Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
della nota prot. -OMISSIS- del 25.5.2020 resa dallo Stato maggiore dell’Esercito Dipartimento Impiego del Personale a mezzo della quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente di avanzamento alla qualifica di maresciallo;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla qualifica di maresciallo nonché delle differenze sui ratei pensionistici non goduti, oltre interessi e rivalutazione.
Con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio e attribuzione al procuratore antistatario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa IM SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione - a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, resa con sentenza n. 4/2024 del 22.12.2023, il ricorrente – ha impugnato la nota prot. -OMISSIS- del 25.5.2020 resa dallo Stato maggiore dell’Esercito Dipartimento Impiego del Personale, a mezzo della quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente di avanzamento alla qualifica di maresciallo.
1.1. I fatti di causa possono essere così brevemente riassunti:
- il ricorrente ha prestato servizio presso l’Esercito Italiano ed è in congedo illimitato dal 14.10.2003, con riforma per inabilità e titolare di pensione privilegiata;
- l’amministrazione ha posto a fondamento del diniego la circostanza che la lex specialis del concorso bandito dal Ministero della Difesa (PERSOMIL) nel dicembre 2018 ex art. 2197- ter D.lgs. 66/2010 per il transito del personale militare arruolato ex Legge n. 958/86, riservava la procedura ai Sergenti e Volontari in Servizio Permanente e richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, l’essere in servizio alla data del 31.12.2016 mentre il ricorrente, essendo già in congedo a quella data, non avrebbe potuto prendervi parte;
- secondo la tesi attorea, invece, il passaggio alla qualifica di maresciallo è ad anzianità, ragione per la quale il Ministero avrebbe violato l’art. 21 d.lgs. 196/1995 e gli artt. 1051- bis e 1084 del d.lgs. 66/2010.
1.2. Con il presente ricorso ha chiesto, quindi, l’annullamento dell’atto di diniego e il riconoscimento della promozione alla qualifica di maresciallo a far data dal 14.10.2003 ovvero dalla diversa data del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia dallo stesso sofferta, con il riconoscimento delle differenze sui ratei pensionistici non goduti oltre interessi e rivalutazione.
1.3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo costituito dalla violazione di varie disposizioni di legge (art. 21 d.lgs. 196/1995 e gli artt. 1051- bis e 1084 del d.lgs. 66/2010).
2. Si è costituito il Ministero della Difesa insistendo per il rigetto del ricorso.
2.1. In particolare, le controdeduzioni dell’amministrazione resistente si sono incentrate sulla circostanza che l’interessato “ ha chiesto di poter essere ricompreso tra il personale transitato nel ruolo dei Marescialli in esito al concorso bandito dal Ministero della Difesa (PERSOMIL) nel dicembre 2018 ex art. 2197-ter D.lgs. 66/2010 ” e sul mancato possesso in capo al ricorrente dei requisiti necessari alla partecipazione, atteso che l’auspicato transito si riferiva ad una procedura straordinaria per il reclutamento dei Marescialli delle Forze Armate, tra i cui requisiti di partecipazione era previsto “ l’essere in servizio attivo alla data del 31 dicembre 2016 ” (art. 2197- ter , comma 2, D.lgs. n. 66/2010 e art. 2, comma 1, lett. a) del bando).
3. Con la memoria di replica da ultimo depositata, il ricorrente ha contestato tali controdeduzioni sostenendo di non aver mai chiesto di essere ammesso, a posteriori, a tale concorso, e di non aver mai fondato la propria pretesa su tale procedura, vantando, piuttosto il diritto alla c.d. “promozione alla vigilia” prevista da distinte disposizioni normative in virtù della sua cessazione dal servizio per inabilità permanente dipendente da causa di servizio. Ad avviso del ricorrente, le difese dell’amministrazione resistente bypasserebbero completamente le norme invocate (art. 21 D.Lgs. n.196/1995; artt. 1051- bis e 1084 C.O.M.), basandosi su un presupposto fattuale e giuridico – la partecipazione a un concorso per personale in servizio attivo –palesemente estraneo alla posizione del sig. -OMISSIS-, in congedo dal 2003.
4. All’udienza del 25.11.2025, dopo aver sentito i difensori, la causa veniva introitata per la decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
5.1. Il ricorrente impugna formalmente la nota prot. -OMISSIS- del 25.5.2020 resa dallo Stato maggiore dell’Esercito Dipartimento Impiego del Personale Ministero Difesa e chiede l'accertamento del suo diritto di conseguire la superiore qualifica di maresciallo invocando l’applicazione del D.Lgs. n. 196 del 12.05.1995 e successive modificazioni, nonché il conferimento della citata qualifica di maresciallo, con liquidazione degli emolumenti arretrati relativamente maturati più interessi e rivalutazione. Invoca altresì l’applicazione degli articoli 1051- bis e 1084 del d.lgs. 66/2010 (C.O.M.)
5.2. Occorre anzitutto rilevare che, stante la configurazione della pretesa sostanzialmente fatta valere, nonché la consistenza di diritto soggettivo della domanda, alla stregua della prospettazione del petitum e della causa petendi , risulta evidente che la domanda di accertamento del diritto definisce esaustivamente l'interesse sotteso al ricorso, assorbendo del tutto l'azione impugnatoria.
5.2.1. Tanto precisato, sostiene il ricorrente che non assumerebbe rilievo determinante, in senso ostativo al riconoscimento della pretesa azionata, la circostanza dell'essere stato collocato in congedo illimitato nel 2003, rilevando viceversa soltanto l’aver “ prestato servizio presso l’Esercito Italiano dal 1900 (?) al 14.10.2003 - data in cui è stato posto in congedo illimitato- ” ed il fatto che “ avendo svolto missioni operative in zone di guerra ( Bosnia, Macedonia, -OMISSIS-) ha riportato un disturbo “ schizotipico della personalità” con successiva riforma, rectius dispensa per inabilità. Tale patologia, con valutazione già sottoposta innanzi a Codesto Ecc.mo Consesso ( id est alla Corte dei Conti) , è stata reputata dipendente da causa di servizio ed ascritta alla categoria della Tab. A di cui al DPR 834/81. ”
5.3. La tesi non può essere condivisa.
Il ricorso all’esame è diretto essenzialmente ad ottenere una progressione di carriera che non risulta mai stata richiesta in costanza di servizio ed è reclamata con istanza amministrativa del 2020, a distanza di quasi venti anni dal collocamento in congedo (14.10.2003).
Il provvedimento impugnato riscontra le istanze del 28.4.2022 e 11.5.2020 evidenziando che il ricorrente non ha potuto partecipare al concorso bandito nel dicembre 2018 per il grado di Maresciallo in quanto non aveva il requisito dell’essere in servizio alla data del 31 dicembre 2016, essendo già in congedo dal 2003.
Il ricorrente invoca in ricorso l’applicazione di normative che prevedono la promozione al grado superiore anche ai militari in congedo e quindi l’avanzamento di grado anche quando si cessa dal servizio.
In contrario, osserva il Collegio, che presupposto indefettibile per l'applicabilità del D.Lgs. 66/2010 è costituito dalla permanenza e attualità di un rapporto di servizio al momento della sua entrata in vigore.
L'intervenuta cessazione dal servizio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 66/2010 citato, preclude nei confronti del ricorrente l'applicabilità della stessa normativa, della quale sono destinatari i dipendenti in servizio alla data del 10.10.2010.
Peraltro le innovazioni e le modifiche introdotte con i successivi interventi normativi (d.lgs. 2019 n. 173) risultano destinate ad incidere sui rapporti in atto e non già sui rapporti di servizio ormai da tempo definiti.
A tali conclusioni si perviene sia sulla base di una interpretazione della normativa logica e coerente con il sistema, sia sulla base di una interpretazione - anche solo letterale - della normativa medesima.
5.4. Quanto alla asserita violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 196/1995, ritiene il Collegio che non possa riconoscersi il diritto al grado superiore quando il militare, già posto in congedo, ottenga solo successivamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini pensionistici.
L’avanzamento ex art. 21 del D.Lgs. n. 196/1995, difatti, spetta solo se il militare viene riformato per infermità dipendente causa di servizio mentre se al momento del riconoscimento della causa di servizio il militare è già in congedo illimitato o fuori dal servizio, non esiste più lo “stato” richiesto dalla norma.
Va inoltre precisato che il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini pensionistici non equivale a una riforma né a uno status utile ai sensi del citato art. 21.
5.5. Nel caso all’esame di questo Collegio, il ricorrente è stato posto in congedo illimitato nel 2003 mentre, da quanto emerge ex actis , solo successivamente vi è stato il riconoscimento della causa di servizio ai fini pensionistici da parte della Corte dei Conti.
E, dunque, in mancanza di qualsivoglia indice probatorio che il collocamento in congedo illimitato nel 2003 sia stato dovuto a cagione dell’infermità, poi riconosciuta, va escluso il diritto del militare ad ottenere il grado di maresciallo ex art. 21 del D.Lgs. 196/1995.
6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va dunque respinto, sia per l'azione impugnatoria – avente ad oggetto la nota dello Stato maggiore dell’Esercito Dipartimento Impiego del Personale prot. 34951 del 25.5.2020 - che per l'azione di accertamento del diritto del ricorrente alla promozione alla qualifica di maresciallo.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente, nella misura di € 1.000,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza) respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, spese che si liquidano in € 1.000,00 per spese, diritti e onorari, oltre iva e cap se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025.
LU RU, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
IM SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM SA | LU RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.