TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8763 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa LI NI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11202/2025 (cui è riunita quella n. 12001/2024) ruolo Generale Lavoro e
Previdenza
TRA
nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Rosario Palladino e Ciro Palladino.
OPPONENTE
e in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ATP.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere titolare di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984, categoria IO n. 15518503 dal 01/10/2021; di avere ricevuto la comunicazione del 23/10/2023, di revoca di tale prestazione economica, a CP_1 seguito di revisione sanitaria disposta d'ufficio, in quanto “non permanevano le condizioni che avevano dato luogo nel 2021 al riconoscimento della suddetta provvidenza economica” ; di avere inutilmente proposto opposizione avverso tale revoca;
di avere instaurato ricorso per ATP all'esito del quale il CTU nominato Dott.ssa ha escluso il requisito sanitario utile alla Persona_1 conferma dell'assegno ordinario in godimento;
di avere formulato tempestivo dissenso. Egli, esposti i motivi dell'opposizione, ha rassegnato le seguenti conclusioni “1) Preliminarmente, in via istruttoria, disporre nuova C.T.U. medica ovvero – solo in via subordinata - riconvocare a chiarimenti il nominato CTU onde accertare e dichiarare che l'istante per le patologie di cui era ed è affetto fosse un soggetto con una
1 permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali, con la fissazione del dies a quo coincidente con la data della revisione o dalla diversa data fissata in sede di C.T.U.; 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'istante in considerazione della riconosciuta invalidità e del possesso dei prescritti requisiti di reddito ed amministrativi, avesse diritto a percepire l'assegno ordinario di inabilità ex art. 1 legge 222/1984 a far data da quella indicata al capo 1 o da data successiva CP_ eventualmente individuata in sede di C.T.U; 3) Condannare per l'effetto in pers. del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'istante dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno ordinario di inabilità ex art. 1 legge 222/1984
a far data da quella indicata al capo 1 o da data successiva eventualmente individuata in sede di C.T.U, il tutto CP_ oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
4) Condannare per l'effetto in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso perché tardivo a norma del comma 6 dell'art. 445 bis cpc e per la mancanza di specificità ex comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., degli errori tecnico- giuridici che inficerebbero le valutazioni espresse dal ctu;
ed infine, l'infondatezza della domanda.
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art.127 ter c.p.c., ha deciso la causa in data odierna con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di una condizione patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (conferma assegno ordinario di invalidità), avendo accertato la dott. che “ “1) il periziato è Persona_1 affetto da esiti di artroprotesi anca sinistra in assenza di esiti funzionali rilevanti, disco artrosi lombare con deficit funzionale dell'arto inferiore sinistro in soggetto non portatore di busto ortopedico, ipoacusia bilaterale protesizzabile. A causa di tale quadro morboso, il ricorrente, dipendente di una Impresa Edile con la qualifica di guardiano (non svolge quindi ,alcun lavoro manuale che possa determinare continue sollecitazioni a carico del rachide vertebrale né eventuale sovraccarico a livello dell'articolazione coxo-femorale), non presenta una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi dell'art.1 della legge n 222 del 12 giugno 1984 ,né inabilità ai sensi dell'art.2 della legge 222/1984”.
Il ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso
2 introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma
6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole della non corretta valutazione del quadro patologico di cui è affetto l'istante in relazione all'attività svolta dall'istante che è di manovale e non di guardiano;
Inoltre, il ricorrente di duole che il
CTU non ha valutato le “note di coxoartrosi a destra” (cfr referto rx bacino del 13.10.2023
- all. n. 13 fascicolo atpo) nonché “artrosi acromio-claveare” (spalla destra) (cfr referto rx del 27.02.2023).
In relazione alla prima doglianza, il ricorrente nel ricorso per ATP non aveva affatto dedotto di svolgere mansioni di manovale e nella perizia depositata, il CTU nel raccogliere la storia clinica del periziando, dopo la sua identificazione, ha dedotto “Attivita' lavorativa: è dipendente di una Ditta Edile e svolge l'attività di guardiano” sulla base di quanto riferito dal ricorrente. Costui, di fronte a tale asserzione non muove alcuna censura formale, limitandosi a contestarne genericamente il dato e a produrre la ricevuta Sap da cui risulta il possesso della qualifica professionale di manovale e le buste paga dove vi è la sola annotazione della mansione svolta di manovale.
In base alla natura delle dedotte mansioni di guardiano, il CTU ha dunque sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno ordinario di invalidità. in ordine alle patologie assertivamente non valutate dal CTU, i documenti indicati dalla parte sono stati contrassegnati dall'ausiliario ai nn.3 e 5 dell'elenco e dall'esame degli stessi nonché degli ulteriori documenti in atti, il CTU ha osservato che “La valutazione degli accertamenti clinici e strumentali e l'esame obiettivo, consentono di affermare che il Signor Parte_1 presenta un complesso patologico non particolarmente invalidante per essere affetto da esiti di artroprotesi anca sinistra in soggetto sottoposto nel 2018 ad intervento di emilaminectomia sinistra L4-L5 con persistenza di ernia discale posteromediana e paramediana del disco L4-L5. Funzionalmente è presente una lieve limitazione dei movimenti di flesso estensione dell'arto inferiore sinistro interessato da episodi di lombosciatalgie;
non sono presenti alterazioni statiche del rachide per atteggiamento scoliotico o in flessione anteriore assunta in posizione eretta, secondarie a contrattura muscolare persistente. Pertanto, si tratta di una forma di spondilodiscoartrosi a modico impegno funzionale in soggetto operato di artroprotesi anca sinistra con residua buona funzionalità della stessa. Si può dunque concludere che il ricorrente presenta una forma di spondiloartrosi con protrusione discale lombare in assenza di deficit funzionali rilevanti e lieve limitazione
3 dell'articolazione coxo-femorale sinistra in soggetto che nel 2021 è stato sottoposto ad intervento di artroprotesi con buona risoluzione chirurgica”.
Il CTU ha correttamente affrontato il quesito a lei sottoposto e lo sviluppo della perizia risulta pertinente all'indagine medico-legale richiesta.
Ed invero, va rilevato che la valutazione del grado di invalidità deve essere effettuata con riferimento a criteri medico legali, alle caratteristiche soggettive della ricorrente (età, sesso, attitudini), tendendo conto del quadro complessivo e dell'incidenza delle singole affezioni sull'attività di lavoro svolta in precedenza e sulle altre che le siano confacenti (cfr.
Cass. 9762/2000; Cass. 1759/2000; 6185/2000).
Difatti, in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.
222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato dovendo compiersi una valutazione complessiva delle singole affezioni riscontrate, con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente (Cass.
n. 10949-95).
La Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2000, n.1759) ha rilevato che “in base ai principi costantemente affermati da questa Corte Suprema (ex plurimis, Cass., 21 ottobre 1995, n.
10949), nella valutazione della residua capacità di lavoro, in sede di accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art.1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, ha tenuto conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, descrivendone gli esiti e procedendo ad una valutazione complessiva di esse con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra confacente, intendendosi per tale quella che possa essere svolta dall'assicurato per età (anni 54),capacità ed esperienza (ex muratore e guardia giurata, secondo la relazione peritale), senza esporre ad ulteriore danno la sua salute”.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 100% con necessità di assistenza continua a compiere gli atti della vita quotidiana. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche
4 del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, non si ravvisano le condizioni per disporre un rinnovo o un'integrazione della CTU. All'esito, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell' . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario utile alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità, ex lege 222/84 dalla data della revisione;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 12001/2024.
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LI NI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa LI NI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11202/2025 (cui è riunita quella n. 12001/2024) ruolo Generale Lavoro e
Previdenza
TRA
nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Rosario Palladino e Ciro Palladino.
OPPONENTE
e in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ATP.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere titolare di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984, categoria IO n. 15518503 dal 01/10/2021; di avere ricevuto la comunicazione del 23/10/2023, di revoca di tale prestazione economica, a CP_1 seguito di revisione sanitaria disposta d'ufficio, in quanto “non permanevano le condizioni che avevano dato luogo nel 2021 al riconoscimento della suddetta provvidenza economica” ; di avere inutilmente proposto opposizione avverso tale revoca;
di avere instaurato ricorso per ATP all'esito del quale il CTU nominato Dott.ssa ha escluso il requisito sanitario utile alla Persona_1 conferma dell'assegno ordinario in godimento;
di avere formulato tempestivo dissenso. Egli, esposti i motivi dell'opposizione, ha rassegnato le seguenti conclusioni “1) Preliminarmente, in via istruttoria, disporre nuova C.T.U. medica ovvero – solo in via subordinata - riconvocare a chiarimenti il nominato CTU onde accertare e dichiarare che l'istante per le patologie di cui era ed è affetto fosse un soggetto con una
1 permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali, con la fissazione del dies a quo coincidente con la data della revisione o dalla diversa data fissata in sede di C.T.U.; 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'istante in considerazione della riconosciuta invalidità e del possesso dei prescritti requisiti di reddito ed amministrativi, avesse diritto a percepire l'assegno ordinario di inabilità ex art. 1 legge 222/1984 a far data da quella indicata al capo 1 o da data successiva CP_ eventualmente individuata in sede di C.T.U; 3) Condannare per l'effetto in pers. del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'istante dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno ordinario di inabilità ex art. 1 legge 222/1984
a far data da quella indicata al capo 1 o da data successiva eventualmente individuata in sede di C.T.U, il tutto CP_ oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
4) Condannare per l'effetto in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso perché tardivo a norma del comma 6 dell'art. 445 bis cpc e per la mancanza di specificità ex comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., degli errori tecnico- giuridici che inficerebbero le valutazioni espresse dal ctu;
ed infine, l'infondatezza della domanda.
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art.127 ter c.p.c., ha deciso la causa in data odierna con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di una condizione patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (conferma assegno ordinario di invalidità), avendo accertato la dott. che “ “1) il periziato è Persona_1 affetto da esiti di artroprotesi anca sinistra in assenza di esiti funzionali rilevanti, disco artrosi lombare con deficit funzionale dell'arto inferiore sinistro in soggetto non portatore di busto ortopedico, ipoacusia bilaterale protesizzabile. A causa di tale quadro morboso, il ricorrente, dipendente di una Impresa Edile con la qualifica di guardiano (non svolge quindi ,alcun lavoro manuale che possa determinare continue sollecitazioni a carico del rachide vertebrale né eventuale sovraccarico a livello dell'articolazione coxo-femorale), non presenta una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi dell'art.1 della legge n 222 del 12 giugno 1984 ,né inabilità ai sensi dell'art.2 della legge 222/1984”.
Il ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso
2 introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma
6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole della non corretta valutazione del quadro patologico di cui è affetto l'istante in relazione all'attività svolta dall'istante che è di manovale e non di guardiano;
Inoltre, il ricorrente di duole che il
CTU non ha valutato le “note di coxoartrosi a destra” (cfr referto rx bacino del 13.10.2023
- all. n. 13 fascicolo atpo) nonché “artrosi acromio-claveare” (spalla destra) (cfr referto rx del 27.02.2023).
In relazione alla prima doglianza, il ricorrente nel ricorso per ATP non aveva affatto dedotto di svolgere mansioni di manovale e nella perizia depositata, il CTU nel raccogliere la storia clinica del periziando, dopo la sua identificazione, ha dedotto “Attivita' lavorativa: è dipendente di una Ditta Edile e svolge l'attività di guardiano” sulla base di quanto riferito dal ricorrente. Costui, di fronte a tale asserzione non muove alcuna censura formale, limitandosi a contestarne genericamente il dato e a produrre la ricevuta Sap da cui risulta il possesso della qualifica professionale di manovale e le buste paga dove vi è la sola annotazione della mansione svolta di manovale.
In base alla natura delle dedotte mansioni di guardiano, il CTU ha dunque sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno ordinario di invalidità. in ordine alle patologie assertivamente non valutate dal CTU, i documenti indicati dalla parte sono stati contrassegnati dall'ausiliario ai nn.3 e 5 dell'elenco e dall'esame degli stessi nonché degli ulteriori documenti in atti, il CTU ha osservato che “La valutazione degli accertamenti clinici e strumentali e l'esame obiettivo, consentono di affermare che il Signor Parte_1 presenta un complesso patologico non particolarmente invalidante per essere affetto da esiti di artroprotesi anca sinistra in soggetto sottoposto nel 2018 ad intervento di emilaminectomia sinistra L4-L5 con persistenza di ernia discale posteromediana e paramediana del disco L4-L5. Funzionalmente è presente una lieve limitazione dei movimenti di flesso estensione dell'arto inferiore sinistro interessato da episodi di lombosciatalgie;
non sono presenti alterazioni statiche del rachide per atteggiamento scoliotico o in flessione anteriore assunta in posizione eretta, secondarie a contrattura muscolare persistente. Pertanto, si tratta di una forma di spondilodiscoartrosi a modico impegno funzionale in soggetto operato di artroprotesi anca sinistra con residua buona funzionalità della stessa. Si può dunque concludere che il ricorrente presenta una forma di spondiloartrosi con protrusione discale lombare in assenza di deficit funzionali rilevanti e lieve limitazione
3 dell'articolazione coxo-femorale sinistra in soggetto che nel 2021 è stato sottoposto ad intervento di artroprotesi con buona risoluzione chirurgica”.
Il CTU ha correttamente affrontato il quesito a lei sottoposto e lo sviluppo della perizia risulta pertinente all'indagine medico-legale richiesta.
Ed invero, va rilevato che la valutazione del grado di invalidità deve essere effettuata con riferimento a criteri medico legali, alle caratteristiche soggettive della ricorrente (età, sesso, attitudini), tendendo conto del quadro complessivo e dell'incidenza delle singole affezioni sull'attività di lavoro svolta in precedenza e sulle altre che le siano confacenti (cfr.
Cass. 9762/2000; Cass. 1759/2000; 6185/2000).
Difatti, in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.
222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato dovendo compiersi una valutazione complessiva delle singole affezioni riscontrate, con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente (Cass.
n. 10949-95).
La Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2000, n.1759) ha rilevato che “in base ai principi costantemente affermati da questa Corte Suprema (ex plurimis, Cass., 21 ottobre 1995, n.
10949), nella valutazione della residua capacità di lavoro, in sede di accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art.1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, ha tenuto conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, descrivendone gli esiti e procedendo ad una valutazione complessiva di esse con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra confacente, intendendosi per tale quella che possa essere svolta dall'assicurato per età (anni 54),capacità ed esperienza (ex muratore e guardia giurata, secondo la relazione peritale), senza esporre ad ulteriore danno la sua salute”.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 100% con necessità di assistenza continua a compiere gli atti della vita quotidiana. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche
4 del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, non si ravvisano le condizioni per disporre un rinnovo o un'integrazione della CTU. All'esito, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell' . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario utile alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità, ex lege 222/84 dalla data della revisione;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 12001/2024.
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LI NI
5