Art. 3.
Per disciplinare l'erogazione dei contributi alle accademie ed agli altri istituti culturali, funzionanti nel territorio della Repubblica, esclusi quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , entro il 31 dicembre 1978, il Governo presentera' al Parlamento un disegno di legge con cui saranno determinate le nuove misure degli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, e le forme del loro periodico adeguamento, e saranno definiti, nei confronti degli enti non compresi nel decreto n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le condizioni, relativi in particolare alla rilevanza nazionale dei programmi culturali ed alla correttezza della gestione amministrativa, in presenza dei quali e' consentito l'intervento.
Per disciplinare l'erogazione dei contributi alle accademie ed agli altri istituti culturali, funzionanti nel territorio della Repubblica, esclusi quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , entro il 31 dicembre 1978, il Governo presentera' al Parlamento un disegno di legge con cui saranno determinate le nuove misure degli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, e le forme del loro periodico adeguamento, e saranno definiti, nei confronti degli enti non compresi nel decreto n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le condizioni, relativi in particolare alla rilevanza nazionale dei programmi culturali ed alla correttezza della gestione amministrativa, in presenza dei quali e' consentito l'intervento.