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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17862 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa SS CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53872 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 rimessa in decisione (c.d. rito Cartabia) giusta ordinanza del 26.11.2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo D'Ascoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Salerno alla via E. Bottiglieri n.9, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E in persona dell'Amministratore Controparte_1 delegato e legale rappresentante dott. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Viale dei Parioli n. 27 presso lo studio dell'Avv. Stefano Repossi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTA
E
pagina 1 di 8 , in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_3
Lazio, Procuratore Speciale , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_4
in Roma, rep. n. 180134, racc. n. 12348 del 22.06.2023 Persona_1 elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Papa Luciani n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cucchiara dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720230143064056001, in materia di garanzia erogata dal Fondo di Garanzia per piccole medie imprese ex legge n.662/1996.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e memorie depositate ai sensi dell'art. 189 da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23.11.2022 alla (per Controparte_5
Contr brevità anche e ad (per brevità anche , Controparte_3 CP_7 Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720230143064056001, ruolo anno 2022, n.
2023/003978, emesso da , notificata il 7/9/2023, riferita al Controparte_8 recupero del contributo versato a titolo di escussione di garanzia di Fondo Pubblico di cui alla L. n. 662/1996, per complessivi € 432.538,05 di cui € 430.034,42 per recupero credito a seguito di escussione di garanzia, €
2.503,63 a titolo di interessi, ed € 5,88 per spese di notifica.
Parte opponente proponeva, in sintesi, i seguenti motivi di opposizione:
1. l'inesistenza di un titolo esecutivo, trovando la cartella esattoriale impugnata fondamento in un rapporto di credito/garanzia di natura privatistica
(escussione di garanzia per recupero di agevolazione ai sensi della legge n.662/1996), in violazione del disposto di cui agli artt. 17 e 21 dlvo n.46/1999; 2. l'illegittimità della cartella impugnata per impossibilità di ricorrere al procedimento di riscossione tramite ruolo, in mancanza di una espressa previsione normativa.
Deduceva altresì che la banca finanziatrice, acquisita la garanzia del credito dal per Controparte_1
l'80% del credito, avrebbe potuto agire nei confronti del fideiussore, odierno opponente, solo nei limiti del Contr restante 20% (limiti imposti anche ad in sede di surroga). Contestava quindi l'erroneità della surroga posta a fondamento della cartella, in danno del fideiussore opponente e l'iscrizione a ruolo della cartella pagina 2 di 8 esattoriale per l'intera quota versata nella misura dell'80% e non nei limiti del 20% (sull'80%). Aggiungeva che la cartella opposta era stata emessa, senza che si fosse conclusa la procedura di esazione nei confronti del debitore principale. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere l'esecutorietà della cartella esattoriale di pagamento n.
09720230143064056001, ruolo anno 2022, n. 2023/003978, notificata il 7/9/2023, ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti. Nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della cartella esattoriale di pagamento n. 09720230143064056001, ruolo anno
2022, n. 2023/003978, e della relativa iscrizione a ruolo per carenza del titolo esecutivo, ovvero dei requisiti di legge per la sua emissione, validità ed efficacia;
b. dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate non sussistendo il sotteso diritto all'esecuzione azionato dalla e, Controparte_8 per l'effetto, dichiarare nulla ed inefficace la cartella di pagamento opposta n. 09720230143064056001, ruolo anno 2022, n. 2023/003978; c. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare l' – Controparte_3
Agente della riscossione provinciale di Roma, in solido con la Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento
[...] delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Contr Si costituiva la chiedendo nel merito di rigettare l'opposizione.
A tal fine deduceva di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito ai sensi dell'art. 2 co.100 lett.a) della legge n.662/96 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
Precisava che l'impresa INGENIUS S.r.l. era stata ammessa alla garanzia del Fondo per l'operazione di finanziamento erogato da Banca Monte dei Paschi di Siena, prevedendo anche la fideiussione personale del sig. per la restituzione della somma erogata. L'opponente era pertanto garante di tutte le obbligazioni Parte_1 poste in essere dalla INGENIUS S.r.l.. A seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice la Banca finanziatrice Contr aveva provveduto ad escutere la garanzia del Fondo e aveva erogato, per conto del Fondo stesso alla pagina 3 di 8 Banca garantita, l'importo comunicato alle imprese e alla procedura con l'avviso di surroga, acquisendo per conto del Fondo medesimo in base alla specifica e speciale normativa di riferimento (1. n.662/1996, art.2, comma 4, del DM 20/6/2005, art. 1203 c.c., d.lgs n. 123/1998, d.lgs n. 3/2015, conv. l. n.33/2015) il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente;
nonché, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e Contr personali acquisite. si era quindi legittimamente surrogata nei diritti della Banca finanziatrice, inviando all'impresa debitrice e al garante la comunicazione di surroga e invito di pagamento. Non essendo pervenuto alcun pagamento, il aveva provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e già ai Parte_2 sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo. Assumeva che il credito vantato dal Fondo poteva essere riscosso tramite la procedura esattoriale ai sensi della normativa richiamata. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della cartella impugnata;
2) In via principale, nel merito, Voglia l'Onorevole Tribunale adito rigettare l'opposizione poiché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrazione.
3) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti, produciamo i documenti di cui è via via traccia nel presente atto più dettagliatamente indicati nel fascicolo di parte.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti alla CP_7 fase precedente all'iscrizione a ruolo, nonché la legittimità dell'attività di riscossione. Proponeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del per essere Controparte_9 garantita e manlevata dagli effetti dannosi derivanti dall'eventuale accoglimento dell'opposizione. Chiedeva
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare
-in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, ritenere e dichiarare
[...] tenuto a garantire e manlevare l contro gli Controparte_1 Controparte_10
pagina 4 di 8 effetti dell'eventuale accoglimento delle domande del Sig. e per l'effetto condannare Parte_1
l'Ente Impositore suddetto al pagamento delle spese del giudizio ove statuite in favore di parte opponente;
nel merito
-ritenere e dichiarare il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo all atteso che i motivi di opposizione sono tutti afferenti all'attività di Controparte_10 accertamento precedente all'iscrizione a ruolo posta in essere da Controparte_1 per le ragioni suesposte;
[...]
-ritenere e dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione eseguita dall che ha Controparte_11 provveduto in modo legittimo alla notifica della cartella di pagamento impugnata;
-condannare chi di ragione al pagamento delle spese vive prenotate a debito e dei compensi del giudizio oltre alle spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; in via subordinata
-in caso di accoglimento delle domande di cui all'opposizione, ritenere edichiarare
[...] tenuto a garantire e manlevare l contro gli Controparte_1 Controparte_10 effetti dannosi, e per l'effetto condannare esclusivamente l'Ente Impositore al pagamento delle spese del giudizio statuite in favore dell'opponente”.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, la causa era istruita mediante produzione documentale e rimessa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. Contr Riguardo ai motivi di opposizione, alla luce delle allegazioni anche documentali di deve rilevarsi che: la
Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale spa svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per
PMI, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 della legge n. 662/1996, al fine di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese;
-il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, mentre i tassi di interesse e tutte le condizioni del finanziamento sono lasciati alla contrattazione tra le parti;
- si costituito fideiussore della società Ingenius srl che ha Parte_1 ottenuto il finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per PMI ex legge 662/96 (dalla Monte dei Paschi di
Siena, cfr. doc. 9 del fascicolo di parte opposta); - a fronte della mancata restituzione del finanziamento, la
Monte dei Paschi di Siena ha escusso la garanzia del Fondo e il gestore ha erogato l'importo garantito di euro pagina 5 di 8 432.538,05 (come evincibile dal docc. n. 10 e 11 allegato al fascicolo di parte opposta), con la conseguenza che la Banca del Mezzogiorno- Medio Credito Centrale, nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 c.c. e art. 2 comma 4 del d.m.20.05.2005, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti all'istituto finanziatore;
- dalla lettura della cartella di pagamento opposta (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente) si evince che il credito è stato iscritto a ruolo a titolo di “garanzia liquidata L. 662/1996…. Contr Comunicazione surroga per escussione di garanzia sulla pos. N. 830560”.
Deve osservarsi che, mentre l'istituto di credito ha concesso il mutuo svolgendo la sua ordinaria attività di Contr impresa, la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia gestito da trova la propria causa nell'intervento di sostegno pubblico previsto dalla legge 662/1996 (legge che ha introdotto “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e ciò comporta la natura pubblicistica del credito, con conseguente possibilità di riscossione mediante iscrizione a ruolo. Invero la formazione del ruolo, e la successiva emissione delle cartelle di pagamento, trovano la loro fonte nel diritto di surroga di cui all'art. 1203 c.c. che l'art. 2 comma 4 del D.M.
20/6/2005, l'art. 9 comma 5 Legge n. 123/1998 e l'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, aggiunto dall'art. 1 della Legge di conversione n. 33/2015, prevedono a favore del Fondo nel caso in cui l'istituto finanziatore decida - a fronte dell'inadempimento del debitore - di escutere la garanzia prestata dal Fondo.
Del resto, l'art. 8 bis D.L. n.3/2015 citato (entrato in vigore in data di gran lunga anteriore alla notifica della cartella opposta) è sostanzialmente esplicativo dell'art. 9 comma del D.Lgs. n. 123 del 1998 richiamato dal dall'art. 2 comma 4 d.m. n.18456/2005, trattandosi, semplicemente, di una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.; cfr. anche Cass. civ. Sez.
VI - 1, 25-11-2019, n. 30621).
Ancora il disposto di cui all'art. 8 bis citato è coerente con quanto previsto dall'art. 21 dlvo n.46/1999 che nel disciplinare l'iscrizione a ruolo delle entrate previste dall'articolo 17 “aventi causa in rapporti di diritto privato”
- richiede un titolo avente efficacia esecutiva, ma espressamente esclude (“Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni”) le ipotesi “diversamente” disciplinate dalla legge, come nel caso di specie.
Ancora giova evidenziare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la normativa di cui all'art. 9 comma 5 dlvo n. 123 del 1998 è riferibile non solo alle patologie relative alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di credito insorto in seguito pagina 6 di 8 alla concessione e per la quale viene in rilievo l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17101. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.).
In conclusione, i motivi di opposizione devono essere respinti in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, confermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. tra tante Tribunale
Roma Sezione Feriale Promiscua 09.08.2022 rgn. 50895/2022, cfr. Tribunale Trani sent. 11.03.2022; Tribunale di Taranto sent. 29.03.2022, n. 705 ; Tribunale di Roma sent. n. 18977/2022 r.g.n. 73906/2018; Tribunale di
Frosinone sent. n. 1072/2023 r.g.n. 3455/2021; cfr. Cass. 9657/2024) secondo la quale è legittimo il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo, per espressa previsione di legge e stante la natura pubblicistica del credito intimato (in questo senso anche Cass. n.1005/2023).
Parte opponente ha contestato solo la qualificazione del credito oggetto di causa ritenuto (erroneamente come sopra detto) di natura privatistica. Non sono state oggetto di specifica contestazione l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice, l'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate di mutuo da parte del debitore principale e l'avvenuta escussione da parte della banca finanziatrice della garanzia Contr prestata dal Fondo (circostanze peraltro desumibili dalla documentazione prodotta da .
E' appena il caso poi di ricordare che il contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente (cfr. doc. 9 del Contr fascicolo non prevedeva il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e vincolava il fideiussore a garantire l'intero importo oggetto del finanziamento erogato al debitore principale di euro Contr 700.000,00. si è invece correttamente surrogata solo nei limiti dell'importo garantito e versato alla banca Contr garantita (cfr.docc. 2, 6 e 10 del fascicolo .
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) e dell'attività in concreto svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
pagina 7 di 8 -condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' Controparte_3
e della liquidate in complessivi euro
[...] Controparte_1
11.229,00 per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 20.12.2025
Il Giudice
SS CA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa SS CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53872 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 rimessa in decisione (c.d. rito Cartabia) giusta ordinanza del 26.11.2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo D'Ascoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Salerno alla via E. Bottiglieri n.9, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E in persona dell'Amministratore Controparte_1 delegato e legale rappresentante dott. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Viale dei Parioli n. 27 presso lo studio dell'Avv. Stefano Repossi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTA
E
pagina 1 di 8 , in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_3
Lazio, Procuratore Speciale , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_4
in Roma, rep. n. 180134, racc. n. 12348 del 22.06.2023 Persona_1 elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Papa Luciani n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cucchiara dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720230143064056001, in materia di garanzia erogata dal Fondo di Garanzia per piccole medie imprese ex legge n.662/1996.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e memorie depositate ai sensi dell'art. 189 da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23.11.2022 alla (per Controparte_5
Contr brevità anche e ad (per brevità anche , Controparte_3 CP_7 Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720230143064056001, ruolo anno 2022, n.
2023/003978, emesso da , notificata il 7/9/2023, riferita al Controparte_8 recupero del contributo versato a titolo di escussione di garanzia di Fondo Pubblico di cui alla L. n. 662/1996, per complessivi € 432.538,05 di cui € 430.034,42 per recupero credito a seguito di escussione di garanzia, €
2.503,63 a titolo di interessi, ed € 5,88 per spese di notifica.
Parte opponente proponeva, in sintesi, i seguenti motivi di opposizione:
1. l'inesistenza di un titolo esecutivo, trovando la cartella esattoriale impugnata fondamento in un rapporto di credito/garanzia di natura privatistica
(escussione di garanzia per recupero di agevolazione ai sensi della legge n.662/1996), in violazione del disposto di cui agli artt. 17 e 21 dlvo n.46/1999; 2. l'illegittimità della cartella impugnata per impossibilità di ricorrere al procedimento di riscossione tramite ruolo, in mancanza di una espressa previsione normativa.
Deduceva altresì che la banca finanziatrice, acquisita la garanzia del credito dal per Controparte_1
l'80% del credito, avrebbe potuto agire nei confronti del fideiussore, odierno opponente, solo nei limiti del Contr restante 20% (limiti imposti anche ad in sede di surroga). Contestava quindi l'erroneità della surroga posta a fondamento della cartella, in danno del fideiussore opponente e l'iscrizione a ruolo della cartella pagina 2 di 8 esattoriale per l'intera quota versata nella misura dell'80% e non nei limiti del 20% (sull'80%). Aggiungeva che la cartella opposta era stata emessa, senza che si fosse conclusa la procedura di esazione nei confronti del debitore principale. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere l'esecutorietà della cartella esattoriale di pagamento n.
09720230143064056001, ruolo anno 2022, n. 2023/003978, notificata il 7/9/2023, ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti. Nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della cartella esattoriale di pagamento n. 09720230143064056001, ruolo anno
2022, n. 2023/003978, e della relativa iscrizione a ruolo per carenza del titolo esecutivo, ovvero dei requisiti di legge per la sua emissione, validità ed efficacia;
b. dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate non sussistendo il sotteso diritto all'esecuzione azionato dalla e, Controparte_8 per l'effetto, dichiarare nulla ed inefficace la cartella di pagamento opposta n. 09720230143064056001, ruolo anno 2022, n. 2023/003978; c. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare l' – Controparte_3
Agente della riscossione provinciale di Roma, in solido con la Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento
[...] delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Contr Si costituiva la chiedendo nel merito di rigettare l'opposizione.
A tal fine deduceva di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito ai sensi dell'art. 2 co.100 lett.a) della legge n.662/96 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
Precisava che l'impresa INGENIUS S.r.l. era stata ammessa alla garanzia del Fondo per l'operazione di finanziamento erogato da Banca Monte dei Paschi di Siena, prevedendo anche la fideiussione personale del sig. per la restituzione della somma erogata. L'opponente era pertanto garante di tutte le obbligazioni Parte_1 poste in essere dalla INGENIUS S.r.l.. A seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice la Banca finanziatrice Contr aveva provveduto ad escutere la garanzia del Fondo e aveva erogato, per conto del Fondo stesso alla pagina 3 di 8 Banca garantita, l'importo comunicato alle imprese e alla procedura con l'avviso di surroga, acquisendo per conto del Fondo medesimo in base alla specifica e speciale normativa di riferimento (1. n.662/1996, art.2, comma 4, del DM 20/6/2005, art. 1203 c.c., d.lgs n. 123/1998, d.lgs n. 3/2015, conv. l. n.33/2015) il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente;
nonché, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e Contr personali acquisite. si era quindi legittimamente surrogata nei diritti della Banca finanziatrice, inviando all'impresa debitrice e al garante la comunicazione di surroga e invito di pagamento. Non essendo pervenuto alcun pagamento, il aveva provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e già ai Parte_2 sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo. Assumeva che il credito vantato dal Fondo poteva essere riscosso tramite la procedura esattoriale ai sensi della normativa richiamata. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della cartella impugnata;
2) In via principale, nel merito, Voglia l'Onorevole Tribunale adito rigettare l'opposizione poiché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrazione.
3) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti, produciamo i documenti di cui è via via traccia nel presente atto più dettagliatamente indicati nel fascicolo di parte.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti alla CP_7 fase precedente all'iscrizione a ruolo, nonché la legittimità dell'attività di riscossione. Proponeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del per essere Controparte_9 garantita e manlevata dagli effetti dannosi derivanti dall'eventuale accoglimento dell'opposizione. Chiedeva
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare
-in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, ritenere e dichiarare
[...] tenuto a garantire e manlevare l contro gli Controparte_1 Controparte_10
pagina 4 di 8 effetti dell'eventuale accoglimento delle domande del Sig. e per l'effetto condannare Parte_1
l'Ente Impositore suddetto al pagamento delle spese del giudizio ove statuite in favore di parte opponente;
nel merito
-ritenere e dichiarare il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo all atteso che i motivi di opposizione sono tutti afferenti all'attività di Controparte_10 accertamento precedente all'iscrizione a ruolo posta in essere da Controparte_1 per le ragioni suesposte;
[...]
-ritenere e dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione eseguita dall che ha Controparte_11 provveduto in modo legittimo alla notifica della cartella di pagamento impugnata;
-condannare chi di ragione al pagamento delle spese vive prenotate a debito e dei compensi del giudizio oltre alle spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; in via subordinata
-in caso di accoglimento delle domande di cui all'opposizione, ritenere edichiarare
[...] tenuto a garantire e manlevare l contro gli Controparte_1 Controparte_10 effetti dannosi, e per l'effetto condannare esclusivamente l'Ente Impositore al pagamento delle spese del giudizio statuite in favore dell'opponente”.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, la causa era istruita mediante produzione documentale e rimessa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. Contr Riguardo ai motivi di opposizione, alla luce delle allegazioni anche documentali di deve rilevarsi che: la
Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale spa svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per
PMI, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 della legge n. 662/1996, al fine di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese;
-il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, mentre i tassi di interesse e tutte le condizioni del finanziamento sono lasciati alla contrattazione tra le parti;
- si costituito fideiussore della società Ingenius srl che ha Parte_1 ottenuto il finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per PMI ex legge 662/96 (dalla Monte dei Paschi di
Siena, cfr. doc. 9 del fascicolo di parte opposta); - a fronte della mancata restituzione del finanziamento, la
Monte dei Paschi di Siena ha escusso la garanzia del Fondo e il gestore ha erogato l'importo garantito di euro pagina 5 di 8 432.538,05 (come evincibile dal docc. n. 10 e 11 allegato al fascicolo di parte opposta), con la conseguenza che la Banca del Mezzogiorno- Medio Credito Centrale, nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 c.c. e art. 2 comma 4 del d.m.20.05.2005, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti all'istituto finanziatore;
- dalla lettura della cartella di pagamento opposta (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente) si evince che il credito è stato iscritto a ruolo a titolo di “garanzia liquidata L. 662/1996…. Contr Comunicazione surroga per escussione di garanzia sulla pos. N. 830560”.
Deve osservarsi che, mentre l'istituto di credito ha concesso il mutuo svolgendo la sua ordinaria attività di Contr impresa, la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia gestito da trova la propria causa nell'intervento di sostegno pubblico previsto dalla legge 662/1996 (legge che ha introdotto “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e ciò comporta la natura pubblicistica del credito, con conseguente possibilità di riscossione mediante iscrizione a ruolo. Invero la formazione del ruolo, e la successiva emissione delle cartelle di pagamento, trovano la loro fonte nel diritto di surroga di cui all'art. 1203 c.c. che l'art. 2 comma 4 del D.M.
20/6/2005, l'art. 9 comma 5 Legge n. 123/1998 e l'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, aggiunto dall'art. 1 della Legge di conversione n. 33/2015, prevedono a favore del Fondo nel caso in cui l'istituto finanziatore decida - a fronte dell'inadempimento del debitore - di escutere la garanzia prestata dal Fondo.
Del resto, l'art. 8 bis D.L. n.3/2015 citato (entrato in vigore in data di gran lunga anteriore alla notifica della cartella opposta) è sostanzialmente esplicativo dell'art. 9 comma del D.Lgs. n. 123 del 1998 richiamato dal dall'art. 2 comma 4 d.m. n.18456/2005, trattandosi, semplicemente, di una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.; cfr. anche Cass. civ. Sez.
VI - 1, 25-11-2019, n. 30621).
Ancora il disposto di cui all'art. 8 bis citato è coerente con quanto previsto dall'art. 21 dlvo n.46/1999 che nel disciplinare l'iscrizione a ruolo delle entrate previste dall'articolo 17 “aventi causa in rapporti di diritto privato”
- richiede un titolo avente efficacia esecutiva, ma espressamente esclude (“Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni”) le ipotesi “diversamente” disciplinate dalla legge, come nel caso di specie.
Ancora giova evidenziare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la normativa di cui all'art. 9 comma 5 dlvo n. 123 del 1998 è riferibile non solo alle patologie relative alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di credito insorto in seguito pagina 6 di 8 alla concessione e per la quale viene in rilievo l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17101. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.).
In conclusione, i motivi di opposizione devono essere respinti in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, confermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. tra tante Tribunale
Roma Sezione Feriale Promiscua 09.08.2022 rgn. 50895/2022, cfr. Tribunale Trani sent. 11.03.2022; Tribunale di Taranto sent. 29.03.2022, n. 705 ; Tribunale di Roma sent. n. 18977/2022 r.g.n. 73906/2018; Tribunale di
Frosinone sent. n. 1072/2023 r.g.n. 3455/2021; cfr. Cass. 9657/2024) secondo la quale è legittimo il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo, per espressa previsione di legge e stante la natura pubblicistica del credito intimato (in questo senso anche Cass. n.1005/2023).
Parte opponente ha contestato solo la qualificazione del credito oggetto di causa ritenuto (erroneamente come sopra detto) di natura privatistica. Non sono state oggetto di specifica contestazione l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice, l'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate di mutuo da parte del debitore principale e l'avvenuta escussione da parte della banca finanziatrice della garanzia Contr prestata dal Fondo (circostanze peraltro desumibili dalla documentazione prodotta da .
E' appena il caso poi di ricordare che il contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente (cfr. doc. 9 del Contr fascicolo non prevedeva il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e vincolava il fideiussore a garantire l'intero importo oggetto del finanziamento erogato al debitore principale di euro Contr 700.000,00. si è invece correttamente surrogata solo nei limiti dell'importo garantito e versato alla banca Contr garantita (cfr.docc. 2, 6 e 10 del fascicolo .
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) e dell'attività in concreto svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
pagina 7 di 8 -condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' Controparte_3
e della liquidate in complessivi euro
[...] Controparte_1
11.229,00 per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 20.12.2025
Il Giudice
SS CA
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