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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 565/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maria Santoro, del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Campagna (SA), alla via Felice Ruggiero, nr. 7
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Maria Santoro, del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Campagna (SA), alla via Felice Ruggiero, nr. 7
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 25.03.2025, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in BR di TA (PZ) il 24.08.2011 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 10.01.2013) e (il 31.07.2014) - hanno dedotto la forte incompatibilità Per_1 Per_2 caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto emettersi sentenza di separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “Dichiarare la separazione coniugale fra i coniugi, con obbligo del reciproco rispetto. Disporre l'affido condiviso dei due figli minori, con collocazione presso la residenza della madre in Bella (PZ) alla loc. S. Antonio Casalini n. 82. Il padre potrà tenere con sé i minori quando ritiene, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, adeguandosi ai turni lavorativi della madre che verranno comunicati alla fine di ogni mese, per il mese successivo, in modo da consentire una migliore organizzazione. Il padre, quindi, si occuperà, in accordo con la madre di prendere i figli a scuola e di accompagnarli, quando necessario alle varie attività extrascolastiche. La madre, quando non svolge il turno lavorativo di domenica, avrà diritto di tenere con sé i minori. Quanto al mantenimento dei figli minori, i coniugi stabiliscono che la sig.ra continuerà a percepire nella misura del 100% Parte_2
l'assegno unico per i figli minori che viene corrisposto mensilmente da parte dell'INPS. Il sig. verserà per il mantenimento dei minori la somma mensile di euro 150,00 per Parte_3 ogni figlio, che sarà comprensiva anche delle spese straordinarie, tranne che si tratti di spese di una certa entità economica, per le quali il padre verserà il 50%, dietro opportuna ed idonea documentazione da parte della madre. Nulla da disporre per il mantenimento di un coniuge in favore dell'altro, per espressa rinuncia.”.
All'udienza del 05/06/2025, in assenza delle parti, si è dato atto del deposito della dichiarazione di rinuncia a comparire, sottoscritta da entrambi i coniugi.
Il Tribunale ha, poi, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
2 Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale
a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di BR di TA (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso del 25/03/2025, così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in BR di TA (PZ) il 24.08.2011, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BR di TA (PZ), dell'anno 2011, Atto nr. 2, Parte II, Serie A, Vol. 1.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione e nel piano genitoriale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di BR di TA (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 05/06/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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