CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2489 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 5 (C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Angela Codastefano.
APPELLANTI
E
(C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia L'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata dichiararsi l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione in capo agli attori, sui beni immobili individuati in citazione e per l'effetto ordinare al conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della sentenza, con esonero per i medesimi da ogni responsabilità.
Ammettere comunque la Ctu richiesta per i motivi di cui al punto 2 del presente atto.
Vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, il Parte_2 Parte_1 [...]
, al fine di vedere accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per CP_1
usucapione ex art. 1158 c.c. di un fabbricato e del terreno circostante, siti nel Comune di CP_1
alla via Conte Verde, foglio 107, particella n. 8, confinante con strada sterrata e lotto occupato dal sig. . La predetta particella risultava ancora non frazionata e indivisa tra i diversi Controparte_2
soggetti che la possedevano.
pagina 2 di 5 Gli attori riferivano che la porzione del terreno, individuata nella carte planimetriche allegate,
era da oltre cinquanta anni in possesso loro e della famiglia d'origine e in particolare che R_
madre di aveva ceduto a quest'ultimo il possesso nell'anno 1990, come da
[...] Parte_3
atto tra privati pure in atti.
Gli attori abitavano l'immobile rurale e coltivavano il terreno adibito a orto.
La madre dell'attore a sua volta deteneva il terreno e il fabbricato rurale ivi insistente sin dal 1960,
come da atto di vendita in favore del marito di questa da parte del sig. Persona_2
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda degli attori in quanto Controparte_1
infondata e non provata.
L'ente riferiva di essere proprietario del terreno in forza di cessione pervenuta dall'Ex Opera
Nazionale Combattenti, confermata dalla sentenza n. 939/2005 del Tribunale di Latina che aveva riconosciuto la natura patrimoniale e non demaniale del terreno.
A seguito della predetta sentenza, nel luglio 2005 il Comune aveva avviato procedimento amministrativo per rientrare nel possesso del terreno.
Il Comune deduceva che, quindi, il possesso uti dominus ai fini della prescrizione acquisitiva non poteva considerarsi decorrente da epoca anteriore al definitivo accertamento che la proprietà del terreno apparteneva al patrimonio indisponibile e non era di natura demaniale, mancando un possesso incontestato del bene ed essendo appartenuto il bene, fino alla definitività di quella sentenza al demanio civico militare, quindi inusucapibile.
3. All'esito dell'escussione di due testi di parte attrice, il Tribunale di Latina, con sentenza n.
2488/2018, rigettava la domanda di usucapione.
Sulla base della ragione più liquida il Tribunale riteneva il difetto di allegazione specifica dei presupposti della domanda, senza una compiuta individuazione degli atti di possesso, a parte alcuni vaghi richiami a condotte di cura, godimento e coltivazione in generale a loro volta non meglio descritte e/o come tali eventualmente contestualizzate anche da un punto di vista spaziale e/o temporale.
Rilevava la genericità dei capitoli di prova, connotati da riferimenti documentali e a valutazioni e che, conseguentemente i testi escussi avevano risposto, semplicemente, in ordine alle dette pagina 3 di 5 generiche e valutative circostanze di fatto così capitolate e riferito, sostanzialmente, di aver visto sui luoghi di causa sempre e soltanto gli odierni attori e/o i loro danti causa nonché che essi avevano il possesso continuo e non contestato dei beni de quibus.
Riteneva che, anche sulla base della documentazione in atti, non fosse possibile individuare la consistenza del bene oggetto della domanda.
4. e hanno proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo hanno lamentato l'errata valutazione della genericità delle risultanze istruttorie, sia testimoniali che documentali.
Con il secondo motivo hanno lamentato l'omessa nomina di C.T.U. per l'individuazione dell'esatta consistenza del terreno, necessaria stante la mancata esecuzione del frazionamento tra le varie porzioni di terreno possedute da diversi soggetti.
5. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardanti la valutazione del compendio probatorio, sono infondati.
6. Le prove in atti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non consentono di apprezzare con sufficienza in quale modo si sia estrinsecato il possesso continuativo del bene.
Innanzitutto il periodo anteriore al 1990, in cui il terreno sarebbe stato posseduto dai genitori di non può essere considerato come utile ai fini dell'usucapione, atteso che è stata prodotta una Pt_2
generica scrittura privata di vendita di un bene non determinato a soggetto indicato come marito della madre di e poi un'ulteriore scrittura privata del 1990 con cui cede il mero Pt_2 Persona_1
possesso di un terreno, sempre indeterminato, al figlio.
Il teste a genericamente confermato il contenuto dei capitoli di prova articolati, senza Tes_1
alcun riferimento a elementi di fatto caratterizzanti le modalità concrete di esercizio del possesso ed egualmente il teste si è limitato a precisare che il terreno era adibito a orto e di avere CP_2
visto dal 1990 Usini sul posto quasi quotidianamente, facendo poi riferimento però solo al periodo estivo.
L'estensione del terreno poi è descritta solo genericamente, con riferimento a una planimetria redatta da un consulente di parte attrice e priva di elementi specifici.
pagina 4 di 5 E' inoltre circostanza non contestata che prima del 2005 vi era stato un contenzioso finalizzato a chiarire la natura demaniale o di patrimonio indisponibile del terreno per cui è causa, a dimostrazione dell'interesse del Comune che infatti, come risulta dalle note in atti, nel 2005 si era attivato per ottenere il rilascio dell'immobile.
Manca quindi la prova sufficiente del possesso continuato ventennale del bene, sia con riferimento al lasso temporale del godimento che alla consistenza del bene che alla presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del possesso utile all'usucapione.
7. L'appello deve essere quindi integralmente rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 27.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 5 di 5