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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9299/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 10/07/1980), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GRASSO GIUSEPPINA;
(AVEZZANO (AQ), 16/04/1980), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. ANTONELLIS SILVIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 10/07/2011, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 775/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- Assegnare la casa coniugale, in uno ai beni mobili che la arredano e corredano, sita in Roma alla via del Casaletto n. 167 int. 7 scala A, di proprietà del sig. , padre del sig. , alla sig.ra Controparte_2 Parte_1 [...]
affinché vi continui ad abitare con le figlie e;
CP_1 Per_1 CP_3
- Relativamente all'affido e alla collocazione prevalente: affidare le figlie minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 CP_3
collocazione prevalente presso la madre;
i genitori dovranno assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali mentre ciascun genitore,
relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciterà la propria responsabilità separatamente quando avrà i figli con sé;
- Per la regolamentazione del diritto di visita del sig. Pt_1
applicarsi il seguente calendario: Settimanalmente e Week end: le figlie staranno con il padre a week end alternati. Il padre preleverà le minori il venerdì dalle ore 18:30 presso la casa coniugale e le riaccompagnerà a casa la domenica sera alle ore 20:00. Nella settimana in cui le minori trascorrono il weekend con il padre, quest'ultimo potrà stare con le figlie un pomeriggio a settimana, il mercoledì, salvo diverso accordo, prelevando le minori all'uscita della scuola e riaccompagnandole a casa alle ore 20:00. Nella
settimana in cui il padre non starà con le figlie nel week end, preleverà le minori all'uscita di scuola un pomeriggio a settimana, il mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori. Le minori trascorreranno il pomeriggio con il padre, pernottando presso la sua abitazione e, lo stesso, accompagnerà le minori a scuola il giorno seguente. Resta ferma la possibilità delle parti di concordare, con congruo anticipo, diversamente la gestione del pernottamento infrasettimanale, nel rispetto delle esigenze delle minori.
Compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, quest'ultimo si rende disponibile a prelevare le figlie a scuola un ulteriore giorno a settimana e a riaccompagnare le stesse a casa alle ore 20.00. Resta ferma la possibilità
delle parti di concordare, con congruo anticipo, diversamente la gestione del pernottamento infrasettimanale, nel rispetto delle esigenze delle minori.
Festività e ferie: a) durante le festività natalizie, le minori staranno col padre un anno dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre,
l'anno successivo il 31 dicembre ed il primo di gennaio, con i medesimi orari.
E così, di seguito, ad anni alterni. Resta inteso che i sig.ri e Pt_1 [...]
, laddove possibile e nel rispetto delle esigenze delle minori CP_1
proveranno a trascorrere il pranzo di Natale tutti insieme. In mancanza di accordo, si rispetterà il calendario suddetto. b) durante le festività pasquali,
le minori potranno stare il giorno di Pasqua e lunedì Albis ad anni alterni,
con la mamma e con il papà. Resta inteso che i sig.ri e , Pt_1 CP_1
laddove possibile e nel rispetto delle esigenze delle minori proveranno a trascorrere il pranzo di Pasqua tutti insieme. In mancanza di accordo, si rispetterà il calendario suddetto. c) al termine della scuola nei mesi di giugno e luglio le minori potranno stare con il padre una settimana al mese con accordi da formalizzarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Al
termine della scuola nei mesi di giugno e luglio le minori potranno stare con il padre una settimana al mese con accordi da formalizzarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
c) durante le Vacanze estive, le minori potranno stare per due settimane da scegliere nel mese di agosto con il padre con accordi da formalizzarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Genetliaco ed onomastico delle minori ad anni alterni;
tuttavia, dove non incompatibile e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei genitori sarà
possibile per entrambi i genitori trascorrere il compleanno delle figlie insieme. Ponti e festività alternate: Carnevale, 25 aprile, 01 maggio, 02
giugno, 01 novembre, 08 dicembre, ad anni alterni, con la mamma e con il papà.
6. Le minori trascorreranno le ricorrenze di ciascun genitore con il festeggiato (compleanno, onomastico, festa del papà e della mamma). Alle
minori sarà sempre garantita la partecipazione ad eventuali eventi festivi delle rispettive famiglie di origine e la continuità affettiva con entrambi i nuclei familiari e festeggeranno con i rispettivi nonni i compleanni e gli onomastici degli stessi;
-Relativamente alla contribuzione al mantenimento stabilire che il sig.
verserà a titolo di assegno di mantenimento in favore delle minori Pt_1
e le seguenti somme: - dal mese di luglio 2024 fino al mese Per_1 CP_3
di giugno 2026: la somma complessiva di euro 800,00, ovvero, euro 500,00
per la figlia ed euro 300,00 per la figlia , oltre al pagamento Per_1 CP_3
del 100% delle spese per la scuola privata della figlia . Il diverso CP_3
importo dell'assegno di mantenimento delle due figlie è dovuto dalla circostanza che per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 il sig.
si accollerà le spese scolastiche della minore al 100%, Pt_1 CP_3
diversamente la minore frequenterà le scuole pubbliche. Per_1 - Dall'agosto 2026 in poi (ovvero dalla conclusione del ciclo scolastico in corso di il sig. verserà un assegno di mantenimento Per_1 Pt_1
mensile complessivo, per entrambe le minori pari ad euro 1.000,00 (500,00
euro per e euro 500,00 per ). Tale somma dovrà essere Per_1 CP_3
versata alla sig.ra , tramite bonifico bancario, entro e non oltre Parte_2
il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat, come per legge;
- Relativamente alle spese straordinarie, stabilire che i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie come da protocollo dell'adito Tribunale.
- Ad integrazione dell'assegno di mantenimento delle minori, entro il
10 di ogni mese il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma ulteriore di euro 300,00 quale ulteriore contribuito alle
[...]
spese della casa, tale somma non è soggetta ad alcuna rivalutazione Istat;
- Relativamente all'Assegno Unico e Universale le parti concordano che l'erogazione dello stesso nella misura pari al 100% sia a favore della sig.ra stante la collocazione delle minori presso la stessa. CP_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/07/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9299/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
BA LA in data 10/07/2011 tra Parte_1
(ROMA (RM), 10/07/1980) e
[...] Controparte_1
(AVEZZANO (AQ), 16/04/1980) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di BA LA al n. 60, Parte II, Serie A, Anno
2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 01/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9299/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 10/07/1980), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GRASSO GIUSEPPINA;
(AVEZZANO (AQ), 16/04/1980), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. ANTONELLIS SILVIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 10/07/2011, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 775/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- Assegnare la casa coniugale, in uno ai beni mobili che la arredano e corredano, sita in Roma alla via del Casaletto n. 167 int. 7 scala A, di proprietà del sig. , padre del sig. , alla sig.ra Controparte_2 Parte_1 [...]
affinché vi continui ad abitare con le figlie e;
CP_1 Per_1 CP_3
- Relativamente all'affido e alla collocazione prevalente: affidare le figlie minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 CP_3
collocazione prevalente presso la madre;
i genitori dovranno assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali mentre ciascun genitore,
relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciterà la propria responsabilità separatamente quando avrà i figli con sé;
- Per la regolamentazione del diritto di visita del sig. Pt_1
applicarsi il seguente calendario: Settimanalmente e Week end: le figlie staranno con il padre a week end alternati. Il padre preleverà le minori il venerdì dalle ore 18:30 presso la casa coniugale e le riaccompagnerà a casa la domenica sera alle ore 20:00. Nella settimana in cui le minori trascorrono il weekend con il padre, quest'ultimo potrà stare con le figlie un pomeriggio a settimana, il mercoledì, salvo diverso accordo, prelevando le minori all'uscita della scuola e riaccompagnandole a casa alle ore 20:00. Nella
settimana in cui il padre non starà con le figlie nel week end, preleverà le minori all'uscita di scuola un pomeriggio a settimana, il mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori. Le minori trascorreranno il pomeriggio con il padre, pernottando presso la sua abitazione e, lo stesso, accompagnerà le minori a scuola il giorno seguente. Resta ferma la possibilità delle parti di concordare, con congruo anticipo, diversamente la gestione del pernottamento infrasettimanale, nel rispetto delle esigenze delle minori.
Compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, quest'ultimo si rende disponibile a prelevare le figlie a scuola un ulteriore giorno a settimana e a riaccompagnare le stesse a casa alle ore 20.00. Resta ferma la possibilità
delle parti di concordare, con congruo anticipo, diversamente la gestione del pernottamento infrasettimanale, nel rispetto delle esigenze delle minori.
Festività e ferie: a) durante le festività natalizie, le minori staranno col padre un anno dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre,
l'anno successivo il 31 dicembre ed il primo di gennaio, con i medesimi orari.
E così, di seguito, ad anni alterni. Resta inteso che i sig.ri e Pt_1 [...]
, laddove possibile e nel rispetto delle esigenze delle minori CP_1
proveranno a trascorrere il pranzo di Natale tutti insieme. In mancanza di accordo, si rispetterà il calendario suddetto. b) durante le festività pasquali,
le minori potranno stare il giorno di Pasqua e lunedì Albis ad anni alterni,
con la mamma e con il papà. Resta inteso che i sig.ri e , Pt_1 CP_1
laddove possibile e nel rispetto delle esigenze delle minori proveranno a trascorrere il pranzo di Pasqua tutti insieme. In mancanza di accordo, si rispetterà il calendario suddetto. c) al termine della scuola nei mesi di giugno e luglio le minori potranno stare con il padre una settimana al mese con accordi da formalizzarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Al
termine della scuola nei mesi di giugno e luglio le minori potranno stare con il padre una settimana al mese con accordi da formalizzarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
c) durante le Vacanze estive, le minori potranno stare per due settimane da scegliere nel mese di agosto con il padre con accordi da formalizzarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Genetliaco ed onomastico delle minori ad anni alterni;
tuttavia, dove non incompatibile e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei genitori sarà
possibile per entrambi i genitori trascorrere il compleanno delle figlie insieme. Ponti e festività alternate: Carnevale, 25 aprile, 01 maggio, 02
giugno, 01 novembre, 08 dicembre, ad anni alterni, con la mamma e con il papà.
6. Le minori trascorreranno le ricorrenze di ciascun genitore con il festeggiato (compleanno, onomastico, festa del papà e della mamma). Alle
minori sarà sempre garantita la partecipazione ad eventuali eventi festivi delle rispettive famiglie di origine e la continuità affettiva con entrambi i nuclei familiari e festeggeranno con i rispettivi nonni i compleanni e gli onomastici degli stessi;
-Relativamente alla contribuzione al mantenimento stabilire che il sig.
verserà a titolo di assegno di mantenimento in favore delle minori Pt_1
e le seguenti somme: - dal mese di luglio 2024 fino al mese Per_1 CP_3
di giugno 2026: la somma complessiva di euro 800,00, ovvero, euro 500,00
per la figlia ed euro 300,00 per la figlia , oltre al pagamento Per_1 CP_3
del 100% delle spese per la scuola privata della figlia . Il diverso CP_3
importo dell'assegno di mantenimento delle due figlie è dovuto dalla circostanza che per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 il sig.
si accollerà le spese scolastiche della minore al 100%, Pt_1 CP_3
diversamente la minore frequenterà le scuole pubbliche. Per_1 - Dall'agosto 2026 in poi (ovvero dalla conclusione del ciclo scolastico in corso di il sig. verserà un assegno di mantenimento Per_1 Pt_1
mensile complessivo, per entrambe le minori pari ad euro 1.000,00 (500,00
euro per e euro 500,00 per ). Tale somma dovrà essere Per_1 CP_3
versata alla sig.ra , tramite bonifico bancario, entro e non oltre Parte_2
il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat, come per legge;
- Relativamente alle spese straordinarie, stabilire che i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie come da protocollo dell'adito Tribunale.
- Ad integrazione dell'assegno di mantenimento delle minori, entro il
10 di ogni mese il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma ulteriore di euro 300,00 quale ulteriore contribuito alle
[...]
spese della casa, tale somma non è soggetta ad alcuna rivalutazione Istat;
- Relativamente all'Assegno Unico e Universale le parti concordano che l'erogazione dello stesso nella misura pari al 100% sia a favore della sig.ra stante la collocazione delle minori presso la stessa. CP_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/07/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9299/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
BA LA in data 10/07/2011 tra Parte_1
(ROMA (RM), 10/07/1980) e
[...] Controparte_1
(AVEZZANO (AQ), 16/04/1980) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di BA LA al n. 60, Parte II, Serie A, Anno
2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 01/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi