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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1079/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DONDI ALESSANDRO
RO LA, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
DONDI ALESSANDRO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 18/03/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N.4083/2023, definita con sentenza n. 1493/2023
pubblicata in data 18/09/2023, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, e ciascuno di loro avrà piena facoltà di istituire la propria residenza o il proprio domicilio ove riterrà
opportuno, avendo cura di stabilirsi in un luogo che consenta al figlio minore di mantenere costante il rapporto con entrambi i genitori e contemporaneamente coltivare i propri interessi e la propria vita sociale. Reciprocamente i coniugi pagina 2 di 7 assumono qui formale impegno a non interferire nella vita privata l'uno dell'altro,
con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore , economicamente non autosufficiente, sarà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affidamento condiviso e del rispetto della bigenitorialità sulla base dei quali la IG.ra Parte_1
e il IG. BE ME eserciteranno congiuntamente la
[...]
responsabilità genitoriale nei suoi confronti e ne cureranno l'educazione,
l'istruzione ed il mantenimento. Tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio, relative ad istruzione, educazione ed impegni ricreativi, ecc…
saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle effettive capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del minore medesimo.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno le decisioni separatamente.
3) Che il figlio minore possa abitare stabilmente presso l'abitazione della Per_1
madre con ubicazione in Medolla (Mo), via Statale n. 77;
4) Quanto alla regolamentazione della possibilità del padre di vedere e tenere con sé
il figlio: ogni qualvolta il figlio ne faccia richiesta, con la previsione di almeno un week-end al mese;
5) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà all'altro genitore
(o direttamente al figlio quando diventerà maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Eur 200,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6) I ricorrenti, inoltre, si obbligano a concorrere nella stessa misura (in ragione del
50% ciascuno) e/o rimborsare tale somma al coniuge che ne abbia fatto pagina 3 di 7 anticipazione, alle spese per il mantenimento straordinario del figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Modena che qui si riporta:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) visite,
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese farmaceutiche;
f) acquisto di occhiali;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola superiore, università pubbliche etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
d) trasporto pubblico;
e) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
d) master e corsi di specializzazione;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse (nuoto, calcio,
pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi moderati;
d) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi di lingua privati, corsi di musica o pagina 4 di 7 altre discipline etc.); b) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; c) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
d) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails, whatsapp o sms agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro,
entro e non oltre 10 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi, salvo che il dissenso non sia motivato.
7) In merito al mutuo ipotecario nr.052-72675 acceso presso Barclays Bank Ireland
Plc, cointestato tra coniugi, il IG. ME ha provveduto al versamento della somma di € 15.000, a decurtazione del residuo debito del mutuo ipotecario di cui sopra, Il restante debito dipendente dal mutuo ipotecario di cui infra sarà onorato a cura e spese della SI.ra senza che questa possa aver nulla a che Pt_1
pretendere dal SI. ME.
8) Per quanto riguarda le proprietà immobiliari riconducibili ai due coniugi, a seguito degli accordi intrapresi in sede di separazione consensuale, si è proceduto come da atto notarile di attuazione di accordi patrimoniali conclusi dai coniugi redatto in data 12.2.2025, registrato presso l'Ufficio di Verona in data 20.2.2025 nr. 5270
Serie 1T e trascritto a
Verona in data 20.2.2025 nr. 6199 reg.gen. nr. 4380 reg. part.
Modena in data 20.2.2025 nr. 4760 reg.gen. nr. 3408 reg.part.
L'immobile in Medolla (MO), via Statale 77, dove risiede la SI.r , è diventato di Pt_1
sua esclusiva proprietà.
pagina 5 di 7 L'immobile sito in Peschiera del Garda (VR), è diventato di esclusiva proprietà della IG.ra
. Pt_1
L'immobile sito in Gabicce Mare (FC) di esclusiva proprietà della SI.ra è stato Pt_1
venduto in data 11.05.2023 ed il prezzo di vendita di € 130.000 è stato trasferito al SI.
ME.
Il SI. ME è altresì proprietario per la quota di 1/3 di immobili acquisiti per successione mortis causa in Cattolica (RN); trattasi di nr. 2 A/3 di vani 5,5 e vani 4,5 oltre
C/6 di mq 40 che restano di Sua esclusiva proprietà.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) Le parti si impegnano espressamente a collaborare affinchè le predette condizioni siano rispettate nel preminente interesse del figlio.
11) Le spese della presente procedura saranno sostenute dai coniugi nella misura della metà ciascuno.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Medolla (MO) il 07/10/2006 fra nata a [...] il [...] e LA Parte_1
RO nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Medolla (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2006 Atto n. 8 Parte I
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio della prima sezione civile in data
18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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