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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°14769 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata il [...] in [...]; Persona_1 [...]
nato il [...] in Brasile, in [...] Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale (congiuntamente alla moglie, la Sig.ra , che interviene solo in tale Controparte_1
qualità) sui minori: nata il Controparte_2
21/12/2015 in Brasile, e nato il Controparte_3
08/07/2021 in Brasile;
RESTIVO DE CASTRO nato Parte_2
il 12/04/1992 in Brasile;
rappresentati e difesi dall'advogada Gabriela
Rotunno Val de Sousa e dall'avvocato Mariantonietta Madeo, sia unitamente che separatamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Roma, alla Via Magna Grecia 39, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il Persona_2
10.05.1890 a Cianciana (AG), figlio di e Persona_3 [...]
, (all.3 fascicolo dei ricorrenti). Per_4
In data 31.07.1909 a Uberaba/MG (Brasile), contraeva Persona_2
matrimonio con (all.5). Persona_5
In data 26.01.1972, a Local, decedeva (all.6) senza Persona_2
avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. certificazione in atti).
Dall'unione coniugale tra e Persona_2 Persona_5
il giorno 22.09.1932 a Uberaba/MG(Brasile), nasceva
[...] [...]
(all.7). Persona_6
In data 09.07.1964, a Uberaba/MG (Brasile), Persona_6
contraeva matrimonio con (all.8)
[...] Controparte_6
Dall'unione Coniugale tra e Persona_6 [...]
, il giorno 02.12.1966 a Uberaba/MG (Brasile), nasceva CP_6
(all.9). Persona_7
In data 30.05.1988, a Uberaba/MG (Brasile), Persona_7
contraeva matrimonio con
[...] Persona_8
(all.10).
[...] Dall'unione Coniugale tra e Persona_7 [...]
, il giorno 06.04.1989 a Uberaba/MG Persona_8
(Brasile), nasceva (all.11). Parte_1
In data 03.09.2018, a São Paulo/SP (Brasile), Parte_1
, contraeva matrimonio con
[...] Controparte_1
(all.12).
[...]
Dall'unione coniugale tra e Parte_1
, il giorno 21.12.2015, a São Paulo/SP(Brasile), Controparte_1
nasceva (all.13). Persona_9
Dall'unione coniugale tra e Parte_1
, il giorno 08.07.2021, a São Paulo/SP (Brasile), Controparte_1
nasceva (all.14). CP_3 Parte_1
Dall'unione coniugale tra e Persona_8
, il giorno 12.04.1992, a Catalão/GO (Brasile), Persona_7
nasceva (all.15). Persona_10
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 4.06.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stato Persona_2 naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 31/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°14769 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata il [...] in [...]; Persona_1 [...]
nato il [...] in Brasile, in [...] Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale (congiuntamente alla moglie, la Sig.ra , che interviene solo in tale Controparte_1
qualità) sui minori: nata il Controparte_2
21/12/2015 in Brasile, e nato il Controparte_3
08/07/2021 in Brasile;
RESTIVO DE CASTRO nato Parte_2
il 12/04/1992 in Brasile;
rappresentati e difesi dall'advogada Gabriela
Rotunno Val de Sousa e dall'avvocato Mariantonietta Madeo, sia unitamente che separatamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Roma, alla Via Magna Grecia 39, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il Persona_2
10.05.1890 a Cianciana (AG), figlio di e Persona_3 [...]
, (all.3 fascicolo dei ricorrenti). Per_4
In data 31.07.1909 a Uberaba/MG (Brasile), contraeva Persona_2
matrimonio con (all.5). Persona_5
In data 26.01.1972, a Local, decedeva (all.6) senza Persona_2
avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. certificazione in atti).
Dall'unione coniugale tra e Persona_2 Persona_5
il giorno 22.09.1932 a Uberaba/MG(Brasile), nasceva
[...] [...]
(all.7). Persona_6
In data 09.07.1964, a Uberaba/MG (Brasile), Persona_6
contraeva matrimonio con (all.8)
[...] Controparte_6
Dall'unione Coniugale tra e Persona_6 [...]
, il giorno 02.12.1966 a Uberaba/MG (Brasile), nasceva CP_6
(all.9). Persona_7
In data 30.05.1988, a Uberaba/MG (Brasile), Persona_7
contraeva matrimonio con
[...] Persona_8
(all.10).
[...] Dall'unione Coniugale tra e Persona_7 [...]
, il giorno 06.04.1989 a Uberaba/MG Persona_8
(Brasile), nasceva (all.11). Parte_1
In data 03.09.2018, a São Paulo/SP (Brasile), Parte_1
, contraeva matrimonio con
[...] Controparte_1
(all.12).
[...]
Dall'unione coniugale tra e Parte_1
, il giorno 21.12.2015, a São Paulo/SP(Brasile), Controparte_1
nasceva (all.13). Persona_9
Dall'unione coniugale tra e Parte_1
, il giorno 08.07.2021, a São Paulo/SP (Brasile), Controparte_1
nasceva (all.14). CP_3 Parte_1
Dall'unione coniugale tra e Persona_8
, il giorno 12.04.1992, a Catalão/GO (Brasile), Persona_7
nasceva (all.15). Persona_10
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 4.06.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stato Persona_2 naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 31/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.