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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 465/2025
tra:
Parte_1
e
. Parte_2 CP_1
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. MAINES ELEONORA, giusta procura in atti;
e
1
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
6.2.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Elbasan (Albania) il
15/09/2014
da
nato a [...] il [...]; Parte_1
e
. nata a [...] Controparte_2 Parte_2
il 11/11/1995;
dispone
2 che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1.omissis.
2. Le figlie restano affidate ad entrambi i genitori, ma manterranno la collocazione principale ed anagrafica presso il padre, che risiede insieme ai propri genitori, i quali sono e potranno essere di supporto per l'accudimento delle figlie.
3. La madre continuerà ad avere ampia possibilità di vedere e stare con le figlie anche tutti i giorni, presso la propria abitazione,
compatibilmente con la propria attività lavorativa e con le esigenze scolastiche e ricreative delle figlie, potendo dare il suo supporto anche per lo svolgimento dei compiti e per le attività scolastiche ed extrascolastiche;
le figlie potranno anche pernottare presso la madre che in tal caso le accompagnerà a scuola.
4. Dare atto che i genitori concordano che il padre provvederà alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento delle figlie fino all'indipendenza economica delle stesse.
5. Dare atto che gli assegni familiari e altri contributi incluso l'assegno unico saranno ad esclusivo beneficio del padre.
6. Dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti, di avere definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale che non richiedono un assegno di mantenimento.
3 7. Dare atto che i ricorrenti concordano che ciascuno resterà titolare in via esclusiva del conto corrente a sé intestato e delle somme ivi depositate.
8. Dare atto che i ricorrenti dichiarano che l'autovettura Opel Zafira
targata DK 040 SH resta cointestata agli stessi e potrà essere utilizzata da entrambi i genitori anche per le esigenze dei figli.
9. Dare atto che i ricorrenti condividono il Piano genitoriale concordato nel percorso di mediazione familiare ed inserito nell'accordo.
10. Dare atto che i ricorrenti prestano reciprocamente il consenso per l'espatrio delle figlie in caso di vacanza all'estero.
Bolzano, lì 27/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
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