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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1946/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BARTOLETTI ALESSANDRO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. ARCIDIACONO GIOVANNI CP_1
FRANCESCO VINCENZO;
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.PETTINATO DEBORA MARIA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.03420239003388084000 relativamente alle cartelle esattoriali meglio indicati nell'atto introduttivo.
Lamentava la mancata notifica delle cartelle,
l'illegittimità formale dell'intimazione,il difetto di motivazione ,l'illegittimità dell'intimazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
nel merito la prescrizione dei crediti vantati
.
Si costituiva in giudizio l' ente impositori eccependo la propria carenza di legittimazione e nel merito, contestando il ricorso di cui chiedevano il rigetto per infondatezza .
Cont Si costituiva eccependo la tardività del ricorso relativamente ai vizi formali e la genericità dell'eccezione di prescrizione.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato alle cartelle esattoriali indicati nel ricorso.
Relativamente alle eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici, all'illegittimità formale dell'intimazione,al difetto di motivazione
,all'illegittimità dell'intimazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi,va osservato come trattasi di vizi formali che dovevano essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione e per i quali l'opposizione è tardiva.
Ed invero l'intimazione risulta notificata il 26.9.2023 mentre il ricorso è stato depositato il 16.5.2024
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà,inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità.
costituendosi ha Controparte_2 provato l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sicchè relativamente all'eccezione di prescrizione si osserva che trattasi di eccezione che doveva essere fatte valere con l'impugnativa delle cartelle regolarmente notificate e oggi non può essere fatta valere.
Né è maturata la prescrizione successivamente a dette notifiche ove si consideri la sospensione della prescrizione per la legislazione emergenziale.
Il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che liquida come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2000,00 oltre accessori se dovuti per ciascuna delle parti costituite.
Cosenza,30.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino