Articolo 10 della Legge 1 ottobre 1969, n. 679
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 novembre 1969
Art. 10. (Verificazioni in interi comuni)

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, che e' tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.
Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verificazione, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.
Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati e' consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale.
Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione.
Nessun'altra formalita' nei confronti dei possessori e' prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.
Resta fermo, pero', l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'articolo 124 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall'articolo 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645 .
Entrata in vigore il 4 novembre 1969
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