo, lezioni private, corsi integrativi, cancelleria, materiale scolastico, gite, mensa), delle spese per attività sportive e/o ricreative, con relativa attrezzatura per i figli minori. Dette pagina 2 di 6 spese dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro la fine di ciascun mese dietro esibizione della relativa documentazione. Si rinvia al contenuto del più recente Protocollo adottato dal
Tribunale di Bolzano.
9. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica (compreso l'Assegno
Unico) andranno a beneficio esclusivo della signora;
Parte_1
10. Disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno richieste e percepite nella misura del
50% da parte di ciascun genitore.
11. Autorizzare la Signora a richiedere – senza la firma del Sig. – il rilascio di Parte_1 CP_1 documenti e del passaporto per i figli minori , nata a [...] il [...], nata Per_1 Per_2
a Merano il 30.10.2018 e nato a [...] il [...]; Persona_3
12. Disporre l'espresso divieto al padre di condurre i figli minori , nata a [...]_1
Merano il 03.10.2016, nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_2 Persona_3
04.01.2021, all'estero senza il preventivo consenso scritto della madre , con incarico alle Parte_1
Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza di detto divieto e la Questura di Bolzano di mantenere il relativo inserimento allo S.D.I.M”.
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 25.10.2014 a RT (Tunisia) con atto registrato presso il Comune di Merano sub n. 230 parte II serie C – Anno 2022.
Dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...], nata a [...] il Per_1 Per_2
30.10.2018 e , nato a [...] il [...]. Il nucleo famigliare risiede a Merano in un Persona_4 appartamento IPES, con contratto intestato al resistente.
Le parti e i figli hanno la cittadinanza italiana.
Su istanza della parte ricorrente è stato emesso inaudita altera parte un ordine di protezione con cui è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare del resistente e il divieto di avvicinamento alla ricorrente e ai figli, in considerazione delle gravi condotte poste in essere dal padre anche in presenza della prole, documentate attraverso file video prodotti unitamente al ricorso introduttivo e che lo raffigurano mentre si aggirava in evidente stato di alterazione alcolica in atteggiamenti molesti all'interno dell'abitazione coniugale. Il provvedimento è stato poi confermato all'esito della prima udienza nella fase cautelare.
Il resistente, nonostante regolare notifica, non si è costituito in giudizio. pagina 3 di 6 In considerazione di quanto esposto, sussistono senza dubbi i presupposti per la pronuncia di separazione alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, nonché del disinteresse mostrato dal resistente al presente procedimento.
4. In corso di causa è emerso che il resistente non si occupa della prole e non contribuisce al mantenimento dei figli.
Il Servizio sociale incaricato di svolgere un'attività di monitoraggio del nucleo familiare, al fine di valutare le condizioni di vita dei minori e le capacità genitoriali delle parti ha evidenziato la necessità di ulteriore tempo per approfondire la conoscenza dei figli, ma ha, ciò nonostante, formulato alcune indicazioni operative, tra cui il suggerimento che il padre intraprenda un percorso terapeutico presso il
SERT per affrontare la dipendenza da alcol. Tale proposta non è stata accolta dal padre, che ha manifestato rifiuto e assenza di collaborazione. Le relazioni segnalano inoltre che il padre, nonostante il divieto di avvicinamento disposto in sede cautelare, ha mantenuto contatti regolari con i figli, circostanza confermata dalla madre, la quale ha dichiarato di aver ritenuto erroneamente che ciò fosse consentito. Una volta chiarita la portata del divieto, la madre ha interrotto ogni collaborazione con il padre.
Le condotte pregiudizievoli poste in essere dal resistente, la sua scarsa consapevolezza rispetto alla problematica di dipendenza da sostanze alcoliche e il rifiuto di intraprendere percorsi di recupero lo rendono totalmente inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale situazione, aggravata dalla violazione del divieto di avvicinamento e dall'assenza di collaborazione con i Servizi, impone di garantire ai minori un contesto stabile e protetto.
Pertanto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, che assumerà in autonomia ogni decisione nell'interesse dei minori, presso la quale sarà fissata anche la residenza abituale.
Il diritto di visita padre-figli va sospeso finché il resistente non manifesterà interesse e impegno concreto a riprendere i contatti con i figli, collaborando con il Servizio sociale territorialmente competente e sottoponendosi a costanti controlli presso il Serd. In tal caso i contatti dovranno avvenire in modalità protetta in presenza di un operatore del servizio sociale.
5. Sul piano lavorativo, la ricorrente allega che il padre ha svolto per sedici anni attività di commesso presso un negozio di alimentari in Merano, salvo poi rassegnare dimissioni volontarie, verosimilmente correlate ai problemi di alcol.
Dalla relazione di aggiornamento del servizio sociale del mese di ottobre 2025 risulta che in tale periodo il resistente era impiegato presso un altro esercizio commerciale a Lana. Il Tribunale non pagina 4 di 6 dispone di informazioni circa l'eventuale superamento del periodo di prova, né del reddito da egli percepito.
Il padre percepisce gli assegni provinciali per i figli, circostanza che non trova giustificazione in considerazione del fatto che i figli dovranno permanere presso la madre, stante la incapacità genitoriale del padre.
La madre, già cameriera ai piani, ha conseguito la patente per la guida di autobus;
il reddito attuale non
è noto, ma dalla dichiarazione dei redditi 2025 emerge un reddito annuo lordo di circa € 16.000, oltre alla percezione di un assegno unico di € 350 mensili. La stessa sostiene un canone di locazione di € 280 mensili.
Valutate comparativamente le rispettive capacità reddituali, nonché la circostanza che sulla madre continueranno a gravare per intero i maggiori onere di cura e assistenza materiale in via diretta dei figli, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 200,00 mensili, il contributo mensile che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I contributi pubblici di qualsiasi natura in favore dei figli potranno essere incassati per l'intero dalla madre i figli devono considerarsi integralmente a carico della ricorrente anche per quanto attiene alle detrazioni fiscali.
5. Va confermato in questa sede l'ordine di protezione emesso in data 04/07/2025, essendo ancora sussistenti le esigenze cautelari che hanno portato alla sua emissione.
Va altresì disposto a tutela dei minori l'espresso divieto al padre di condurre i figli minori CP_1
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2 Persona_3 nato a [...] il [...], all'estero senza il preventivo consenso scritto della madre , Parte_1 con incarico alle Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza di detto divieto e la Questura di Bolzano di mantenere il relativo inserimento allo S.D.I.M.
6. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi
, nata in Tunisia a [...] il [...] Parte_1
pagina 5 di 6 e
, nato in Tunisia a [...] il [...], coniugati a RT (Tunisia) con atto registrato CP_1 presso il Comune di Merano sub n. 230 parte II serie C – Anno 2022;
2. affida i minori nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2
, nato a [...] il [...] alla sola madre in regime di affidamento Persona_4 Parte_1 esclusivo con residenza presso la madre. La madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stesso, anche senza il consenso del padre;
3. sospende il diritto di visita padre-figli;
4. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 200,00 mensili ciascuno, con effetti dalla data della domanda (03.07.2025). L'importo è soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, da apportarsi la prima volta il mese di luglio 2026;
5. dispone che i genitori dovranno farsi carico delle spese straordinarie necessarie da sostenere nell'interesse dei figli in ragione della metà ciascuno;
6. dispone che gli assegni pubblici di qualsiasi natura verranno incassati per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali il figlio è da intendersi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
7. conferma in questa sede l'ordine di protezione emesso in data 04/07/2025 a carico del resistente
; CP_1
8. Dispone l'espresso divieto al padre di condurre i figli minori nata a [...] CP_1 Per_1 il 03.10.2016, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Per_2 Persona_3 all'estero senza il preventivo consenso scritto della madre , con incarico alle Forze Parte_1 dell'Ordine di vigilare sull'osservanza di detto divieto e la Questura di Bolzano di mantenere il relativo inserimento allo S.D.I.M;
9. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in € CP_1
3.553,90 per il compenso di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del
15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 06/12/2025.
Il UD relatore Il Presidente
Morris LA EA AL
pagina 6 di 6