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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 663 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Lamezia Terme ha accolto il ricorso che la docente
[...]
ha proposto il 26.10.22, così disponendo: CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del decreto dell'A.T. di Vibo Valentia prot. n. 4442 del 28.07.2022, condannando l'amministrazione scolastica all'inserimento della docente nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della Controparte_1 provincia di Vibo Valentia, per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica, per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e successivi aggiornamenti, con il punteggio spettante in base domanda presentata (120 punti); - condanna, altresì, l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in favore di , Controparte_1 ai fini giuridici, della supplenza persa nell'a.s. 2022/2023, sulla classe di concorso A027 Matematica e Fisica presso il Liceo “N. Machiavelli” di Soriano Calabro, in luogo di quella assegnata per il medesimo anno scolastico sulla classe di concorso A026 Matematica presso la Scuola di Primo Grado S.M. di Filadelfia;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 1.973,75 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
2) Avverso tale sentenza il ha proposto appello chiedendone, Parte_1 in via principale, l'integrale riforma con rigetto della domanda giudiziale;
in via subordinata, la parziale riforma laddove il tribunale ha regolato le spese di lite sulla base del principio della soccombenza.
3) non si è costituita, l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta e la Controparte_1 causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4) L'appello è improcedibile perché l'appellante, che non ha depositato note scritte di trattazione, non ha in alcun modo documentato la notifica dell'appello a in vista dell'udienza di Controparte_1 discussione del 13.11.25, sostituita con il deposito di note entro la stessa data con provvedimento depositato il 21.10.25.
5) Richiamato il disposto dell'art. 127 ter, ultimo comma c.p.c., nel caso di specie deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
- alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SSUU n° 20604/08).
6) Al riguardo si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
7) Da ultimo si osserva che, pur in mancanza di deposito di note scritte ad opera dell'appellante entro il termine del 13.11.25, è comunque precluso al giudice il rinvio della causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c e dello stesso art. 127 ter c.p.c. Tanto in ragione dell'omessa notifica dell'appello e dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (Cass. n° 17368/18); 8) Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione dell'appellata, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n° 264/23, così provvede:
[...]
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 663 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Lamezia Terme ha accolto il ricorso che la docente
[...]
ha proposto il 26.10.22, così disponendo: CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del decreto dell'A.T. di Vibo Valentia prot. n. 4442 del 28.07.2022, condannando l'amministrazione scolastica all'inserimento della docente nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della Controparte_1 provincia di Vibo Valentia, per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica, per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e successivi aggiornamenti, con il punteggio spettante in base domanda presentata (120 punti); - condanna, altresì, l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in favore di , Controparte_1 ai fini giuridici, della supplenza persa nell'a.s. 2022/2023, sulla classe di concorso A027 Matematica e Fisica presso il Liceo “N. Machiavelli” di Soriano Calabro, in luogo di quella assegnata per il medesimo anno scolastico sulla classe di concorso A026 Matematica presso la Scuola di Primo Grado S.M. di Filadelfia;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 1.973,75 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
2) Avverso tale sentenza il ha proposto appello chiedendone, Parte_1 in via principale, l'integrale riforma con rigetto della domanda giudiziale;
in via subordinata, la parziale riforma laddove il tribunale ha regolato le spese di lite sulla base del principio della soccombenza.
3) non si è costituita, l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta e la Controparte_1 causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4) L'appello è improcedibile perché l'appellante, che non ha depositato note scritte di trattazione, non ha in alcun modo documentato la notifica dell'appello a in vista dell'udienza di Controparte_1 discussione del 13.11.25, sostituita con il deposito di note entro la stessa data con provvedimento depositato il 21.10.25.
5) Richiamato il disposto dell'art. 127 ter, ultimo comma c.p.c., nel caso di specie deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
- alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SSUU n° 20604/08).
6) Al riguardo si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
7) Da ultimo si osserva che, pur in mancanza di deposito di note scritte ad opera dell'appellante entro il termine del 13.11.25, è comunque precluso al giudice il rinvio della causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c e dello stesso art. 127 ter c.p.c. Tanto in ragione dell'omessa notifica dell'appello e dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (Cass. n° 17368/18); 8) Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione dell'appellata, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n° 264/23, così provvede:
[...]
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale