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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8850 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento danni, promosso da
in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 Per_1
, rappresenta e difesa dall' avv. Laura Rosa Salvitto;
[...]
- attrice – Contro
Controparte_2
-resistente contumace
- Nonché contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Lecce;
-altro convenuto-
***** Fatto e diritto La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da nei confronti del per i Controparte_1 Controparte_4 gravi danni subiti dallo zio, , a seguito dei trattamenti RT disumani e degradanti cui è stato sottoposto nel periodo tra il 09.09.1943 ed il 27.08.1946. In particolare, l'attrice ha dedotto che il , cittadino italiano RT mentre si trovava a Trento inquadrato nel 6° Reggimento automobilistico venne catturato dai soldati dell'esercito germanico, e deportato in e rinchiuso in un lager, ove fu CP_2 sottoposto ai lavori forzati ed ivi rimase fino alla sua morte, avvenuta il 27.08.1946 presso l'ospedale di Berlino.
La ricorrente , dunque, ha agito, in rappresentazione del padre Persona_1
(fratello del ) per i danni subiti iure proprio dallo zio, vittima di crimini RT di guerra commessi dalla Germania nazista, per iure hereditatis per i danni subiti dal padre per la perdita del fratello, in rappresentazione per fa valere i danni subiti in proprio da e per la perdita del figlio internato ( Controparte_6 CP_7 CP_5
), e infine ha agito per ottenere i danni subiti iure proprio dalla perdita dello zio ,
[...] mediante l'accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022 presso il per l'effetto, ha chiesto la Controparte_4 condanna del medesimo , quale successore a titolo particolare nei debiti risarcitori CP_4 della Germania del Terzo Reich, al pagamento della somma complessiva di € 883.988,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, il convenuto, nel riconoscere la propria CP_4 legittimazione passiva, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria formulata dall'attrice, il difetto di legittimazione attiva per mancata prova della qualità di erede in capo all'attrice; nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese della ricorrente, proponendo, in via gradata, eccezione di compensatio lucri cum damno, con necessità di decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato all'attrice le somme già percepite per il medesimo titolo. La Repubblica di Germania, non si è costituita e il giudizio è proseguito in CP_2 sua contumacia. All'udienza del 10.06.2025 la causa è stata trattenuta per la decisone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono. a. Panorama normativo e giurisprudenziale Come è noto, sin dall'immediato dopoguerra, con l'emergere degli orrori perpetrati dal nazionalsocialismo, è stata avvertita la peculiare e speciale esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti. A tal fine, la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania hanno attuato un'iniziativa comune che si è concretizzata nella esecuzione e ratifica di due Accordi, conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti l'uno il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In esecuzione del detto accordo, la Repubblica Federale Tedesca ha versato la somma di 40 milioni di marchi allo Stato italiano volti ad indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Tale accordo prevedeva, altresì, una clausola liberatoria sulla scorta della quale tutte le questioni oggetto del medesimo accordo si ritenevano regolate in modo definitivo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. Nel 2004, la giurisprudenza di legittimità mutò indirizzo interpretativo e si ritenne non più sussistente il dogma dell'immunità dello Stato Estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani. Al riguardo, si affermò che “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (Cass. sez. un. n. 5044/2004). Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Terzo Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Tale mutato orientamento giurisprudenziale ha aperto la strada a numerose sentenze di condanna, emesse nei confronti della per il risarcimento delle vittime dei CP_2 crimini di guerra e contro l'umanità in relazione ai danni subiti tra il 1939 ed il 1945. Per tali pronunce, emesse nel solco della sentenza Ferrini del 2004, la Corte Internazionale di Giustizia, adita dalla Repubblica Tedesca, ha dichiarato che l'Italia avesse violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello stato tedesco cessassero di avere effetto. Da qui, si è posta l'esigenza per il Governo italiano di risolvere l'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni causati dai crimini di guerra, cercando comunque di bilanciare due contrapposte finalità, ossia garantire un equo ristoro alle vittime e rispettare la sovranità della onde evitare ulteriori condanne in sede CP_2 internazionale.
In tale contesto, è stato introdotto l'art. 43 del d.l. 36/2022, “disposizione speciale e radicale” diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che introduce criteri specifici al fine di comporre eventuali futuri contrasti di carattere internazionale. La norma in rassegna istituisce il Fondo per il ristoro delle “vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della Repubblica Tedesca presenti sul CP_2 territorio italiano. Ed invero, sotto il profilo esecutivo, l'art. 43 ha assicurato una totale protezione dell'immunità della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo a “una CP_2 sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe proponibile una nuova” (vds., C. Cost., sent. n. CP_2
159/23). Il Fondo è destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità e le azioni da intraprendersi si focalizzano sul “danno” anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del III Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al fondo. Ne consegue che se l'azione è introdotta ai sensi dell'art. 43 del d.l. 36/2022, come nel caso di specie, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo. Fatta questa doverosa premessa, occorre ora valutare le eccezioni preliminari sollevate dal , il quale è soggetto legittimato, in Controparte_4 virtù dell'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, a proporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle eccezioni personali. b. Sulla eccezione di prescrizione In via preliminare, deve rigettarsi, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_4
Costituisce, ormai, jus receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che “si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario… Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale” (Cass. sez. un. n. 5044/2004). L'imprescrittibilità dei crimini di guerra è, tra l'altro, principio fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e dalla normativa europea. L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte normativa nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per il dettato di cui all'art. 10 Cost. La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 delle preleggi del c.c., ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Prive di rilievo risultano, pertanto, le argomentazioni addotte dal CP_4 convenuto, secondo cui i crimini di guerra sarebbero assimilabili al reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., che prevede un termine prescrizionale di 20 anni. Ebbene, tale equiparazione risulterebbe non solo in contrasto con i principi costituzionali ed internazionali, ma comporterebbe altresì una illegittima limitazione in ambito nazionale dell'esercizio di un diritto che, a livello europeo ed internazionale, è pacificamente riconosciuto come imprescrittibile. Per le stesse ragioni, l'inciso “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” contenuto nel comma 6 dell'art. 43 del d.l. 36/22 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti, anche tenuto conto del fatto che il legislatore in relazione ai crimini di guerra non ha mai introdotto termini di prescrizione né li ha mai dichiarati prescrittibili. c. Sulla legittimazione attiva dell'attrice Priva di rilievo è l'eccezione, sollevata dal convenuto, secondo cui l'attrice CP_4 non avrebbe provato la propria qualità di erede di . RT
Sul punto, si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (vds. Cass. civ. 16814/2018). Ebbene, nel caso di specie, risulta depositato il certificato storico di famiglia di (padre dei ), dal quale emerge sia il rapporto di Controparte_6 RT parentela in linea collaterale di secondo grado tra e (padre RT Per_1 della ricorrente che agisce sua rappresentazione), sia lo stato civile celibe dell'internato.
A tanto aggiungasi che l'attrice ha depositato la nota di trascrizione relativa all'accettazione tacita dell'eredità di , ritenendosi con ciò raggiunto l'onere Per_1 probatorio in capo alla stessa. In assenza di prova contraria fornita dal convenuto, l'eccezione deve essere CP_4 rigettata. d. Sull'applicabilità del Fondo agli IMI. Il convenuto ha contestato l'inammissibilità dell'azione proposta dalla CP_4 ricorrente nei confronti del Fondo, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'accesso allo stesso, attesa la qualità di Internato Militare Italiano (IMI) del
[...]
. A tal fine ha affermato che i prigionieri di guerra non possono essere RT equiparati alle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità per le quali è stato istituito il Fondo. Sul punto, giova ribadire che la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale” (vds. Cass. n. 5044/2004, Cass. n. 20442/2020). Del resto, deve considerarsi fatto storico noto ed acclarato che, immediatamente dopo l'armistizio dell'8.09.1943, i militari italiani, poiché considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e quindi della protezione assicurata delle convenzioni internazionali) e venne loro attribuito lo status di “internati” ed impiegati come forza lavoro in condizioni disumane nei lager nazisti. Ne consegue che anche gli internati militari italiani rientrano tra le vittime di crimini di guerra e, per tale ragione, devono essere ritenuti meritevoli di ristoro per il danno ingiusto patito, mediante accesso al Fondo di cui all'art. 43. e. Profili risarcitori. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patito dal RT
, zio dell'attrice, per il trattamento disumano cui è stato sottoposto nei mesi di
[...] prigionia, si rileva che, ai fini probatori, la ricorrente ha prodotto copia della scheda relativa al risultante dalla consultazione della banca dati on-line RT
LeBi degli Internati Militari Italiani catturati nei lager nazisti tra il 1943 ed il 1945, presente sul sito internet https://www.lessicobiograficoimi.it//. La ricorrente ha altresì prodotto documentazione fornita dal Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le onoranze dei caduti in guerra – dalla quale si evince che il
, arruolato al 6° reggimento automobilisti, dopo la liberazione, si trovasse in stato
CP_5 di prigionia e che sia deceduto il 27.08.1946 nel campo di prigionia di Berlino Charlottenburg. Tuttavia, dalla documentazione depositata in atti non risulta possibile individuare con certezza il momento della cattura del , elemento imprescindibile al fine della
CP_5 individuazione del presunto periodo di prigionia. Dalla documentazione prodotta non risulta possibile nemmeno identificare le cause per cui il si trovasse in stato di
CP_5 prigionia. Ciò comporta la conseguente impossibilità di quantificare in concreto se e quali danni abbia effettivamente patito il .
CP_5
Pertanto, poiché le allegazioni non hanno trovato riscontro nella produzione documentale acquisita in giudizio, non può ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio gravante in capo alla ricorrente. Ne consegue, dunque che anche le ulteriori richieste di accertamento del danno patito dai congiunti dell' debbano essere rigettate, stante l'impossibilità di accertare CP_5 uno dei presupposti del risarcimento del danno richiesto. Pertanto, la domanda non merita accoglimento, e deve essere rigettata. g) spese di lite Atteso l'esito della lite, in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare alla refusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
costituito, liquidate come da dispositivo. CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda;
- dichiara tenuto il a versare la somma pari ad € 3.800,00, Controparte_1 in favore di oltre interessi in misura legale Controparte_4 come da motivazione;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 07.07.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8850 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento danni, promosso da
in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 Per_1
, rappresenta e difesa dall' avv. Laura Rosa Salvitto;
[...]
- attrice – Contro
Controparte_2
-resistente contumace
- Nonché contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Lecce;
-altro convenuto-
***** Fatto e diritto La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da nei confronti del per i Controparte_1 Controparte_4 gravi danni subiti dallo zio, , a seguito dei trattamenti RT disumani e degradanti cui è stato sottoposto nel periodo tra il 09.09.1943 ed il 27.08.1946. In particolare, l'attrice ha dedotto che il , cittadino italiano RT mentre si trovava a Trento inquadrato nel 6° Reggimento automobilistico venne catturato dai soldati dell'esercito germanico, e deportato in e rinchiuso in un lager, ove fu CP_2 sottoposto ai lavori forzati ed ivi rimase fino alla sua morte, avvenuta il 27.08.1946 presso l'ospedale di Berlino.
La ricorrente , dunque, ha agito, in rappresentazione del padre Persona_1
(fratello del ) per i danni subiti iure proprio dallo zio, vittima di crimini RT di guerra commessi dalla Germania nazista, per iure hereditatis per i danni subiti dal padre per la perdita del fratello, in rappresentazione per fa valere i danni subiti in proprio da e per la perdita del figlio internato ( Controparte_6 CP_7 CP_5
), e infine ha agito per ottenere i danni subiti iure proprio dalla perdita dello zio ,
[...] mediante l'accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022 presso il per l'effetto, ha chiesto la Controparte_4 condanna del medesimo , quale successore a titolo particolare nei debiti risarcitori CP_4 della Germania del Terzo Reich, al pagamento della somma complessiva di € 883.988,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, il convenuto, nel riconoscere la propria CP_4 legittimazione passiva, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria formulata dall'attrice, il difetto di legittimazione attiva per mancata prova della qualità di erede in capo all'attrice; nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese della ricorrente, proponendo, in via gradata, eccezione di compensatio lucri cum damno, con necessità di decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato all'attrice le somme già percepite per il medesimo titolo. La Repubblica di Germania, non si è costituita e il giudizio è proseguito in CP_2 sua contumacia. All'udienza del 10.06.2025 la causa è stata trattenuta per la decisone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono. a. Panorama normativo e giurisprudenziale Come è noto, sin dall'immediato dopoguerra, con l'emergere degli orrori perpetrati dal nazionalsocialismo, è stata avvertita la peculiare e speciale esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti. A tal fine, la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania hanno attuato un'iniziativa comune che si è concretizzata nella esecuzione e ratifica di due Accordi, conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti l'uno il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In esecuzione del detto accordo, la Repubblica Federale Tedesca ha versato la somma di 40 milioni di marchi allo Stato italiano volti ad indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Tale accordo prevedeva, altresì, una clausola liberatoria sulla scorta della quale tutte le questioni oggetto del medesimo accordo si ritenevano regolate in modo definitivo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. Nel 2004, la giurisprudenza di legittimità mutò indirizzo interpretativo e si ritenne non più sussistente il dogma dell'immunità dello Stato Estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani. Al riguardo, si affermò che “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (Cass. sez. un. n. 5044/2004). Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Terzo Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Tale mutato orientamento giurisprudenziale ha aperto la strada a numerose sentenze di condanna, emesse nei confronti della per il risarcimento delle vittime dei CP_2 crimini di guerra e contro l'umanità in relazione ai danni subiti tra il 1939 ed il 1945. Per tali pronunce, emesse nel solco della sentenza Ferrini del 2004, la Corte Internazionale di Giustizia, adita dalla Repubblica Tedesca, ha dichiarato che l'Italia avesse violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello stato tedesco cessassero di avere effetto. Da qui, si è posta l'esigenza per il Governo italiano di risolvere l'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni causati dai crimini di guerra, cercando comunque di bilanciare due contrapposte finalità, ossia garantire un equo ristoro alle vittime e rispettare la sovranità della onde evitare ulteriori condanne in sede CP_2 internazionale.
In tale contesto, è stato introdotto l'art. 43 del d.l. 36/2022, “disposizione speciale e radicale” diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che introduce criteri specifici al fine di comporre eventuali futuri contrasti di carattere internazionale. La norma in rassegna istituisce il Fondo per il ristoro delle “vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della Repubblica Tedesca presenti sul CP_2 territorio italiano. Ed invero, sotto il profilo esecutivo, l'art. 43 ha assicurato una totale protezione dell'immunità della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo a “una CP_2 sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe proponibile una nuova” (vds., C. Cost., sent. n. CP_2
159/23). Il Fondo è destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità e le azioni da intraprendersi si focalizzano sul “danno” anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del III Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al fondo. Ne consegue che se l'azione è introdotta ai sensi dell'art. 43 del d.l. 36/2022, come nel caso di specie, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo. Fatta questa doverosa premessa, occorre ora valutare le eccezioni preliminari sollevate dal , il quale è soggetto legittimato, in Controparte_4 virtù dell'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, a proporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle eccezioni personali. b. Sulla eccezione di prescrizione In via preliminare, deve rigettarsi, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_4
Costituisce, ormai, jus receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che “si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario… Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale” (Cass. sez. un. n. 5044/2004). L'imprescrittibilità dei crimini di guerra è, tra l'altro, principio fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e dalla normativa europea. L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte normativa nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per il dettato di cui all'art. 10 Cost. La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 delle preleggi del c.c., ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Prive di rilievo risultano, pertanto, le argomentazioni addotte dal CP_4 convenuto, secondo cui i crimini di guerra sarebbero assimilabili al reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., che prevede un termine prescrizionale di 20 anni. Ebbene, tale equiparazione risulterebbe non solo in contrasto con i principi costituzionali ed internazionali, ma comporterebbe altresì una illegittima limitazione in ambito nazionale dell'esercizio di un diritto che, a livello europeo ed internazionale, è pacificamente riconosciuto come imprescrittibile. Per le stesse ragioni, l'inciso “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” contenuto nel comma 6 dell'art. 43 del d.l. 36/22 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti, anche tenuto conto del fatto che il legislatore in relazione ai crimini di guerra non ha mai introdotto termini di prescrizione né li ha mai dichiarati prescrittibili. c. Sulla legittimazione attiva dell'attrice Priva di rilievo è l'eccezione, sollevata dal convenuto, secondo cui l'attrice CP_4 non avrebbe provato la propria qualità di erede di . RT
Sul punto, si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (vds. Cass. civ. 16814/2018). Ebbene, nel caso di specie, risulta depositato il certificato storico di famiglia di (padre dei ), dal quale emerge sia il rapporto di Controparte_6 RT parentela in linea collaterale di secondo grado tra e (padre RT Per_1 della ricorrente che agisce sua rappresentazione), sia lo stato civile celibe dell'internato.
A tanto aggiungasi che l'attrice ha depositato la nota di trascrizione relativa all'accettazione tacita dell'eredità di , ritenendosi con ciò raggiunto l'onere Per_1 probatorio in capo alla stessa. In assenza di prova contraria fornita dal convenuto, l'eccezione deve essere CP_4 rigettata. d. Sull'applicabilità del Fondo agli IMI. Il convenuto ha contestato l'inammissibilità dell'azione proposta dalla CP_4 ricorrente nei confronti del Fondo, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'accesso allo stesso, attesa la qualità di Internato Militare Italiano (IMI) del
[...]
. A tal fine ha affermato che i prigionieri di guerra non possono essere RT equiparati alle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità per le quali è stato istituito il Fondo. Sul punto, giova ribadire che la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale” (vds. Cass. n. 5044/2004, Cass. n. 20442/2020). Del resto, deve considerarsi fatto storico noto ed acclarato che, immediatamente dopo l'armistizio dell'8.09.1943, i militari italiani, poiché considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e quindi della protezione assicurata delle convenzioni internazionali) e venne loro attribuito lo status di “internati” ed impiegati come forza lavoro in condizioni disumane nei lager nazisti. Ne consegue che anche gli internati militari italiani rientrano tra le vittime di crimini di guerra e, per tale ragione, devono essere ritenuti meritevoli di ristoro per il danno ingiusto patito, mediante accesso al Fondo di cui all'art. 43. e. Profili risarcitori. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patito dal RT
, zio dell'attrice, per il trattamento disumano cui è stato sottoposto nei mesi di
[...] prigionia, si rileva che, ai fini probatori, la ricorrente ha prodotto copia della scheda relativa al risultante dalla consultazione della banca dati on-line RT
LeBi degli Internati Militari Italiani catturati nei lager nazisti tra il 1943 ed il 1945, presente sul sito internet https://www.lessicobiograficoimi.it//. La ricorrente ha altresì prodotto documentazione fornita dal Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le onoranze dei caduti in guerra – dalla quale si evince che il
, arruolato al 6° reggimento automobilisti, dopo la liberazione, si trovasse in stato
CP_5 di prigionia e che sia deceduto il 27.08.1946 nel campo di prigionia di Berlino Charlottenburg. Tuttavia, dalla documentazione depositata in atti non risulta possibile individuare con certezza il momento della cattura del , elemento imprescindibile al fine della
CP_5 individuazione del presunto periodo di prigionia. Dalla documentazione prodotta non risulta possibile nemmeno identificare le cause per cui il si trovasse in stato di
CP_5 prigionia. Ciò comporta la conseguente impossibilità di quantificare in concreto se e quali danni abbia effettivamente patito il .
CP_5
Pertanto, poiché le allegazioni non hanno trovato riscontro nella produzione documentale acquisita in giudizio, non può ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio gravante in capo alla ricorrente. Ne consegue, dunque che anche le ulteriori richieste di accertamento del danno patito dai congiunti dell' debbano essere rigettate, stante l'impossibilità di accertare CP_5 uno dei presupposti del risarcimento del danno richiesto. Pertanto, la domanda non merita accoglimento, e deve essere rigettata. g) spese di lite Atteso l'esito della lite, in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare alla refusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
costituito, liquidate come da dispositivo. CP_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda;
- dichiara tenuto il a versare la somma pari ad € 3.800,00, Controparte_1 in favore di oltre interessi in misura legale Controparte_4 come da motivazione;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 07.07.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi