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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 179/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 662/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il
25 novembre 2021
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] delle nazioni 1/7 (c.f. ), vedova di CodiceFiscale_1 Per_1
deceduto in data 27.04.2015; , nata a
[...] Parte_2
Mazzarino il 2.05.1975 ed ivi residente in C.da Pileri (c.f. C.F._2
) in proprio e quale genitrice di nata a
[...] Persona_2
Mazzarino l' 8.03.2007 (c.f. ) e CodiceFiscale_3 Parte_3 nato a [...] il [...] (c.f. ), CodiceFiscale_4 [...]
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_4
Goffredo (c.f. ), in proprio e quale genitrice di CodiceFiscale_5 [...]
nata ad [...] il [...] (c.f. Persona_3 C.F._6
[..
[...] ) e nata ad [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_5 [...]
), , nato a [...] il [...] C.F._7 Parte_6
(c.f. ) in proprio e quale genitore di CodiceFiscale_8 Per_4
nata a [...] il [...] (c.f. ) e
[...] CodiceFiscale_9
nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1 C.F._10
, , nata a [...] il [...]
[...] Parte_7 ed ivi residente in [...]7 (c.f. ) tutti CodiceFiscale_11 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bettina Bartoli e Massimiliano
Scuzzarella presso lo studio dei quali, in Caltanissetta Viale Sicilia n. 176, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
, in persona del p.t., corrente in Controparte_1 CP_2
Roma nella via G. Ribotta n. 5 (c.f. ) rappresentato e difeso, P.IVA_1 ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, nei cui
Uffici, Via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'ecc.ma Corte di appello adita rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa in riforma dell'impugnata sentenza e in luogo del primo giudice: in accoglimento del primo motivo di appello riformare la sentenza impugnata nel senso di non applicare alcuna riduzione al 50% dei punti riconosciuti per la voce relazione di parentela prevista dalle tabelle del Tribunale di Roma;
In accoglimento del secondo motivo di appello riformare la sentenza impugnata sì da liquidare integralmente il danno spettante agli attori appellanti secondo le tabelle del Tribunale di
Roma; In accoglimento del terzo motivo di appello riconoscere anche ai OT il negato danno da perdita parentale oggetto dell'originaria domanda ed il conseguente risarcimento. In accoglimento del quarto motivo d'appello,
2 ai fini delle ulteriori personalizzazioni del punto del danno per ciascuno degli istanti, ed ove ritenute necessarie da codesta ecc.ma Corte, ammettere le prove testimoniali per come articolate nell'atto di citazione in primo grado. In accoglimento del quinto motivo di appello riformare la sentenza di primo grado nel senso di riconoscere agli istanti gli onorari e le spese del giudizio di primo grado. Per l'effetto dell'accoglimento dei superiori emotivi quantificare i danni subiti dagli attori tutti nella misura massima prevista dalla tabella romana, o in quell'altra che si riterrà opportuna in considerazione della specifica personalizzazione dei danni medesimi. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio
e distrazione delle stesse ai procuratori costituiti i quali si dichiarano distrattari.”
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectiis così giudicare: in via principale nel merito respingere l'appello proposto. Con vittoria di spese e compensi.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato agli attori, rispettivamente moglie, figli e OT di (nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 27.04.2015) convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di
Caltanissetta, il al fine di chiederne la condanna Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio quale conseguenza delle gravi lesioni e del decesso del e per la perdita del rapporto Persona_1 parentale con il proprio congiunto.
A sostegno della domanda esponevano che era stato Persona_1 sottoposto, nel lontano 1980, presso l'Ospedale Niguarda di Milano ad un intervento di bypass aortico coronarico nel corso del quale gli venivano trasfuse due “sacche” di sangue.
Solo nel 1995, in seguito a controlli, il scoprì di avere contratto, Per_1
a causa di dette trasfusioni, il virus dell'epatite C e per tali ragioni
3 presento istanza per il conseguimento dell'indennizzo di cui alla legge
210/1992 che gli venne riconosciuto.
Esponevano gli attori che la morte del congiunto era ascrivibile alla
“epatite HCV correlata” quale causa intermedia alla “cirrosi epatica” che era stata poi causa del decesso “per insufficienza epatica grave” attribuendo pertanto l'esito esiziale alla condotta omissiva del
[...]
che non aveva vigilato sulla raccolta e somministrazione del CP_1 plasma.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata eccependo, in particolare, la mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei lamentati danni.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e consulenza medica e, all'udienza del 9.06.2021, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmente accolto le domande formulate dagli attori condannando il Controparte_1
al pagamento, in favore degli stessi, delle somme indicate in
[...] motivazione oltre rivalutazione e interessi;
Ha interamente compensato, tra le parti, le spese del giudizio ivi comprese quelle di c.t.u. liquidate con separato Decreto.
Il Giudice di prime cure - dopo aver ampiamente dedotto sui principi di natura giuridica e sulla evoluzione giurisprudenziale che hanno accompagnato la materia de quo in ipotesi di trasfusioni e contaminazioni da HCV - ha deciso dal modo richiamato rilevando come, dalla documentazione allegata, fosse stata ampiamente dimostrata la sussistenza del nesso causale tra la le trasfusioni di sangue cui il Per_1 si era sottoposto nel 1980 nel corso dell'intervento di bypass coronarico a Milano e la successiva insorgenza della cirrosi epatica accertata anche in seguito a visita presso la CMO provinciale che aveva riconosciuto al
4 predetto l'indennità di cui alla legge 210/1992 come attestato dal verbale del 7.11.1997 allegato agli atti del fascicolo di primo grado.
Il Tribunale, rilevato come la sussistenza del nesso causale tra le predette trasfusioni e la insufficienza epatica grave era stata dimostrata anche dalla consulenza medica disposta nel corso del giudizio, ha ritenuto, pertanto, fondata la domanda degli attori anche in considerazione del fatto che il non aveva provato, in ossequio al principio di CP_1 vicinanza della prova, di avere diligentemente adempiuto ai propri obblighi normativi di controllo in ordine alla raccolta e alla distribuzione del sangue.
Con riferimento “al quantum” il Tribunale, rilevato come il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenti un peculiare aspetto del danno non patrimoniale distinto dal danno morale e dal danno biologico con il quale concorre a compendiarlo, e consistendo esso non già nella perdita delle abitudini dei riti propri della quotidianità bensì nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile e stile di vita, in applicazione alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma - che consentono di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche la uniformità del giudizio in casi analoghi - ha liquidato per ciascuno degli eredi le somme poi indicate il dispositivo.
Il Tribunale, nell'operare tale calcolo, ha distinto la posizione dei singoli attori tenuto conto, così come previsto dalle richiamate tabelle, non solo del valore del punto ma degli altri criteri quali “l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, il rapporto di convivenza tra defunto ed eredi”.
Con riferimento al caso in specie, inoltre, il Giudice di prime cure ha evidenziato come, al di là delle generiche allegazioni, gli attori nulla avessero dimostrato in concreto in ordine al reale sconvolgimento della
5 loro quotidianità neanche in termini di radicali cambiamenti dello stile di vita così da liquidare (dimezzando il punteggio numerico riportato dalle tabelle con riferimento al vincolo di parentela) solo la componente relativa
“al danno morale” tenuto conto che, per dato di comune esperienza, la perdita di un congiunto determina un'apprezzabile sofferenza interiore comunque meritevole di risarcimento.
Nell'operare in concreto la liquidazione il Tribunale ha, ulteriormente ridotto gli importi da liquidare (in ragione di 2/3 e ¾) tenuto conto del fatto che la condotta omissiva del aveva spiegato la propria CP_1 incidenza lesiva in capo agli attori solo dopo 35 anni dal contagio privando, gli attori di una limitata aspettativa anche in considerazione dell'età anagrafica del de cuius (ultra settantacinquenne al momento del decesso) e delle ulteriori patologie di cui era affetto accertate come concausa del decesso.
Infine, il primo Giudice, ha rilevato che la privazione del rapporto parentale determini una maggiore sofferenza laddove le relazioni personali siano durevoli e quotidiane limitando, pertanto, il risarcimento nei confronti di quei parenti che abitavano a grande distanza geografica dal de cuius differenziando, in sostanza, l'importo risarcitorio in loro favore rispetto a quello dovuto alla moglie e alle altre figlie che invece quotidianamente convivevano con il defunto, mediante ulteriore riduzione del valore del punto per come previsto dalla richiamata tabella.
Ha, invece, negato il risarcimento in favore dei OT del de cuius non essendo provata la sussistenza dell'allegato pregiudizio e non trovando applicazione, nei loro riguardi, il criterio presuntivo legato sul rapporto parentale.
Il Tribunale ha, infine, rigettato l'ulteriore richiesta risarcitoria relativa al ristoro per le sofferenze patite durante la vita del congiunto determinate dalla malattia di quest'ultimo e dalla necessità di assisterlo
6 costantemente non trattandosi di configurabilità di un danno in re ipsa, dovendo esso essere allegato e dimostrato.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame gli odierni appellanti, in proprio e nella spiegata qualità per i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 24 aprile 2025 con il deposito di note ex artt.li 127
e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura l'appellante deduce la erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 c.c. in relazione alla individuazione e liquidazione del danno da perdita parentale e degli articoli 2727 e 2729 c.c. in relazione alla applicabilità, nella specie, delle prove presuntive nonché erronea interpretazione e/o falsa applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma ai fini della liquidazione del danno.
A sostegno del motivo deducono come, il Tribunale, nel procedere alla liquidazione del danno abbia erroneamente interpretato il costante orientamento giurisprudenziale in materia di perdita da rapporto parentale.
Richiamata la decisione della Corte di legittimità n. 8622/21 (citata in sentenza) gli appellanti ricordano come il danno conseguente alla morte di un congiunto, o danno parentale consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia, al tempo stesso, e congiuntamente nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite.
7 Tale pregiudizio comprende, continuano gli appellanti, la lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati ed in particolare il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quali quelle fondamentali della vita.
Da ciò deriva che la specifica prova diretta a dimostrare l'esistenza di un danno cosiddetto “esistenziale” ulteriore rispetto a quello ricompreso nelle tabelle dei tribunali di Roma o di Milano non è richiesta essendo eventualmente ciò dovuto ai fini di una “personalizzazione” quindi di una liquidazione ulteriore e maggiore rispetto a quella tipicamente individuata con le tabelle richiamate.
In definitiva, secondo gli appellanti, ha errato il Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di limitare il risarcimento al solo danno morale escludendo la componente dinamica - relazionale dimezzando il punteggio che le tabelle romane stabiliscono in relazione al rapporto di parentela.
Dette tabelle, invero, considerano in modo unitario le componenti del complessivo danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto del congiunto e sono da applicare ai fini della determinazione del giusto risarcimento.
Nel caso in specie, evidenziano gli appellanti, in giudizio era stato provato lo stretto rapporto affettivo e la convivenza (quantomeno per la moglie e la figlia ) con il de cuius, fatti noti da cui far derivare, in Parte_7 via presuntiva ma inequivocabile, fatti ignorati in ordine all'effettiva intensità del legame affettivo con la vittima.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, gli attori hanno dimostrato e provato l'effettiva esistenza di un normale rapporto con il defunto determinato dal legame parentale anche con i figli e i OT non residenti con lui per cui, la impugnata sentenza andrà
8 riformata nel senso di non applicare alcuna produzione al 50% dei punti riconosciuti per la voce relativa al rapporto parentale.
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Con il secondo motivo di censura gli appellanti lamentano violazione e falsa applicazione delle tabelle di liquidazione del danno;
Manifesta contraddittorietà e illogicità dell'iter logico giuridico seguito;
Incongruenza ed insufficienza nelle statuizioni e motivazioni della sentenza nella parte in cui il Giudice diminuisce ulteriormente, in ragione di 2/3 e addirittura dei 4/3 la liquidazione del danno subito dagli attori.
Osservano, in proposito, che nel decidere il capo della sentenza sopra riportato il Giudice ha addirittura decurtato l'importo calcolato già peraltro erroneamente dimezzato secondo quando richiamato nel precedente motivo di gravame, di ben 2/3 per alcuni attori (i familiari conviventi del signor ) e di 3/4 per gli altri. Persona_1
Ciò risulta assolutamente incomprensibile ed in palese violazione dei principi giurisprudenziali in materia oltre che in violazione con le stesse tabelle romane richiamate.
Utilizzando i parametri indicati l'ulteriore riduzione del risarcimento riconosciuto appare oltremodo illegittimo in quanto le tabelle romane adottando il sistema “a punto” calibrano la liquidazione in maniera inversamente proporzionale all'età della vittima e agli altri parametri ivi richiamati.
Ove il Tribunale avesse correttamente utilizzato i parametri indicati sarebbe pervenuto a ben altri risultati che avrebbero inciso sull'importo finale del danno liquidato.
L'errore in cui è in corso il Giudice di prime cure, secondo gli appellanti,
è quello di non aver ben compreso il corretto funzionamento delle tabelle
(così ad es. la moglie e la figlia convivente avrebbero ottenuto un
9 punteggio pari a 28 con un risarcimento pari ad €. 274.587,60 mentre i figli non conviventi avrebbero ottenuto un punteggio pari al 26 con un risarcimento di €.254.274,00), applicandole malamente.
I “correttivi” previsti nelle tabelle, non sono discrezionali o arbitrari ma sono previsti al fine di evitare sperequazioni tra casi simili con diminuzioni o aumenti del risarcimento comunque da motivare.
Nella sentenza impugnata, invece, il Tribunale, dopo aver già dimezzato l'importo del danno complessivamente subito, ha ulteriormente ridotto senza alcuna motivazione che si rifaccia ai “criteri correttivi” il danno per i familiari non residenti con il de cuius o, addirittura negandolo per i OT.
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Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono violazione e falsa applicazioni degli articoli 2043 2059 c.c. in relazione al negato risarcimento del danno da perdita parentale in favore dei OT e degli articoli 2727 2729 c.c. in relazione all'applicabilità, nella specie, delle prove presuntive.
A sostegno di tale ulteriore motivo di censura si deduce come altro errore in cui è incorso il primo Giudice riguarda il denegato risarcimento ai OT.
Si evidenzia che l'arresto in giurisprudenziale richiamato in sentenza
(Cass. Civ. 5452/2020) non è afferente al caso concreto atteso che, in quel giudizio, il rapporto era tra zio e il nipote mentre, nel caso specie,
[...]
, , , Persona_2 Parte_3 Persona_3 Parte_5
e sono i OT di che era Persona_4 Persona_1 Persona_1 il loro nonno.
Si tratta, quindi, quindi di relazioni affettive diverse e più intense tant'è che anche le tabelle del Tribunale Roma richiamate come parametro per
10 una valutazione equa e oggettiva del risarcimento del danno, indicano i OT tra i soggetti legittimati al ristoro.
Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza deve riformarsi.
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Con Il quarto motivo di gravarsi deduce la erroneità ed illogicità della sentenza per mancata ammissione delle prove attoree.
A sostegno di tale motivo si evidenzia come, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto di non ammettere, ai fini di dimostrare le conseguenze delle lesioni e dei danni subiti dagli attori, le prove testimoniali indicate.
Tali prove, che non erano da considerarsi “inammissibili” come frettolosamente etichettate dal Tribunale, ove ammesse, avrebbero consentito di dimostrare la particolare intensità del legame affettivo con la vittima e i singoli attori così da giustificare un risarcimento dei danni al di là della misura tabellarmente prevista.
Con il motivo si insiste sulla ammissione delle prove così come articolate in primo grado.
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Con il quinto e ultimo motivo di censura, infine, si lamenta la erroneità della sentenza con riferimento al capo relativo alle spese di lite, interamente compensate dal Tribunale.
Sì osserva, in proposito, come l'istituto della compensazione delle spese non è lasciato al libero arbitrio del Giudice ma segue specifici limiti indicati nelle norme contenute nell'articolo 92 c.p.c. nel senso che il
Giudice, nel pronunciare la condanna, può escludere la ripetizione delle spese se le ritiene eccessive o superflue (Comma 1); Se vi è soccombenza può compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero (Comma
2).
11 Nel caso in specie non ricorre nessuna delle due ipotesi previste dalla norma, ma non ricorrere nemmeno la circostanza posta dal Giudice a motivazione della compensazione inflitta agli attori non essendo vero che vi era stato un accoglimento parziale della domanda formulata, risultando pacifico soltanto che per alcuni degli attori erano state accolte le domande formulate e ad altri (i OT) no.
Per tale ragione anche il capo della sentenza relativa alle spese di lite deve essere riformato.
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Nel merito l'appello è fondato secondo quanto si dirà.
I motivi di censura, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati, riguardando essi, sostanzialmente, la erronea, applicazione delle tabelle romane per la determinazione del danno parentale risarcibile.
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Con riferimento al ristoro da perdita parentale già datata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sentenza n. 4852 del 1999) aveva evidenziato come il danno non patrimoniale, incluso quello da lesione del rapporto parentale possa essere liquidato con il c.d. metodo tabellare, ovvero liquidando il pregiudizio sulla base di un punto di invalidità calcolato tenendo conto della media dei precedenti giudiziari.
Nella pronuncia sopra citata la Suprema Corte precisò che l'adozione del suddetto metodo non implica il riconoscimento di un danno ” in re ipsa”, ma al contrario il Giudice chiamato a pronunciarsi deve definire “una regola ponderale su misura per il caso specifico … motivando congruamente in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alle peculiarità del caso” (Cass. n. 4852/1999 cit.).
12 Con la citata sentenza la Corte di evidenziò altresì che, “poiché l'adozione delle cosiddette “tabelle” costituisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato all'adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare “tabelle” in uso presso altri uffici;
peraltro, poiché il fondamento della “tabella” è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta”.
Da tali esordi la giurisprudenza in materia ha, nel corso degli anni, sempre meglio parametrato i criteri di liquidazione che possono brevemente così riassumersi:
1) in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria – anche presuntiva – da parte del convenuto (in termini, cfr.: Cass. 21 marzo 2022, n. 9010; Cass.
11 novembre 2019, n. 28989; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767);
2) al fine di garantire sia un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della
13 eventuale eccezionalità del caso di specie (cfr., tra le altre: Cass. 11 aprile
2022, n. 11689; Cass. 10 novembre 2021, n. 33005);
3) ai fini di quanto sub 2), sono considerate adeguate le tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma e quelle presso il Tribunale di Milano;
4) la sofferenza morale, non la lesione della relazione interpersonale, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno da perdita del rapporto parentale (cfr., tra le altre: Cass. 29 settembre 2021,
n. 26301; Cass. 13 maggio 2020, n. 8887), a differenza di quanto avviene in caso di danno da compromissione del rapporto parentale dovuto a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus. Pertanto, mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a “cambiare” e farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere, ma solo la fa vivere più a lungo, il che è elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno. (da ultimo Cassazione 7 ottobre 2024 n. 26185)
*****
14 Richiamati i suddetti principi e premettendo che i motivi di gravame investono la non corretta applicazione delle tabelle romane (indicate dal
Tribunale quali parametri di riferimento) occorre osservare.
Tra gli appellanti è necessario distinguere la posizione di Parte_1
(moglie del de cuius) e di , figlia convivente, Parte_7 rispetto a quella degli altri richiedenti.
Appurato e non contestato dal che, al momento del decesso di CP_1
, essi coabitavano con il de cuius e rilevato che, secondo Persona_1
l'id quod plerumque accidit e secondo le abitudini di una famiglia normale l'effettività dei rapporti tra familiari conviventi costituisce la regola, la liquidazione secondo i parametri indicati dalle tabelle è la seguente:
Per : a) punti 20 per relazione di parentela;
punti 4 per Parte_1 convivenza, punti 2 per età della vittima;
punti 2 per età del coniuge superstite e, così complessivamente punti 28.
Moltiplicando il valore del punto (stimato in €. 9.806,60 – tabelle 2019 applicate) X 28 si avrà un importo astrattamente risarcibile pari ad €.
274.584,80.
Per PA IA NT: a) punti 18 per relazione di parentela;
punti
4 per convivenza, punti 2 per età della vittima;
punti 4 per età del parente superstite e, così complessivamente punti 28
Moltiplicando anche in questo caso il valore del punto X 28 (stimato in €.
9.806,60 – tabelle 2019 applicate) si avrà un importo astrattamente risarcibile pari ad €. 274.584,80.
Occorre a questo punto valutare se, nel caso concreto, sussistano circostanze tali da poter adeguare il predetto ristoro a circostanze specifiche – per come espressamente previsto dalle citate tabelle “in relazione alla situazione concreta correlata alla concreta esistenza di un serio rapporto effettivo” e ciò al fine di evitare che il risarcimento si traduca
15 in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come scorciatoie per eludere gli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti è l'obbligo di motivazione gravante sul Giudice.
Le tabelle, per, come detto, devono tenere conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo alle parti di allegare e provare i posti i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza ed al Giudice di motivare sul punto sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa.
A risolvere la questione soccorrono gli esiti della c.t.u. medica redatta nel corso del giudizio dalla Dott. il quale, nel descrivere Persona_5 le complesse condizioni cliniche del defunto ne ha evidenziato le numerose patologie di cui era affetto.
Più in particolare (pag. 3 della c.t.u.) risulta che era affetto Persona_1 da “cardiopatia ischemica rivascolarizzata mediante BAC e successiva PCI nonché dispnea in paziente con versamento ascitico, edema polmonare acuto in paziente con scompenso cardiaco congestizio.”
Nel dare risposta al quesito numero 3: “dica il c.t.u. se al decesso del
hanno concorso altri fattori quali le patologie cardiache da Persona_1 cui lo stesso era affetto nonché ogni altra patologia diversa da quell'epatica” l'ausiliario (pagina 7 della consulenza) ha scritto: “Ritiene che al decesso del signor bbia contribuito anche la grave patologia Per_1 cardiaca in una percentuale intorno al 40%.”
Se a ciò si aggiunga, - per come correttamente statuito dal Tribunale (pag.
11 della sentenza) che la cirrosi epatica che ha condotto alla morte il era insorta ad oltre 35 anni dall'intervento presso Persona_1
l'Ospedale Niguarda di Milano e che il al momento del decesso Per_1 era ultrasettantacinquenne - appare equo (proprio richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati ed adeguando il caso concreto alle
16 emergenze processuali, ridurre del 50% il punteggio complessivo per i due familiari conviventi.
Per essi, pertanto, applicando il valore del punto (€. 9.806,60) e moltiplicando lo stesso per 14 (la metà dei punti ottenuti secondo i parametri), si avrà un ristoro pari ad €.137.292,40.
Considerato che a è stato liquidato l'importo di €. Parte_1
58.840,20 e a quello di €. 62.109,10 a loro Per_1 Parte_7 spetterà la relativa differenza.
Al fine di rendere omogenee le relative poste economiche le somme dovute e quelle riconosciute nella sentenza di primo grado dovranno, entrambe, essere devalutate alla data del decesso del e Persona_1 successivamente, gli importi ottenuti per differenza dovranno essere rivalutati, di anno in anno, in uno agli interessi al tasso legale nel frattempo maturati sino alla data di pubblicazione della predetta sentenza
(Cass. Civ. Sez. Un. n. 1712/1995).
Agli importi ottenuti dovranno, poi, aggiungersi gli ulteriori interessi al tasso legale, sino alla data di effettivo soddisfo.
*****
Quanto agli altri familiari occorre ulteriormente distinguere tra i figli non conviventi ed i OT attesa che, anche per questi ultimi, diversamente da quanto statuito in sentenza, le tabelle romane (così come quelle elaborate dal Tribunale di Milano) prevedono il ristoro da perdita parentale.
Per residente nel medesimo comune dei genitori si Parte_2 avrà: a) punti 18 per relazione di parentela;
punti 0 per convivenza, punti
2 per età della vittima;
punti 4 per età del parente superstite e, così complessivamente punti 24.
Anche in questo caso, tenuto conto che era comunque Parte_2 residente a [...], per cui è sostenibile ritenere che i rapporti con i
17 genitori fossero frequenti e richiamate le medesime ragioni cliniche sopra indicate il computo complessivo dei punti può ridursi alla metà ovvero a
14 che moltiplicati per il valore del punto (€. 9.806,60) porta ad un ristoro pari ad €.137.292,40 in luogo di €. 49.033,50 come disposto in sentenza.
Per e si avrà: a) punti 18 per Parte_4 Parte_6 relazione di parentela;
punti 0 per convivenza, punti 2 per età della vittima;
punti 4 per età del parente superstite e, così complessivamente punti 24.
Considerato che entrambi risiedevano in diverse regioni Italiane (una a
Castel Goffredo – Mantova e l'altro a Brescia) i calcoli relativi al ristoro, in considerazione della minore intensità affettiva della relazione, dovranno essere diversi rispetto a quelli della sorella conveniente ed in particolare appare equo ridurre i punti nel numero di 10.
Per questi ultimi, pertanto, il ristoro sarà pari ad €. 98.066,00 in luogo di
€. 36.775,12 come liquidati in sentenza.
Ai fini della concreta liquidazione del dovuto, infine, si dovranno operare i medesimi calcoli già richiamati sopra.
Quanto ai OT , , e Persona_2 Parte_3 Persona_3
, e si avrà: punti 6 Parte_5 Persona_4 Persona_1 per relazione di parentela;
punti 0 per convivenza, punti 2 per età della vittima;
punti 5 per età del parente superstite e, così complessivamente punti 11.
Rilevato che tutti i OT erano in tenerissima età al momento del decesso del nonno, (addirittura pochi mesi e due Persona_1 Persona_4 anni) e richiamate le medesime ragioni di natura clinica che affliggevano il de cuius, i punti su cui calcolare il ristoro possono equitativamente ridursi a 3, e, pertanto, a ciascuno di loro, dovrà riconoscersi un ristoro pari ad €.29.419,30.
18 Detta somma dovrà devalutarsi alla data del decesso e, successivamente rivalutarsi, di anno in anno, in uno agli interessi al tasso legale maturati, sino alla data di pubblicazione della predetta sentenza e alla somma così ottenuta dovranno aggiungersi gli ulteriori interessi, al tasso legale, maturati sino all'effettivo soddisfo.
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Non possono trovare accoglimento le altre poste risarcitorie avanzate dagli appellanti e reiterate nel quarto motivo di gravame nel quale si insiste per
“una personalizzazione del punto in aumento”.
In proposito appaiono ampiamente condivisibili le argomentazioni del
Giudice di prime cure (pag. 13 e segg.) che, nel rigettare tale richiesta, ha evidenziato come nessuna allegazione era stata offerta in ordine ad uno stravolgimento delle loro condizioni di vita – diverse e più gravi rispetto a quelle ordinariamente ristorate – in dipendenza del decesso del proprio familiare.
Ciò vale, in particolare, per quei familiari non residenti a [...]ma in altre e lontane province italiane. [La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede
l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Cas. Civ. sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364).
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La sentenza deve, pertanto, riformarsi nei termini che precedono.
19 La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 662/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 25 novembre 2021 ed appellata da quale vedova di Parte_1 Per_1
, in proprio e quale genitore esercente la potestà
[...] Parte_2 sui figli minori e , in Persona_2 Parte_3 Parte_4 proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori Persona_3
e , in proprio e quale genitore
[...] Parte_5 Parte_6 esercente la potestà sui figli minori e , Persona_4 Persona_1
; Parte_7
Condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, delle somme come indicate in parte motiva.
Condanna il appellato a rifondere agli appellati, in solido, le CP_1 spese del primo grado del giudizio che liquida complessivamente in €.
18.000,00 oltre spese generali iva e cpa se dovute;
20 Condanna il appellato a rifondere agli appellati, in solido, le CP_1 spese del presente grado del giudizio che liquida complessivamente in €.
9.600,00 oltre spese generali iva e cpa se dovute;
Dispone distrarsi gli onorari in favore dei procuratori dichiaratesi antistatali.
Pone le spese di c.t.u. di primo grado definitivamente a carico di parte appellata.
Caltanissetta, 18 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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