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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1473/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1473/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Chiara AMBROSINO, elettivamente domiciliato Parte_1
in Via Bagni n. 1/A, Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Chiara AMBROSINO
e
con il patrocinio dell'Avv. Alida MANFREDI, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Via F. Merlo n. 13, Fossano (CN) presso il difensore Avv. Alida MANFREDI
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Pt_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Casalgrasso (CN) l'11/05/1985, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 1985; che dal matrimonio sono nate le figlie l'11/08/1986, ed il 31/10/1992; Per_1 Per_2 che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 28/02/2012 davanti al Presidente del Tribunale di Saluzzo e che la separazione era stata omologata con decreto del 20/04/2012;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 20/06/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1. Il signor si impegna a corrispondere, in un'unica soluzione ex art. 5 l. 898/1970, Parte_1 la somma di € 150.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum, alla NO . Tale CP_1
somma verrà corrisposta mediante assegno circolare che verrà consegnato alla NO entro CP_1
e non il 16 giugno 2025. Resta inteso che il signor corrisponderà alla NO Pt_1 CP_1
l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione solo ed esclusivamente sino al mese di giugno 2025 compreso. Resta altresì inteso che nell'ipotesi in cui il signor non dovesse Pt_1 consegnare alla NO l'assegno circolare di € 150.000,00 entro la data stabilita, lo stesso CP_1
dovrà continuare a corrisponderle l'importo stabilito in sede di separazione a titolo di mantenimento sino al mese precedente a quello in cui verrà effettivamente consegnato tale importo.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che, a fronte del corretto adempimento della condizione che precede, sono economicamente autosufficienti e di aver definito con le presenti condizioni ogni questione economico- patrimoniale nascente dal matrimonio.
3. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 06/06/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti, rispetto alle quali nulla osta, anche perché l'assegno divorzile una tantum stabilito tra le parti appare più che congruo. Inoltre, le figlie ed nate dal matrimonio sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto l'11/05/1985 in Casalgrasso (CN) da: , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Casalgrasso al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 1985, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 20/06/2025, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalgrasso di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1473/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Chiara AMBROSINO, elettivamente domiciliato Parte_1
in Via Bagni n. 1/A, Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Chiara AMBROSINO
e
con il patrocinio dell'Avv. Alida MANFREDI, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Via F. Merlo n. 13, Fossano (CN) presso il difensore Avv. Alida MANFREDI
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Pt_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Casalgrasso (CN) l'11/05/1985, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 1985; che dal matrimonio sono nate le figlie l'11/08/1986, ed il 31/10/1992; Per_1 Per_2 che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 28/02/2012 davanti al Presidente del Tribunale di Saluzzo e che la separazione era stata omologata con decreto del 20/04/2012;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 20/06/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1. Il signor si impegna a corrispondere, in un'unica soluzione ex art. 5 l. 898/1970, Parte_1 la somma di € 150.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum, alla NO . Tale CP_1
somma verrà corrisposta mediante assegno circolare che verrà consegnato alla NO entro CP_1
e non il 16 giugno 2025. Resta inteso che il signor corrisponderà alla NO Pt_1 CP_1
l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione solo ed esclusivamente sino al mese di giugno 2025 compreso. Resta altresì inteso che nell'ipotesi in cui il signor non dovesse Pt_1 consegnare alla NO l'assegno circolare di € 150.000,00 entro la data stabilita, lo stesso CP_1
dovrà continuare a corrisponderle l'importo stabilito in sede di separazione a titolo di mantenimento sino al mese precedente a quello in cui verrà effettivamente consegnato tale importo.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che, a fronte del corretto adempimento della condizione che precede, sono economicamente autosufficienti e di aver definito con le presenti condizioni ogni questione economico- patrimoniale nascente dal matrimonio.
3. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 06/06/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti, rispetto alle quali nulla osta, anche perché l'assegno divorzile una tantum stabilito tra le parti appare più che congruo. Inoltre, le figlie ed nate dal matrimonio sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto l'11/05/1985 in Casalgrasso (CN) da: , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Casalgrasso al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 1985, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 20/06/2025, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalgrasso di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi