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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1399/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 1399/2022, pendente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEODOLI PAOLO
ricorrente e
Controparte_1
convenuta
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato
Tribunale adito per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della Parte_1
somma di Euro =14472,76=, dovuta per i titoli di cui in premessa, o della somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt.
36 Cost. e 2099 Cod. Civ.; somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge;
b) Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CA”.
In particolare, il ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva quanto segue: di aver prestato la propria attività lavorativa, alle dipendenze della società convenuta nel periodo corrente tra il 15-1-2019 ed il 2-7-2021, data nella quale si è dimesso per giusta causa, stante il mancato pagamento di stipendi arretrati;
che la prestazione lavorativa del ricorrente è stata regolarizzata dalla società datrice di lavoro, fin dall'inizio del rapporto, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario 'full-time' ed inquadramento nel V° livello di classificazione del personale, ex ccnl dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo del 8 febbraio 2018; che nel corso della propria prestazione lavorativa il ricorrente ha svolto mansioni di banchista, addetto al servizio della clientela al banco del bar;
di aver osservato un orario di lavoro 'full-time', articolato in turni, o dalle 8,00 fino alle
15,00, o dalle 15,00 alle 20,30, (o a volte turno spezzato), per sei giorni la settimana, con riposo a rotazione, comunque per hh. 40 settimanali, fino alla prima settimana di marzo 2020; nel periodo di 'lockdown' non ha lavorato;
successivamente ha ripreso, dalla metà di maggio 2002, la propria ordinaria prestazione, fino a novembre 2020; a dicembre 2020 e nella prima settimana di gennaio 2021 ha usufruito del trattamento di malattia;
per il residuo di gennaio non ha lavorato trovandosi in FIS;
successivamente, dal febbraio 2021 fino al termine del rapporto di lavoro, ha lavorato con un orario 'part-time' al 50% (per il residuo FIS) articolato su turni diversi, mattina o pomeriggio;
che quale corrispettivo della prestazione resa ha percepito la propria ordinaria retribuzione mensile (nel periodo di chiusura per 'lockdown' il trattamento di Cassa Integrazione) fino all'ottobre 2020; relativamente al mese di novembre 2020 ha percepito esclusivamente un acconto sul maggior dovuto per E.
895,00; nel mese di dicembre nulla ha percepito dalla società datrice di lavoro;
da gennaio 2021 in poi ha percepito esclusivamente il trattamento di integrazione salariale e nulla ha avuto corrisposto dalla società convenuta per il lavoro svolto, sia pure 'part-time' al 50%: che ha percepito mensilmente, fino ad ottobre 2020 (fatti salvi i periodi di integrazione salariale) i ratei maturati di 13a e 14a mensilità; che ha goduto di ferie nella misura di gg. 6 nell'anno 2019; gg. 11 nell'anno 2020; gg. 7 nell'anno 2021; non ha però avuto corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie ulteriori, maturate e non godute;
che non ha mai fruito dei permessi ex festività abolite e per riduzione dell'orario di lavoro né ha avuto corrisposta, al termine del rapporto di lavoro, la relativa indennità sostitutiva;
che in data 2-7-2021 il ricorrente ha presentato le proprie dimissioni per giusta causa stante il mancato pagamento delle proprie competenze fin dal mese di novembre 2020; che al termine del rapporto di lavoro il ricorrente non ha avuto corrisposte le competenze di fine rapporto (ivi incluso il TFR) maturate al momento della cessazione della prestazione lavorativa.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa consulenza contabile.
Sulle conclusioni indicate in atti, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata così decisa.
In data 7 gennaio 2025 è stato depositato dalla parte ricorrente il decreto di sequestro n. 6/2023 della Corte d'Appello di Roma dal quale risulta che le quote societarie della società datrice di lavoro, il patrimonio e l'intero complesso aziendale sono state oggetti di misura di prevenzione (cfr. decreto e sommatoria delle quote di partecipazione sociale dei soggetti a loro volta sottoposti a sequestro dell'intero patrimonio OM LD e MI Typhanie).
Il l d.lgs. 159/2011, all' artt. 52 e ss., dispone che i crediti nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione devono essere accertati nell'ambito di apposita procedura concorsuale disciplinata dai successivi artt. 57, 58 e 59 e dinanzi al giudice all'uopo delegato.
La giurisprudenza di legittimità ritiene tale normativa speciale applicabile esclusivamente all'ipotesi di sequestro dell'intero complesso aziendale, mentre nell'ipotesi di sequestro di parte delle quote non si applicherebbe lo speciale procedimento di verifica dei crediti;
ciò in quanto le quote societarie restano distinte dal patrimonio della persona giuridica, che conserva conseguentemente la propria autonomia patrimoniale, e la conseguente responsabilità nei confronti dei terzi (cfr.
Cass. 23.3.2017, n. 7445).
Nel caso di specie, come già affermatosi nella sentenza di questo Tribunale n.
274/2024 che si riporta “è documentalmente provato che con decreto della Corte
d'Appello di Roma è stato sottoposto a sequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011
l'intero patrimonio aziendale dell'opponente, costituito dal 100% delle quote sociali e da tutti i beni aziendali strumentali all'attività imprenditoriali, anche ove solo nella materiale disponibilità della società e formalmente di proprietà altrui, come meglio dettagliati nel decreto stesso. Sussiste quindi la competenza funzionale del giudice che ha adottato la misura, a norma della normativa richiamata, secondo la procedura concorsuale specificamente disciplinata dal d.lgs. stesso.
Quanto all'effetto di tali circostanze nel presente giudizio, si osserva che le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nel caso in cui sia prevista la competenza funzionale del giudice preposto alla verifica dei crediti in materia concorsuale attengono al rito. Conseguentemente, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda litis ingressus impediens (Sez. L, Ordinanza n. 2411 del 2/2/2010), che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito preliminarmente e d'ufficio”.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Nulla sulle spese di lite stante la natura della pronuncia.
Spese di consulenza a carico delle parti in via solidale in attesa della richiesta alle competenti sede da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata dal ricorrente nei confronti di
Controparte_1
nulla sulle spese di lite;
spese di ctu sono poste in via solidale a carico delle parti.
Tivoli 8.01.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 1399/2022, pendente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TEODOLI PAOLO
ricorrente e
Controparte_1
convenuta
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato
Tribunale adito per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della Parte_1
somma di Euro =14472,76=, dovuta per i titoli di cui in premessa, o della somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt.
36 Cost. e 2099 Cod. Civ.; somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge;
b) Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CA”.
In particolare, il ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva quanto segue: di aver prestato la propria attività lavorativa, alle dipendenze della società convenuta nel periodo corrente tra il 15-1-2019 ed il 2-7-2021, data nella quale si è dimesso per giusta causa, stante il mancato pagamento di stipendi arretrati;
che la prestazione lavorativa del ricorrente è stata regolarizzata dalla società datrice di lavoro, fin dall'inizio del rapporto, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario 'full-time' ed inquadramento nel V° livello di classificazione del personale, ex ccnl dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo del 8 febbraio 2018; che nel corso della propria prestazione lavorativa il ricorrente ha svolto mansioni di banchista, addetto al servizio della clientela al banco del bar;
di aver osservato un orario di lavoro 'full-time', articolato in turni, o dalle 8,00 fino alle
15,00, o dalle 15,00 alle 20,30, (o a volte turno spezzato), per sei giorni la settimana, con riposo a rotazione, comunque per hh. 40 settimanali, fino alla prima settimana di marzo 2020; nel periodo di 'lockdown' non ha lavorato;
successivamente ha ripreso, dalla metà di maggio 2002, la propria ordinaria prestazione, fino a novembre 2020; a dicembre 2020 e nella prima settimana di gennaio 2021 ha usufruito del trattamento di malattia;
per il residuo di gennaio non ha lavorato trovandosi in FIS;
successivamente, dal febbraio 2021 fino al termine del rapporto di lavoro, ha lavorato con un orario 'part-time' al 50% (per il residuo FIS) articolato su turni diversi, mattina o pomeriggio;
che quale corrispettivo della prestazione resa ha percepito la propria ordinaria retribuzione mensile (nel periodo di chiusura per 'lockdown' il trattamento di Cassa Integrazione) fino all'ottobre 2020; relativamente al mese di novembre 2020 ha percepito esclusivamente un acconto sul maggior dovuto per E.
895,00; nel mese di dicembre nulla ha percepito dalla società datrice di lavoro;
da gennaio 2021 in poi ha percepito esclusivamente il trattamento di integrazione salariale e nulla ha avuto corrisposto dalla società convenuta per il lavoro svolto, sia pure 'part-time' al 50%: che ha percepito mensilmente, fino ad ottobre 2020 (fatti salvi i periodi di integrazione salariale) i ratei maturati di 13a e 14a mensilità; che ha goduto di ferie nella misura di gg. 6 nell'anno 2019; gg. 11 nell'anno 2020; gg. 7 nell'anno 2021; non ha però avuto corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie ulteriori, maturate e non godute;
che non ha mai fruito dei permessi ex festività abolite e per riduzione dell'orario di lavoro né ha avuto corrisposta, al termine del rapporto di lavoro, la relativa indennità sostitutiva;
che in data 2-7-2021 il ricorrente ha presentato le proprie dimissioni per giusta causa stante il mancato pagamento delle proprie competenze fin dal mese di novembre 2020; che al termine del rapporto di lavoro il ricorrente non ha avuto corrisposte le competenze di fine rapporto (ivi incluso il TFR) maturate al momento della cessazione della prestazione lavorativa.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa consulenza contabile.
Sulle conclusioni indicate in atti, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata così decisa.
In data 7 gennaio 2025 è stato depositato dalla parte ricorrente il decreto di sequestro n. 6/2023 della Corte d'Appello di Roma dal quale risulta che le quote societarie della società datrice di lavoro, il patrimonio e l'intero complesso aziendale sono state oggetti di misura di prevenzione (cfr. decreto e sommatoria delle quote di partecipazione sociale dei soggetti a loro volta sottoposti a sequestro dell'intero patrimonio OM LD e MI Typhanie).
Il l d.lgs. 159/2011, all' artt. 52 e ss., dispone che i crediti nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione devono essere accertati nell'ambito di apposita procedura concorsuale disciplinata dai successivi artt. 57, 58 e 59 e dinanzi al giudice all'uopo delegato.
La giurisprudenza di legittimità ritiene tale normativa speciale applicabile esclusivamente all'ipotesi di sequestro dell'intero complesso aziendale, mentre nell'ipotesi di sequestro di parte delle quote non si applicherebbe lo speciale procedimento di verifica dei crediti;
ciò in quanto le quote societarie restano distinte dal patrimonio della persona giuridica, che conserva conseguentemente la propria autonomia patrimoniale, e la conseguente responsabilità nei confronti dei terzi (cfr.
Cass. 23.3.2017, n. 7445).
Nel caso di specie, come già affermatosi nella sentenza di questo Tribunale n.
274/2024 che si riporta “è documentalmente provato che con decreto della Corte
d'Appello di Roma è stato sottoposto a sequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011
l'intero patrimonio aziendale dell'opponente, costituito dal 100% delle quote sociali e da tutti i beni aziendali strumentali all'attività imprenditoriali, anche ove solo nella materiale disponibilità della società e formalmente di proprietà altrui, come meglio dettagliati nel decreto stesso. Sussiste quindi la competenza funzionale del giudice che ha adottato la misura, a norma della normativa richiamata, secondo la procedura concorsuale specificamente disciplinata dal d.lgs. stesso.
Quanto all'effetto di tali circostanze nel presente giudizio, si osserva che le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nel caso in cui sia prevista la competenza funzionale del giudice preposto alla verifica dei crediti in materia concorsuale attengono al rito. Conseguentemente, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda litis ingressus impediens (Sez. L, Ordinanza n. 2411 del 2/2/2010), che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito preliminarmente e d'ufficio”.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Nulla sulle spese di lite stante la natura della pronuncia.
Spese di consulenza a carico delle parti in via solidale in attesa della richiesta alle competenti sede da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata dal ricorrente nei confronti di
Controparte_1
nulla sulle spese di lite;
spese di ctu sono poste in via solidale a carico delle parti.
Tivoli 8.01.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti