Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3936 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Riposto via M. Carbonaro n. 1 cod. fis. cittadino C.F._1
italiano, elettivamente domiciliato in Giarre Piazza Sac. Spina n. 5 presso lo studio dell'Avv. Andrea Patane' (Cod. Fis. - C.F._2
pec: – fax: 0952884417) che Email_1
lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
cod. fis. cittadina rumena, oggi residente in C.F._3
Messina via Zenone n. 32 in.t. 1 Pal 12; PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 03.10.2024, premesso che in data Parte_1
21.10.2011 a Cabbage Beach Parad. Island - Bahamas, aveva contratto matrimonio con con atto trascritto nei registri Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Riposto (CT) al n. 23 parte 2 serie
C anno 2012; che dal matrimonio non erano nati figli;
che con sentenza n.
773/2022 pubblicata il 16.02.2022 il Tribunale di Catania aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
che dalla separazione le parti non si erano riconciliate ed era ormai impossibile ricostituire l'unione morale e materiale dei coniugi;
che egli conviveva con altra donna dalla quale aveva avuto due figli ed anche la aveva un nuovo CP_1
compagno; che egli lavorava alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato mentre la era impiegata presso un esercizio commerciale a CP_1
Messina; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.10.2024.
All'udienza del 14.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza della resistente, ritualmente citata e non comparsa. In tale sede il ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare e che intendeva divorziare. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia della resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare
2 le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con
[...]
meriti accoglimento. CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione mentre nella ipotesi di separazione consensuale con il deposito del provvedimento di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Catania n. 773/2022 pubblicata il 16.02.2022 ed ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di
3 fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a San Cristobal, Repubblica
Dominicana il 08.01.1992, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 105 parte II serie C anno 2018.
Esaurita la prova testimoniale ammessa, all'udienza del, il Giudice delegato fissava l'udienza del per la rimessione della causa in decisione ed assegnava alle parti, con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 473 bis .28 c.p.c., termine fino a sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
assegnava, inoltre alle parti successivo termine fino a trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine fino a quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del il Giudice delegato, sentiti i procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con meriti Controparte_1
accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di
4 separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina del ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Cabbage Beach
Parad. Island - Bahamas, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Riposto (CT) al n. 23 parte 2 serie C anno 2012.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
5 Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3936/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Cabbage Beach
Parad. Island - Bahamas, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Riposto (CT) al n. 23 parte 2 serie C anno 2012 tra nato a [...] il Parte_1
28.08.1977 e nata a [...] Controparte_1
(Romania) il 2.5.1984;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riposto (CT) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 17/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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