CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 120
CGARS
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità sanzione per applicazione retroattiva normativa

    La Corte ha ritenuto che la sanzione pecuniaria sia applicabile in quanto l'inottemperanza all'ordine di demolizione si è protratta in un periodo successivo all'entrata in vigore della normativa del 2014. L'illecito omissivo è considerato permanente e la disciplina applicabile è quella vigente al momento della sua perpetrazione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che questo profilo pregiudiziale non sia stato specificamente superato dall'atto di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 120
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 120
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo