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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4464/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Piccione;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia.
Oggetto: pensione di inabilità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.08.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 22.04.2021 aveva presentato domanda alla competente commissione sanitaria dell' per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di invalidità civile;
- che, in esito agli accertamenti sanitari espletati, la predetta Commissione, con verbale di visita medico- collegiale del 04.05.2021, poneva diagnosi di “Carcinoma duttale mammella dx in trattamento chemioterapico neoadiuvante secondo schema Trastuzumab + Pertuzumab e Nab Paclitaxel in soggetto con esiti di erniectomia lombare in soggetto con discopatie multiple, nevrosi ansiosa” giudicando la ricorrente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
(L.18/80)” con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e con revisione dello stato invalidante nel mese di Maggio 2022;
- che, in data 14.04.2022, la ricorrente veniva sottoposta a visita di revisione dal Centro Medico Legale che, con verbale emesso in pari data, poneva diagnosi di: “Carcinoma duttale della mammella destra CP_1 sottoposta a trattamento chemioterapico neoadiuvante, quadrantectomia e linfoadenectomia in attuale trattamento adiuvante con TDM in soggetto con recente diagnosi di rettocolite ulcerosa” giudicando la ricorrente “INVALIDO con
1 TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” con decorrenza dalla data della visita di revisione e con ulteriore revisione dello stato invalidante nel mese di Aprile 2023;
- che, in data 04.04.2023, la veniva sottoposta ad ulteriore visita di revisione dal Centro Medico Pt_1
Legale che, con verbale emesso in pari data, poneva diagnosi di: “Carcinoma duttale della mammella CP_1 destra sottoposta a trattamento chemioterapico neoadiuvante, quadrantectomia e linfoadenectomia (novembre 2021), trattamento radioterapico (marzo 2022), in attuale terapia ormonale e follow up negativo. Rettocolite ulcerosa. Protrusioni discali. Sindrome ansioso-depressiva” giudicando la ricorrente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) - Percentuale 80%” con decorrenza dalla data visita di revisione e con ulteriore revisione dello stato invalidante nel mese di Aprile 2026;
- che la ricorrente, tuttavia, piuttosto che impugnare le risultanze del superiore verbale, preferiva presentare, in data 27.04.2023, una nuova domanda volta al riconoscimento dello status di invalida civile;
- che, in data 08.06.2023, la veniva sottoposta a visita da parte dal Centro Medico Legale che, Pt_1 CP_1 con verbale emesso in pari data, poneva diagnosi di “Esiti di pregressa quadrantectomia e linfoadenectomia della mammella destra (novembre 2021) per carcinoma duttale in soggetto già sottoposto a trattamento chemioterapico neoadiuvante e radioterapia (marzo 2022) e in attuale terapia ormonale e follow-up negativo per ripresa di malattia.
Rettocolite ulcerosa. Protrusioni discali. Sindrome ansioso depressiva. Incontinenza urinaria mista (urge incontinence e incontinenza da sforzo)” giudicando la ricorrente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) - Percentuale 80%” con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che avverso tale valutazione la ricorrente, prima dell'instaurazione del presente giudizio, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 26.09.2023 ed iscritto al R. g. n. 4997/2023, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate, nonché al fine di accertare se, alla luce delle patologie accertate, parte ricorrente fosse persona totalmente inabile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data eventualmente successiva;
- che il CTU, nominato nel suddetto giudizio, aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura dell'80% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che la non condividendo le conclusioni della CTU, in data 01.08.2024, aveva inviato rilievi ma il Pt_1 consulente aveva confermato il contenuto del proprio elaborato peritale;
- che la ricorrente, in data 27.08.2024, aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali alle quali era pervenuto il ctu.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari utili al riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che verrà accertata nel corso
2 del giudizio;
conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di A.T.P., con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 10.04.2025, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
3.- L'udienza del 17.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di inabilità civile
(giudizio iscritto al n. R.G. 4997/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetta da: “Retto Colite Parte_1
Ulcerata (RCU) a localizzazione colica Mayo score 2 (per analogia) Cod. 6959: 30%; Enuresi secondaria, incontinenza urinaria mista (per analogia) Cod. 6203 20%+5% = 25%; Sindrome depressiva persistente cod. 2205 25%; Poliartralgie da spondiloartrite sieronegativa 25%; Carcinoma duttale infiltrante QIE mammella destra, ypT1a ypN0, Stadio IA a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale Cod. 9322 11% + 5% 16%” e concludeva che alla stessa dovesse essere riconosciuta un'invalidità del 80% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e la ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio la ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del
3 ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi dalla ricorrente è stata disposta la rinnovazione del ctu, il quale ha affermato che la Torre è affetta: “Rettocolite ulcerosa (RCU) a localizzazione colica Mayo score 2; enuresi secondaria, incontinenza urinaria mista;
sindrome depressiva persistente;
poliartralgie da spondiloartrite sieronegativa;
carcinoma duttale infiltrante QIE mammella destra, già sottoposto a quadrantectomia, a trattamento chemioterapico e radioterapico, in attuale ormonoterapia.”
Il consulente ha precisato: “Per determinare quale sia la percentuale di invalidità stabilita sulla base del danno funzionale permanente, attenendosi al DM 05-02-92, è stato fatto il calcolo appresso indicato: 1.- Rettocolite ulcerosa
(RCU) a localizzazione colica Mayo score;
2.- Morbo di CR (II classe). Cod.6459 30%; 2.- Enuresi secondaria, incontinenza urinaria mista. Cistite cronica. Cod.6203 25%; 3.- Sindrome depressiva persistente. Sindrome depressiva endoreattiva media. Cod. 2205 25%; 4.- Poliartralgie da spondiloartrite sieronegativa. Spondiloartrite anchilopoietica.
Cod. 7004 55%; 5.- Carcinoma duttale infiltrante QIE mammella destra, già sottoposto a quadrantectomia, a trattamento chemioterapico e radioterapico, in attuale ormonoterapia. Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale Cod. 9323 70%.
Si fa presente che per le infermità non tabellate si è utilizzato il codice di infermità di cui al criterio “analogico” per consentire la individuazione della percentuale di invalidità accordata per analogia di infermità e di gravità. Sono in coesistenza menomazioni che interessano organi e apparati funzionalmente distinti fra loro. Pertanto, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si esegue un calcolo riduzionistico, mediante la seguente formula espressa in decimali: IT=(IP1+IP2) - (IP1xIP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali
IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Pertanto, nel nostro caso ci troviamo di fronte ad un soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%. Concludo dichiarando che a compete la pensione di inabilità civile, Parte_1
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27/04/2023)”.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - pienamente condiviso - va dichiarato che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla Parte_1 pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(27.04.2023).
7.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito della lite vanno poste a carico dell le spese relative alla fase di atp mentre vanno CP_1 compensate per un terzo le spese relative a tale fase e la restante quota segue la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità Parte_1 civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.4.2023); CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo che si liquidano in €1.168,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; CP_
- compensa le spese di tale fase in ragione di un terzo e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che si liquida € 1.797,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4464/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Piccione;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia.
Oggetto: pensione di inabilità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.08.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 22.04.2021 aveva presentato domanda alla competente commissione sanitaria dell' per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di invalidità civile;
- che, in esito agli accertamenti sanitari espletati, la predetta Commissione, con verbale di visita medico- collegiale del 04.05.2021, poneva diagnosi di “Carcinoma duttale mammella dx in trattamento chemioterapico neoadiuvante secondo schema Trastuzumab + Pertuzumab e Nab Paclitaxel in soggetto con esiti di erniectomia lombare in soggetto con discopatie multiple, nevrosi ansiosa” giudicando la ricorrente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
(L.18/80)” con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e con revisione dello stato invalidante nel mese di Maggio 2022;
- che, in data 14.04.2022, la ricorrente veniva sottoposta a visita di revisione dal Centro Medico Legale che, con verbale emesso in pari data, poneva diagnosi di: “Carcinoma duttale della mammella destra CP_1 sottoposta a trattamento chemioterapico neoadiuvante, quadrantectomia e linfoadenectomia in attuale trattamento adiuvante con TDM in soggetto con recente diagnosi di rettocolite ulcerosa” giudicando la ricorrente “INVALIDO con
1 TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” con decorrenza dalla data della visita di revisione e con ulteriore revisione dello stato invalidante nel mese di Aprile 2023;
- che, in data 04.04.2023, la veniva sottoposta ad ulteriore visita di revisione dal Centro Medico Pt_1
Legale che, con verbale emesso in pari data, poneva diagnosi di: “Carcinoma duttale della mammella CP_1 destra sottoposta a trattamento chemioterapico neoadiuvante, quadrantectomia e linfoadenectomia (novembre 2021), trattamento radioterapico (marzo 2022), in attuale terapia ormonale e follow up negativo. Rettocolite ulcerosa. Protrusioni discali. Sindrome ansioso-depressiva” giudicando la ricorrente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) - Percentuale 80%” con decorrenza dalla data visita di revisione e con ulteriore revisione dello stato invalidante nel mese di Aprile 2026;
- che la ricorrente, tuttavia, piuttosto che impugnare le risultanze del superiore verbale, preferiva presentare, in data 27.04.2023, una nuova domanda volta al riconoscimento dello status di invalida civile;
- che, in data 08.06.2023, la veniva sottoposta a visita da parte dal Centro Medico Legale che, Pt_1 CP_1 con verbale emesso in pari data, poneva diagnosi di “Esiti di pregressa quadrantectomia e linfoadenectomia della mammella destra (novembre 2021) per carcinoma duttale in soggetto già sottoposto a trattamento chemioterapico neoadiuvante e radioterapia (marzo 2022) e in attuale terapia ormonale e follow-up negativo per ripresa di malattia.
Rettocolite ulcerosa. Protrusioni discali. Sindrome ansioso depressiva. Incontinenza urinaria mista (urge incontinence e incontinenza da sforzo)” giudicando la ricorrente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) - Percentuale 80%” con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che avverso tale valutazione la ricorrente, prima dell'instaurazione del presente giudizio, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 26.09.2023 ed iscritto al R. g. n. 4997/2023, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate, nonché al fine di accertare se, alla luce delle patologie accertate, parte ricorrente fosse persona totalmente inabile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data eventualmente successiva;
- che il CTU, nominato nel suddetto giudizio, aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura dell'80% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che la non condividendo le conclusioni della CTU, in data 01.08.2024, aveva inviato rilievi ma il Pt_1 consulente aveva confermato il contenuto del proprio elaborato peritale;
- che la ricorrente, in data 27.08.2024, aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali alle quali era pervenuto il ctu.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari utili al riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che verrà accertata nel corso
2 del giudizio;
conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di A.T.P., con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 10.04.2025, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
3.- L'udienza del 17.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di inabilità civile
(giudizio iscritto al n. R.G. 4997/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetta da: “Retto Colite Parte_1
Ulcerata (RCU) a localizzazione colica Mayo score 2 (per analogia) Cod. 6959: 30%; Enuresi secondaria, incontinenza urinaria mista (per analogia) Cod. 6203 20%+5% = 25%; Sindrome depressiva persistente cod. 2205 25%; Poliartralgie da spondiloartrite sieronegativa 25%; Carcinoma duttale infiltrante QIE mammella destra, ypT1a ypN0, Stadio IA a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale Cod. 9322 11% + 5% 16%” e concludeva che alla stessa dovesse essere riconosciuta un'invalidità del 80% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e la ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio la ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del
3 ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi dalla ricorrente è stata disposta la rinnovazione del ctu, il quale ha affermato che la Torre è affetta: “Rettocolite ulcerosa (RCU) a localizzazione colica Mayo score 2; enuresi secondaria, incontinenza urinaria mista;
sindrome depressiva persistente;
poliartralgie da spondiloartrite sieronegativa;
carcinoma duttale infiltrante QIE mammella destra, già sottoposto a quadrantectomia, a trattamento chemioterapico e radioterapico, in attuale ormonoterapia.”
Il consulente ha precisato: “Per determinare quale sia la percentuale di invalidità stabilita sulla base del danno funzionale permanente, attenendosi al DM 05-02-92, è stato fatto il calcolo appresso indicato: 1.- Rettocolite ulcerosa
(RCU) a localizzazione colica Mayo score;
2.- Morbo di CR (II classe). Cod.6459 30%; 2.- Enuresi secondaria, incontinenza urinaria mista. Cistite cronica. Cod.6203 25%; 3.- Sindrome depressiva persistente. Sindrome depressiva endoreattiva media. Cod. 2205 25%; 4.- Poliartralgie da spondiloartrite sieronegativa. Spondiloartrite anchilopoietica.
Cod. 7004 55%; 5.- Carcinoma duttale infiltrante QIE mammella destra, già sottoposto a quadrantectomia, a trattamento chemioterapico e radioterapico, in attuale ormonoterapia. Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale Cod. 9323 70%.
Si fa presente che per le infermità non tabellate si è utilizzato il codice di infermità di cui al criterio “analogico” per consentire la individuazione della percentuale di invalidità accordata per analogia di infermità e di gravità. Sono in coesistenza menomazioni che interessano organi e apparati funzionalmente distinti fra loro. Pertanto, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si esegue un calcolo riduzionistico, mediante la seguente formula espressa in decimali: IT=(IP1+IP2) - (IP1xIP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali
IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Pertanto, nel nostro caso ci troviamo di fronte ad un soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%. Concludo dichiarando che a compete la pensione di inabilità civile, Parte_1
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27/04/2023)”.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - pienamente condiviso - va dichiarato che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla Parte_1 pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(27.04.2023).
7.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito della lite vanno poste a carico dell le spese relative alla fase di atp mentre vanno CP_1 compensate per un terzo le spese relative a tale fase e la restante quota segue la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità Parte_1 civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.4.2023); CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo che si liquidano in €1.168,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; CP_
- compensa le spese di tale fase in ragione di un terzo e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che si liquida € 1.797,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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