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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. IA RI OR Presidente dott. RI GI Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 637/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCONTI Parte_1 C.F._1 PIERANGELA APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO Controparte_2 P.IVA_2 ALESSANDRO APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli telematicamente depositati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1 Controparte_1 proprietaria dell'autoarticolato targato CT438LK, e il suo assicuratore per Controparte_3 ottenerne la condanna in via solidale al risarcimento dei danni, quantificati in euro 110.000,00, patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 7.5.2019, alle ore 18.00 circa, in prossimità della sede dell sita a Sarno, della quale era dipendente. Controparte_4
L'attore esponeva di essere stato trasportato sull'autoarticolato; mentre il conducente stava completando una manovra di parcheggio in retromarcia, egli, accingendosi a scendere dal mezzo quasi fermo, era caduto rovinosamente a terra a causa di una brusca frenata. pagina 1 di 7 Si costituiva la Giudice che, confermando la dinamica del sinistro e contestando solo il CP_1 quantum della pretesa, chiedeva di essere manlevata dalla propria assicurazione;
si costituiva altresì
contestando sia l'an che il quantum debeatur. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'interrogatorio formale dell'attore, l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di una CTU medico legale.
Con sentenza n. 2171/2023 il Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, accoglieva la domanda attorea e condannava in solido i convenuti a pagare al euro 1.641,18 al netto del trattamento dell'Inail. Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello principale il chiedendo la riforma parziale della Pt_1 sentenza di primo grado per l'erronea quantificazione del danno.
Si costituiva che resisteva all'impugnazione e formulava appello incidentale per chiedere, in CP_2 via principale, l'accertamento dell'infondatezza della domanda risarcitoria accolta in primo grado, con condanna alla restituzione di quanto da essa versato in esecuzione della sentenza, e, in via subordinata,
l'accertamento della concorrente responsabilità del Pt_1
Nella contumacia della Trasporti Giudice, la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 14.10.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Trattando dapprima l'appello incidentale, si premette che il terzo trasportato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, per il danno da questi cagionato nella circolazione del veicolo, ai sensi dell'art. 144 c.ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere, a proprio carico, di provare il danno ed il nesso causale, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (v. fra le tante Cass.
17963/21).
Con il primo motivo censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto assolto l'onere CP_2 probatorio gravante sull'attore circa le modalità di verificazione del sinistro;
in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ridurre a mere imprecisioni le dichiarazioni contrastanti rese dal sulla Pt_1 dinamica dell'accaduto.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'avere il riferito alla compagnia, in sede di Pt_1 prima richiesta risarcitoria, <<div>> (v. doc. 1 CP_5 non si pone in contrasto con l'avere poi sostenuto, ad integrazione della denuncia, di essere scivolato e caduto per terra mentre scendeva dalla cabina del mezzo in movimento in manovra di retromarcia (v. pagina 2 di 7 doc. 2 ), né con l'avere aggiunto, in citazione, di essere scivolato a causa di una brusca frenata CP_5 del conducente.
Infatti, l'essere scivolato e caduto a terra non esclude né che tale condotta possa essersi realizzata mentre il mezzo era in movimento, né che la stessa possa essere stata causata dalla frenata.
Né ha alcun rilievo il fatto che il nell'immediatezza, abbia riferito ai sanitari soltanto che era Pt_1 avvenuto <<un incidente sul lavoro poco prima>> e che il verbale di accettazione del P.S. di Sarno riporti testualmente <<caduta accidentale da camion con trauma piede destro>>.
Come osservato dal Tribunale, si tratta di dichiarazioni che non evidenziano alcuna contraddittorietà fra loro e con la dinamica dell'incidente come ricostruita in citazione nonché confermata dai testimoni oculari.
Infatti, come ritenuto dal Tribunale che ha escluso ogni dubbio sulla attendibilità dei testi, il danneggiato ha fornito prova del nesso eziologico nei termini di cui si è dato atto in premessa, mediante le dichiarazioni di (< Ho visto il sig. nell'intento di scendere dal Testimone_1 Pt_1 camion e l'ho visto cadere a causa della oscillazione della cabina perché l'autista aveva inchiodato il camion…, il camion stava facendo retromarcia ma non so se stesse parcheggiando, il mezzo aveva il motore acceso e il stava per scendere>>), e Giudice (< il camion era in movimento poi Pt_1 Tes_2 si è fermato la cabina è oscillata, il stava scendendo di spalle e ho visto che è caduto… si è Pt_1 vero il conducente ha frenato il mezzo di colpo, la cabina ha oscillato e il è caduto>). Pt_1
L'appellante non ha d'altronde messo in dubbio, sotto alcun profilo, oggettivo quanto soggettivo,
l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, né la rilevanza causale della condotta di guida del conducente come riferita dai testi, e la sua natura colposa, accertate dal Tribunale.
3)Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta il mancato riconoscimento del CP_5 concorso di colpa del ex art. 1227 c1 cc che, osserva la Corte, contrariamente a quanto Pt_1 sostenuto dalla difesa del c.c., non viola il divieto dei nova in appello, costituendo un'eccezione Pt_1 in senso lato, rilevabile anche d'ufficio (Cass n. 11138/2025).
Il motivo è fondato.
Come già rilevato in precedenza, è stato accertato che il intraprese la discesa dall'autocarro Pt_1 mentre questo era ancora in movimento, circostanza confermata dallo stesso attore anche in sede di interrogatorio formale. Tale condotta dimostra, in tutta evidenza, il suo contributo colposo nella causazione del sinistro. Infatti, l'aprire la portiera, peraltro di un mezzo alto, in movimento nel compiere una manovra in retromarcia, integra una condotta pericolosa e gravemente imprudente.
Alla luce di tutte le circostanze di fatto sopra evidenziate, la colpa del appare grave tanto quanto Pt_1 quella del conducente, richiamata, in ogni caso, la regola residuale di cui all'art. 2055 c3 cc. pagina 3 di 7 4) Passando al quantum, con il primo motivo di appello principale, il si duole “dell'errata Pt_1 interpretazione dei principi di diritto giurisprudenziali sul danno differenziale e dell'indebito defalco delle somme liquidate a titolo di retribuzione da parte dell'Inail”.
Il Tribunale ha liquidato al euro 575,48 per danno patrimoniale emergente, euro 7.128,00 per Pt_1 danno non patrimoniale da invalidità temporanea, ed euro 24.454,00 per danno biologico da invalidità permanente inclusa la personalizzazione del 10%; ha poi detratto dal complessivo danno non patrimoniale di euro 31.582,00 le somme erogate dall'Inail per danno biologico (euro 24.556,72) nonché per l'inabilità temporanea assoluta (euro 6.044,29).
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove ha detratto l'intero ammontare erogato dall'Inail per complessivi Euro 30.601,00 dal danno accertato in sede civilistica, senza operare alcuna differenziazione in ordine alle voci di danno.
Il motivo è fondato.
E' principio pacifico (peraltro riportato anche nella sentenza impugnata) che la diversità strutturale e funzionale tra le erogazioni dell'Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione di danno non patrimoniale (v. da ultimo Cass. 21196/2025).
Nel caso in esame, il rispetto del principio di omogeneità delle poste impone di detrarre le prestazioni
Inail erogate per danno biologico permanente, dal solo danno biologico permanente riconosciuto in sede civile, esclusa la detrazione dell'importo per inabilità temporanea assoluta, il quale indennizza un danno patrimoniale dell'infortunato, e non invece il danno biologico temporaneo, riconosciuto nella sola sede civile.
5)Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per l'adesione acritica alle risultanze della CTU, che sarebbero state “immotivatamente modificate in peius”, con riconoscimento di una IP del 12%, rispetto a quella del 14-15% ipotizzata nella bozza trasmessa ai CTPP, e per il mancato riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa.
L'appellante sostiene che la riduzione della percentuale di invalidità sarebbe ingiustificata poiché imputabile solamente ad una “mancata serena valutazione” da parte del CTU delle osservazioni pervenute dal CTP attoreo. pagina 4 di 7 Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha fatto applicazione delle risultanze del CTU, rilevando correttamente come questi avesse rispettato il contraddittorio, fornendo riscontro sia alle osservazioni presentate dai consulenti di parte.
Peraltro, il CTU chiamato a chiarimenti, specificava che, alla luce delle osservazioni presentate dal
CTP attoreo, aveva ritenuto necessario rivalutare il caso, trovandosi nella fattispecie costretto a modificare “in peius” la valutazione del danno biologico, in ragione “delle precise indicazioni dei più autorevoli barémes medico-legali” rispetto alle quali “le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Controparte_6
(pagina 371) agli esiti di frattura del calcagno assegnano un tasso invalidante dell'8-
[...]
10%, mentre nella “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di Persona_1
e Seconda Edizione laddove (pagina 310) è precisata in modo Persona_2 Persona_3 preciso e perentorio una tassativa stima del danno biologico che risulta perfettamente aderente alla fattispecie, visto che esattamente per gli stessi postumi della lesione riportata dal periziando, ossia
“esiti di frattura scomposta del calcagno, osteosintetizzata”, è riconosciuto un danno biologico del
12%”.
Alla luce di ciò, non può condividersi la doglianza dell'appellante che sostiene esservi stata una riduzione ingiustificata, poiché, come dato atto, il CTU ha fornito precisa motivazione tecnica alla revisione di stima, sia a riscontro delle osservazioni depositate dal CTP, che, successivamente, in sede di chiarimenti scritti.
Con riferimento all'asserito mancato riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa, osserva la Corte che il giudice di primo grado ha accordato una “personalizzazione” del 10% sulla percentuale di danno biologico permanente riconosciuta.
In mancanza di indicazione, da parte del Tribunale, delle ragioni del riconoscimento della personalizzazione come di allegazione da parte del di specifiche circostanze che potessero Pt_1 giustificare tale incremento, deve ritenersi che la personalizzazione sia giustificata dal riconoscimento, da parte del CTU, del danno non patrimoniale da maggior usura nello svolgimento dell'attività di autotrasportatore.
L'applicata personalizzazione del 10% appare del tutto congrua, e ciò a maggior ragione se si considera che il CTU ha tenuto conto, nella indicazione della percentuale di IP, del danno alla cenestesi lavorativa.
Non ricorrono i presupposti per riconoscere ulteriore personalizzazione del danno biologico da IP, che il ha richiesto in ragione della <giovane età>> e delle <implicazioni dei postumi>>, essendo Pt_1
a tal fine necessario allegare e provare circostanze tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle pagina 5 di 7 conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18).
Va liquidato dunque al per danno biologico da IP (non essendo stato riconosciuto il relativo Pt_1 danno morale, senza impugnazione sul punto), quanto accertato dal Tribunale pari ad euro 24.454,00 che, per il concorso di colpa, va ridotto ad euro 12.227,00.
Nulla spetta allora al danneggiato per tale voce di danno, essendo ben maggiore la somma erogata allo stesso titolo dall'Inail.
6)L'appellante si duole poi che il CTU abbia accertato un periodo di inabilità temporanea totale di 3 giorni anziché di 8 giorni.
Il rilievo è fondato.
Infatti, come da documentazione in atti, in data 7.5.2019 il faceva ingresso all'ospedale di Pt_1
Sarno per essere dimesso il 10.5.2019 (v. doc. 3 , per poi subire nuovo ricovero presso Pt_1
l'ospedale di Modena, dall'11.05.2019 al 14.05.2019 (v. doc 4 , ove veniva eseguito Pt_1
l'intervento chirurgico. Pertanto devono riconoscersi 8 giorni di invalidità temporanea totale, pari a quelli effettivi di ricovero ospedaliero del danneggiato. Nulla ha dedotto in senso contrario l' CP_5
Dunque, il danno biologico temporaneo, tenendo conto di una invalidità temporanea totale per 8 giorni, parziale al 75% per 62 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 25 giorni, ammonta ad euro 7.499,25 (calcolato sull'importo giornaliero di euro 99, quale base di calcolo adottata dal
Tribunale in applicazione delle Tabelle di Milano 2021), in luogo di euro 7.128,00 liquidati dal primo giudice.
Per il concorso di colpa, l'importo liquidato va ridotto ad euro 3.749,62, somma che svalutata al tempo sinistro (7.5.2019) e aumentata, da allora ad oggi, degli interessi compensativi, secondo i criteri adottati dal Tribunale e non impugnati, diviene pari ad euro 4.152,70.
Con riguardo al danno patrimoniale emergente, l'importo di euro 575,48 riconosciuto dal Tribunale va ridotto, per il concorso di colpa, ad euro 287,74, somma che per effetto della rivalutazione annuale e degli interessi compensativi è pari ad euro 376,67.
L'importo complessivamente dovuto al in luogo della minor somma riconosciuta dal Tribunale, Pt_1
è dunque pari ad euro 4.529,38, su cui decorreranno gli interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7) Valutato l'esito complessivo della lite, che vede il riconoscimento del concorso di colpa e un rilevante ridimensionamento della pretesa iniziale del le spese processuali di entrambi i gradi, Pt_1 liquidate come da dispositivo, vanno compensate per la metà e per il resto poste a carico dei soccombenti. pagina 6 di 7 Le spese di CTU rimangono a carico degli appellati come già stabilito dal Tribunale.
8) In conseguenza di quanto sopra, va respinta la domanda dell' di restituzione della somma di CP_5 euro 5.480,20 pagata al in esecuzione della sentenza del tribunale, dovendo naturalmente tale Pt_1 importo essere detratto dalle somme di cui alle condanne contenute nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 2171/2023, nei confronti di e dell' e Controparte_1 CP_7 sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ritenuto il pari concorso di colpa del condanna la e l' a pagare al la somma di euro Pt_1 Controparte_8 CP_7 Pt_1
4.529,38, oltre interessi ex art. 1284 c1 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in luogo della minor somma di cui alla sentenza impugnata.
Compensa per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, e condanna la e la Controparte_1
a rifondere al la restante parte di tali spese che liquida, già al 50%, per il primo grado CP_2 Pt_1 in euro 393,00 per anticipazioni ed euro 1.276,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 402,00 per anticipazioni, ed euro 1.250,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico degli appellati.
Dà atto del già avvenuto pagamento al da parte dell' , di euro 5.480,20 in esecuzione Pt_1 CP_7 della sentenza di primo grado, importo da detrarsi da quanto oggetto delle presenti condanne.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
RI GI IA RI OR
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. IA RI OR Presidente dott. RI GI Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 637/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCONTI Parte_1 C.F._1 PIERANGELA APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO Controparte_2 P.IVA_2 ALESSANDRO APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli telematicamente depositati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1 Controparte_1 proprietaria dell'autoarticolato targato CT438LK, e il suo assicuratore per Controparte_3 ottenerne la condanna in via solidale al risarcimento dei danni, quantificati in euro 110.000,00, patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 7.5.2019, alle ore 18.00 circa, in prossimità della sede dell sita a Sarno, della quale era dipendente. Controparte_4
L'attore esponeva di essere stato trasportato sull'autoarticolato; mentre il conducente stava completando una manovra di parcheggio in retromarcia, egli, accingendosi a scendere dal mezzo quasi fermo, era caduto rovinosamente a terra a causa di una brusca frenata. pagina 1 di 7 Si costituiva la Giudice che, confermando la dinamica del sinistro e contestando solo il CP_1 quantum della pretesa, chiedeva di essere manlevata dalla propria assicurazione;
si costituiva altresì
contestando sia l'an che il quantum debeatur. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'interrogatorio formale dell'attore, l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di una CTU medico legale.
Con sentenza n. 2171/2023 il Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, accoglieva la domanda attorea e condannava in solido i convenuti a pagare al euro 1.641,18 al netto del trattamento dell'Inail. Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello principale il chiedendo la riforma parziale della Pt_1 sentenza di primo grado per l'erronea quantificazione del danno.
Si costituiva che resisteva all'impugnazione e formulava appello incidentale per chiedere, in CP_2 via principale, l'accertamento dell'infondatezza della domanda risarcitoria accolta in primo grado, con condanna alla restituzione di quanto da essa versato in esecuzione della sentenza, e, in via subordinata,
l'accertamento della concorrente responsabilità del Pt_1
Nella contumacia della Trasporti Giudice, la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 14.10.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Trattando dapprima l'appello incidentale, si premette che il terzo trasportato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, per il danno da questi cagionato nella circolazione del veicolo, ai sensi dell'art. 144 c.ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere, a proprio carico, di provare il danno ed il nesso causale, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (v. fra le tante Cass.
17963/21).
Con il primo motivo censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto assolto l'onere CP_2 probatorio gravante sull'attore circa le modalità di verificazione del sinistro;
in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ridurre a mere imprecisioni le dichiarazioni contrastanti rese dal sulla Pt_1 dinamica dell'accaduto.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'avere il riferito alla compagnia, in sede di Pt_1 prima richiesta risarcitoria, <<div>> (v. doc. 1 CP_5 non si pone in contrasto con l'avere poi sostenuto, ad integrazione della denuncia, di essere scivolato e caduto per terra mentre scendeva dalla cabina del mezzo in movimento in manovra di retromarcia (v. pagina 2 di 7 doc. 2 ), né con l'avere aggiunto, in citazione, di essere scivolato a causa di una brusca frenata CP_5 del conducente.
Infatti, l'essere scivolato e caduto a terra non esclude né che tale condotta possa essersi realizzata mentre il mezzo era in movimento, né che la stessa possa essere stata causata dalla frenata.
Né ha alcun rilievo il fatto che il nell'immediatezza, abbia riferito ai sanitari soltanto che era Pt_1 avvenuto <<un incidente sul lavoro poco prima>> e che il verbale di accettazione del P.S. di Sarno riporti testualmente <<caduta accidentale da camion con trauma piede destro>>.
Come osservato dal Tribunale, si tratta di dichiarazioni che non evidenziano alcuna contraddittorietà fra loro e con la dinamica dell'incidente come ricostruita in citazione nonché confermata dai testimoni oculari.
Infatti, come ritenuto dal Tribunale che ha escluso ogni dubbio sulla attendibilità dei testi, il danneggiato ha fornito prova del nesso eziologico nei termini di cui si è dato atto in premessa, mediante le dichiarazioni di (< Ho visto il sig. nell'intento di scendere dal Testimone_1 Pt_1 camion e l'ho visto cadere a causa della oscillazione della cabina perché l'autista aveva inchiodato il camion…, il camion stava facendo retromarcia ma non so se stesse parcheggiando, il mezzo aveva il motore acceso e il stava per scendere>>), e Giudice (< il camion era in movimento poi Pt_1 Tes_2 si è fermato la cabina è oscillata, il stava scendendo di spalle e ho visto che è caduto… si è Pt_1 vero il conducente ha frenato il mezzo di colpo, la cabina ha oscillato e il è caduto>). Pt_1
L'appellante non ha d'altronde messo in dubbio, sotto alcun profilo, oggettivo quanto soggettivo,
l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, né la rilevanza causale della condotta di guida del conducente come riferita dai testi, e la sua natura colposa, accertate dal Tribunale.
3)Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta il mancato riconoscimento del CP_5 concorso di colpa del ex art. 1227 c1 cc che, osserva la Corte, contrariamente a quanto Pt_1 sostenuto dalla difesa del c.c., non viola il divieto dei nova in appello, costituendo un'eccezione Pt_1 in senso lato, rilevabile anche d'ufficio (Cass n. 11138/2025).
Il motivo è fondato.
Come già rilevato in precedenza, è stato accertato che il intraprese la discesa dall'autocarro Pt_1 mentre questo era ancora in movimento, circostanza confermata dallo stesso attore anche in sede di interrogatorio formale. Tale condotta dimostra, in tutta evidenza, il suo contributo colposo nella causazione del sinistro. Infatti, l'aprire la portiera, peraltro di un mezzo alto, in movimento nel compiere una manovra in retromarcia, integra una condotta pericolosa e gravemente imprudente.
Alla luce di tutte le circostanze di fatto sopra evidenziate, la colpa del appare grave tanto quanto Pt_1 quella del conducente, richiamata, in ogni caso, la regola residuale di cui all'art. 2055 c3 cc. pagina 3 di 7 4) Passando al quantum, con il primo motivo di appello principale, il si duole “dell'errata Pt_1 interpretazione dei principi di diritto giurisprudenziali sul danno differenziale e dell'indebito defalco delle somme liquidate a titolo di retribuzione da parte dell'Inail”.
Il Tribunale ha liquidato al euro 575,48 per danno patrimoniale emergente, euro 7.128,00 per Pt_1 danno non patrimoniale da invalidità temporanea, ed euro 24.454,00 per danno biologico da invalidità permanente inclusa la personalizzazione del 10%; ha poi detratto dal complessivo danno non patrimoniale di euro 31.582,00 le somme erogate dall'Inail per danno biologico (euro 24.556,72) nonché per l'inabilità temporanea assoluta (euro 6.044,29).
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove ha detratto l'intero ammontare erogato dall'Inail per complessivi Euro 30.601,00 dal danno accertato in sede civilistica, senza operare alcuna differenziazione in ordine alle voci di danno.
Il motivo è fondato.
E' principio pacifico (peraltro riportato anche nella sentenza impugnata) che la diversità strutturale e funzionale tra le erogazioni dell'Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione di danno non patrimoniale (v. da ultimo Cass. 21196/2025).
Nel caso in esame, il rispetto del principio di omogeneità delle poste impone di detrarre le prestazioni
Inail erogate per danno biologico permanente, dal solo danno biologico permanente riconosciuto in sede civile, esclusa la detrazione dell'importo per inabilità temporanea assoluta, il quale indennizza un danno patrimoniale dell'infortunato, e non invece il danno biologico temporaneo, riconosciuto nella sola sede civile.
5)Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per l'adesione acritica alle risultanze della CTU, che sarebbero state “immotivatamente modificate in peius”, con riconoscimento di una IP del 12%, rispetto a quella del 14-15% ipotizzata nella bozza trasmessa ai CTPP, e per il mancato riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa.
L'appellante sostiene che la riduzione della percentuale di invalidità sarebbe ingiustificata poiché imputabile solamente ad una “mancata serena valutazione” da parte del CTU delle osservazioni pervenute dal CTP attoreo. pagina 4 di 7 Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha fatto applicazione delle risultanze del CTU, rilevando correttamente come questi avesse rispettato il contraddittorio, fornendo riscontro sia alle osservazioni presentate dai consulenti di parte.
Peraltro, il CTU chiamato a chiarimenti, specificava che, alla luce delle osservazioni presentate dal
CTP attoreo, aveva ritenuto necessario rivalutare il caso, trovandosi nella fattispecie costretto a modificare “in peius” la valutazione del danno biologico, in ragione “delle precise indicazioni dei più autorevoli barémes medico-legali” rispetto alle quali “le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Controparte_6
(pagina 371) agli esiti di frattura del calcagno assegnano un tasso invalidante dell'8-
[...]
10%, mentre nella “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di Persona_1
e Seconda Edizione laddove (pagina 310) è precisata in modo Persona_2 Persona_3 preciso e perentorio una tassativa stima del danno biologico che risulta perfettamente aderente alla fattispecie, visto che esattamente per gli stessi postumi della lesione riportata dal periziando, ossia
“esiti di frattura scomposta del calcagno, osteosintetizzata”, è riconosciuto un danno biologico del
12%”.
Alla luce di ciò, non può condividersi la doglianza dell'appellante che sostiene esservi stata una riduzione ingiustificata, poiché, come dato atto, il CTU ha fornito precisa motivazione tecnica alla revisione di stima, sia a riscontro delle osservazioni depositate dal CTP, che, successivamente, in sede di chiarimenti scritti.
Con riferimento all'asserito mancato riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa, osserva la Corte che il giudice di primo grado ha accordato una “personalizzazione” del 10% sulla percentuale di danno biologico permanente riconosciuta.
In mancanza di indicazione, da parte del Tribunale, delle ragioni del riconoscimento della personalizzazione come di allegazione da parte del di specifiche circostanze che potessero Pt_1 giustificare tale incremento, deve ritenersi che la personalizzazione sia giustificata dal riconoscimento, da parte del CTU, del danno non patrimoniale da maggior usura nello svolgimento dell'attività di autotrasportatore.
L'applicata personalizzazione del 10% appare del tutto congrua, e ciò a maggior ragione se si considera che il CTU ha tenuto conto, nella indicazione della percentuale di IP, del danno alla cenestesi lavorativa.
Non ricorrono i presupposti per riconoscere ulteriore personalizzazione del danno biologico da IP, che il ha richiesto in ragione della <giovane età>> e delle <implicazioni dei postumi>>, essendo Pt_1
a tal fine necessario allegare e provare circostanze tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle pagina 5 di 7 conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18).
Va liquidato dunque al per danno biologico da IP (non essendo stato riconosciuto il relativo Pt_1 danno morale, senza impugnazione sul punto), quanto accertato dal Tribunale pari ad euro 24.454,00 che, per il concorso di colpa, va ridotto ad euro 12.227,00.
Nulla spetta allora al danneggiato per tale voce di danno, essendo ben maggiore la somma erogata allo stesso titolo dall'Inail.
6)L'appellante si duole poi che il CTU abbia accertato un periodo di inabilità temporanea totale di 3 giorni anziché di 8 giorni.
Il rilievo è fondato.
Infatti, come da documentazione in atti, in data 7.5.2019 il faceva ingresso all'ospedale di Pt_1
Sarno per essere dimesso il 10.5.2019 (v. doc. 3 , per poi subire nuovo ricovero presso Pt_1
l'ospedale di Modena, dall'11.05.2019 al 14.05.2019 (v. doc 4 , ove veniva eseguito Pt_1
l'intervento chirurgico. Pertanto devono riconoscersi 8 giorni di invalidità temporanea totale, pari a quelli effettivi di ricovero ospedaliero del danneggiato. Nulla ha dedotto in senso contrario l' CP_5
Dunque, il danno biologico temporaneo, tenendo conto di una invalidità temporanea totale per 8 giorni, parziale al 75% per 62 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 25 giorni, ammonta ad euro 7.499,25 (calcolato sull'importo giornaliero di euro 99, quale base di calcolo adottata dal
Tribunale in applicazione delle Tabelle di Milano 2021), in luogo di euro 7.128,00 liquidati dal primo giudice.
Per il concorso di colpa, l'importo liquidato va ridotto ad euro 3.749,62, somma che svalutata al tempo sinistro (7.5.2019) e aumentata, da allora ad oggi, degli interessi compensativi, secondo i criteri adottati dal Tribunale e non impugnati, diviene pari ad euro 4.152,70.
Con riguardo al danno patrimoniale emergente, l'importo di euro 575,48 riconosciuto dal Tribunale va ridotto, per il concorso di colpa, ad euro 287,74, somma che per effetto della rivalutazione annuale e degli interessi compensativi è pari ad euro 376,67.
L'importo complessivamente dovuto al in luogo della minor somma riconosciuta dal Tribunale, Pt_1
è dunque pari ad euro 4.529,38, su cui decorreranno gli interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7) Valutato l'esito complessivo della lite, che vede il riconoscimento del concorso di colpa e un rilevante ridimensionamento della pretesa iniziale del le spese processuali di entrambi i gradi, Pt_1 liquidate come da dispositivo, vanno compensate per la metà e per il resto poste a carico dei soccombenti. pagina 6 di 7 Le spese di CTU rimangono a carico degli appellati come già stabilito dal Tribunale.
8) In conseguenza di quanto sopra, va respinta la domanda dell' di restituzione della somma di CP_5 euro 5.480,20 pagata al in esecuzione della sentenza del tribunale, dovendo naturalmente tale Pt_1 importo essere detratto dalle somme di cui alle condanne contenute nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 2171/2023, nei confronti di e dell' e Controparte_1 CP_7 sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ritenuto il pari concorso di colpa del condanna la e l' a pagare al la somma di euro Pt_1 Controparte_8 CP_7 Pt_1
4.529,38, oltre interessi ex art. 1284 c1 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in luogo della minor somma di cui alla sentenza impugnata.
Compensa per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, e condanna la e la Controparte_1
a rifondere al la restante parte di tali spese che liquida, già al 50%, per il primo grado CP_2 Pt_1 in euro 393,00 per anticipazioni ed euro 1.276,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 402,00 per anticipazioni, ed euro 1.250,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico degli appellati.
Dà atto del già avvenuto pagamento al da parte dell' , di euro 5.480,20 in esecuzione Pt_1 CP_7 della sentenza di primo grado, importo da detrarsi da quanto oggetto delle presenti condanne.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
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