Articolo 12 della Legge 4 agosto 1984, n. 467
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 settembre 1984
Art. 12.
Per assicurare il funzionamento degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione nei valichi di confine di cui all' articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 , il Ministero dei trasporti e' autorizzato ad assumere, per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio entro il limite massimo di centoventi unita' da destinare agli uffici anzidetti.
Entrata in vigore il 2 settembre 1984