Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti al n.200/2024 e 208/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso (C.F. Parte_1 C.F._1
) PEC , e VA ER (C.F. C.F._2 Email_1
) PEC C.F._3 Email_2
appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Angiello (codice fiscale Controparte_1
pec telefax CodiceFiscale_4 Email_3
0731.214011)
Appellato - appellante contro
l' (P.IVA: – CF. Controparte_2 P.IVA_1
), Via Ciro il grande n. 21, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona P.IVA_2
appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 giugno 2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n.280/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, dopo aver disposto la riunione dei distinti giudizi, aveva rigettato la domanda intesa a conseguire il riconoscimento di esistenza del vincolo di subordinazione
stato in servizio presso la predetta Società quale lavoratore dipendente, regolarmente assunto in data
17.11.2011, sino al 25.09.2020 e di aver sempre svolto le mansioni contrattuali di tecnico
CP_ commerciale (livello B3); ha dedotto che l' con provvedimento del 24 settembre 2013, gli aveva liquidato la pensione di vecchiaia in base alla contribuzione versata sia alla Gestione speciale artigiani che al Fondo pensione lavoratori dipendenti, provvedendo alla relativa corresponsione fino a maggio 2020, allorquando ne aveva sospeso l'erogazione, poiché, a seguito di verifica ispettiva, aveva ritenuto che l'attività di lavoro svolta fosse stata di natura parasubordinata, dunque aveva provveduto ad iscriverlo nella sezione della Gestione Separata, nel contempo avanzando richiesta di restituzione dell'indebito percepito pari ad euro 30.854,02.
Con distinto ricorso in appello depositato in data 11 giugno 2024 ha Controparte_1
impugnato la medesima sentenza, deducendo che anch'essa, all'esito della suddetta verifica ispettiva, era stata iscritta nella Gestione Separata dell' in base alla ritenuta veste di CP_2
amministratrice di fatto della lavanderia e di lavoratrice in regime di CP_3
parasubordinazione, quindi era ricorsa al Tribunale di Macerata al fine di vedersi riconoscere la qualifica di lavoratrice subordinata, sul presupposto dell'illegittimità delle pretese dell'Ente
. CP_4
impugna la sentenza per i seguenti motivi: 1) erroneità dell'iter Parte_1 decisionale nella parte in cui ha omesso l'accertamento dei fatti sintomatici del vincolo della subordinazione, sussumendo a prova meri indizi privi dei requisiti di gravità precisione e concordanza in violazione dell'art. 2729 c.c. e art. 132 c.p.c.; 2) inidoneità degli indizi a costituire una presunzione grave precisa e concordante per essere inveritieri e comunque irrilevanti;
3) incompleta ed errata valutazione delle prove raccolte a giudizio con particolare riguardo all'esito delle prove testimoniali che confermerebbero, secondo la prospettazione dell'appellante, la natura esclusivamente tecnica dell'attività svolta dal in conformità alle previsioni contrattuali. Pt_1
Conclude quindi per la riforma della sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
CP_ annullare il provvedimento con cui l ha revocato la pensione di vecchiaia che già era stata liquidata a favore del signor dal Pensioni
Pt_1 CP_5 Controparte_6
CP_ ordinare all' di erogare al signor le somme corrispondenti ai ratei di pensione non goduti o
Pt_1 goduti con importi inferiori a quelli della pensione liquidata dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
CP_ annullare il provvedimento con cui l ha disposto l'iscrizione del signor alla quarta gestione di
Pt_1 cui al comma 26 dell'art.2 della legge n. 335 del 1995;
CP_ annullare il provvedimento con cui l ha ritenuto che il sig. avrebbe indebitamente percepito la
Pt_1 somma di € 30.854,02 e, all'effetto, accertare che il sig. non ha nessun debito nei confronti
Pt_1
CP_ dell' confermare, per quanto possa occorrere, il decreto ingiuntivo emesso a favore del signor dal Pt_1 CP_ Tribunale di Macerata il 9 dicembre 2020 con il quale era stato ingiunto all' di pagare la somma netta di € 8.996,48 a titolo di ratei pensione non corrisposta oltre a € 540,00 a titolo di onorari;
CP_ condannare l ad erogare al signor tutte le differenze tra la pensione a lui spettante come Pt_1 lavoratore subordinato e quella percepita dalla gestione separata di cui al comma 26 dell'art.2 della legge
n. 335 del 1995 con interessi e rivalutazione;
disporre consulenza tecnica di ufficio per quantificare le differenze di cui alla lettera f) che precede;
con tutte le conseguenze di legge anche per le spese per doppio grado di giudizio.
impugna la sentenza per i seguenti motivi: 1) nullità della Controparte_1
sentenza per difetto di motivazione che si concretizza in una motivazione apparente in violazione dei disposti dell'art. 132 c.p.c.; 2) incompleta ed errata valutazione delle prove raccolte a giudizio con particolare riguardo all'esito delle prove testimoniali dalle quali si evincerebbe, ad avviso dell'appellante, il ruolo effettivo di amministratore della società da parte della Parte_2
Violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui la decisione non tiene conto delle dichiarazioni favorevoli alla con specifico riguardo alle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal sig. CP
in ordine alla circostanza che il colloquio di assunzione veniva effettuato dalla sigra Tes_1
3) erroneità della decisione nella parte in cui non ha tenuto provate le circostanze Parte_2 allegate dalla e non contestate dall' in ordine alle mansioni dalla stessa svolte in CP CP_2 esecuzione del contratto, del ruolo di tecnico commerciale del e dell'attività gestoria della Pt_1
in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli oneri probatori gravanti sull'Ente; 4) Parte_2
violazione dei principi in punto a lavoro parasubordinato e alla nozione di amministratore di fatto.
Conclude quindi per la riforma della sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contraris reiectis, in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza n. 280/2023, emessa dal Tribunale di Mace- rata, in funzione di Giudice del Lavoro, e previo accertamento e dichiarazione che la Sig.ra CP era lavoratrice subordinata di annullare e/o dichiarare nullo il
[...] Controparte_3 provvedimento con cui l ha proceduto all'iscrizione della ricorrente alla gestione separata a far data CP_2 dal 23.8.2010 e, si opus, annullare il verbale di accertamento nella parte in cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e Controparte_1 Controparte_3 in subordine, nel merito, in integrale riforma della sentenza n. 280/2023, emessa dal Tribunale di
Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, previo accertamento e dichiarazione che la Sig.ra CP era lavoratrice subordinata di annullare e/o dichiarare nullo il
[...] Controparte_3 provvedimento con cui l' ha proceduto all'iscrizione della ricorrente alla gestione se-parata a far data CP_2 dal 23.8.2010 e, si opus, annullare il verbale di accertamento nella parte in cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e Controparte_1 Controparte_3 Con vittoria di compensi e spese, compreso il rimborso forfettario delle spese generali come per legge, oltre IVA e CPA. CP_ L' ha resistito al gravame e chiedendone il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno disattese le doglianze degli appellanti in ordine ai profili di nullità della sentenza per violazione dei doveri motivazionali, in quanto in seno a questa l'iter argomentativo consente di enucleare e vagliare il percorso logico deduttivo seguito dal giudicante.
Nel merito, gli appelli sono infondati.
Ritiene il Collegio che il complessivo quadro istruttorio delineatosi in primo grado fornisca elementi sufficienti ad escludere il preteso vincolo di subordinazione tra ciascun ricorrente e la
Controparte_3
Le posizioni degli appellanti, benché accomunate dalla medesima attività ispettiva, necessitano di essere esaminate separatamente.
Quanto a l'Ente previdenziale ne ha disconosciuto il vincolo di Parte_1
subordinazione con la ritenendo che all'interno di tale Società Controparte_3
costui avesse sostanzialmente continuato a svolgere in regime di parasubordinazione l'attività già svolta in veste di socio unico della LAVANDERIA BORGIANI srl, dichiarata fallita nel 2011, acquisendo il ruolo sostanziale di collaboratore di , ritenuta amministratrice di Controparte_1
fatto.
Invero, risulta accertato che la LAVANDERIA BORGIANI srl, con socio unico nella persona di - e prima ancora in comproprietà con - in ragione di una Parte_1 Controparte_1
forte esposizione debitoria aveva stipulato in data 4 agosto 2010 un contratto di affitto di azienda con la neo costituita - in data 30 luglio 2010 - società la cui Controparte_3
compagine sociale era costituita dai soci (sorella di ) e Controparte_7 CP
quest'ultima amministratrice unica. Controparte_8
Il contratto di affitto aveva ad oggetto l'intero complesso aziendale comprensivo di macchinari, attrezzi, sede, e tale circostanza già serve a delineare la continuità tra le due imprese, fermo restando che la nuova realtà sociale acquista formalmente una propria fisionomia e struttura, anche in virtù dell'assunzione di 8 dei 20 dipendenti già in forza presso la LAVANDERIA
BORGIANI srl. Si evince tale continuità dalla circostanza che i beni della LAVANDERIA
BORGIANI srl siano sempre rimasti nel medesimo stabilimento dove anche la società CP_3
[... svolgeva la propria attività; che la società unipersonale - costituita da Pt_3 CP
nel novembre 2017 e che aveva rilevato i beni dal Fallimento LAVANDERIA
[...] BORGIANI - fosse in realtà una “scatola vuota”, tesa soltanto a veicolare commesse in favore della non avendo mai svolto alcuna attività. Controparte_3
In seno alla neo costituita viene assunto nel novembre 2011 con Controparte_9
contratto a tempo determinato e successivamente riassunto in data 25 luglio 2013 con la qualifica di tecnico commerciale livello 5 CCNL Lavanderie Aziende industriali con le seguenti mansioni
“collaborare con il personale interno, comprendere le richieste del cliente e consigliare il servizio più appropriato, fornire assistenza per ottimizzare l'utilizzo dei macchinari e risolvere problemi tecnici inerenti con il supporto di meccanici e elettricisti, autista per consegne di campionario e/o riproduzione all'occorrenza”.
Lo stesso ha, tuttavia, dichiarato in sede ispettiva di occuparsi di tutta la parte Pt_1 commerciale dell'azienda, dei rapporti con i clienti e i fornitori, nonché del controllo delle lavorazioni eseguite ossia delle “verifiche se il campione fornito dalle aziende committenti corrisponde a quanto eseguito dalla ditta, verifico risultati differenze e cerco soluzioni per effettuare al meglio quanto commissionato”.
ha, poi, dichiarato agli ispettori: “lavoriamo con commesse di lavoro di Controparte_1
volta in volta acquisite direttamente, a volte con la collaborazione del sig. che Parte_1 segue la parte commerciale della ditta”.
ha indicato agli ispettori il come dipendente di cui l'azienda si Controparte_8 Pt_1
avvale in quanto munito di esperienza e conoscenza dei macchinari, nonché dei capi di abbigliamento e del loro trattamento.
responsabile di produzione, ha dichiarato che “oggi con noi lavora Testimone_2 Parte_1 che collabora con la signora ”
[...] CP
amministratrice di ha dichiarato di essersi Persona_1 Controparte_10 rapportata al 90% dei casi con sig.ra e in alcuni casi con il CP Pt_1
Quanto all'orario di lavoro, non è emerso che la relativa osservanza fosse stata imposta a da , così da non potersi aprioristicamente escludere che la Parte_1 Controparte_8
costante presenza del predetto in azienda rispondesse al suo proprio interesse per il buon andamento dell'attività commerciale, sulla quale aveva inteso mantenere il controllo, in virtù di scelta discrezionale.
Il carattere autonomo della prestazione lavorativa svolta è, del resto, riconosciuto da Parte_1
allorquando dichiara agli Ispettori: “faccio presente di essere, vista la mia esperienza,
[...]
abbastanza autonomo nel lavoro, in caso di problemi per lavorazioni mal eseguite o altre problematiche concordo con la signora il da farsi”. CP Emerge, pertanto, che , lungi dal ricevere direttive o istruzioni di servizio Parte_1
da chicchessia, partecipava alle decisioni aziendali su un piano paritario, concordando ogni aspetto dell'organizzazione e della produzione lavorativa.
Quanto alla posizione di , emerge in tutta evidenzia il suo ruolo Controparte_1
sostanziale di amministratrice di fatto della Società, laddove rivestiva una Controparte_8
carica meramente formale. A tali conclusioni si può giungere attraverso la ricostruzione indiziaria basata sulle circostanze che fosse all'oscuro degli aspetti gestionali della Controparte_8
che gli accordi commerciali con la committenza fossero curati esclusivamente da CP_3
; che , consulente del lavoro, avesse contatti soltanto con Controparte_1 Testimone_3
e che curasse i rapporti con il Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
personale dipendente, cui consegnava le buste paga e continuasse a intrattenere i contatti con i fornitori della lavanderia dei quali aveva acquisito conoscenza diretta. Pt_1
Nel corso dell'istruttoria inoltre è emerso che effettivamente aveva Controparte_1
anche tentato di sviluppare il settore eco green, ma non trovando mercato, aveva accantonato il progetto. (testi e . Tes_4 Tes_5
In conclusione, dalla lettura complessiva del corredo probatorio emerso nel corso del giudizio, possono evincersi numerosi profili di autonomia gestionale della società da parte di CP
, attestanti l'esercizio da parte della stessa di un potere direttivo ampio, generale e incisivo,
[...]
tale da integrare la qualifica di amministratrice di fatto.
Infatti, l'ampia autonomia che traspare nell'attività svolta da non Controparte_1
incontra alcun limite in un incisivo esercizio di potere decisionale da parte della formale amministratrice legale, che è rimasto del tutto sfornito di benché minima prova.
Risulta, invero, che fosse all'oscuro della gestione aziendale, e che il suo Controparte_8
ruolo sia consistito esclusivamente nell'adempimento delle formalità necessarie ad attestare la sua veste esteriore di amministratrice della neo costituita Società, non potendosi costei sottrarre, per evidenti ragioni, alla sottoscrizione dei contratti, dei documenti contabili, nonché alla partecipazione alle riunioni, e all'assolvimento di ogni altro compito riconosciuto dalla legge al titolare del potere di rappresentanza legale di una Società.
In quest'ottica, quindi, vanno valutate le dichiarazioni rese dalla stessa agli Parte_2
Ispettori, attraverso le quali la stessa mostra di conoscere le vicende aziendali, affermando provvedere ad una serie di incombenze, nonché le dichiarazioni rese dal dipendente Tes_6
- il quale ha confermato che la “sottoscriveva i contratti di fornitura energia
[...] Parte_2
e TELECOM, vigilanza;
organizzava e partecipava alle riunioni per la sicurezza, sottoscriveva gli accordi con la curatela del Fallimento Lavanderia Borgiani Srl, approvava e sottoscriveva i bilanci, effettuava i pagamenti, esaminava la documentazione fornita dall'impiegata e le schede di lavorazione predisposte dai tecnici per l'approvazione dei prezzi nonché provvedeva a chiedere il rinnovo delle autorizzazioni (rifiuti, scarichi, emissioni atmosfera, certificazione circa la rumorosità), controllava le schede lavaggi dalle quali si ricavano i costi e il prezzo da applicare, e
a volte consegnava le buste paga testi”- e le dichiarazioni di operatore Testimone_7
macchine in forza presso la dal 20 maggio 2017, il quale in sede Controparte_3 ispettiva ha dichiarato: “Per quanto riguarda le problematiche sul lavoro mi capita di rapportarmi
o con (nome non leggibile) o con . ultimamente è poco presente perché ha 2 figli CP CP_8 piccoli, di cui uno avuto pochi mesi fa”.
Risponde, dunque, alla logica formale del modello societario, non alla sostanza dello stesso, la circostanza che svariati atti formali della Società siano a firma dell'amministratrice, non potendo certo gli stessi recare la firma dell'amministratrice occulta.
Viceversa, non un solo elemento è stato acquisito a dimostrare la soggezione di CP
all'eterodirezione di una figura datoriale, tanto nella gestione del rapporto con i clienti e
[...]
fornitori, quanto nella gestione del rapporto con i dipendenti (cfr. le dichiarazioni rilasciate agli ispettori da parte dei rappresentati delle aziende e i Parte_4 Parte_5
quali riferiscono di essersi rapportati nella gestione dei rapporti commerciali con la CP_3
sclusivamente con la sig.ra la quale si occupava anche di
[...] Controparte_1
fissare i prezzi e definire le consegne)
Persino in ordine alla regolamentazione delle ferie traspare una gestione affatto concordata e mai eteroimposta, (cfr. dich. di :“L'azienda chiude per ferie nel mese di agosto Controparte_1
per circa 2/3 settimane. Se qualcuno del personale o io stessa ... bisogno di ferie o permessi in altri periodi dell'anno cechiamo di accordarci. Cerchiamo comunque di garantire la presenza o mia o del sig. in azienda”. Tes_2
Quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori dal dipendente costui ha riferito di fare Tes_2
riferimento alla per ogni aspetto del rapporto lavorativo compresi i permessi. CP
Alla luce delle considerazioni svolte, questa Corte ritiene che sussistano sufficienti elementi probatori atti a dimostrare la sussumibilità della condotta di e di Parte_1
nella fattispecie del lavoro parasubordinato. Controparte_1
Giova, in proposito, sottolineare, in tema di riparto degli oneri probatori, che vige pur sempre il generale principio di consolidata elaborazione giurisprudenziale secondo cui L'onere della prova, sia che riguardi fatti costitutivi che eccezioni, avente ad oggetto fatti negativi segue le regole generali di cui all' art. 2697 c.c., sicché può essere assolto mediante la dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario (Cass. sent. 19171/2019). CP_ In quest'ottica, mentre l' ha offerto al vaglio del Giudicante numerosi elementi indiziari di pregnante significato a riprova dell'assenza di vincolo di subordinazione, gli appellanti non hanno inteso neutralizzare siffatto quadro probatorio indiziario mediante l'offerta di qualche positivo elemento di minima valenza, che potesse rivelare l'esistenza della subordinazione, così che appare inevitabile far ricadere su costoro il rischio della mancata prova di esistenza di detto vincolo.
Il tenore della decisione comporta la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli
CP_ appellanti in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore dell' in euro 3.600,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.
228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 9 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, assegnata all'UPP di questa Corte