Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 610/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. CAZZATO STEFANO;
Parte_1
contro
– con Avv. GRISANTI CLAUDIO Controparte_1
e contro
– con Avv. Controparte_2
NADIA PEREGO oggi 12/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. CAZZATO STEFANO;
per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO;
CP_3
per l'Avv. CLAUDIO GRISANTI. Controparte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
L'Avv. CAZZATO conclude come da ricorso e rileva che per la seconda cartella la
Corte di Giustizia Tributaria ha pronunciato l'annullamento per difetto di prova della notifica (illeggibilità ed incompletezza della data di consegna). Osserva che i documenti prodotti sul fallimento della s.n.c. non sono in alcun modo citati nelle allegazioni di controparte e, in ogni caso, ove l Controparte_1
avesse inteso invocare l'effetto interruttivo del fallimento, rileva
[...]
che il fallimento è stato chiuso con decreto de 23.1.2018 come da documento che deposita, pertanto se c'è stata un'interruzione della prescrizione dal 23.1.2018 decorre nuovamente il termine che è maturato al 22.1.2023, non applicandosi la
1
[...]
. Controparte_1
L'Avv. GRISANTI rileva che va considerata la sospensione dei termini nel periodo emergenziale.
L'Avv. PEREGO si riporta alla memoria difensiva.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 610/2024 , avente per oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
CAZZATO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIO GRISANTI, parte ricorrente;
E CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_2 P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 03/10/2024, ha promosso il presente giudizio Parte_1
impugnando, l'intimazione di pagamento n. 134 2024 9001740480000, notificatagli in data
13.09.2024 da , contestandone in particolare i pretesi Controparte_1
crediti di natura contributiva portati, insieme ad altri, dalle cartelle nn. 134 2011 0001655920
000 (ruoli relativi a Contributi IVS per l'anno d'imposta 2007) e n. 134 2011 0003390063 000
(ruoli relativi a Contributi IVS per l'anno d'imposta 2006). Il ricorrente ha quindi convenuto in 3 giudizio l'ente della riscossione e l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_3
conclusioni:
- in via principale: annullare l'intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo, in applicazione del principio di nullità derivata;
- dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
-: accertare l'intervenuta decadenza dall'attività impositiva dell'ente previdenziale e per l'effetto porre nel nulla l'azione intrapresa;
- accertare e per l'effetto dichiarare la maturazione dei termini di prescrizione delle somme sottese al titolo contributivo che rendono non più esigibili le poste creditorie vantate;
- Con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente ha eccepito vizi formali dell'atto opposto e la mancata notifica degli atti presupposti, oltre che la decadenza ex art. 25 d.lgs.vo n. 46/1999
e la prescrizione dei debiti contributivi.
L si è costituita in giudizio eccependo la tardività Controparte_1
dell'opposizione e l'infondatezza degli altri motivi di opposizione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione, rispetto alla quale ha prodotto atti interruttivi.
Si è costituito in giudizio anche l Controparte_2
, assumendo di essere estraneo al procedimento di notifica degli atti esecutivi utili
[...]
all'interruzione della prescrizione e ha quindi chiesto, in caso di accoglimento delle domande, di non subire la condanna alle spese di lite.
2. La causa viene decisa sulla base del principio della “ragione più liquida”, qui rappresentata dall'eccezione di prescrizione, che in effetti risulta fondata.
Va anzitutto considerato che alla luce della sentenza del 17 novembre 2016 n. 23397, pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9
e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione,
4 infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (conf. Ord. Cass. n. 1826/2020).
I crediti previdenziali oggetto del presente giudizio sono quindi assoggettati ad un termine di prescrizione quinquennale.
2.1. Ciò premesso, va considerato -su un piano generale- che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs.vo n. 46/1999, determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito
(giurisprudenza costante a partire da sent. Cass. n. 18145/2012), nel senso che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo, sia ogni contestazione circa il merito della pretesa, con riferimento, tuttavia , alla sola prescrizione maturata in epoca anteriore alla notifica del titolo (la Corte di Cassazione n. 6713/2022, ha rilevato come “allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo
Cass. n. 23397 del 17/11/2016)”.
Resta ovviamente ferma la possibilità per il debitore di far valere, ex art. 615 c.p.c., la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle.
2.2. Effettivamente, nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione quinquennale risulta pacificamente maturato dopo la notifica dei titoli, per stessa ammissione della resistente
, che ha dedotto: Controparte_1
- per la cartella di pagamento n. 13420110001655920000, la notifica della cartella in data
01.04.2011 e successivamente la notifica di avvisi di intimazione in data 23/05/2013 (n.
13420139001459461000) ed in data 13/09/2024 (n. 13420249001740480000);
- per la cartella di pagamento n. 13420110003390063000, la notifica della cartella in data
20.5.2011 e successivamente la notifica di avvisi di intimazione in data 23/05/2013 (n.
13420139001459562000) ed in data 13/09/2024 (n. 13420249001740480000).
5 È quindi evidente che -sulla base delle stesse allegazioni dell Controparte_1
e senza necessità di valutare la corretta notificazione delle cartelle- tra la data
[...]
di notifica della prima intimazione e quella della seconda sono trascorsi ben più di cinque anni, con l'inevitabile conseguenza che i crediti previdenziali sono prescritti.
2.3. Quanto al possibile effetto interruttivo derivante dalla procedura concorsuale di cui ha prodotto documentazione sub allegato 9 della Controparte_1
memoria difensiva si osserva quanto segue.
La questione è stata trattata esclusivamente dalla difesa di parte ricorrente all'odierna udienza di discussione. Nulla viene dedotto sul punto dalla difesa dell , che ha Controparte_4
effettuato la produzione documentale sulla procedura concorsuale, senza farne cenno alcuno nell'atto difensivo. Quest'ultimo non contiene nemmeno un elenco dei documenti prodotti e ciò in violazione dell'art. 74 disp. att. c.p.c. (che obbliga la parte al deposito dei documenti
“ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto”) e del successivo art. 87 (che obbliga al deposito telematico dei documenti “con il relativo elenco”). Dalle citate norme si ricava che l'indicazione analitica dei documenti prodotti è requisito indispensabile ai fini della ritualità della produzione medesima.
In mancanza di specifiche allegazioni sul punto, non è dato nemmeno sapere se la procedura concorsuale, cui si riferisce la predetta documentazione, sia effettivamente riferibile al debitore
(od ai debitori) delle somme di cui è causa.
A tal proposito, occorre rilevare che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice essendo impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. sent. Cass. n. 5149/2001, conf. sentt. Cass. nn. 23976/2004, 8304/1990). La ragione che sta alla base di questa regola rappresenta un principio basilare del nostro ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti. Ne consegue che al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni,
6 necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque
- sollecitate dalla parte interessata (cfr. sent. Cass. n. n. 1419/1994).
Non si ritiene pertanto di dover scendere nel merito dell'eventuale rilevanza delle produzioni documentali sub allegato n. 9 della memoria di . Controparte_1
In definitiva, va dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali, di cui alle impugnate cartelle.
Le spese di lite sono poste a carico della resistente , alla Controparte_1
quale competevano gli atti esecutivi interruttivi della prescrizione. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale con l CP_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di e dell
[...] Controparte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_2
disattesa od assorbita, dichiara prescritti i crediti previdenziali di cui alle impugnate cartelle n. 134 2011 0001655920 000 e n.
134 2011 0003390063 000; condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nel rapporto processuale con l CP_3
Lecco, 12 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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