CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 31672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31672 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 597/2022 R.G. proposto da: SC ZI, rappresentata e difesa dall’avvocato FONTANELLA IA ([...]); - ricorrente – contro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 12193/2021, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
udite le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA. Civile Sent. Sez. 2 Num. 31672 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 04/12/2025 2 di 10 FATTI DI CAUSA 1. IN LI impugnava la sentenza del Giudice di Pace di accoglimento della domanda di annullamento di cartelle di pagamento emesse dalla Prefettura di Roma per infrazioni al Codice della Strada, per un recupero di circa € 1.200,00, nella parte in cui liquidava le spese di giudizio per complessivi € 400,00, al di sotto dei valori medi e minimi di cui al d.m. n. 55/2014. 2. Il Tribunale di Roma adìto, con sentenza n. 12193/2021, dichiarava infondato il gravame, compensando le spese del grado, così argomentando: - per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 142/2012 e del successivo d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione;
- nel caso di specie, l'assenza di fase istruttoria - trattandosi di causa meramente documentale - e l'estrema celerità del giudizio (esauritosi in una udienza in primo grado) - giustificano la liquidazione al di sotto dei minimi. 3. La suddetta sentenza veniva impugnata per la cassazione da IN LI, e il ricorso affidato ad un unico motivo. Restavano intimate Roma Capitale e Agenzia delle Entrate- Riscossione. Il ricorso veniva assegnato alla Sesta Sezione Civile di questa Corte che, riunitasi in camera di consiglio, non ravvisando evidenza decisoria, con Ordinanza Interlocutoria n. 33648 del 15.11.2022 rinviava il giudizio alla Pubblica Udienza. Veniva posto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 22.05.2025, in prossimità della quale il Pubblico Ministero 3 di 10 ha depositato conclusioni scritte esprimendosi nel senso della fondatezza del ricorso, stante la recente modifica apportata all’art. 4 del d.m. n. 55/2014 dalla riforma del D.M. n. 37/2018 (applicabile ratione temporis al caso di specie), interpretata da questa Corte nel senso dell’inderogabilità dei minimi tariffari. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal d.m. n. 37/2018, delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art. 91 cod. proc. civ., art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ignorato le modifiche apportate all’art. 4 d.m. n. 55/2014 dall’art. 1 del D.M. n. 37/2018 - entrato in vigore in data 27.04.2018 e, quindi, applicabile al caso di specie, atteso che la pronuncia del Giudice di Pace è stata decisa il 18.12.2020 – che hanno reso inderogabili i minimi tariffari (Cass. nn. 9690 e 9691 del 2021). Contesta, inoltre, il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, ineludibile tanto più che nel caso concreto è incontestato l’esame della documentazione (Cass. n. 4698/2019). 1.1. Il motivo è fondato. Sulla questione dei minimi tariffari, l’orientamento oramai costante di questa Corte è nel senso della loro inderogabilità, atteso che il d.m. n. 37/2018 ha modificato l’art. 4 d.m. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%. 4 di 10 La novità della rivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato, quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» che aveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con adeguata motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema;
conf. ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12116 del 07.05.2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; in precedenza: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021; v. anche parere Consiglio di Stato n. 02703 del 27/12/2017). 1.2. A tale interpretazione il Collegio intende aderire, innanzitutto in quanto conforme anche ai dettati della normativa eurocomunitaria. In effetti, con le pronunce del 23/11/2017, C- 427/16 e C-428/16, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (‘CGUE’) ha, in primo luogo, dichiarato che una normativa nazionale, come quella bulgara relativa agli onorari degli avvocati - che, da un lato, non consente al difensore e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito dal regolamento adottato dall’associazione di imprese costituita da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense e, dall’altro, non autorizza i giudici nazionali aditi a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a tale minimo - era idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In secondo luogo, dopo aver fatto riferimento alla c.d. «giurisprudenza RS» (v. sentenza del 19 febbraio 2002, RS 5 di 10 e a., C-309/99, specialmente punto 97; v. anche in senso conforme: sentenze del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, C- 519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 42 a 48, nonché del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, punti 93, 96 e 97; sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e Macrino, cause riunite C-94/04 e C-202/04, punti 46 ss.) - relativa alla possibilità di considerare che taluni comportamenti, i cui effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi, e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE - la Corte ha ritenuto di non essere in grado di valutare, alla luce degli atti di cui disponeva, se detta normativa nazionale potesse essere considerata necessaria per la realizzazione di un obiettivo legittimo. Pertanto, la CGUE ha rimesso al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto generale in cui il regolamento adottato dal Consiglio superiore dell’ordine forense si collocava ovvero spiegava i propri effetti, se, alla luce del complesso degli elementi pertinenti di cui disponeva, le norme che sancivano le restrizioni controverse nei procedimenti principali potevano essere considerate necessarie all’attuazione di tale obiettivo (v. sentenza C- 427/16 e C-428/16, cit., punti da 53 a 57). 1.2.1. Ritenendo che la CGUE abbia – nella motivazione sopra riportata - lasciato il giudice nazionale nell’incertezza riguardo ai numerosi dubbi sollevati dalla giurisprudenza e dalle disposizioni nazionali, con decisione del 4 luglio 2022 il Tribunale distrettuale di IA (Bulgaria) ha proposto alla CGUE domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, chiedendo precisazioni riguardo alla portata e alla natura del controllo che il giudice nazionale è chiamato a effettuare, nel procedimento principale, sulla validità di una tariffa che fissa importi minimi di onorari, alla luce del divieto di 6 di 10 intese previsto all’art. 101, par. 1, TFUE, come interpretato, in particolare, nella sentenza del 23 novembre 2017, C-427/16 e C- 428/16. 1.2.2. Con sentenza del 25.01.2024, Em akaunt BG ЕООD c. Zastrahovatelno aktsionerno druzhestvo Armeets AD, C- 438/22, la CGUE – ribadito l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare i provvedimenti di natura legislativa o regolamentare incompatibili con l’art. 101, par. 1, TFUE (punti 36-41), a mente del quale un accordo deve avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno – ha affermato che nell’ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto art. 101, paragrafo 1, egli è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d’avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d’avvocato e di onorari d’avvocato (punto 41). Né, in presenza di una simile restrizione, possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all’art. 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi d’interesse generale (tesi a disciplinare l’esercizio di un’attività professionale, privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale), asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale (punto 54), Ora, presupposto essenziale della riportata argomentazione del giudice comunitario è che il giudice nazionale abbia constatato che un provvedimento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, risulti contrario al menzionato art. 101, par. 1, TFUE, avuto riguardo: al tenore delle sue 7 di 10 disposizioni, agli obiettivi che mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca (in considerazione anche della natura dei beni o dei servizi coinvolti e alle condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione: v. punto 49). Mentre nella sentenza in esame si dà conto del fatto che il Consiglio superiore dell’ordine forense bulgaro, i cui membri sono tutti avvocati eletti dai loro colleghi, si comporti come un’associazione di imprese quando adotta i regolamenti diretti alla fissazione degli importi, ai sensi dell’art. 101 TFUE, e agisce in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche e di disposizioni idonee a garantire che esso assuma decisioni quale emanazione della pubblica autorità (punto 44); nel nostro ordinamento, di contro, le tariffe forensi, seppure approntate a cura del CNF, sono sottoposte al vaglio ed al controllo dell’autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di una trasposizione in decreti ministeriali (v. D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm.), con la formulazione di un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato (CGUE sentenza Macrino, C-202/04, cit., punti 49-52, 61; Cass. sentenza n. 10438 del 2023, cit.; sentenza n. 24993 del 2023, cit.). 1.2.3. In sintesi, la potenziale restrizione della libera prestazione dei servizi determinata dall’inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di un accordo tra le parti risulta giustificata – nel nostro ordinamento - da motivi imperativi di interesse pubblico e, in particolare, dalla necessità di garantire la tutela, da un lato, dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giudiziali forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia e, dall’altro, della buona amministrazione della giustizia (v. CGUE sentenza Macrino, C-202/04, cit., punto 64). 8 di 10 La necessità e proporzionalità di tale misura la rende legittima avuto riguardo al contesto economico, giuridico e professionale italiano. 1.2.4. In secondo luogo, la conferma dell’orientamento che esclude la possibilità di deroga ai minimi tariffari è confermata dall’ulteriore argomento per il quale l’assimilazione tra i minimi tariffari ed equo compenso (come si evince dall’interpretazione sistematica dell'art. 13- bis, della legge forense 31 dicembre 2012, n. 247, come inserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) consente di presidiare non solo l'interesse (privato) del professionista ad un compenso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2230, comma 2, cod. civ.), ma anche l’interesse generale di tutela della sua indipendenza e dell'autonomia, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta, nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.). 1.2.5. Infine, resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni, ovvero per il caso di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente. 1.2.6. Del resto, neanche le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole «di regola» in tutti i commi in cui esse ricorrevano, al fine di ridurre il 9 di 10 margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, per rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023). 1.3. Con riferimento, poi, alla richiesta liquidazione del compenso per la fase istruttoria, si osserva che il parametro tabellare di cui al d.m. n. 55 del 2014 è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»: «e/o»: v. Cass. Sez. 2, n.3242 del 05.02.2024; Cass. n. 28627/2023). Deve, pertanto, riconoscersi anche nel caso di specie il compenso per la fase istruttoria espletatasi nella trattazione documentale della causa. 2. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, e le spese liquidate per tutti i gradi di giudizio come da dispositivo, sulla base dei seguenti criteri: per il giudizio di primo grado, applicando nei minimi e per tutte le fasi, lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 delle tariffe forensi;
per il grado d’appello innanzi al 10 di 10 Tribunale di Roma, applicando nei minimi e per tutte le fasi, lo scaglione fino a €. 1.100,00, e con distrazione in favore dell’avvocato difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di lite: per il primo grado di giudizio, in € 671,00, oltre spese generali;
per il giudizio innanzi al Tribunale, in € 354,00, oltre spese generali;
per il presente giudizio di legittimità, in € 500,00 per compensi, oltre a € 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; con distrazione di tutte le spese in favore del difensore antistatario, avvocato Gianluca Fontanella. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 22 maggio 2025. La Relatrice La Presidente IS TO EN HI
- intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 12193/2021, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
udite le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA. Civile Sent. Sez. 2 Num. 31672 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 04/12/2025 2 di 10 FATTI DI CAUSA 1. IN LI impugnava la sentenza del Giudice di Pace di accoglimento della domanda di annullamento di cartelle di pagamento emesse dalla Prefettura di Roma per infrazioni al Codice della Strada, per un recupero di circa € 1.200,00, nella parte in cui liquidava le spese di giudizio per complessivi € 400,00, al di sotto dei valori medi e minimi di cui al d.m. n. 55/2014. 2. Il Tribunale di Roma adìto, con sentenza n. 12193/2021, dichiarava infondato il gravame, compensando le spese del grado, così argomentando: - per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 142/2012 e del successivo d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione;
- nel caso di specie, l'assenza di fase istruttoria - trattandosi di causa meramente documentale - e l'estrema celerità del giudizio (esauritosi in una udienza in primo grado) - giustificano la liquidazione al di sotto dei minimi. 3. La suddetta sentenza veniva impugnata per la cassazione da IN LI, e il ricorso affidato ad un unico motivo. Restavano intimate Roma Capitale e Agenzia delle Entrate- Riscossione. Il ricorso veniva assegnato alla Sesta Sezione Civile di questa Corte che, riunitasi in camera di consiglio, non ravvisando evidenza decisoria, con Ordinanza Interlocutoria n. 33648 del 15.11.2022 rinviava il giudizio alla Pubblica Udienza. Veniva posto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 22.05.2025, in prossimità della quale il Pubblico Ministero 3 di 10 ha depositato conclusioni scritte esprimendosi nel senso della fondatezza del ricorso, stante la recente modifica apportata all’art. 4 del d.m. n. 55/2014 dalla riforma del D.M. n. 37/2018 (applicabile ratione temporis al caso di specie), interpretata da questa Corte nel senso dell’inderogabilità dei minimi tariffari. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal d.m. n. 37/2018, delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art. 91 cod. proc. civ., art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ignorato le modifiche apportate all’art. 4 d.m. n. 55/2014 dall’art. 1 del D.M. n. 37/2018 - entrato in vigore in data 27.04.2018 e, quindi, applicabile al caso di specie, atteso che la pronuncia del Giudice di Pace è stata decisa il 18.12.2020 – che hanno reso inderogabili i minimi tariffari (Cass. nn. 9690 e 9691 del 2021). Contesta, inoltre, il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, ineludibile tanto più che nel caso concreto è incontestato l’esame della documentazione (Cass. n. 4698/2019). 1.1. Il motivo è fondato. Sulla questione dei minimi tariffari, l’orientamento oramai costante di questa Corte è nel senso della loro inderogabilità, atteso che il d.m. n. 37/2018 ha modificato l’art. 4 d.m. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%. 4 di 10 La novità della rivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato, quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» che aveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con adeguata motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema;
conf. ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12116 del 07.05.2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; in precedenza: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021; v. anche parere Consiglio di Stato n. 02703 del 27/12/2017). 1.2. A tale interpretazione il Collegio intende aderire, innanzitutto in quanto conforme anche ai dettati della normativa eurocomunitaria. In effetti, con le pronunce del 23/11/2017, C- 427/16 e C-428/16, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (‘CGUE’) ha, in primo luogo, dichiarato che una normativa nazionale, come quella bulgara relativa agli onorari degli avvocati - che, da un lato, non consente al difensore e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito dal regolamento adottato dall’associazione di imprese costituita da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense e, dall’altro, non autorizza i giudici nazionali aditi a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a tale minimo - era idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In secondo luogo, dopo aver fatto riferimento alla c.d. «giurisprudenza RS» (v. sentenza del 19 febbraio 2002, RS 5 di 10 e a., C-309/99, specialmente punto 97; v. anche in senso conforme: sentenze del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, C- 519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 42 a 48, nonché del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, punti 93, 96 e 97; sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e Macrino, cause riunite C-94/04 e C-202/04, punti 46 ss.) - relativa alla possibilità di considerare che taluni comportamenti, i cui effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi, e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE - la Corte ha ritenuto di non essere in grado di valutare, alla luce degli atti di cui disponeva, se detta normativa nazionale potesse essere considerata necessaria per la realizzazione di un obiettivo legittimo. Pertanto, la CGUE ha rimesso al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto generale in cui il regolamento adottato dal Consiglio superiore dell’ordine forense si collocava ovvero spiegava i propri effetti, se, alla luce del complesso degli elementi pertinenti di cui disponeva, le norme che sancivano le restrizioni controverse nei procedimenti principali potevano essere considerate necessarie all’attuazione di tale obiettivo (v. sentenza C- 427/16 e C-428/16, cit., punti da 53 a 57). 1.2.1. Ritenendo che la CGUE abbia – nella motivazione sopra riportata - lasciato il giudice nazionale nell’incertezza riguardo ai numerosi dubbi sollevati dalla giurisprudenza e dalle disposizioni nazionali, con decisione del 4 luglio 2022 il Tribunale distrettuale di IA (Bulgaria) ha proposto alla CGUE domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, chiedendo precisazioni riguardo alla portata e alla natura del controllo che il giudice nazionale è chiamato a effettuare, nel procedimento principale, sulla validità di una tariffa che fissa importi minimi di onorari, alla luce del divieto di 6 di 10 intese previsto all’art. 101, par. 1, TFUE, come interpretato, in particolare, nella sentenza del 23 novembre 2017, C-427/16 e C- 428/16. 1.2.2. Con sentenza del 25.01.2024, Em akaunt BG ЕООD c. Zastrahovatelno aktsionerno druzhestvo Armeets AD, C- 438/22, la CGUE – ribadito l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare i provvedimenti di natura legislativa o regolamentare incompatibili con l’art. 101, par. 1, TFUE (punti 36-41), a mente del quale un accordo deve avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno – ha affermato che nell’ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto art. 101, paragrafo 1, egli è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d’avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d’avvocato e di onorari d’avvocato (punto 41). Né, in presenza di una simile restrizione, possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all’art. 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi d’interesse generale (tesi a disciplinare l’esercizio di un’attività professionale, privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale), asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale (punto 54), Ora, presupposto essenziale della riportata argomentazione del giudice comunitario è che il giudice nazionale abbia constatato che un provvedimento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, risulti contrario al menzionato art. 101, par. 1, TFUE, avuto riguardo: al tenore delle sue 7 di 10 disposizioni, agli obiettivi che mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca (in considerazione anche della natura dei beni o dei servizi coinvolti e alle condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione: v. punto 49). Mentre nella sentenza in esame si dà conto del fatto che il Consiglio superiore dell’ordine forense bulgaro, i cui membri sono tutti avvocati eletti dai loro colleghi, si comporti come un’associazione di imprese quando adotta i regolamenti diretti alla fissazione degli importi, ai sensi dell’art. 101 TFUE, e agisce in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche e di disposizioni idonee a garantire che esso assuma decisioni quale emanazione della pubblica autorità (punto 44); nel nostro ordinamento, di contro, le tariffe forensi, seppure approntate a cura del CNF, sono sottoposte al vaglio ed al controllo dell’autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di una trasposizione in decreti ministeriali (v. D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm.), con la formulazione di un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato (CGUE sentenza Macrino, C-202/04, cit., punti 49-52, 61; Cass. sentenza n. 10438 del 2023, cit.; sentenza n. 24993 del 2023, cit.). 1.2.3. In sintesi, la potenziale restrizione della libera prestazione dei servizi determinata dall’inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di un accordo tra le parti risulta giustificata – nel nostro ordinamento - da motivi imperativi di interesse pubblico e, in particolare, dalla necessità di garantire la tutela, da un lato, dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giudiziali forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia e, dall’altro, della buona amministrazione della giustizia (v. CGUE sentenza Macrino, C-202/04, cit., punto 64). 8 di 10 La necessità e proporzionalità di tale misura la rende legittima avuto riguardo al contesto economico, giuridico e professionale italiano. 1.2.4. In secondo luogo, la conferma dell’orientamento che esclude la possibilità di deroga ai minimi tariffari è confermata dall’ulteriore argomento per il quale l’assimilazione tra i minimi tariffari ed equo compenso (come si evince dall’interpretazione sistematica dell'art. 13- bis, della legge forense 31 dicembre 2012, n. 247, come inserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) consente di presidiare non solo l'interesse (privato) del professionista ad un compenso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2230, comma 2, cod. civ.), ma anche l’interesse generale di tutela della sua indipendenza e dell'autonomia, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta, nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.). 1.2.5. Infine, resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni, ovvero per il caso di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente. 1.2.6. Del resto, neanche le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole «di regola» in tutti i commi in cui esse ricorrevano, al fine di ridurre il 9 di 10 margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, per rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023). 1.3. Con riferimento, poi, alla richiesta liquidazione del compenso per la fase istruttoria, si osserva che il parametro tabellare di cui al d.m. n. 55 del 2014 è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»: «e/o»: v. Cass. Sez. 2, n.3242 del 05.02.2024; Cass. n. 28627/2023). Deve, pertanto, riconoscersi anche nel caso di specie il compenso per la fase istruttoria espletatasi nella trattazione documentale della causa. 2. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, e le spese liquidate per tutti i gradi di giudizio come da dispositivo, sulla base dei seguenti criteri: per il giudizio di primo grado, applicando nei minimi e per tutte le fasi, lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 delle tariffe forensi;
per il grado d’appello innanzi al 10 di 10 Tribunale di Roma, applicando nei minimi e per tutte le fasi, lo scaglione fino a €. 1.100,00, e con distrazione in favore dell’avvocato difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di lite: per il primo grado di giudizio, in € 671,00, oltre spese generali;
per il giudizio innanzi al Tribunale, in € 354,00, oltre spese generali;
per il presente giudizio di legittimità, in € 500,00 per compensi, oltre a € 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%; con distrazione di tutte le spese in favore del difensore antistatario, avvocato Gianluca Fontanella. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 22 maggio 2025. La Relatrice La Presidente IS TO EN HI