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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 177/2026
Il Giudice Depositata il 17/02/2026 Depositata il 17/02/2026
ES GA Il Segretario
RA PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GA ES, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4304 DEL 15.12.23 PROT. 73691 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati. Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 , residente in [...] alla Indirizzo_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento d'Ufficio IMU n. 4304 del 15/12/2023, relativo all'anno 2018 emesso dal
Comune di Cassino nei suoi confronti per un importo di euro 581,00.
Esponeva che a seguito di apertura della successione in morte della madre RD AR RA avvenuta il 6/04/1983, diveniva insieme al fratello Nominativo_1 proprietaria dell'ulteriore 50%, in quanto entrambi già titolari dell'altro 50% per successione del padre Nominativo_2 deceduto il 18/11/1971, di due fabbricati ubicati in Cassino alla Indirizzo_1, distinti in catasto di quel Comune al foglio 19, particella 558, rispettivamente sub 2 quello ubicato al Piano T-1 e sub 3 quello ubicato al Piano 2-3.
Procedeva col fratello ad una divisione di fatto attribuendosi ella Ricorrente_1 il possesso dell'appartamento sub 3 ed il fratello di quello del sub 2 catastalmente attribuiti al 50% per ciascuno di loro. Con atto del notaio Nominativo_3 di Cassino del 27 dicembre 2023, procedevano, tra l'altro, alla divisione di detti appartamenti attribuendo il sub 3 all'odierna ricorrente ed il sub 2 al di lei fratello Nominativo_1. In data 17/01/2024, l'odierna ricorrente sul presupposto formale della titolarità del possesso del 50% di entrambi gli appartamenti si era, poi, vista notificare l'avviso in oggetto con il quale le era stato richiesto il pagamento fra acconto e saldo per omesso versamento dell'imposta di € 418,47 oltre sanzione ed interessi per un totale di € 575,00.
Ritenendo erroneo ed ingiusto il presupposto dell'imponibilità dei due immobili in capo all'odierna ricorrente appare erroneo, perché ella aveva nell'anno in esame ed anche in quelli precedenti, il possesso esclusivo solo dell'appartamento distinto in catasto al foglio 19, mappale 558, sub 3, destinandolo a propria abitazione principale e a residenza anagrafica, deduceva che, a seguito dell'atto notarile richiamato, l'assoggettamento ad IMU di tale immobile ed anche dell'altro appartamento al 50%, avrebbe dovuto retroagire al momento dell'apertura della successione con la conseguenza che, trattandosi entrambe di abitazioni principali di ognuno dei condividenti, avrebbero dovuto essere considerate ex lege esenti da IMU.
Eccepiva, in particolare il difetto di motivazione dell'avviso impugnato, definendolo "manifestamente illegibile", poiché da esso non si riusciva a ricostruire l'iter logico giuridico seguito dal funzionario dell'Ente nell'addebitare gli importi assertivamente omessi senza esplicare il fondamento di tale omissione.
Evidenziava, poi, l'assoluta mancanza dei presupposti del pagamento dell'imposta richiesta poichè, sin dall'apertura della successione in morte del padre prima ed in morte della madre poi, aveva sempre posseduto in via esclusiva l'appartamento distinto in catasto al foglio 19, mappale 558, sub 3 ubicato in Cassino alla Indirizzo_1 mentre il fratello Nominativo_1 aveva sempre posseduto in via esclusiva l'appartamento distinto in catasto al foglio 19, mappale 558, sub 2.
Tale appartamento per essere stato adibito ad abitazione principale ed a residenza anagrafica, doveva considerarsi esente dall'imposta IMU.
Per fruire dell'esenzione occorreva che il possessore non solo dimorasse abitualmente nell'appartamento, ma che vi risiedesse anche anagraficamente.
L'altro appartamento sub 2 non era mai stato in suo possesso perché a possederlo in via esclusiva era sempe stato il fratello Nominativo_1 a seguito della divisione di fatto operata sin dall'apertura delle successioni.
Nè gli effetti dell'esenzione potevano derivare ex nunc, con riferimento alla stipula dell'atto notarile, poichè ai sensi dell'art. 757 c.c. il condividente “è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota”.
Entrambi gli eredi, peraltro, avevano pagato l'IMU ognuno sulla superficie dell'appartamento che ciascuno si era assegnato in via esclusiva.
A confermare la non debenza dell'imposta, deduceva l'ulteriore elemento della manifesta illogicità della pretesa, così come esposta nell'avviso, ove per i due appartamenti ubicati nello stesso immobile e posseduti in via esclusiva da ciascuno dei fratelli per quanto riguarda un 50% essa non veniva richiesto perché abitazione principale e per l'altro 50% l'Ente pretendeva di tassarla come seconda casa chiedendone l'imposta corrispondente.
Chiedeva, quindi, pronunziarsi declaratoria di nullità dell'avviso impugnato e lo stralcio dell'importo indicato per sanzioni ed interessi manifestamente indebiti, in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cassino rilevando la piena legittimità del proprio operato e della pretesa creditoria vantata nell'atto opposto.
Con primo motivo di doglianza, parte ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell'atto opposto sulla base della presunta impossibilità di “….ricostruire l'iter logico giuridico sul quale l'Ente intende fondare la sua richiesta impositiva…”.
Da un'agevole lettura dell'atto in questione, nello stesso erano, infatti, rinvenibili tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria dell'Ente necessari a garantire al ricorrente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa e, del resto l'articolata opposizione proposta ne costituiva la riprova.
L'avviso conteneva, orbene, le ragioni giuridiche che avevano determinato l'atto e cioè il mancato pagamento dell'IMU con il riferimento ai fabbricati indicati, l'indicazione dell'ufficio presso il quale sarebbe stato possibile ottenere informazioni e promuovere eventuale istanza in autotutela, l'indicazione del responsabile del procedimento e l'organo giurisdizionale cui ricorrere, nonchè il termine di 60 giorni entro il quale effettuare il pagamento. Parimenti, tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo del tributo, delle sanzioni e degli interessi, oltre che della rendita, delle aliquote, della base imponibile, erano rinvenibili nell'avviso in questione. Nella motivazione erano state, poi, indicate le ragioni e le modalità di formazione dell'atto e tutti i riferimenti normativi, nonché gli atti deliberativi di approvazione del Regolamento e di approvazione delle aliquote IMU per l'annualità in contestazione.
Quanto al merito delle contestazioni, ribadiva, come già chiarito in sede di contraddittorio nella fase della mediazione nell'analogo procedimento, e per gli stessi immobili, promosso dal fratello della ricorrente, che l'esenzione dal pagamento dell'IMU per abitazione principale spetta al contribuente limitatamente alla propria quota di possesso dell'immobile; mentre per la restante quota di possesso, resta dovuta l'IMU in capo al legittimo comproprietario.
Nel caso di specie, dunque, alla ricorrente Ricorrente_1 spettava l'esenzione IMU per l'immobile di cui era comproprietaria al 50% ed ove vi aveva stabilito la propria residenza rendendolo abitazione principale, nella specie l'immobile iscritto al Catasto al foglio 19, mappale 558, sub 3), mentre era tenuta invece al pagamento dell'IMU per l'immobile non adibito a sua abitazione principale e per il quale deteneva, formalmente e catastalmente, una quota di possesso, nella specie, l'immobile iscritto al Catasto al foglio 19, mappale 558, sub 2, e cioè quello oggetto dell'accertamento di cui si tratta.
Pienamente legittimo doveva considerarsi l'avviso di accertamento opposto, poiché emesso nei confronti del soggetto passivo contitolare fino alla data di trasferimento della quota, intervenuta con atto notarile del
27/12/2023.
Dal rogito notarile, e precisamente all'art. 4, le parti espressamente avevano dichiarato che la decorrenza dei redditi e pesi derivanti dai beni così come assegnati a ciascun coerede avrebbe cominciato ad avere effetto dal giorno della stipula e, quindi, dal 27 cicembre 2023. A carico di ciascun condividente doveva decorrere la debenza degli oneri e delle imposte riferibili ai beni rispettivamente assegnati.
Il Comune concludeva, chiedendo che venisse dichiarato inammissibile, improponibile, nonchè, infondato in fatto e in diritto il ricorso proposto dalla ricorrente Ricorrente_1 e, per l'effetto, confermata la pretesa impositiva di euro 581,00 per l'IMU relativa all'anno 2018 formulata con l'avviso n.4304 del 15/12/2023, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante che il ricorso proposto dalla Signora Ricorrente_1 avv,erso l'avviso di accertamento n.4304 del 15 dicembre 2023, relativo all'imposta IMU del 2018 debba essere respinto. La ricorrente dopo la morte del padre e della madre ereditava, unitamente al fratello Nominativo_1 due fabbricati siti in Cassino alla Indirizzo_1, distinti in catasto al foglio 19, particella 558, rispettivamente sub 2, ubicato al Piano T-1 e sub 3 ubicato al Piano 2-3.
Con una divisione di fatto veniva attribuito alla ricorrente il possesso dell'appartamento sub 3 ed al fratello, invece, il possesso di quello sub 2; catastalmente i fabbricati risultavano, invero, attribuiti al 50% per ciascuno dei fratelli.
In data 27 dicembre 2023, procedevano alla divisione, con rogito del notaio Nominativo_3, che vedeva attribuito il fabbricato sub 3 alla Signora Ricorrente_1 ed il fabbricato sub 2 a suo fratello Nominativo_1. L'avviso di pagamento impugnato del 15 dicembre 2023, relativo all' IMU 2018, col quale è stato richiesto alla ricorrente l'importo di euro 575,00 per omesso versamento dell'imposta oltre sanzione ed interessi, è fondato sul presupposto formale della titolarità del possesso del 50% di entrambi gli appartamenti ricevuti in eredità da lei e dal fratello in costanza di divisione di fatto ed è stato emesso in data anteriore alla stipula notarile che ha previsto l'attribuzione ai due fratelli in proprietà delle due distinte unità immobiliari.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impositivo, ritiene il Giudicante che la censura appare evidentemente infondata in quanto, in effetti, l'Ente impositore ha sufficientemente esplicitato le ragioni della pretesa tributaria, con l'indicazione di tutti gli elementi utili a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, analiticamente indicati nell'atto di costituzione in giudizio del Comune, testimoniati, invero, dalle articolate motivazioni evincibili dal ricorso stesso. Nella motivazione erano state, poi, precisati tutti i passaggi relativi alle ragioni e alle modalità di formazione dell'atto, nonchè i riferimenti normativi, ivi compresi quelli attinenti all'approvazione delle aliquote IMU per l'annualità 2018.
Quanto al merito, ed in particolare alla mancanza dei presupposti del pagamento dell'imposta, essendo la ricorrente sempre stata, a seguito della divisione erditaria di fatto, in possesso in via esclusiva dell'appartamento distinto in catasto al foglio 19, mappale 558, sub 3 ubicato in Cassino alla Indirizzo_1
, destinandolo ad abitazione principale ed a residenza anagrafica, non avendo, invece, mai posseduto l'altro appartamento (sub 2) occupato dal fratello Nominativo_1, ha sostenuto erroneamente che, a seguito della stipula notarile, con la quale si era consolidata la situazione di fatto già esisitente, gli effetti dell'esenzione
IMU, prevista per gli immobili di proprietà destinati ad abitazione principale, avrebbero dovuto essere considerati sussistenti ex tunc e quindi anche per l'annualità 2020 e, su tale presupposto, sia lei che il fratello avevano corrisposto il pagamento dei tributi, ognuno sulla superficie dell'appartamento che ciascuno si era assegnato in via esclusiva.
Deve, invero, rilevarsi che il rogito è stato stipulato in data successiva alla notifica dell'avviso di acertamento
IMU; dalla lettura dell'atto notarile si rileva, orbene, all'art.4 che le parti espressamente avevano dichiarato che la decorrenza dei redditi e pesi derivanti dai beni così come assegnati a ciascun coerede avrebbe cominciato ad avere effetto dal giorno della stipula e, quindi, dal 27 dicembre 2023.
In conformità con gli orientamenti prevalenti in giurisprudenza, infatti, l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale può essere riconosciuta solo al soggetto che destina l'immobile ad abitazione principale, nei limiti della quota posseduta e non può essere estesa ai contitolari dell'immobile. La quota di possesso dei comproprietari deve essere, orbene, assoggettata a tassazione, nonostante l'immobile venga utilizzato come “prima casa” da uno dei proprietari.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24462 in data 08/08/2022, in un caso sovrapponibile a quello di cui si tratta, ha infatti ribadito che “…ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell'esenzione introdotta dalla L. n. 93 del 2008, art. 1 occorre che "in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore, quanto il suo nucleo familiare, non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente".
Il principio posto dalla Cassazione è, dunque, del tutto in linea con quanto previsto all'art. 1 co. 743 L.160/2019, secondo il quale “In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione del tributo si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
In definitiva, come anche chiarito dalla Ordinanza della Cassazione n. 6273/2023, solo dalla data di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile foglio 19 mappale 558 sub 2, intervenuta appunto con il succitato atto notarile del 27/12/2023, la sig.ra Ricorrente_1 non è più tenuta al pagamento dell'IMU per il predetto immobile;
così come potrà godere dell'esenzione dall'IMU per l'intera quota di possesso del fabbricato iscritto al catasto al foglio 19, mappale 558, sub 2, dalla stessa adibito a propria abitazione principale.
Per i motivi esposti, ritenuta la validità dell'operato del Comune, il ricorso deve essere respinto anche se, ai fini della liquidazione delle spese, in ragione delle questioni interpretative poste dalle Parti, si ritiene di derogare al principio della soccombenza e di disporre la compensazione integrale delle spese tra la ricorrente ed il Comune resistente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa tra le Parti integralmente le spese del giudizio.
Dott. Francesco Galli
Il Giudice Depositata il 17/02/2026 Depositata il 17/02/2026
ES GA Il Segretario
RA PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GA ES, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4304 DEL 15.12.23 PROT. 73691 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati. Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 , residente in [...] alla Indirizzo_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento d'Ufficio IMU n. 4304 del 15/12/2023, relativo all'anno 2018 emesso dal
Comune di Cassino nei suoi confronti per un importo di euro 581,00.
Esponeva che a seguito di apertura della successione in morte della madre RD AR RA avvenuta il 6/04/1983, diveniva insieme al fratello Nominativo_1 proprietaria dell'ulteriore 50%, in quanto entrambi già titolari dell'altro 50% per successione del padre Nominativo_2 deceduto il 18/11/1971, di due fabbricati ubicati in Cassino alla Indirizzo_1, distinti in catasto di quel Comune al foglio 19, particella 558, rispettivamente sub 2 quello ubicato al Piano T-1 e sub 3 quello ubicato al Piano 2-3.
Procedeva col fratello ad una divisione di fatto attribuendosi ella Ricorrente_1 il possesso dell'appartamento sub 3 ed il fratello di quello del sub 2 catastalmente attribuiti al 50% per ciascuno di loro. Con atto del notaio Nominativo_3 di Cassino del 27 dicembre 2023, procedevano, tra l'altro, alla divisione di detti appartamenti attribuendo il sub 3 all'odierna ricorrente ed il sub 2 al di lei fratello Nominativo_1. In data 17/01/2024, l'odierna ricorrente sul presupposto formale della titolarità del possesso del 50% di entrambi gli appartamenti si era, poi, vista notificare l'avviso in oggetto con il quale le era stato richiesto il pagamento fra acconto e saldo per omesso versamento dell'imposta di € 418,47 oltre sanzione ed interessi per un totale di € 575,00.
Ritenendo erroneo ed ingiusto il presupposto dell'imponibilità dei due immobili in capo all'odierna ricorrente appare erroneo, perché ella aveva nell'anno in esame ed anche in quelli precedenti, il possesso esclusivo solo dell'appartamento distinto in catasto al foglio 19, mappale 558, sub 3, destinandolo a propria abitazione principale e a residenza anagrafica, deduceva che, a seguito dell'atto notarile richiamato, l'assoggettamento ad IMU di tale immobile ed anche dell'altro appartamento al 50%, avrebbe dovuto retroagire al momento dell'apertura della successione con la conseguenza che, trattandosi entrambe di abitazioni principali di ognuno dei condividenti, avrebbero dovuto essere considerate ex lege esenti da IMU.
Eccepiva, in particolare il difetto di motivazione dell'avviso impugnato, definendolo "manifestamente illegibile", poiché da esso non si riusciva a ricostruire l'iter logico giuridico seguito dal funzionario dell'Ente nell'addebitare gli importi assertivamente omessi senza esplicare il fondamento di tale omissione.
Evidenziava, poi, l'assoluta mancanza dei presupposti del pagamento dell'imposta richiesta poichè, sin dall'apertura della successione in morte del padre prima ed in morte della madre poi, aveva sempre posseduto in via esclusiva l'appartamento distinto in catasto al foglio 19, mappale 558, sub 3 ubicato in Cassino alla Indirizzo_1 mentre il fratello Nominativo_1 aveva sempre posseduto in via esclusiva l'appartamento distinto in catasto al foglio 19, mappale 558, sub 2.
Tale appartamento per essere stato adibito ad abitazione principale ed a residenza anagrafica, doveva considerarsi esente dall'imposta IMU.
Per fruire dell'esenzione occorreva che il possessore non solo dimorasse abitualmente nell'appartamento, ma che vi risiedesse anche anagraficamente.
L'altro appartamento sub 2 non era mai stato in suo possesso perché a possederlo in via esclusiva era sempe stato il fratello Nominativo_1 a seguito della divisione di fatto operata sin dall'apertura delle successioni.
Nè gli effetti dell'esenzione potevano derivare ex nunc, con riferimento alla stipula dell'atto notarile, poichè ai sensi dell'art. 757 c.c. il condividente “è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota”.
Entrambi gli eredi, peraltro, avevano pagato l'IMU ognuno sulla superficie dell'appartamento che ciascuno si era assegnato in via esclusiva.
A confermare la non debenza dell'imposta, deduceva l'ulteriore elemento della manifesta illogicità della pretesa, così come esposta nell'avviso, ove per i due appartamenti ubicati nello stesso immobile e posseduti in via esclusiva da ciascuno dei fratelli per quanto riguarda un 50% essa non veniva richiesto perché abitazione principale e per l'altro 50% l'Ente pretendeva di tassarla come seconda casa chiedendone l'imposta corrispondente.
Chiedeva, quindi, pronunziarsi declaratoria di nullità dell'avviso impugnato e lo stralcio dell'importo indicato per sanzioni ed interessi manifestamente indebiti, in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cassino rilevando la piena legittimità del proprio operato e della pretesa creditoria vantata nell'atto opposto.
Con primo motivo di doglianza, parte ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell'atto opposto sulla base della presunta impossibilità di “….ricostruire l'iter logico giuridico sul quale l'Ente intende fondare la sua richiesta impositiva…”.
Da un'agevole lettura dell'atto in questione, nello stesso erano, infatti, rinvenibili tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria dell'Ente necessari a garantire al ricorrente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa e, del resto l'articolata opposizione proposta ne costituiva la riprova.
L'avviso conteneva, orbene, le ragioni giuridiche che avevano determinato l'atto e cioè il mancato pagamento dell'IMU con il riferimento ai fabbricati indicati, l'indicazione dell'ufficio presso il quale sarebbe stato possibile ottenere informazioni e promuovere eventuale istanza in autotutela, l'indicazione del responsabile del procedimento e l'organo giurisdizionale cui ricorrere, nonchè il termine di 60 giorni entro il quale effettuare il pagamento. Parimenti, tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo del tributo, delle sanzioni e degli interessi, oltre che della rendita, delle aliquote, della base imponibile, erano rinvenibili nell'avviso in questione. Nella motivazione erano state, poi, indicate le ragioni e le modalità di formazione dell'atto e tutti i riferimenti normativi, nonché gli atti deliberativi di approvazione del Regolamento e di approvazione delle aliquote IMU per l'annualità in contestazione.
Quanto al merito delle contestazioni, ribadiva, come già chiarito in sede di contraddittorio nella fase della mediazione nell'analogo procedimento, e per gli stessi immobili, promosso dal fratello della ricorrente, che l'esenzione dal pagamento dell'IMU per abitazione principale spetta al contribuente limitatamente alla propria quota di possesso dell'immobile; mentre per la restante quota di possesso, resta dovuta l'IMU in capo al legittimo comproprietario.
Nel caso di specie, dunque, alla ricorrente Ricorrente_1 spettava l'esenzione IMU per l'immobile di cui era comproprietaria al 50% ed ove vi aveva stabilito la propria residenza rendendolo abitazione principale, nella specie l'immobile iscritto al Catasto al foglio 19, mappale 558, sub 3), mentre era tenuta invece al pagamento dell'IMU per l'immobile non adibito a sua abitazione principale e per il quale deteneva, formalmente e catastalmente, una quota di possesso, nella specie, l'immobile iscritto al Catasto al foglio 19, mappale 558, sub 2, e cioè quello oggetto dell'accertamento di cui si tratta.
Pienamente legittimo doveva considerarsi l'avviso di accertamento opposto, poiché emesso nei confronti del soggetto passivo contitolare fino alla data di trasferimento della quota, intervenuta con atto notarile del
27/12/2023.
Dal rogito notarile, e precisamente all'art. 4, le parti espressamente avevano dichiarato che la decorrenza dei redditi e pesi derivanti dai beni così come assegnati a ciascun coerede avrebbe cominciato ad avere effetto dal giorno della stipula e, quindi, dal 27 cicembre 2023. A carico di ciascun condividente doveva decorrere la debenza degli oneri e delle imposte riferibili ai beni rispettivamente assegnati.
Il Comune concludeva, chiedendo che venisse dichiarato inammissibile, improponibile, nonchè, infondato in fatto e in diritto il ricorso proposto dalla ricorrente Ricorrente_1 e, per l'effetto, confermata la pretesa impositiva di euro 581,00 per l'IMU relativa all'anno 2018 formulata con l'avviso n.4304 del 15/12/2023, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante che il ricorso proposto dalla Signora Ricorrente_1 avv,erso l'avviso di accertamento n.4304 del 15 dicembre 2023, relativo all'imposta IMU del 2018 debba essere respinto. La ricorrente dopo la morte del padre e della madre ereditava, unitamente al fratello Nominativo_1 due fabbricati siti in Cassino alla Indirizzo_1, distinti in catasto al foglio 19, particella 558, rispettivamente sub 2, ubicato al Piano T-1 e sub 3 ubicato al Piano 2-3.
Con una divisione di fatto veniva attribuito alla ricorrente il possesso dell'appartamento sub 3 ed al fratello, invece, il possesso di quello sub 2; catastalmente i fabbricati risultavano, invero, attribuiti al 50% per ciascuno dei fratelli.
In data 27 dicembre 2023, procedevano alla divisione, con rogito del notaio Nominativo_3, che vedeva attribuito il fabbricato sub 3 alla Signora Ricorrente_1 ed il fabbricato sub 2 a suo fratello Nominativo_1. L'avviso di pagamento impugnato del 15 dicembre 2023, relativo all' IMU 2018, col quale è stato richiesto alla ricorrente l'importo di euro 575,00 per omesso versamento dell'imposta oltre sanzione ed interessi, è fondato sul presupposto formale della titolarità del possesso del 50% di entrambi gli appartamenti ricevuti in eredità da lei e dal fratello in costanza di divisione di fatto ed è stato emesso in data anteriore alla stipula notarile che ha previsto l'attribuzione ai due fratelli in proprietà delle due distinte unità immobiliari.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impositivo, ritiene il Giudicante che la censura appare evidentemente infondata in quanto, in effetti, l'Ente impositore ha sufficientemente esplicitato le ragioni della pretesa tributaria, con l'indicazione di tutti gli elementi utili a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, analiticamente indicati nell'atto di costituzione in giudizio del Comune, testimoniati, invero, dalle articolate motivazioni evincibili dal ricorso stesso. Nella motivazione erano state, poi, precisati tutti i passaggi relativi alle ragioni e alle modalità di formazione dell'atto, nonchè i riferimenti normativi, ivi compresi quelli attinenti all'approvazione delle aliquote IMU per l'annualità 2018.
Quanto al merito, ed in particolare alla mancanza dei presupposti del pagamento dell'imposta, essendo la ricorrente sempre stata, a seguito della divisione erditaria di fatto, in possesso in via esclusiva dell'appartamento distinto in catasto al foglio 19, mappale 558, sub 3 ubicato in Cassino alla Indirizzo_1
, destinandolo ad abitazione principale ed a residenza anagrafica, non avendo, invece, mai posseduto l'altro appartamento (sub 2) occupato dal fratello Nominativo_1, ha sostenuto erroneamente che, a seguito della stipula notarile, con la quale si era consolidata la situazione di fatto già esisitente, gli effetti dell'esenzione
IMU, prevista per gli immobili di proprietà destinati ad abitazione principale, avrebbero dovuto essere considerati sussistenti ex tunc e quindi anche per l'annualità 2020 e, su tale presupposto, sia lei che il fratello avevano corrisposto il pagamento dei tributi, ognuno sulla superficie dell'appartamento che ciascuno si era assegnato in via esclusiva.
Deve, invero, rilevarsi che il rogito è stato stipulato in data successiva alla notifica dell'avviso di acertamento
IMU; dalla lettura dell'atto notarile si rileva, orbene, all'art.4 che le parti espressamente avevano dichiarato che la decorrenza dei redditi e pesi derivanti dai beni così come assegnati a ciascun coerede avrebbe cominciato ad avere effetto dal giorno della stipula e, quindi, dal 27 dicembre 2023.
In conformità con gli orientamenti prevalenti in giurisprudenza, infatti, l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale può essere riconosciuta solo al soggetto che destina l'immobile ad abitazione principale, nei limiti della quota posseduta e non può essere estesa ai contitolari dell'immobile. La quota di possesso dei comproprietari deve essere, orbene, assoggettata a tassazione, nonostante l'immobile venga utilizzato come “prima casa” da uno dei proprietari.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24462 in data 08/08/2022, in un caso sovrapponibile a quello di cui si tratta, ha infatti ribadito che “…ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell'esenzione introdotta dalla L. n. 93 del 2008, art. 1 occorre che "in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore, quanto il suo nucleo familiare, non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente".
Il principio posto dalla Cassazione è, dunque, del tutto in linea con quanto previsto all'art. 1 co. 743 L.160/2019, secondo il quale “In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione del tributo si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
In definitiva, come anche chiarito dalla Ordinanza della Cassazione n. 6273/2023, solo dalla data di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile foglio 19 mappale 558 sub 2, intervenuta appunto con il succitato atto notarile del 27/12/2023, la sig.ra Ricorrente_1 non è più tenuta al pagamento dell'IMU per il predetto immobile;
così come potrà godere dell'esenzione dall'IMU per l'intera quota di possesso del fabbricato iscritto al catasto al foglio 19, mappale 558, sub 2, dalla stessa adibito a propria abitazione principale.
Per i motivi esposti, ritenuta la validità dell'operato del Comune, il ricorso deve essere respinto anche se, ai fini della liquidazione delle spese, in ragione delle questioni interpretative poste dalle Parti, si ritiene di derogare al principio della soccombenza e di disporre la compensazione integrale delle spese tra la ricorrente ed il Comune resistente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e compensa tra le Parti integralmente le spese del giudizio.
Dott. Francesco Galli