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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 384 /2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIOVANNI PIETRO SANNA ) C.F._2
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RITA ASSUNTA CP_1 P.IVA_1
MARIA PISANU ( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 147/2023 pubblicata in data 22/05/2023 il Tribunale di
Savona ha rigettato il ricorso con il quale - titolare di Parte_1 posizione quale socio della società La Playa S.r.l. - ha chiesto CP_1
l'annullamento della comunicazione n. 740014769570K4202108 e CP_1
l'accertamento della non computabilità - ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per gli anni 2015/2019 - del reddito d'impresa calcolato tenuto conto dalle variazioni in aumento determinatesi ai sensi di quanto previsto dal T.U.I.R. nei suddetti anni, in quanto oneri figurativi rilevanti solo sul piano fiscale, e che non era tenuto ad inserire nella dichiarazione del reddito d'impresa della S.r.l. in quanto non deliberato né tanto meno distribuito.
Il Tribunale, dato atto che l' aveva contestato l'annullabilità della CP_1
comunicazione – appartenendo al sindacato giudiziale unicamente l'accertamento della sussistenza/insussistenza dei diritti affermati delle parti del rapporto - e ribadito nel merito che il socio unico di S.r.l., Pt_1
non aveva compilato il quadro RF rigo F63 della dichiarazione dei redditi,
e che pertanto i redditi d'impresa erano stati acquisiti d'ufficio dall' , CP_1
ha in primo luogo affermato che per i soci di S.r.l. iscritti alla Gestione
Artigiani o Commercianti la base imponibile è costituita dal reddito d'impresa corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ossia, nella specie, il 100%. Ha quindi osservato che il ricorrente, da un lato non aveva allegato né offerto di provare la natura delle variazioni in aumento a suo dire illegittimamente computate, dall'altro aveva addotto circostanza irrilevante ai fini della pretesa non utilizzabilità del reddito d'impresa ai fini previdenziali, ossia l'omessa distribuzione.
Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente.
Con ricorso depositato in data 22/11/2023 propone Parte_1
appello lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui gli viene pag. 2/5 addossato l'onere della prova della mancata distribuzione degli utili, circostanza che peraltro l' non aveva contestato. Lamenta inoltre CP_1
l'inutilizzabilità del precedente indicato in motivazione (Cass. n.
21540/2019) non vertendosi in ipotesi di lavoratore autonomo bensì di socio di capitale, e non avendo l' accertato la prestazione di attività CP_1
lavorativa nell'impresa.
L' resiste. CP_1
Con ordinanza del 24.9.2024 il Collegio ha sollevato d'ufficio la questione della sussistenza dell'interesse ad agire rispetto alle informazioni sulla posizione contributiva inserite nel cassetto previdenziale.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è inammissibile.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente allega che “per il tramite del cassetto previdenziale (…) prendeva contezza della seguente posizione” di cui dava evidenza mediante lo screeshot dei dati ivi rappresentati, come segue:
pag. 3/5 Il cassetto previdenziale è un servizio apprestato dall' per consentire CP_1
al cittadino di essere aggiornato sulla sua posizione contributiva e per poterla gestire, interloquendo in vario modo con l'ente previdenziale.
Le indicazioni ivi contenute, in difetto di diversa specificazione, non integrano provvedimenti amministrativi mera elaborazioni informatiche aventi funzione informativa e non direttamente impositiva.
Secondo giurisprudenza condivisibile, l'interesse ad agire, che legittima alla proposizione della domanda, è dato dalla contestazione non già di un fatto bensì di un diritto e non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (cfr. Cass. SS.UU.
n.27187/2006; Cass. 18511/2017).
Così, in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, già prima la modifica legislativa che ha stabilito che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” salvo che sia provato uno specifico pregiudizio (art.
3-bis
D.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215), la giurisprudenza aveva condivisibilmente ritenuto che non sia configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione, come nella fattispecie in esame.
Né parte ricorrente ha prospettato l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice pur in assenza di alcuna richiesta di pagamento o di minaccia di pag. 4/5 procedere ad esecuzione forzata, limitandosi ad affermare genericamente l'esistenza di un pregiudizio.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire.
Trattandosi di questione in rito sollevata d'ufficio, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 384 /2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIOVANNI PIETRO SANNA ) C.F._2
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RITA ASSUNTA CP_1 P.IVA_1
MARIA PISANU ( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 147/2023 pubblicata in data 22/05/2023 il Tribunale di
Savona ha rigettato il ricorso con il quale - titolare di Parte_1 posizione quale socio della società La Playa S.r.l. - ha chiesto CP_1
l'annullamento della comunicazione n. 740014769570K4202108 e CP_1
l'accertamento della non computabilità - ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per gli anni 2015/2019 - del reddito d'impresa calcolato tenuto conto dalle variazioni in aumento determinatesi ai sensi di quanto previsto dal T.U.I.R. nei suddetti anni, in quanto oneri figurativi rilevanti solo sul piano fiscale, e che non era tenuto ad inserire nella dichiarazione del reddito d'impresa della S.r.l. in quanto non deliberato né tanto meno distribuito.
Il Tribunale, dato atto che l' aveva contestato l'annullabilità della CP_1
comunicazione – appartenendo al sindacato giudiziale unicamente l'accertamento della sussistenza/insussistenza dei diritti affermati delle parti del rapporto - e ribadito nel merito che il socio unico di S.r.l., Pt_1
non aveva compilato il quadro RF rigo F63 della dichiarazione dei redditi,
e che pertanto i redditi d'impresa erano stati acquisiti d'ufficio dall' , CP_1
ha in primo luogo affermato che per i soci di S.r.l. iscritti alla Gestione
Artigiani o Commercianti la base imponibile è costituita dal reddito d'impresa corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ossia, nella specie, il 100%. Ha quindi osservato che il ricorrente, da un lato non aveva allegato né offerto di provare la natura delle variazioni in aumento a suo dire illegittimamente computate, dall'altro aveva addotto circostanza irrilevante ai fini della pretesa non utilizzabilità del reddito d'impresa ai fini previdenziali, ossia l'omessa distribuzione.
Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente.
Con ricorso depositato in data 22/11/2023 propone Parte_1
appello lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui gli viene pag. 2/5 addossato l'onere della prova della mancata distribuzione degli utili, circostanza che peraltro l' non aveva contestato. Lamenta inoltre CP_1
l'inutilizzabilità del precedente indicato in motivazione (Cass. n.
21540/2019) non vertendosi in ipotesi di lavoratore autonomo bensì di socio di capitale, e non avendo l' accertato la prestazione di attività CP_1
lavorativa nell'impresa.
L' resiste. CP_1
Con ordinanza del 24.9.2024 il Collegio ha sollevato d'ufficio la questione della sussistenza dell'interesse ad agire rispetto alle informazioni sulla posizione contributiva inserite nel cassetto previdenziale.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è inammissibile.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente allega che “per il tramite del cassetto previdenziale (…) prendeva contezza della seguente posizione” di cui dava evidenza mediante lo screeshot dei dati ivi rappresentati, come segue:
pag. 3/5 Il cassetto previdenziale è un servizio apprestato dall' per consentire CP_1
al cittadino di essere aggiornato sulla sua posizione contributiva e per poterla gestire, interloquendo in vario modo con l'ente previdenziale.
Le indicazioni ivi contenute, in difetto di diversa specificazione, non integrano provvedimenti amministrativi mera elaborazioni informatiche aventi funzione informativa e non direttamente impositiva.
Secondo giurisprudenza condivisibile, l'interesse ad agire, che legittima alla proposizione della domanda, è dato dalla contestazione non già di un fatto bensì di un diritto e non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (cfr. Cass. SS.UU.
n.27187/2006; Cass. 18511/2017).
Così, in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, già prima la modifica legislativa che ha stabilito che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” salvo che sia provato uno specifico pregiudizio (art.
3-bis
D.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215), la giurisprudenza aveva condivisibilmente ritenuto che non sia configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione, come nella fattispecie in esame.
Né parte ricorrente ha prospettato l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice pur in assenza di alcuna richiesta di pagamento o di minaccia di pag. 4/5 procedere ad esecuzione forzata, limitandosi ad affermare genericamente l'esistenza di un pregiudizio.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire.
Trattandosi di questione in rito sollevata d'ufficio, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 5/5