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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, IN DO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 599/2025 R.G.L., aventi a oggetto “assegno di assistenza”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Alessandro Giuliana;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 2 maggio 2025, ha adito il Parte_1 presente Ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. modificazioni per i ratei maturati da maggio 2018 in poi.
In particolare, ha esposto che, l'11 aprile 2018, ha presentato domanda di riconoscimento d'invalidità; che la stessa è stata rigettata per carenza del requisito sanitario;
che pertanto ha presentato, innanzi a questo ufficio, ricorso per ATP ex art. 445 co. 6 bis c.p.c, conclusosi con sentenza n. 403/2021, che ha accolto la domanda dalla stessa formulata;
che, in ragione di tale provvedimento giudiziario, ha chiesto all' il pagamento della prestazione assistenziale, tuttavia non accolta, in quanto, a CP_1 dire dell'ente, aveva presentato richiesta successivamente al 65° anno d'età, non sussistendo quindi tale requisito giuridico;
che, stante il silenzio serbato all'istanza di autotutela, ha proposto l'odierna azione giudiziale, sostenendo che il limite di età è superiore ai 65 anni cui si riferisce la resistente.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, CP_1 ribadendo che la ricorrente aveva superato il limite d'età previsto dalla normativa per accedere al beneficio reclamato.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 16 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Come osservato in premessa, l' sostiene che, avendo la ricorrente compiuto CP_1
i 65 anni nell'aprile del 2017, non avrebbe diritto riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
Ebbene, sul punto è decisiva la pronuncia n. 24952/2021 della Suprema Corte, che ha fornito chiarimenti decisivi.
In tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha rammentato che il tema della tutela degli invalidi ed inabili oltre l'età lavorativa, già da prima delle recenti innovazioni sulla posticipazione del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia, è fondato sulla stretta correlazione fissata dall'art. 19 l. n. 118/1971 tra il raggiungimento dell'età pensionabile (all'epoca di 65 anni) ed il limite anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità civile previsti dagli artt. 12 e
13 della medesima legge. La continuità della tutela era resa effettiva dall'automatica trasformazione dei primi nella (allora) pensione sociale prevista dall'art. 26 l. n. 153 del
1969.
La finalità era quella evidente di non lasciare priva di tutela assistenziale la persona invalida, impossibilitata ad inserirsi nel mondo del lavoro ed al contempo non ancora in possesso dell'età per accedere alla misura della pensione sociale di cui al citato art. 26.
Peraltro, mentre l'art. 13 I. 118 del 1971 prevedeva espressamente il requisito massimo dei 65 anni di età, tale indicazione difettava nell'art. 12 per la pensione di
2 inabilità e solo con l'entrata in vigore del D. L. n. 509 del 23 novembre 1988, art. 8, fu chiarito che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, spettasse ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età, fermi restando i requisiti e le condizioni previsti dalla legislazione vigente.
La Corte ha pure affermato che l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall' CP_1
in sostituzione del trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate ( Cass. n. 2029 del 2020).
Tale stretta correlazione è stata mantenuta anche a seguito dell'introduzione dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma sei, l. n. 335 del 1995 che ha sostituito la pensione sociale, mantenendo il requisito anagrafico dei 65 anni di età.
Tenendo conto della ratio sottesa all'operatività dell'automatismo di cui si è appena detto, ai fini della integrale tutela dell'assistenza alla persona invalida, va letto l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, a decorrere dal
1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
L' aggiornamento dell'età di accesso al beneficio dell'assegno sociale, per il raccordo automatico che salda le prestazioni di invalidità all'assegno sociale, ha esplicato effetti anche sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali in favore di alcune tipologie di invalidi civili;
in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai non udenti viene adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art. 12 del D.L.
3 78/2010 convertito nella L. 122/2010, e pertanto tali prestazioni dalla medesima data potevano essere concesse sino al compimento di 65 anni e 3 mesi.
In tal senso l'amministrazione stessa si è orientata, come dimostra la circolare n.
35 del 14 marzo 2012 punto 13 emessa dall' ed il successivo messaggio n. 16587 CP_1
del 12 ottobre 2012.
A seguito degli adeguamenti del 2016, inoltre, il requisito anagrafico è stato innalzato a 65 anni e 7 mesi;
con l'ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è divenuta pari a 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio CP_1
n. 4920/2017).
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha poi provveduto all'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.
Così, a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l'incremento della speranza di vita.
Di conseguenza, a partire dal 1 gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto è divenuta pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.
Da ciò consegue che il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile, all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età
4 sopra indicate in applicazione (come stabilito dall'art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011), del meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dall'art. 12 del D.L.
78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
In aderenza al chiara ricostruzione della Corte di Cassazione, alla data della domanda amministrativa, cioè l'11 aprile 2018, che aveva Parte_1
appena compiuto 66 anni, era in possesso del requisito anagrafico necessario ad ottenere all'assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971, per cui il ricorso appare fondato.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di a Parte_1 percepire l'assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971, a decorrere da maggio
2018, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge;
condanna l' al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, CP_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 3.291,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre rimborso CU pari a € 43,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gela, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IN DO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, IN DO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 599/2025 R.G.L., aventi a oggetto “assegno di assistenza”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Alessandro Giuliana;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 2 maggio 2025, ha adito il Parte_1 presente Ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. modificazioni per i ratei maturati da maggio 2018 in poi.
In particolare, ha esposto che, l'11 aprile 2018, ha presentato domanda di riconoscimento d'invalidità; che la stessa è stata rigettata per carenza del requisito sanitario;
che pertanto ha presentato, innanzi a questo ufficio, ricorso per ATP ex art. 445 co. 6 bis c.p.c, conclusosi con sentenza n. 403/2021, che ha accolto la domanda dalla stessa formulata;
che, in ragione di tale provvedimento giudiziario, ha chiesto all' il pagamento della prestazione assistenziale, tuttavia non accolta, in quanto, a CP_1 dire dell'ente, aveva presentato richiesta successivamente al 65° anno d'età, non sussistendo quindi tale requisito giuridico;
che, stante il silenzio serbato all'istanza di autotutela, ha proposto l'odierna azione giudiziale, sostenendo che il limite di età è superiore ai 65 anni cui si riferisce la resistente.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, CP_1 ribadendo che la ricorrente aveva superato il limite d'età previsto dalla normativa per accedere al beneficio reclamato.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 16 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Come osservato in premessa, l' sostiene che, avendo la ricorrente compiuto CP_1
i 65 anni nell'aprile del 2017, non avrebbe diritto riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
Ebbene, sul punto è decisiva la pronuncia n. 24952/2021 della Suprema Corte, che ha fornito chiarimenti decisivi.
In tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha rammentato che il tema della tutela degli invalidi ed inabili oltre l'età lavorativa, già da prima delle recenti innovazioni sulla posticipazione del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia, è fondato sulla stretta correlazione fissata dall'art. 19 l. n. 118/1971 tra il raggiungimento dell'età pensionabile (all'epoca di 65 anni) ed il limite anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità civile previsti dagli artt. 12 e
13 della medesima legge. La continuità della tutela era resa effettiva dall'automatica trasformazione dei primi nella (allora) pensione sociale prevista dall'art. 26 l. n. 153 del
1969.
La finalità era quella evidente di non lasciare priva di tutela assistenziale la persona invalida, impossibilitata ad inserirsi nel mondo del lavoro ed al contempo non ancora in possesso dell'età per accedere alla misura della pensione sociale di cui al citato art. 26.
Peraltro, mentre l'art. 13 I. 118 del 1971 prevedeva espressamente il requisito massimo dei 65 anni di età, tale indicazione difettava nell'art. 12 per la pensione di
2 inabilità e solo con l'entrata in vigore del D. L. n. 509 del 23 novembre 1988, art. 8, fu chiarito che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, spettasse ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età, fermi restando i requisiti e le condizioni previsti dalla legislazione vigente.
La Corte ha pure affermato che l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall' CP_1
in sostituzione del trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate ( Cass. n. 2029 del 2020).
Tale stretta correlazione è stata mantenuta anche a seguito dell'introduzione dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma sei, l. n. 335 del 1995 che ha sostituito la pensione sociale, mantenendo il requisito anagrafico dei 65 anni di età.
Tenendo conto della ratio sottesa all'operatività dell'automatismo di cui si è appena detto, ai fini della integrale tutela dell'assistenza alla persona invalida, va letto l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, a decorrere dal
1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
L' aggiornamento dell'età di accesso al beneficio dell'assegno sociale, per il raccordo automatico che salda le prestazioni di invalidità all'assegno sociale, ha esplicato effetti anche sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali in favore di alcune tipologie di invalidi civili;
in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai non udenti viene adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art. 12 del D.L.
3 78/2010 convertito nella L. 122/2010, e pertanto tali prestazioni dalla medesima data potevano essere concesse sino al compimento di 65 anni e 3 mesi.
In tal senso l'amministrazione stessa si è orientata, come dimostra la circolare n.
35 del 14 marzo 2012 punto 13 emessa dall' ed il successivo messaggio n. 16587 CP_1
del 12 ottobre 2012.
A seguito degli adeguamenti del 2016, inoltre, il requisito anagrafico è stato innalzato a 65 anni e 7 mesi;
con l'ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è divenuta pari a 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio CP_1
n. 4920/2017).
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha poi provveduto all'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.
Così, a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l'incremento della speranza di vita.
Di conseguenza, a partire dal 1 gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto è divenuta pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.
Da ciò consegue che il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile, all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età
4 sopra indicate in applicazione (come stabilito dall'art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011), del meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dall'art. 12 del D.L.
78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
In aderenza al chiara ricostruzione della Corte di Cassazione, alla data della domanda amministrativa, cioè l'11 aprile 2018, che aveva Parte_1
appena compiuto 66 anni, era in possesso del requisito anagrafico necessario ad ottenere all'assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971, per cui il ricorso appare fondato.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di a Parte_1 percepire l'assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971, a decorrere da maggio
2018, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge;
condanna l' al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, CP_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 3.291,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre rimborso CU pari a € 43,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gela, 16 ottobre 2025
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