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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/05/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione SENTENZA
a precetto nella causa civile iscritta al n.2608/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte mandato in atti
Attrice opponente
Contro
CP_1 CP_2
Convenuto opposto contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a precetto del 09.04.2024 la
[...]
proponeva opposizione a precetto notificato in Parte_1
data 05.04.2024 con il quale l'Ing. intimava il pagamento Controparte_3
della somma di €.42.804,81 per pagamento spese legali.
Eccepiva l'opponente la nullità dell'atto di precetto per violazione ed errata applicazione dell'art.474 c.p.c. in relazione al difetto di titolo esecutivo.; in via subordinata eccepiva la nullità dell'atto di precetto in relazione al quantum effettivamente dovuto.
L' Ing. sebbene regolarmente citato non si costituiva e Controparte_3
pertanto veniva dichiarata la sua contumacia.
Istruita la causa con sola produzione documentale, assegnati i termini,
all'udienza del 14.05.2025 veniva trattenuta per la decisione. 2
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Premesso che l'art. 474 c.p.c. dispone che “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
Nella specie in esame dalla documentazione versata in atti viene in evidenza come - la sentenza n.2732 del 04.10.2022 notificata unitamente al precetto oggetto della presente opposizione - non abbia alcuna valenza di titolo esecutivo, tanto si evince agevolmente dalla semplice lettura della stessa;
ed invero si legge testualmente “…. Condanna la compagnia
assicurativa a restituire all'Ing. le somme che lo stesso Controparte_3
fosse costretto a pagare sulla base del capo 1) della presente sentenza…”
Dalla disamina di quanto sopra riportato emerge che nel su riportato capo vi
è effettivamente una condanna della compagnia assicurativa ( odierna opponente) a restituire all'Ing. le somme che Questi sarebbe stato CP_3
costretto a pagare.
Ma emerge anche che l'ing. una volta effettuato il pagamento si CP_3
sarebbe dovuto munire di valido titolo esecutivo da far valere nei confronti della opponente.
Ogni altra questione, pure prospettata dalla NE , resta assorbita.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di G. U.,definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza deduzione disattesa cosi provvede: 3
1) Accoglie l'opposizione e per lo effetto, dichiara la inammissibilità della esecuzione con l'atto precetto in oggetto.
2) Condanna l'Ing. alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_3
della società opponente che si liquidano in €.2.018,00 di cui 518 a titolo di spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce.18.05.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione SENTENZA
a precetto nella causa civile iscritta al n.2608/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte mandato in atti
Attrice opponente
Contro
CP_1 CP_2
Convenuto opposto contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a precetto del 09.04.2024 la
[...]
proponeva opposizione a precetto notificato in Parte_1
data 05.04.2024 con il quale l'Ing. intimava il pagamento Controparte_3
della somma di €.42.804,81 per pagamento spese legali.
Eccepiva l'opponente la nullità dell'atto di precetto per violazione ed errata applicazione dell'art.474 c.p.c. in relazione al difetto di titolo esecutivo.; in via subordinata eccepiva la nullità dell'atto di precetto in relazione al quantum effettivamente dovuto.
L' Ing. sebbene regolarmente citato non si costituiva e Controparte_3
pertanto veniva dichiarata la sua contumacia.
Istruita la causa con sola produzione documentale, assegnati i termini,
all'udienza del 14.05.2025 veniva trattenuta per la decisione. 2
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Premesso che l'art. 474 c.p.c. dispone che “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
Nella specie in esame dalla documentazione versata in atti viene in evidenza come - la sentenza n.2732 del 04.10.2022 notificata unitamente al precetto oggetto della presente opposizione - non abbia alcuna valenza di titolo esecutivo, tanto si evince agevolmente dalla semplice lettura della stessa;
ed invero si legge testualmente “…. Condanna la compagnia
assicurativa a restituire all'Ing. le somme che lo stesso Controparte_3
fosse costretto a pagare sulla base del capo 1) della presente sentenza…”
Dalla disamina di quanto sopra riportato emerge che nel su riportato capo vi
è effettivamente una condanna della compagnia assicurativa ( odierna opponente) a restituire all'Ing. le somme che Questi sarebbe stato CP_3
costretto a pagare.
Ma emerge anche che l'ing. una volta effettuato il pagamento si CP_3
sarebbe dovuto munire di valido titolo esecutivo da far valere nei confronti della opponente.
Ogni altra questione, pure prospettata dalla NE , resta assorbita.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di G. U.,definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza deduzione disattesa cosi provvede: 3
1) Accoglie l'opposizione e per lo effetto, dichiara la inammissibilità della esecuzione con l'atto precetto in oggetto.
2) Condanna l'Ing. alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_3
della società opponente che si liquidano in €.2.018,00 di cui 518 a titolo di spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce.18.05.2025 Il G.O. Marilena Caroppo