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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 30.7.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7169 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gianluca Artiaco, C.F. , CodiceFiscale_2
presso il quale elettivamente domicilia in 80134 - Napoli alla Via M.
Morgantini, n. 3 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
sentenza proc. n. 7169/24 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
(Partita IVA e C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Pasquale Di Marino (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_3
Riccardo Cozzolino (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, al Viale A.
Gramsci n. 21 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
27.394 a titolo di compenso professionale.
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in sede monitoria, in ragione della incompetenza territoriale inderogabile sancita dal d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206, per il foro del consumatore, quale è nel caso di specie il
Signor , cui corrisponde la competenza esclusiva del Parte_1
Tribunale di Nola;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha aderito a tale eccezione.
sentenza proc. n. 7169/24 r.g. pag. 2 Tanto premesso si osserva che la questione di competenza va decisa con sentenza, nonostante l'adesione di controparte, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo che implica l'adozione di un provvedimento comunque decisorio.
Il d.i. opposto, quindi, va revocato essendo stato emesso da giudice incompetente.
Va dichiarata la competenza del Tribunale di Nola quale foro del consumatore.
La causa va riassunta innanzi al giudice dichiarato competente nel termine di cui all'art. 38 cpc di mesi tre.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo ai minimi stante la natura di rito della pronunzia ed il comportamento collaborativo di controparte, con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 129/24 emesso l'8.1.24 proposta da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 2.4.24, Controparte_1
così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
sentenza proc. n. 7169/24 r.g. pag. 3 2. dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Nola innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di mesi tre;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.689 per onorario ed euro 286 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Gianluca Artiaco.
Così deciso in Napoli il 27.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 7169/24 r.g. pag. 4